Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 22/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, Piazzale C.F._1
Ungheria, n. 58 presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Cardullo
(C.F.: ), che la rappresenta e difende per manda- C.F._2
to in atti;
– parte appellante –
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore (C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Leopardi, n. P.IVA_1
23 presso lo studio dell'Avv. Claudio Trovato (C.F.:
), che lo rappresenta e difende per mandato in C.F._3
atti;
– parte appellata –
Corte di Appello Palermo sez. I civile
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Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in atto di appello;
per l'appellato –
come in comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2793/2019, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pubblicata il 04.06.2019 e non notificata, il
Tribunale di Palermo, rigettando la domanda proposta da Parte_1
contro il , escluse la responsabilità ai sensi
[...] Controparte_1
dell'art. 2051 c.c. in capo all'ente convenuto stante il ritenuto difetto di prova in ordine al nesso causale tra cosa e danno;
condannò, per l'effetto, l'attrice al pagamento in favore di controparte delle spese di lite, liquidate nel complessivo importo di € 3.972,00 per compensi, ol- tre rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15% del compen- so, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello , Parte_1
chiedendone l'integrale riforma.
Con memoria reiettiva dell'avverso appello, si costituiva in giudizio il , chiedendo la conferma integrale dell'impugnata Controparte_1
sentenza.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 5.2.2025 tenuta nelle forme “cartolari”, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 10.2.2025, con assegnazione alle parti dei termini di giorni 20+20 per il deposito delle comparse con- clusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190, co. II, c.p.c.
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***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con un unico motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza sul presupposto della sua erroneità in punto di interpreta- zione delle risultanze istruttorie, da imputare anche alla non coinci- denza tra il giudice persona fisica che aveva istruito la causa e il giudi- ce che l'ha invece poi posta in decisione.
Espone, in particolare, che la gravata pronuncia sarebbe affetta da illogicità nella parte in cui il Tribunale, pur ritenendo l'esistenza dell'insidia, nella specie rappresentata dalle condizioni potenzialmente pericolose del pavimento del Cimitero Comunale, e dell'evento lesivo, ha tuttavia escluso la riconducibilità del danno patito dall'attrice alla cosa sulla quale gravava l'obbligo di custodia del Controparte_1
errando nel ritenere non raggiunta la prova del relativo nesso eziolo- gico con le condizioni di insicurezza del marciapiede, ancorché le di- chiarazioni dei testi fossero state chiare, precise e concordanti.
Argomenta, ancora, parte appellante che il Tribunale avrebbe concluso nel senso che fosse ragionevole ricondurre la caduta, sotto il profilo eziologico, a una condotta gravemente imprudente della dan- neggiata, senza tuttavia alcun accertamento circa l'evento interruttivo del nesso causale, tanto più in difetto, da parte del Controparte_2
[.
, dell'allegazione e della prova in ordine al caso fortuito.
Ha, infine, parte appellante reiterato le argomentazioni, già svolte nel precedente grado di giudizio, in relazione al quantum de- beatur reclamato, richiamando sul punto l'accertamento condotto
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dall'incaricato consulente tecnico di parte, trasfuso nella relazione di parte in atti prodotta.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello proposto da è infondato ed è rigetta- Parte_1
to con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
È pacifico che in data 15.09.2014, alle ore 12:00 circa, l'odierna appellante si trovava all'interno del Cimitero Comunale di CP_1
per rendere omaggio alle esequie dei propri cari e che, mentre si diri- geva verso l'uscita, rovinava a terra. La circostanza non solo non è sta- ta specificamente contestata dal convenuto, ma ha Controparte_1
trovato parimenti conferma nelle dichiarazioni rese dai testi, escussi all'udienza del 07.05.2018 (cfr. il verbale di udienza di tale data, con- tenuto nel fascicolo di primo grado), che hanno riferito di avere assisti- to all'accaduto.
Sennonché, ha formato oggetto di contestazione la riconducibi- lità della caduta di a un'insidia del pavimento, costi- Parte_1
tuita, secondo la prospettazione della danneggiata, “dal dislivello tra le due diverse quotazioni del pavimento e da un dissesto del cordolo di ce- mento nel punto di congiunzione tra i due piani, insidia imprevedibile e resa invisibile dalla falsa prospettiva oltre che dalla presenza di erba in- colta nel punto in cui il cordolo era dissestato” (cfr., in questi termini, pag. 1 dell'atto di citazione in primo grado). Al contrario, il CP_1
ha eccepito, in via principale, il difetto del nesso eziologico
[...]
tra la cosa (il pavimento) e il danno o, comunque, l'esclusiva efficienza causale della condotta assolutamente imprudente della danneggiata
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produttiva del danna alla medesima occorso, tale da configurare, in subordine, il concorso colposo di controparte, da valutare ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Con la gravata sentenza, il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante, ai sensi dell'art. 2051 c.c., su Parte_1
, per non avere la stessa allegato né provato il nesso eziologico
[...]
tra l'asserito pavimento insidioso e il danno, così escludendo la re- sponsabilità del per danno cagionato da cosa in Controparte_1
custodia.
La norma di riferimento è, nella specie, rappresentata dal ri- chiamato art. 2051 c.c., per il quale è necessaria: in primo luogo,
l'esistenza di una res che si connoti per un dinamismo intrinseco o, comunque, attivabile da fattori esterni, tale dunque da arrecare a terzi pregiudizi oggetto di ristoro;
in secondo luogo, la sussistenza di un soggetto sul quale gravi l'obbligo di custodia della res, nozione questa da intendersi in termini non solo giuridici ma anche fattuali, cosicché ben può assurgere a garante anche un possessore illegittimo;
in terzo luogo, la prova, che incombe – anche in forza del principio generale espresso all'art. 2697 c.c. – sul danneggiato attore, del nesso causale che avvince la res con il danno. Con specifico riguardo al requisito della res causativa del danno, va inoltre chiarito come la stessa possa anche consistere in una cosa inerte, per sua natura priva di un dinamismo in- terno o, comunque, attivabile da fattori esterni tale da cagionare a terzi conseguenze pregiudizievoli, la quale però può ritenersi causa quando si unisca alla condotta umana, sempre che quest'ultima non assuma
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un'efficienza causale esclusiva tale da integrare il c.d. caso fortuito. In una siffatta evenienza, infatti, la condotta umana è tanto abnorme, ec- cezionale, imprevedibile, imprudente e ingovernabile da recidere il nesso eziologico che si era accertato avvincere la res con il danno.
In altri termini, il danneggiato che invochi il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c. è onerato di individuare la res che ritiene causa del danno patito e di fornire la prova del nesso causale con il dedotto danno.
In questo senso si può richiamare quanto affermato dalla giuri- sprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che “[...] il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'Omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmen- te evita il danno ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). […] Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla co- sa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o com- missiva del custode. […] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi as-
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sumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di ave- re, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circo- stanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente, Cass.,
20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390). E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circo- stanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata di- ligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'im- piego di mezzi (non già di entità; meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651)” (cfr. negli esposti termini,
Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 09.06.2016, n. 11802).
Soltanto dopo che il danneggiato ha allegato e provato il nesso causale tra la res e il danno, il giudice può passare a vagliare le difese volte dal custode convenuto. Benché la sua responsabilità si presuma, egli non è, infatti, chiamato per ciò solo a rispondere e ben può andare esente da responsabilità se e in quanto riesca a provare non già di ave- re osservato il criterio della diligenza, e cioè di non essere stato in col- pa, ma che, nella specie, è intervenuto un fattore causale talmente ab- norme, eccezionale, imprevedibile, ingovernabile da aver reciso, in ra- dice, il nesso causale tra la cosa e il danno. Quello appena descritto è
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noto come caso fortuito e, secondo un principio di diritto ormai costi- tuente ius receptum, può essere anche integrato dalla condotta del danneggiato, purché si connoti per i superiori caratteri dell'assoluta abnormità, eccezionalità, imprevedibilità e ingovernabilità. In senso contrario, la condotta del danneggiato può rilevare alla stregua di un mero concorso colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. su ecce- zione di parte, come tale idoneo soltanto a determinare una riduzione del quantum risarcitorio in proporzione all'entità della colpa da asse- gnare alla condotta medesima.
Orbene, alla luce del compendio probatorio versato in atti, emerge che ha allegato e provato il danno-evento, Parte_1
rappresentato dalla caduta avvenuta nel Cimitero Comunale, avvalora- ta anche dalla documentazione prodotta in atti (cfr. fascicolo di parte attrice del primo grado e, in particolare, la scheda di intervento del
118 del 15.09.2014, che indica come luogo dell'intervento appunto il
Cimitero, e la documentazione medica allegata).
L'odierna parte appellante ha anche individuato la res, nella specie il pavimento, che, secondo la sua prospettazione, sarebbe stata causativa del danno, versando in atti documentazione fotografica da cui, tuttavia, non si evince alcun dissesto o ammaloramento del gradi- no ove avvenne la caduta, che presenta solo un un ciuffetto d'erba spontanea” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, in atti).
Né il nesso causale poteva inferirsi dalle dichiarazioni rese dai testi indicati da , giacché, piuttosto, la descrizione dei Parte_1
fatti dai medesimi esposta contribuisce a confutare la prova del pre-
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detto nesso causale, non avendo gli stessi giammai riferito di avere vi- sto la cadere a causa del dissesto o dell'insidia integrata dal- Parte_1
le condizioni del gradino e, piuttosto, entrambi hanno attribuito la ca- duta o alla presenza di sole accecante ovvero alla disattenzione dell'attrice che “metteva male il piede” al momento della discesa. Di- fatti, il teste ha dichiarato che “ho visto la attri- Testimone_1
ce cadere per terra nei pressi di un gradino con delle erbacce ho visto che ha messo il piede male e poi è caduta stava scendendo dal gradino” e il teste ha riferito: “se ti viene il sole in faccia il dislivello non è Tes_2
visibile” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 07.05.2018, celebratasi nell'ambito del giudizio di primo grado).
Indi, non è in alcun modo emerso che la caduta della Parte_1
sia stata provocata dalle condizioni di insicurezza della cosa e, piutto- sto, deve ritenersi frutto di una condotta alla medesima unicamente ri- conducibile e, nel determinismo degli eventi, la discesa del gradino, perfettamente integro e in buono stato di manutenzione come emer- gente da tutte le prove (fotografiche e orali) versate in atti dalla stessa danneggiata, costituisce solo l'occasione all'origine dei fatti.
Del tutto priva di fondamento è, infine, la censura, anch'essa formulata da parte appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe indi- viduato nella condotta della stessa la causa del danno senza il previo accertamento in ordine al caso fortuito, non provato dal CP_3
. Considerata, infatti, l'articolazione dell'onere probatorio come
[...]
delineato ai sensi dell'art. 2051 c.c., il Tribunale ha correttamente omesso di vagliare la difesa svolta dal per andare Controparte_1
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esente da responsabilità, vaglio viceversa necessario soltanto in ipote- si di positivo riscontro del nesso causale tra res e danno, nella specie mancante. Del resto, è appena il caso di ricordare che il problema affe- rente all'operare o meno del caso fortuito viene in considerazione sol- tanto dopo aver ritenuto la qualificazione della cosa oggetto di custo- dia come causa dell'occorso evento.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va affermata l'insussistenza dei presupposti per il configurarsi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. in capo al , con la conse- Controparte_1
guenza che la gravata sentenza è da confermare integralmente.
***
In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio che si liquida- no, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così co- me modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
di , in persona del Sindaco pro tempore, avverso la sen- CP_4 CP_1
tenza n. 2793/2019 emessa dal Tribunale di Palermo il 04.06.2019;
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condanna al pagamento delle spese di lite che li- Parte_1
quida in € 4.196,00 (valore causa: indeterminato-complessità bassa;
valori minimi per tutte le fasi), oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della di- sposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte ap- pellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 26.3.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile