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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Terza Civile - riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Rizzi Presidente relatore
dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex artt. 281 terdecies, 275 bis c.p.c. e 26 D.Lgs. 150/2011 nel procedimento civile iscritto al n. 626/24 R.G. promosso da:
Archivio Notarile di Torino, in persona del Direttore pro tempore, con sede in
Torino ed ivi elettivamente domiciliato in via Arsenale n.21 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino che lo rappresenta e difende ex lege, con rituale indicazione dell'indirizzo PEC
PARTE RECLAMANTE
c o n t r o
Notaio , residente in [...], ed ivi elettivamente Persona_1
domiciliato in via Giovanni Botero n.16 presso lo studio dell'avv. Marco
Briamonte che lo rappresenta e difende per procura in atti con rituale indicazione dell'indirizzo PEC
PARTE RESISTENTE
e nel contraddittorio con pagina 1 di 9 Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Procuratore Generale
*****
OGGETTO: reclamo ex art.26, D.Lgs.vo n.150/11
Udienza di discussione ex art.275 bis c.p.c., con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., del 14.11.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RICORRENTE: in riforma dell'impugnata decisione della del 28.11.2023, accogliere CP_1
l'istanza del Dirigente dell di Torino e confermare le Parte_1
sanzioni previste. Con vittoria di spese.
PER PARTE RESISTENTE: in via principale, respingere le istanze formulate dall'Archivio Notarile di
Torino e confermare la decisione della in via subordinata, contenere CP_1
le eventuali sanzioni disciplinari nel minimo edittale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con istanza del 19 luglio 2023, l di Torino, Parte_2
all'esito della chiusura dell'ispezione ordinaria biennale (anni 2020-2021), richiedeva l'instaurazione di procedimento disciplinare nei confronti del Notaio
in relazione alla condotta illecita perpetrata dal medesimo Persona_1
il quale in una scrittura privata da lui autenticata in data 11.6.2021 portante l'assegnazione in proprietà individuale di un'autorimessa a favore di socio di cooperativa (avente , quindi, ad oggetto il trasferimento di diritti reali su immobile urbano) non aveva rilevato la mancanza della dichiarazione “di conformità catastale oggettiva” ai sensi dell'art.29, 1°c. bis, L. 27.2.1985 n.52 che la prescrive a pena di nullità.
pagina 2 di 9 Nella predetta istanza l'Archivio Notarile rilevava che la norma prevede una nullità assoluta dell'atto privo del requisito suddetto e, quindi, sussisteva il conseguente divieto per il Notaio di ricevere l'atto. Spiegava, inoltre, che il
Notaio aveva provveduto ad esibire atto di conferma stipulato il 24.3.2023 con il quale le parti avevano confermato ed integrato con le menzioni necessarie ex lege l'atto di assegnazione suddetto. Cio' pero', non rappresentava un'esimente, ma semplicemente un'attenuante dell'illecito, cosicchè rimaneva radicata la violazione dell'art.28 Legge Notarile che impedisce ai notai di ricevere atti nulli. La possibilità introdotta dall'art.29, 1° c. ter, L. n.52/85, di confermare l'atto, non avrebbe alcun riflesso sul piano disciplinare giacchè la violazione va riguardata rispetto al momento consumativo dell'illecito.
In ragione di ciò, contestava al notaio la violazione dell'art. 28 della legge notarile e, concesse le attenuanti di cui all'art.144 LN, chiedeva alla di CP_1
irrogare al professionista la sanzione pecuniaria ex art. 138 bis della legge notarile in misura di giustizia.
Con provvedimento del 19 luglio 2023, il Presidente della Co.Re.Di. dava avviso dell'inizio del procedimento disciplinare.
Il notaio non esercitava la facoltà di presentare memoria, inviava Per_1
alla Commissione comunicazione con cui riconosceva l'addebito e si affidava al giudizio della stessa. CP_2
Con provvedimento depositato in data 28.11.23 La Commissione
Amministrativa Regionale di Disciplina per la circoscrizione del Piemonte e
Valle D'Aosta dichiarava il notaio non responsabile Persona_1
dell'illecito disciplinare di cui alla richiesta.
Il Collegio rilevava che, seppur l'art.29, 1° c., bis , L. n.52/85, prevede la nullità dell'atto di trasferimento di diritti reali privo della dichiarazione di conformità catastale, l'art.29, 1°c. ter (successivamente introdotto) consente la conferma dell'atto nullo e, appunto, il Notaio aveva provveduto a rogare l'atto di pagina 3 di 9 convalida.
Considerato che
la nullità risultava sanata, era venuta meno la causa della nullità medesima, con produzione degli effetti giuridici sin dall'originario atto (ormai) sanato e, di conseguenza, era venuta meno quella nullità (relativa e non piu' assoluta) che giustificava l'applicazione della sanzione disciplinare.
Questo tanto piu' perché la stipula dell'atto viziato era intervenuta successivamente all'entrata in vigore dell'art.29, 1°c., ter L. n.52/85, con la conseguenza che l'atto medesimo risultava , ab origine, sanabile e, quindi, non affetto da invalidità assoluta, ma relativa.
Reclamo
Avverso la decisione della CO.RE.DI. propone reclamo l'Archivio Notarile di
Torino chiedendo a questa Corte di voler riformare l'impugnato provvedimento e confermare le sanzioni disciplinari normativamente previste a carico del
Notaio.
Spiega che il divieto di ricevere l'atto nullo, ex art.29, 1°c., bis, L. n.52/85, è imperativo ed inderogabile, legato alla prevista nullità assoluta dell'atto, con la conseguenza che l'intervenuta conferma dell'atto puo' avere, a livello disciplinare, una valenza attenuante e non esimente dell'illecito. La nullità dell'atto, in definitiva, rimarrebbe assoluta, ma risulterebbe , ora, sanabile.
Il Notaio si è costituito chiedendo la conferma Persona_1
dell'impugnato provvedimento per i motivi in esso contenuti e, in subordine,
l'applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.
La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello non ha depositato memorie.
IL RECLAMO DEV'ESSERE ACCOLTO
pagina 4 di 9 Il reclamo è tempestivo perché intervenuto (il 24.5.24) nel termine di sei mesi dal deposito del provvedimento (non notificato) della (il 28.11.23), ex CP_1
art.26, 3°c., D.L.g.svo n.150/2011.
L'art.29, 1°c., bis, L. 27.2.1985 n.52 prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate…aventi ad oggetto il trasferimento…di diritti reali su fabbricati già esistenti …devono contenere per le unità immobiliari urbane…a pena di nullità…la dichiarazione , resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie…”.
A sua volta, l'art.29, 1°c., ter, L. n.52/85 (aggiunto ad opera dell'art.8, 1°c., bis,
D.L. 24.4.2017, n.50, convertito il L. n.96/2017) ha previsto che “se la mancanza
…della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali…non siano dipese….dalla loro difformità allo stato di fatto,
l'atto puo' essere confermato…mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi…”: esattamente cio' che
è accaduto nel caso oggetto del presente giudizio.
Una pronuncia isolata della Suprema Corte ha statuito che nell'ipotesi in cui si proceda a sanare l'atto ex art.29, 1°c., ter. L. n.52/85, il notaio responsabile che dimostri che la mancanza della dichiarazione della conformità in cui si è formato l'atto nullo sia stato un mero difetto formale del titolo e non una sostanziale difformità del bene rispetto ai dati catastali, non incorrerà ex post in un'ipotesi di responsabilità disciplinare (Cass.2018 n.29894). Non è questa la tesi della giurisprudenza successiva.
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato (del tutto condivisibilmente) che in tema di responsabilità disciplinare del notaio il divieto (imposto dall'art.28, 1°c., n.1 della L. n.89/2013) di ricevere atti “espressamente proibiti dalla legge” è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla inserita in un atto rogato dal professionista, in quanto la redazione della clausola segna il momento di consumazione istantanea dell'illecito, sul quale non possono spiegare efficacia pagina 5 di 9 sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore
(quale, nella specie, la possibile stipula di un atto di conferma) per conservare l'atto a fini privatistici (Cass.2019 n.21828).
Posizione identicamente ribadita anche successivamente dalla Suprema Corte e sempre in relazione all'atto di trasferimento di diritti reali su immobili privo della suddetta menzione di cui all'art. 29, 1°c., bis, L. n.52/85, senza che possa spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità disciplinare del notaio l'eventuale rimedio della conferma predisposto dal legislatore per conservare l'atto a fini privatistici (Cass.2020 n.16519) proprio perché cosi' non viene eliso il giudizio di disvalore dell'ordinamento nei confronti dell'atto al momento della sua stipula originaria, venendo esposte le parti al rischio di aver concluso un atto nullo, nonostante l'essersi affidate al ministero notarile (Cass.2022
n.4216).
La Suprema Corte ha ribadito che nei suddetti casi la responsabilità disciplinare del notaio si radica con la sola ricezione dell'atto vietato dalla legge, irrilevante essendo la successiva conferma dell'atto medesimo, giacchè la finalità pubblicistica della norma è quella di contrastare l'evasione fiscale (Cass.2022
n.27181).
Né diversa conclusione puo' trarsi dalla circostanza che, al momento della stipula del rogito oggetto del presente giudizio, la normativa di cui all'art.29, 1°
c. ter, L. n.52/85 fosse già entrata in vigore e, di conseguenza, la nullità in questione fosse sanabile ab origine.
L'ultima pronuncia della Suprema Corte sul punto, nel ribadire l'orientamento già espresso, ha sottolineato che “si è osservato che pure là dove già la formulazione della norma originaria contempli la possibilità di una conferma o di una conservazione della validità dell'atto, il riscontro della fattispecie idonea a determinare la nullità genera la responsabilità disciplinare del notaio,
pagina 6 di 9 non potendosi a tal fine tenere contro di quanto eventualmente posto in essere dallo stesso notaio o dalle parti con la redazione di un atto di conferma che non elide il giudizio di disvalore dell'ordinamento nei confronti dell'atto al momento della sua stipula originaria”. Una volta affermato questo, l'ultima pronuncia della Suprema Corte si è limitata a precisare, incidentalmente, che “al piu', ma non è ipotesi che si configura nella fattispecie, potrebbe rimeditarsi il principio qui affermato, dell'irrilevanza della successiva introduzione della possibilità di confermare l'atto nullo, solo laddove l'atto non corrispondente alle prescrizioni normative sia stato posto in essere in data successiva all'entrata in vigore della novella del 2017 essendo già ab origine configurabile una possibilità di sanatoria dell'atto invalido” (Cass.2023 n.641), il che rappresenta una considerazione del tutto incidentale ed ipotetica circa un eventuale revirement giurisprudenziale allo stato non verificatosi.
Non si puo' dimenticare, a tali fine, del resto, che la le parti del suddetto rogito sono state esposte, dal giugno 2021 (data dell'atto) al marzo 2023 (data della conferma), per quasi due anni, agli effetti pregiudizievoli che si sarebbero verificati in caso di trascrizioni da parte di terzi relative all'immobile in questione.
L'illecito, quindi, risulta consumato.
Appaiono pero', applicabili circostanze attenuanti poiché emergono fatti che attenuano il disvalore dell'illecito perché, ex art.144, 1°c., Legge Notarile, il notaio si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione, avendo, appunto, provveduto a rogare l'atto di conferma.
La sanzione della sospensione prevista dall'art.138 L.N., quindi, è sostituita, ex art.144, 1°c., L.N., con la sanzione pecuniaria prevista dall'art.138 bis, 1°c.,
L.N., ricompresa tra euro 516,00 ed euro 15.494,00 da applicarsi, in forza di tutto quanto suddetto, nel minimo edittale.
Il reclamo, di conseguenza, dev'essere accolto.
pagina 7 di 9 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli art.26, D.Lgs.vo n.150/11, 275 bis e 281 terdecies c.p.c.; accoglie il reclamo proposto dall di Torino contro la decisione Parte_1
depositata dalla il 28.11.2023 all'esito del procedimento Controparte_3
R.G. n. 5/2023; per l'effetto, commina al notaio la sanzione pecuniaria di Persona_1
euro 516,00; dichiara tenuto e condanna il notaio a pagare all' Persona_1 Parte_1
di Torino le spese legali del presente giudizio che liquida in euro
[...]
494,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 19/11/2024 dalla Terza
Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il Presidente estensore
dott. Francesco Rizzi
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