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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/07/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3542/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. PUTIGNANO LUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a beneficiare delle detrazioni previste dall'art. 13 TUIR sugli arretrati dell'assegno IO percepiti, con condanna dell alla restituzione della CP_1 somma di € 1297,00 illegittimamente trattenuta a titolo di detrazioni fiscali su tali arretrati.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che le detrazioni di cui all'art. 13 rivendicate CP_1 dal ricorrente spettano solo “se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono” e fermo restando che “gli aventi diritto devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono”; al riguardo, l ha dedotto che “Questi dati non sono in possesso dell' CP_2 CP_2 né sono stati dichiarati, al momento della corresponsione delle somme. … le detrazioni sugli arretrati da lavoro dipendente spettano solo se non siano già state fruite negli anni passati, ossia CP_ in costanza di rapporto di lavoro. L' non può sapere se, ad esempio, la detrazione di cui all'art.
13, comma 1, lett. a) (di € 1.880 per ogni anno di lavoro se il reddito complessivo non supera €
8.000) sia stata fruita o meno. Le detrazioni di cui all'art. 13 non spettano automaticamente;
se sono state già fruite, non operano nuovamente, pena una indebita duplicazione”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente ha chiesto la condanna dell alla restituzione delle trattenute IRPEF effettuate CP_1 sugli arretrati dell'assegno IO, riconosciuto con provvedimento del 21.11.2022 con decorrenza da settembre 2021, deducendo di avere diritto alle detrazioni previste dall'art. 13 TUIR.
1 Come correttamente rilevato dall , “Ai sensi dell'art. 17 co. 1 lett. b) TUIR, agli “emolumenti CP_1 arretrati per prestazioni di lavoro dipendente” si applica il regime di tassazione separata. Il regime di tassazione separata è stato introdotto per alleviare le sperequazioni che deriverebbero, altrimenti, da un operare incondizionato del principio di cassa che regola la determinazione del carico fiscale. Nell'anno, dunque, i redditi a tassazione separata non concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono soggetti, appunto, ad una imposta propria”.
Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, gli arretrati sull'assegno IO non rilevavano ai fini della determinazione del reddito complessivo dell'anno 2022 (corrispondente al momento della loro liquidazione) e, ai fini dell'applicazione delle detrazioni ex art. 13 TUIR, si deve fare riferimento agli anni 2020 e 2021 (secondo il criterio di competenza).
Orbene, ai fini per cui è causa non è sufficiente che il ricorrente, in relazione a tali anni, avesse conseguito redditi nei limiti previsti per godere delle detrazioni, ma è anche necessario che egli non ne avesse già usufruito in sede di dichiarazione dei redditi e che avesse comunicato all CP_1 tali circostanze (alle quali l'Istituto era estraneo, trattandosi di rapporti con il fisco).
Nel caso di specie, alcuna prova è stata fornita in tal senso: la dichiarazione annuale per il diritto alle detrazioni fiscali non è stata infatti compilata dal ricorrente (al punto 2/4 la voce “Dichiaro di avere diritto alle detrazioni di imposta dal …” è stata infatti lascia in bianco); inoltre, nella autocertificazione allegata vengono indicati redditi da lavoro dipendente e assimilati (compresa l'indennità di disoccupazione) per il 2020 pari a € 9856,00; rispetto a tali redditi, non risulta però dagli atti se il ricorrente abbia già usufruito di detrazioni fiscali (non essendo stata prodotta la dichiarazione dei redditi relativa al 2020), né risulta che egli abbia dato comunicazioni in tal senso all;
ne consegue che, al momento della liquidazione degli arretrati sull'assegno IO, CP_1
l ha operato correttamente le ritenute fiscali, in qualità di sostituto d'imposta, senza CP_2 applicare le detrazioni ex art. 13 TUIR, non essendo state espressamente richieste dal ricorrente e non essendovi alcuna prova che egli non ne avesse già usufruito (onde evitare duplicazioni).
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 22/03/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 10/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3542/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. PUTIGNANO LUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a beneficiare delle detrazioni previste dall'art. 13 TUIR sugli arretrati dell'assegno IO percepiti, con condanna dell alla restituzione della CP_1 somma di € 1297,00 illegittimamente trattenuta a titolo di detrazioni fiscali su tali arretrati.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che le detrazioni di cui all'art. 13 rivendicate CP_1 dal ricorrente spettano solo “se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono” e fermo restando che “gli aventi diritto devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono”; al riguardo, l ha dedotto che “Questi dati non sono in possesso dell' CP_2 CP_2 né sono stati dichiarati, al momento della corresponsione delle somme. … le detrazioni sugli arretrati da lavoro dipendente spettano solo se non siano già state fruite negli anni passati, ossia CP_ in costanza di rapporto di lavoro. L' non può sapere se, ad esempio, la detrazione di cui all'art.
13, comma 1, lett. a) (di € 1.880 per ogni anno di lavoro se il reddito complessivo non supera €
8.000) sia stata fruita o meno. Le detrazioni di cui all'art. 13 non spettano automaticamente;
se sono state già fruite, non operano nuovamente, pena una indebita duplicazione”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente ha chiesto la condanna dell alla restituzione delle trattenute IRPEF effettuate CP_1 sugli arretrati dell'assegno IO, riconosciuto con provvedimento del 21.11.2022 con decorrenza da settembre 2021, deducendo di avere diritto alle detrazioni previste dall'art. 13 TUIR.
1 Come correttamente rilevato dall , “Ai sensi dell'art. 17 co. 1 lett. b) TUIR, agli “emolumenti CP_1 arretrati per prestazioni di lavoro dipendente” si applica il regime di tassazione separata. Il regime di tassazione separata è stato introdotto per alleviare le sperequazioni che deriverebbero, altrimenti, da un operare incondizionato del principio di cassa che regola la determinazione del carico fiscale. Nell'anno, dunque, i redditi a tassazione separata non concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono soggetti, appunto, ad una imposta propria”.
Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, gli arretrati sull'assegno IO non rilevavano ai fini della determinazione del reddito complessivo dell'anno 2022 (corrispondente al momento della loro liquidazione) e, ai fini dell'applicazione delle detrazioni ex art. 13 TUIR, si deve fare riferimento agli anni 2020 e 2021 (secondo il criterio di competenza).
Orbene, ai fini per cui è causa non è sufficiente che il ricorrente, in relazione a tali anni, avesse conseguito redditi nei limiti previsti per godere delle detrazioni, ma è anche necessario che egli non ne avesse già usufruito in sede di dichiarazione dei redditi e che avesse comunicato all CP_1 tali circostanze (alle quali l'Istituto era estraneo, trattandosi di rapporti con il fisco).
Nel caso di specie, alcuna prova è stata fornita in tal senso: la dichiarazione annuale per il diritto alle detrazioni fiscali non è stata infatti compilata dal ricorrente (al punto 2/4 la voce “Dichiaro di avere diritto alle detrazioni di imposta dal …” è stata infatti lascia in bianco); inoltre, nella autocertificazione allegata vengono indicati redditi da lavoro dipendente e assimilati (compresa l'indennità di disoccupazione) per il 2020 pari a € 9856,00; rispetto a tali redditi, non risulta però dagli atti se il ricorrente abbia già usufruito di detrazioni fiscali (non essendo stata prodotta la dichiarazione dei redditi relativa al 2020), né risulta che egli abbia dato comunicazioni in tal senso all;
ne consegue che, al momento della liquidazione degli arretrati sull'assegno IO, CP_1
l ha operato correttamente le ritenute fiscali, in qualità di sostituto d'imposta, senza CP_2 applicare le detrazioni ex art. 13 TUIR, non essendo state espressamente richieste dal ricorrente e non essendovi alcuna prova che egli non ne avesse già usufruito (onde evitare duplicazioni).
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 22/03/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 10/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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