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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. R.G. 1727/2019
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Rosario Carmine Rossi presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Piedimonte Matese alla via Cila n. 55
RICORRENTE
E
anche nella qualità di procuratore speciale di in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 CP_2 rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.02.2019, la parte ricorrente in epigrafe proponeva impugnativa avverso l'avviso di addebito n. 3282019000012565000, notificato in data 24.01.2019, con cui era stato intimato il pagamento della somma di euro 1067,07 a titolo di omissione contributiva (note di rettifica) per i periodi 10/2016, 11/2016, 06/2017, 08/2017, 12/2017 e 02/2018.
L'opponente contestava con articolate argomentazioni la legittimità della pretesa dell'istituto, CP_ affermando il diritto alle agevolazioni contributive che l' aveva revocato a seguito di Durc negativo. Chiedeva, quindi, all'adito giudice l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva l' che resisteva al ricorso chiedendone nel merito il rigetto. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza. ************
L'opposizione è ammissibile in quanto risulta depositata nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito in ossequio alla previsione di cui all'art. 24, comma V, della L.
46/99.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
La pretesa contributiva oggetto dell'impugnato avviso di addebito scaturisce dalle note di rettifica da DM10 per i periodi 10/2016, 11/2016, 06/2017, 08/2017, 12/2017 e 02/2018 emesse per l'addebito di cui all'art. 1 co. 1175 L. 296/2006, ovvero per il mancato riconoscimento delle agevolazioni contributive e dei benefici normativi e contributivi la cui fruizione è subordinata al possesso da parte del datore di lavoro del Documento Unico di regolarità contributiva in quanto la sanatoria delle irregolarità è avvenuta tardivamente, oltre il termine di 15 giorni previsto per legge per la regolarizzazione.
Non è, quindi, in discussione la debenza della contribuzione, peraltro scaturente da documenti, i
DM10, di pacifica provenienza dal contribuente-datore di lavoro, bensì la rideterminazione della contribuzione dovuta, conseguente ad una rettifica dei dati trasmessi dal contribuente, operata dall' a seguito di verifica e per effetto dell'applicazione della sanzione della perdita del CP_1 beneficio degli sgravi contributivi.
In particolare, l'Istituto previdenziale ha allegato e documentato che tali note di rettifica sono state emesse in seguito a verifiche amministrative dalle quali era emerso che l'opponente non versava nella condizione di regolarità contributiva che consentiva la fruizione delle agevolazioni, in virtù della mancata trasmissione dei modelli Uniemens di marzo, maggio e luglio 2017 entro il termine di CP_ legge nonché della esistenza di un debito della ricorrente nei confronti dell' di cui all'avviso di addebito n. 32820150004337617 notificato in data 23.12.2015.
Le predette irregolarità, non sanate nel termine di 15 giorni assegnato con l'invito alla regolarizzazione del 28.03.2018, hanno fatto sorgere le menzionate note di rettifica, notificate a mezzo pec nelle date indicate dall' e poi confluite nell'avviso di addebito oggetto del CP_3 CP_ presente giudizio (cfr. doc. in atti prod.ne .
Appare utile una breve ricostruzione del dato normativo di riferimento.
La determinazione di cui alle note di rettifica dell' si fonda sul disposto di cui all'art. 1 comma CP_1
1175 L. n 296 del 2006, secondo cui le agevolazioni contributive e gli sgravi previsti da tutte le normative in materia di lavoro e previdenza sono subordinati al possesso da parte dei datori di lavoro del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), documento che presuppone tra l'altro la sussistenza della correttezza degli adempimenti mensili e l'inesistenza di inadempienze in atto (cfr. DM 24\10\2007 e circolare Min. Lav n. 5 del 2008).
Ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006, “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Evidente la finalità della disposizione che, pur mantenendo fermi gli obblighi già gravanti ai fini della fruizione dei benefici contributivi, intende assicurare, attraverso lo strumento della regolarità contributiva, attestata con il DURC, il rispetto delle prescrizioni in materia contributiva.
Il comma 1176 dell'art. 1 prevede, poi, che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.
Il D.M. del 24.10.2007, n. 28587, attuativo delle modalità di rilascio e dei contenuti del DURC, ha, quindi, previsto che la regolarità contributiva è attestata dagli istituti previdenziali dopo aver verificato l'effettiva regolarità degli adempimenti mensili o, comunque, periodici e l'inesistenza di inadempienze in atto.
In particolare, l'art. 3 del DM citato, al comma 3, statuisce che “qualora l'istituto che rilascia il
DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art.7, comma 3 del presente decreto”.
L'art. 6 chiarisce, inoltre, che l'istituto concessore del beneficio deve, nel termine di trenta giorni, verificare la condizione di regolarità del datore di lavoro richiedente. Laddove accerti una situazione di irregolarità, ai sensi dell'art.7, deve invitare l'interessato a regolarizzare la sua posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. Decorso il termine di quindici giorni, laddove la situazione di irregolarità permanga, le agevolazioni richieste sono recuperate mediante relativo addebito.
In presenza di irregolarità, quindi, l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Infine, il decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, visto l'art. 4 del d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», mantiene la struttura giuridica del precedente d.m. 24 gennaio 2007, conseguentemente abrogato.
Da subito si è posto il problema inerente alla qualificazione giuridica del DURC rispetto al beneficio contributivo e cioè se il DURC medesimo si ponga nei confronti di quest'ultimo come elemento generatore. Orbene, tale tesi non può essere condivisa, in quanto il beneficio contributivo è inerente ad un vero e proprio diritto in capo all'impresa, diritto soggetto alla normale prescrizione in materia previdenziale. Ne consegue che il diritto ad usufruire del beneficio contributivo non nasce con il rilascio del DURC, ma è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del DURC stesso, che altro non è che un certificato di regolarità contributiva amministrativa.
Il DURC, quindi, è da intendersi quale atto amministrativo avente natura di autorizzazione periodica ad usufruire del beneficio, ma il mancato rilascio del DURC non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 4 d.m. 30 gennaio 2015 (e precedentemente dell'art. 7 d.m. 24 ottobre 2007), in caso di mancanza dei requisiti previsti, gli Enti sono tenuti ad invitare gli interessati a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi, ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali: il DURC, quindi, non genera e non estingue benefici, ma si pone come una autorizzazione amministrativa, al fine di usufruire di quei benefici medesimi.
Questi essendo i tratti salienti della normativa in materia, emerge che tra gli adempimenti mensili che l'azienda deve rispettare per avere la regolarità contributiva vi è certamente la trasmissione in via telematica del modello DM nei termini di scadenza previsti dalla legge. Poi, tra gli altri requisiti e condizioni indispensabili per avere la regolarità contributiva vi è anche l'assenza di inadempienze, ovvero l'avere pagato tutte le note di rettifica o comunque i modelli DM insoluti parzialmente o totalmente, ed anche le sanzioni civili.
Nel caso di specie, l' ha dedotto e documentato la notifica via pec – nelle date Controparte_4 indicate in memoria - delle note di rettifica oggetto dell'avviso di addebito impugnato, precedute dall'invito alla regolarizzazione entro 15 giorni, trasmesso e ricevuto dalla ricorrente a mezzo pec in data 28.03.2018 (cfr. doc. in atti prod con la specifica finalità di “indurre il contribuente a CP_5 versare i contributi, consapevole della perdita dei benefici contributivi in caso di omissione o ritardo, e di conferire, d'altra parte, certezza alle situazioni giuridiche” (cfr. in tal senso, Tribunale di Palermo, sentenza n. 2449 del 21.10.2015).
Dal documento prodotto risulta, pertanto, che l' ha provveduto a formulare all'odierna CP_1 ricorrente l'invito a regolarizzare la propria posizione, senza che vi fosse alcun seguito tempestivo. CP_ Conseguentemente, l' ha provveduto ad inviare le note di rettifica oggetto dell'avviso in questa sede opposto, al fine di recuperare le agevolazioni contributive che, erroneamente, in relazione al periodo in cui la società versava in una situazione di inadempienza, la stessa aveva autonomamente CP_ applicato (cfr. doc. in atti prod.ne .
Si tratta a questo punto di comprendere quali siano le conseguenze di un mancato adempimento nel termine fissato dall' per regolarizzare la propria posizione contributiva. CP_1 Sul punto va richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo il quale il sub procedimento di regolarizzazione dettato dal DM su citato costituisce una “fattispecie sanante […] per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo delle irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'articolo 1 comma 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi” (cfr. Cass. sent. n. 27107/2018).
Pertanto, la ratio della norma spiega la natura eccezionale del procedimento dettato dal d.m., natura che osta ad una ricostruzione dell'adempimento tardivo quale “mero errore formale”; ancor più precisamente, non può valorizzarsi il fatto che la società abbia ad un certo punto - e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa - regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti o, in ogni caso, provveduto al pagamento di debiti insoluti che determinavano la situazione di irregolarità.
Ed anzi, persino in caso di mancato invito alla regolarizzazione – adempimento che nel caso di specie l'ente previdenziale ha ottemperato – la revoca degli sgravi contributivi resta legittima, e difatti il fatto che l' inviti o meno l'opponente a regolarizzare la propria posizione "refluisce CP_1 soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti i requisiti previsti
e, quindi, anche di quello della regolarità contributiva” (così Corte di Appello di Palermo sentenza n. 58/2015, Tribunale Catania, sentenza n. 2595/2017).
Ciò è confermato anche dalla pronuncia di legittimità richiamata supra, che alla eventuale violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale – si ribadisce, nel caso de quo insussistente - ne inferisce unicamente una potenziale responsabilità rìsarcitoria, “per
l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi” (Cass. n. 27107/2018 cit.). CP_ La pretesa dell' risulta, in definitiva, fondata.
A fronte delle contestazioni sollevate dall' e della documentazione dallo stesso Controparte_6 prodotta, l'opponente avrebbe dovuto, quindi, comprovare la sussistenza del proprio diritto a beneficiare delle agevolazioni invocate, provando, ma prima ancora allegando, l'insussistenza della irregolarità contributiva contestata dall' . CP_1
L'opponente, sul punto, non ha adempiuto all'onere probatorio richiesto.
Deve, infine, ritenersi irrilevante la circostanza che, in data 23.05.2018 la ricorrente, in seguito alla sanatoria (tardiva) delle riscontrate irregolarità, abbia ottenuto il DURC regolare, con decorrenza dalla relativa richiesta (30.04.2018). Ed, infatti, tale Durc può fondare la legittimità delle agevolazioni che la ricorrente si è posta a conguaglio dal 30 aprile 2018 in poi, ma non può certamente valere ai fini di considerare retroattivamente legittime le agevolazioni che l'impresa si è attribuita nel periodo (antecedente) nel quale, viceversa, versava in una situazione di irregolarità che ha dato vita alle note di rettifica oggetto dell'atto in questa sede impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di ulteriori contestazioni sul merito della pretesa, la domanda va rigettata.
La peculiarità delle questioni giuridiche affrontate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. R.G. 1727/2019
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Rosario Carmine Rossi presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Piedimonte Matese alla via Cila n. 55
RICORRENTE
E
anche nella qualità di procuratore speciale di in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 CP_2 rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.02.2019, la parte ricorrente in epigrafe proponeva impugnativa avverso l'avviso di addebito n. 3282019000012565000, notificato in data 24.01.2019, con cui era stato intimato il pagamento della somma di euro 1067,07 a titolo di omissione contributiva (note di rettifica) per i periodi 10/2016, 11/2016, 06/2017, 08/2017, 12/2017 e 02/2018.
L'opponente contestava con articolate argomentazioni la legittimità della pretesa dell'istituto, CP_ affermando il diritto alle agevolazioni contributive che l' aveva revocato a seguito di Durc negativo. Chiedeva, quindi, all'adito giudice l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva l' che resisteva al ricorso chiedendone nel merito il rigetto. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza. ************
L'opposizione è ammissibile in quanto risulta depositata nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito in ossequio alla previsione di cui all'art. 24, comma V, della L.
46/99.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
La pretesa contributiva oggetto dell'impugnato avviso di addebito scaturisce dalle note di rettifica da DM10 per i periodi 10/2016, 11/2016, 06/2017, 08/2017, 12/2017 e 02/2018 emesse per l'addebito di cui all'art. 1 co. 1175 L. 296/2006, ovvero per il mancato riconoscimento delle agevolazioni contributive e dei benefici normativi e contributivi la cui fruizione è subordinata al possesso da parte del datore di lavoro del Documento Unico di regolarità contributiva in quanto la sanatoria delle irregolarità è avvenuta tardivamente, oltre il termine di 15 giorni previsto per legge per la regolarizzazione.
Non è, quindi, in discussione la debenza della contribuzione, peraltro scaturente da documenti, i
DM10, di pacifica provenienza dal contribuente-datore di lavoro, bensì la rideterminazione della contribuzione dovuta, conseguente ad una rettifica dei dati trasmessi dal contribuente, operata dall' a seguito di verifica e per effetto dell'applicazione della sanzione della perdita del CP_1 beneficio degli sgravi contributivi.
In particolare, l'Istituto previdenziale ha allegato e documentato che tali note di rettifica sono state emesse in seguito a verifiche amministrative dalle quali era emerso che l'opponente non versava nella condizione di regolarità contributiva che consentiva la fruizione delle agevolazioni, in virtù della mancata trasmissione dei modelli Uniemens di marzo, maggio e luglio 2017 entro il termine di CP_ legge nonché della esistenza di un debito della ricorrente nei confronti dell' di cui all'avviso di addebito n. 32820150004337617 notificato in data 23.12.2015.
Le predette irregolarità, non sanate nel termine di 15 giorni assegnato con l'invito alla regolarizzazione del 28.03.2018, hanno fatto sorgere le menzionate note di rettifica, notificate a mezzo pec nelle date indicate dall' e poi confluite nell'avviso di addebito oggetto del CP_3 CP_ presente giudizio (cfr. doc. in atti prod.ne .
Appare utile una breve ricostruzione del dato normativo di riferimento.
La determinazione di cui alle note di rettifica dell' si fonda sul disposto di cui all'art. 1 comma CP_1
1175 L. n 296 del 2006, secondo cui le agevolazioni contributive e gli sgravi previsti da tutte le normative in materia di lavoro e previdenza sono subordinati al possesso da parte dei datori di lavoro del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), documento che presuppone tra l'altro la sussistenza della correttezza degli adempimenti mensili e l'inesistenza di inadempienze in atto (cfr. DM 24\10\2007 e circolare Min. Lav n. 5 del 2008).
Ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006, “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Evidente la finalità della disposizione che, pur mantenendo fermi gli obblighi già gravanti ai fini della fruizione dei benefici contributivi, intende assicurare, attraverso lo strumento della regolarità contributiva, attestata con il DURC, il rispetto delle prescrizioni in materia contributiva.
Il comma 1176 dell'art. 1 prevede, poi, che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.
Il D.M. del 24.10.2007, n. 28587, attuativo delle modalità di rilascio e dei contenuti del DURC, ha, quindi, previsto che la regolarità contributiva è attestata dagli istituti previdenziali dopo aver verificato l'effettiva regolarità degli adempimenti mensili o, comunque, periodici e l'inesistenza di inadempienze in atto.
In particolare, l'art. 3 del DM citato, al comma 3, statuisce che “qualora l'istituto che rilascia il
DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art.7, comma 3 del presente decreto”.
L'art. 6 chiarisce, inoltre, che l'istituto concessore del beneficio deve, nel termine di trenta giorni, verificare la condizione di regolarità del datore di lavoro richiedente. Laddove accerti una situazione di irregolarità, ai sensi dell'art.7, deve invitare l'interessato a regolarizzare la sua posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. Decorso il termine di quindici giorni, laddove la situazione di irregolarità permanga, le agevolazioni richieste sono recuperate mediante relativo addebito.
In presenza di irregolarità, quindi, l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Infine, il decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, visto l'art. 4 del d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», mantiene la struttura giuridica del precedente d.m. 24 gennaio 2007, conseguentemente abrogato.
Da subito si è posto il problema inerente alla qualificazione giuridica del DURC rispetto al beneficio contributivo e cioè se il DURC medesimo si ponga nei confronti di quest'ultimo come elemento generatore. Orbene, tale tesi non può essere condivisa, in quanto il beneficio contributivo è inerente ad un vero e proprio diritto in capo all'impresa, diritto soggetto alla normale prescrizione in materia previdenziale. Ne consegue che il diritto ad usufruire del beneficio contributivo non nasce con il rilascio del DURC, ma è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del DURC stesso, che altro non è che un certificato di regolarità contributiva amministrativa.
Il DURC, quindi, è da intendersi quale atto amministrativo avente natura di autorizzazione periodica ad usufruire del beneficio, ma il mancato rilascio del DURC non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 4 d.m. 30 gennaio 2015 (e precedentemente dell'art. 7 d.m. 24 ottobre 2007), in caso di mancanza dei requisiti previsti, gli Enti sono tenuti ad invitare gli interessati a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi, ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali: il DURC, quindi, non genera e non estingue benefici, ma si pone come una autorizzazione amministrativa, al fine di usufruire di quei benefici medesimi.
Questi essendo i tratti salienti della normativa in materia, emerge che tra gli adempimenti mensili che l'azienda deve rispettare per avere la regolarità contributiva vi è certamente la trasmissione in via telematica del modello DM nei termini di scadenza previsti dalla legge. Poi, tra gli altri requisiti e condizioni indispensabili per avere la regolarità contributiva vi è anche l'assenza di inadempienze, ovvero l'avere pagato tutte le note di rettifica o comunque i modelli DM insoluti parzialmente o totalmente, ed anche le sanzioni civili.
Nel caso di specie, l' ha dedotto e documentato la notifica via pec – nelle date Controparte_4 indicate in memoria - delle note di rettifica oggetto dell'avviso di addebito impugnato, precedute dall'invito alla regolarizzazione entro 15 giorni, trasmesso e ricevuto dalla ricorrente a mezzo pec in data 28.03.2018 (cfr. doc. in atti prod con la specifica finalità di “indurre il contribuente a CP_5 versare i contributi, consapevole della perdita dei benefici contributivi in caso di omissione o ritardo, e di conferire, d'altra parte, certezza alle situazioni giuridiche” (cfr. in tal senso, Tribunale di Palermo, sentenza n. 2449 del 21.10.2015).
Dal documento prodotto risulta, pertanto, che l' ha provveduto a formulare all'odierna CP_1 ricorrente l'invito a regolarizzare la propria posizione, senza che vi fosse alcun seguito tempestivo. CP_ Conseguentemente, l' ha provveduto ad inviare le note di rettifica oggetto dell'avviso in questa sede opposto, al fine di recuperare le agevolazioni contributive che, erroneamente, in relazione al periodo in cui la società versava in una situazione di inadempienza, la stessa aveva autonomamente CP_ applicato (cfr. doc. in atti prod.ne .
Si tratta a questo punto di comprendere quali siano le conseguenze di un mancato adempimento nel termine fissato dall' per regolarizzare la propria posizione contributiva. CP_1 Sul punto va richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo il quale il sub procedimento di regolarizzazione dettato dal DM su citato costituisce una “fattispecie sanante […] per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo delle irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'articolo 1 comma 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi” (cfr. Cass. sent. n. 27107/2018).
Pertanto, la ratio della norma spiega la natura eccezionale del procedimento dettato dal d.m., natura che osta ad una ricostruzione dell'adempimento tardivo quale “mero errore formale”; ancor più precisamente, non può valorizzarsi il fatto che la società abbia ad un certo punto - e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa - regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti o, in ogni caso, provveduto al pagamento di debiti insoluti che determinavano la situazione di irregolarità.
Ed anzi, persino in caso di mancato invito alla regolarizzazione – adempimento che nel caso di specie l'ente previdenziale ha ottemperato – la revoca degli sgravi contributivi resta legittima, e difatti il fatto che l' inviti o meno l'opponente a regolarizzare la propria posizione "refluisce CP_1 soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti i requisiti previsti
e, quindi, anche di quello della regolarità contributiva” (così Corte di Appello di Palermo sentenza n. 58/2015, Tribunale Catania, sentenza n. 2595/2017).
Ciò è confermato anche dalla pronuncia di legittimità richiamata supra, che alla eventuale violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale – si ribadisce, nel caso de quo insussistente - ne inferisce unicamente una potenziale responsabilità rìsarcitoria, “per
l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi” (Cass. n. 27107/2018 cit.). CP_ La pretesa dell' risulta, in definitiva, fondata.
A fronte delle contestazioni sollevate dall' e della documentazione dallo stesso Controparte_6 prodotta, l'opponente avrebbe dovuto, quindi, comprovare la sussistenza del proprio diritto a beneficiare delle agevolazioni invocate, provando, ma prima ancora allegando, l'insussistenza della irregolarità contributiva contestata dall' . CP_1
L'opponente, sul punto, non ha adempiuto all'onere probatorio richiesto.
Deve, infine, ritenersi irrilevante la circostanza che, in data 23.05.2018 la ricorrente, in seguito alla sanatoria (tardiva) delle riscontrate irregolarità, abbia ottenuto il DURC regolare, con decorrenza dalla relativa richiesta (30.04.2018). Ed, infatti, tale Durc può fondare la legittimità delle agevolazioni che la ricorrente si è posta a conguaglio dal 30 aprile 2018 in poi, ma non può certamente valere ai fini di considerare retroattivamente legittime le agevolazioni che l'impresa si è attribuita nel periodo (antecedente) nel quale, viceversa, versava in una situazione di irregolarità che ha dato vita alle note di rettifica oggetto dell'atto in questa sede impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di ulteriori contestazioni sul merito della pretesa, la domanda va rigettata.
La peculiarità delle questioni giuridiche affrontate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni