Articolo 9 della Costituzione
Articolo 8Articolo 10
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1 gennaio 1948
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9 marzo 2022
Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
((Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali)) .
Entrata in vigore il 9 marzo 2022
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