Decreto cautelare 14 maggio 2021
Sentenza breve 6 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 06/07/2021, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2021
N. 00903/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00457/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 457 del 2021, proposto da
IG HE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina e Giovanbattista Carnibella, con domicilio eletto presso lo Studio Farina in Padova, via Berchet 11, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta e Nicoletta Ongaro, con domicilio eletto presso la sede municipale in Venezia, San Marco 4091, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TR SU e ES Anzolin, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Venezia del 20.04.2021 (PG/2021/0191700), con cui è stato disposto il mancato superamento da parte del Sig. IG HE della prova scritta e la conseguente mancata ammissione alla prova orale nell’ambito del concorso pubblico per la copertura di n. 15 posti nel profilo professionale "Ispettore di Vigilanza" cat. D1 relativi a diversi ambiti specifici (Codice 01/2020);
- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice relativi a tutte le operazioni concernenti le prove scritte;
- per quanto occorrer possa del provvedimento di nomina della commissione;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2020, il Comune di Venezia ha indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, per quindici posti di ispettore di vigilanza, di cui dieci “ ambito generico ”.
1.1. Il ricorrente ha partecipato alla procedura, ma non ha superato la seconda prova scritta e non è stato quindi ammesso alla prova orale;
2. Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura sulla base di tre motivi di impugnazione, con cui lamenta:
I - che la traccia della seconda prova scritta sarebbe consistita nella redazione di un’ordinanza contingibile e urgente del tutto identica per contenuti ad una ordinanza recentemente adottata dall’Amministrazione comunale, illegittimamente avvantaggiando i dipendenti comunali che hanno partecipato alla procedura; inoltre si tratterebbe di una tipologia di provvedimento che non rientrerebbe nelle competenze di un ispettore di vigilanza;
II - che nel bando di concorso non vi sarebbe alcuna specifica prescrizione che individui in modo chiaro e dettagliato i criteri di valutazione delle prove scritte e tali criteri non sarebbero stati comunicati ai concorrenti;
III – che in violazione dell’art. 19, comma 4 del Regolamento sulle Procedure Concorsuali del Comune di Venezia, il Presidente della Commissione Giudicatrice non avrebbe dato lettura delle tracce non estratte.
3. Con decreto cautelare monocratico n. 210 del 14 maggio 2021 il ricorrente è stato ammesso con riserva alla prova orale.
4. Il Comune di Venezia si è costituito in giudizio, contestando nel merito le censure proposte, rilevando in particolare:
- che le ordinanze contingibili e urgenti sono pubblicate sull’albo pretorio online dell’Ente e sono quindi conoscibili da parte della collettività; si tratta, inoltre, di atti abitualmente istruiti dal personale del Corpo di Polizia Locale;
- che la Commissione esaminatrice ha provveduto a determinare i criteri di valutazione delle prove nel corso della seduta del 1 aprile 2021, prima di dar corso alle prove;
- che la mancata lettura delle tracce non estratte costituisce una mera irregolarità.
5. In vista dell’udienza fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorrente ha depositato una memoria in cui ha dato atto di avere superato la prova orale con il voto di 25/30.
Alla camera di consiglio del 16 giugno, l’Amministrazione resistente ha chiesto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., il ricorrente non si è opposto ad un tale esito e la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio, tenuto anche conto di quanto manifestato dalle parti in udienza, ritiene che la controversia nel caso in esame possa essere decisa con sentenza resa in forma semplificata.
6.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Per costante giurisprudenza la Commissione dispone di ampia discrezionalità nell’individuazione delle tracce d’esame e tali scelte sono sindacabili dal giudice amministrativo esclusivamente nei limiti della manifesta irragionevolezza e arbitrarietà (Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2017, n. 398).
D’altra parte, come evidenziato dall’Amministrazione resistente, le ordinanze contingibili ed urgenti sono atti pubblicati sull’albo pretorio online – sono quindi atti conoscibili da parte di tutti i cittadini, non solo dai dipendenti dell’Ente - e rientrano nella tipologia di atti di competenza degli uffici presso i quali operano gli ispettori di vigilanza.
Nel caso di specie la scelta della traccia non risulta pertanto né manifestamente irragionevole né lesiva del principio di par condicio dei candidati.
6.2. Anche il secondo motivo è infondato.
I criteri di valutazione delle prove scritte sono stati infatti indicati dalla Commissione prima dello svolgimento delle prove (Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 745) e non sussiste un obbligo di preventiva comunicazione degli stessi.
Peraltro i criteri in questione appaiono del tutto coerenti con l’oggetto della procedura, risultando in definitiva prevedibili e dunque sostanzialmente conoscibili.
6.3. Infondato è infine il terzo motivo.
La mancata lettura delle tracce non estratte integra una mera irregolarità inidonea ad incidere sulla legittimità della procedura (Cons. Stato, Sez. VI, 1 marzo 2021, n. 1724).
Va d’altra parte rilevato che la ricorrente non ha indicato sotto quale profilo tale mancato adempimento avrebbe compromesso il corretto svolgimento della procedura.
6.4. Irrilevante, da ultimo, è il fatto che il ricorrente abbia superato la prova orale.
Il ricorrente è stato infatti ammesso con riserva alla prova orale e il superamento di tale prova non assorbe quello della prova scritta.
7. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Per la peculiarità della fattispecie e tenuto conto della mancata esplicitazione nel bando dei criteri di valutazione della seconda prova scritta, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO