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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3939 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1721/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1721/2019 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 3021/2018 (RG 8146/2017), del Tribunale
Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, sezione Quarta Civile, pubblicata in data
10.10.2018 con OGGETTO: contributi consortili per scarichi di acque reflue.
TRA
(c.f. e P.IVA: ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede in alla Via Piave n. 90, rappresentato e difeso, in virtù di delibera di G.C. Pt_1
n. 34/2019 e di procura ad litem allegata alla citazione in appello dall'avv. Fabio Russo
(c.f.: , elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._1
Caserta, Corso Trieste, n. 33.
Appellante
E
- della riscossione per il Controparte_1 CP_2 [...]
(c.f. e P.IVA: , in persona Controparte_3 P.IVA_2 Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via Nuova Poggioreale centro Inail, Torre 7.
Appellato contumace
E
(c.f. e P.IVA: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Caserta P.IVA_3 alla via Roma n. 112, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Nicola Falvella (c.f.:
) ed (c.f.: ), presso C.F._2 Controparte_4 C.F._3 il cui studio in Roma, alla Via del Corso, n. 300 elettivamente domicilia.
Appellato
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 07.06.2017 al è stata notificata ingiunzione di pagamento n. Controparte_5
201735, avente ad oggetto i contributi dovuti per lo scarico di acque meteoriche in canali consortili, relativi agli anni 2008-2016, per l'importo complessivo di €
158.218,74.
Con atto di citazione notificato in data 4.09.2017 l'attuale appellante, Controparte_5 adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, convenendo in giudizio la CP_1
– Concessionario della riscossione per il del
[...] Controparte_3
Inferiore del Volturno ed il chiedendo di CP_3 Controparte_3 dichiarare insussistente “la pretesa [contributiva] avversa … o ridurla … ed in ogni caso annullare e comunque privare di ogni giuridico effetto l'ingiunzione di pagamento impugnata, essendo nulla, inefficace e comunque illegittima” (atto di citazione di primo grado, pag. 10).
2. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in primo grado il
[...]
, mentre la Controparte_3 [...]
per il del bacino Controparte_6 Controparte_3 inferiore del è rimasta contumace. CP_3
Il ha invocato la carenza di giurisdizione del giudice Controparte_3 ordinario, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare e pregiudiziale dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta;
r.g. n. 1721/2019 Sentenza Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
- Nella denegata ipotesi di sussistenza di giurisdizione, nel merito rigettare la domanda attorea e per l'effetto condannare il al pagamento della somma così Parte_1 come riportata nell'ingiunzione di pagamento n. 201735 con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
3. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 3021/2018, ritenuta fondata la preliminare questione di giurisdizione sollevata dal , ha declinato la CP_3 giurisdizione, assegnando alle parti i termini di legge per la riassunzione del procedimento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta e compensando le spese di lite.
4. Avverso la sentenza ha spiegato gravame il invocando “la Parte_1 giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo che la Corte rimetta le parti innanzi al
Tribunale di SMCV ex art.353 c.p.c., per sentire accogliere la domanda incartata in originario libello, con vittoria delle spese di ambo i gradi, oltre IVA e CPA” (così in atto d'appello, pag. 21).
4.1. Con comparsa in data 14.10.2019 si è costituito il
[...]
, che ha chiesto con varie argomentazioni respingersi Controparte_3
l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, accertando e dichiarando la giurisdizione del giudice tributario, con vittoria di spese ed onorari.
4.2. Nonostante la rituale notifica dell'appello in data 9 aprile 2019, non si è costituita la
Controparte_7 Controparte_3
Inferiore del , pertanto va dichiarata contumace.
[...] CP_3
5. All'esito di trattazione scritta in data 9.04.2025, acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata riservata in decisione, con ordinanza resa e comunicata alle parti in data 10.04.2025, con cui sono stati concessi termini ordinari ex art. 190 c.p.c. di giorni
60 + 20 per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali, l'appellante anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
§§§
6. E' d'uopo premettere che l'ingiunzione impugnata dal ha ad oggetto i Pt_1 contributi dovuti per l'utilizzo, da parte dei Comuni, dei canali consortili come recapito e scarico di acque meteoriche e reflue.
La loro disciplina si rinviene nel comma 4 dell'art. 13 della alla stregua CP_8 del quale i gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio r.g. n. 1721/2019 Sentenza Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
1997, n. 14 (o fino a che questi non siano stati individuati, i Comuni e gli altri enti competenti), che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, ai sensi della Legge n.
36/1994, art. 27, contribuiscono “alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento di canoni stabiliti da convenzioni stipulate con
i Consorzi e promosse dalla Regione”.
La norma regionale, anche nel testo novellato dal comma 6 dell'art. 25 della l.r. n. 6 del
2016, utilizza il termine “canone” - termine che si addice ad una prestazione patrimoniale di natura non tributaria - per definire il contributo consortile dovuto dai comuni e dagli altri enti che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, e prevede che esso sia determinato, in proporzione al beneficio diretto ottenuto, sulla base di convenzioni stipulate con i consorzi e promosse dalla regione.
A questa previsione si è aggiunta la disciplina dell'art. 166, commi 3 e 4, del d.lgs. n.
152/06, che impone a chiunque utilizzi canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, di contribuire alle spese sostenute dal , tenendo conto della CP_3 portata d'acqua scaricata.
Facendo leva sulla previsione dell'art. 13 della citata legge regionale, per cui
“Nell'ipotesi in cui i Comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma ovvero non sottoscrivano entro 60 giorni dal loro invio le convenzioni, i
Consorzi sono autorizzati a riscuotere i canoni loro dovuti con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 12”, nonché proprio sulla previsione dell'art. 12, che al comma 4 statuisce che “I contributi di cui al comma 1 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti”, rilevando, in punto di fatto, che nel caso di specie non è mai stata conclusa una convenzione tra il ed il il tribunale di CP_3 Parte_1
Santa Maria Capua Vetere ha affermato la giurisdizione del Giudice Tributario.
Ciò posto l'appellante, dopo aver ampiamente illustrato la normativa succedutasi nel tempo, con un unico motivo di appello chiede che venga ribadita la costante interpretazione delle norme illustrate (di cui deduce la violazione), secondo cui in questa materia vi è la giurisdizione del giudice ordinario.
r.g. n. 1721/2019 Sentenza Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
6.1. Il motivo è fondato.
Appare sufficiente secondo questa Corte, rammentare che é indiscussa la natura di meri contributi dei canoni per cui si disputa;
e, ancor più, che detta natura rimane immutata anche quando, come è accaduto specificamente nel nostro caso, gli enti coinvolti e competenti non abbiano stipulato, per la disciplina dell'imposizione e della riscossione dei contributi, la apposita convenzione.
Basti qui riportare quanto affermato ripetutamente dalla Suprema Corte: “Queste sezioni unite (si veda, da ultimo, Cass., sez. un., 5 dicembre 2019, nn. 31760 e 31761) hanno già stabilito che, in tema di consorzi di bonifica, i canoni dovuti per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i Comuni, che non possono qualificarsi appartenenti al per CP_3 non essere proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi, in quanto, mentre questi ultimi sono versati in adempimento di un'obbligazione tributaria determinata direttamente dal quale contributo pro quota dei consorziati alle spese di CP_3 gestione dei canali e delle opere di miglioramento, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all'esito di una procedura negoziale tra il
e l'utente; pertanto, le relative controversie non rientrano nella giurisdizione CP_3 delle commissioni tributarie ma restano devolute a quella del giudice ordinario;
3.- in particolare, si è specificato, con riguardo alla legge regionale della n. 4 del CP_1
2003, sia nel testo originario, sia in quello novellato dalla L.R. n. 6 del 2016, che viene in rilievo per i contributi relativi agli anni successivi, che il contributo consortile dovuto dai gestori del servizio idrico integrato, definito canone, è prestazione patrimoniale di natura non tributaria, determinata in base a convenzioni;
4.- anche in base al nuovo testo dell'art. 13, comma 4, quale risultante dalle modifiche apportate ad opera della L.R. n. 6 del 2016 - secondo cui "(i) soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla L.R. 21 maggio 1997, n. 14 o sino a che questi non siano stati individuati, i Comuni e gli altri enti competenti, che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della L.
n. 36 del 1994, art. 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e
r.g. n. 1721/2019 Sentenza Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
promosse dalla Regione. Nell'ipotesi in cui i Comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma ovvero non sottoscrivano entro 60 giorni dal loro invio da parte del Consorzio le convenzioni, i Consorzi sono autorizzati a riscuotere i canoni loro dovuti con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 12"- il riferimento alle modalità di riscossione del canone, in caso di mancata sottoscrizione delle convenzioni attiene al quomodo e non all'an o al quantum del canone;
5.- d'altronde, hanno proseguito le sezioni unite, il fatto che la convenzione non sia mai stata stipulata appare irrilevante, in quanto questione riguardante il merito” (così, da ultimo Cass.
S.U. ord. n. 21166/2021).
La decisione prosegue specificando che pur mancando la convenzione la giurisdizione è del giudice ordinario.
Alla stregua dei delineati principi, a cui questa Corte intende dare continuità, si afferma la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
L'appello va accolto per il motivo attinente alla giurisdizione e, per l'effetto, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Ai sensi dell'art. 353 c.p.c. le parti vanno rimesse dinanzi al tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
7. Quanto alle spese, rilevato che è stato il a sollevare - fin dal primo atto CP_3 difensivo - la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, seguono la soccombenza nei confronti del per il doppio grado di Controparte_3 giudizio, anche tenendo conto di autorevole interpretazione secondo cui “il giudice d'appello che, riformando la sentenza del giudice di primo grado declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario e rimetta le parti davanti al primo giudice, non può porre le spese del giudizio di primo grado a carico della parte risultata vittoriosa in appello sulla questione di giurisdizione, né può, ai fini della statuizione sulle spese, delibare, sia pure "incidenter tantum", il merito della controversia, dovendo statuire sulle spese del giudizio di primo grado non in base al principio della soccombenza virtuale, ma tenuto conto della soccombenza in relazione all'unica questione, dibattuta e decisa, della giurisdizione” (così Cass. Sez. Un. sent. n. 23669/2009, ma vds anche Cass. n. 12992 del 1993 ivi richiamata).
Le spese del doppio grado vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore della controversia determinato dal credito in contesa, per le attività
r.g. n. 1721/2019 Sentenza Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
effettivamente svolte, con esclusione, per la fase di appello, degli onorari per l'attività istruttoria non svolta.
Si reputa sussistano gravi ragioni di compensazione delle spese nei rapporti con la concessionaria per la riscossione che in quanto contumace nulla Controparte_1 ha dedotto sulla giurisdizione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.
3021/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione Quarta Civile, pubblicata in data 10.10.2018, così provvede:
--dichiara la contumacia di - Concessionario della riscossione per Controparte_1 il;
Controparte_3
--accoglie l'appello nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, rimette le parti dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
--Condanna il a Controparte_3 rifondere al le spese di lite del doppio grado, che liquida per il primo Parte_1 grado nell'importo di € 43,00 per esborsi ed € 7.052,00 per onorario, per il secondo grado nell'importo di € 1.166,00 per esborsi ed € 5.000,00 per onorario, oltre sul solo onorario rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
--compensa le spese nei confronti del concessionario per la riscossione CP_1
.
[...]
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
r.g. n. 1721/2019 Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1721/2019 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 3021/2018 (RG 8146/2017), del Tribunale
Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, sezione Quarta Civile, pubblicata in data
10.10.2018 con OGGETTO: contributi consortili per scarichi di acque reflue.
TRA
(c.f. e P.IVA: ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede in alla Via Piave n. 90, rappresentato e difeso, in virtù di delibera di G.C. Pt_1
n. 34/2019 e di procura ad litem allegata alla citazione in appello dall'avv. Fabio Russo
(c.f.: , elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._1
Caserta, Corso Trieste, n. 33.
Appellante
E
- della riscossione per il Controparte_1 CP_2 [...]
(c.f. e P.IVA: , in persona Controparte_3 P.IVA_2 Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via Nuova Poggioreale centro Inail, Torre 7.
Appellato contumace
E
(c.f. e P.IVA: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Caserta P.IVA_3 alla via Roma n. 112, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Nicola Falvella (c.f.:
) ed (c.f.: ), presso C.F._2 Controparte_4 C.F._3 il cui studio in Roma, alla Via del Corso, n. 300 elettivamente domicilia.
Appellato
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 07.06.2017 al è stata notificata ingiunzione di pagamento n. Controparte_5
201735, avente ad oggetto i contributi dovuti per lo scarico di acque meteoriche in canali consortili, relativi agli anni 2008-2016, per l'importo complessivo di €
158.218,74.
Con atto di citazione notificato in data 4.09.2017 l'attuale appellante, Controparte_5 adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, convenendo in giudizio la CP_1
– Concessionario della riscossione per il del
[...] Controparte_3
Inferiore del Volturno ed il chiedendo di CP_3 Controparte_3 dichiarare insussistente “la pretesa [contributiva] avversa … o ridurla … ed in ogni caso annullare e comunque privare di ogni giuridico effetto l'ingiunzione di pagamento impugnata, essendo nulla, inefficace e comunque illegittima” (atto di citazione di primo grado, pag. 10).
2. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in primo grado il
[...]
, mentre la Controparte_3 [...]
per il del bacino Controparte_6 Controparte_3 inferiore del è rimasta contumace. CP_3
Il ha invocato la carenza di giurisdizione del giudice Controparte_3 ordinario, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare e pregiudiziale dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta;
r.g. n. 1721/2019 Sentenza Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
- Nella denegata ipotesi di sussistenza di giurisdizione, nel merito rigettare la domanda attorea e per l'effetto condannare il al pagamento della somma così Parte_1 come riportata nell'ingiunzione di pagamento n. 201735 con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
3. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 3021/2018, ritenuta fondata la preliminare questione di giurisdizione sollevata dal , ha declinato la CP_3 giurisdizione, assegnando alle parti i termini di legge per la riassunzione del procedimento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta e compensando le spese di lite.
4. Avverso la sentenza ha spiegato gravame il invocando “la Parte_1 giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo che la Corte rimetta le parti innanzi al
Tribunale di SMCV ex art.353 c.p.c., per sentire accogliere la domanda incartata in originario libello, con vittoria delle spese di ambo i gradi, oltre IVA e CPA” (così in atto d'appello, pag. 21).
4.1. Con comparsa in data 14.10.2019 si è costituito il
[...]
, che ha chiesto con varie argomentazioni respingersi Controparte_3
l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, accertando e dichiarando la giurisdizione del giudice tributario, con vittoria di spese ed onorari.
4.2. Nonostante la rituale notifica dell'appello in data 9 aprile 2019, non si è costituita la
Controparte_7 Controparte_3
Inferiore del , pertanto va dichiarata contumace.
[...] CP_3
5. All'esito di trattazione scritta in data 9.04.2025, acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata riservata in decisione, con ordinanza resa e comunicata alle parti in data 10.04.2025, con cui sono stati concessi termini ordinari ex art. 190 c.p.c. di giorni
60 + 20 per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali, l'appellante anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
§§§
6. E' d'uopo premettere che l'ingiunzione impugnata dal ha ad oggetto i Pt_1 contributi dovuti per l'utilizzo, da parte dei Comuni, dei canali consortili come recapito e scarico di acque meteoriche e reflue.
La loro disciplina si rinviene nel comma 4 dell'art. 13 della alla stregua CP_8 del quale i gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio r.g. n. 1721/2019 Sentenza Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
1997, n. 14 (o fino a che questi non siano stati individuati, i Comuni e gli altri enti competenti), che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, ai sensi della Legge n.
36/1994, art. 27, contribuiscono “alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento di canoni stabiliti da convenzioni stipulate con
i Consorzi e promosse dalla Regione”.
La norma regionale, anche nel testo novellato dal comma 6 dell'art. 25 della l.r. n. 6 del
2016, utilizza il termine “canone” - termine che si addice ad una prestazione patrimoniale di natura non tributaria - per definire il contributo consortile dovuto dai comuni e dagli altri enti che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, e prevede che esso sia determinato, in proporzione al beneficio diretto ottenuto, sulla base di convenzioni stipulate con i consorzi e promosse dalla regione.
A questa previsione si è aggiunta la disciplina dell'art. 166, commi 3 e 4, del d.lgs. n.
152/06, che impone a chiunque utilizzi canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, di contribuire alle spese sostenute dal , tenendo conto della CP_3 portata d'acqua scaricata.
Facendo leva sulla previsione dell'art. 13 della citata legge regionale, per cui
“Nell'ipotesi in cui i Comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma ovvero non sottoscrivano entro 60 giorni dal loro invio le convenzioni, i
Consorzi sono autorizzati a riscuotere i canoni loro dovuti con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 12”, nonché proprio sulla previsione dell'art. 12, che al comma 4 statuisce che “I contributi di cui al comma 1 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti”, rilevando, in punto di fatto, che nel caso di specie non è mai stata conclusa una convenzione tra il ed il il tribunale di CP_3 Parte_1
Santa Maria Capua Vetere ha affermato la giurisdizione del Giudice Tributario.
Ciò posto l'appellante, dopo aver ampiamente illustrato la normativa succedutasi nel tempo, con un unico motivo di appello chiede che venga ribadita la costante interpretazione delle norme illustrate (di cui deduce la violazione), secondo cui in questa materia vi è la giurisdizione del giudice ordinario.
r.g. n. 1721/2019 Sentenza Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
6.1. Il motivo è fondato.
Appare sufficiente secondo questa Corte, rammentare che é indiscussa la natura di meri contributi dei canoni per cui si disputa;
e, ancor più, che detta natura rimane immutata anche quando, come è accaduto specificamente nel nostro caso, gli enti coinvolti e competenti non abbiano stipulato, per la disciplina dell'imposizione e della riscossione dei contributi, la apposita convenzione.
Basti qui riportare quanto affermato ripetutamente dalla Suprema Corte: “Queste sezioni unite (si veda, da ultimo, Cass., sez. un., 5 dicembre 2019, nn. 31760 e 31761) hanno già stabilito che, in tema di consorzi di bonifica, i canoni dovuti per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i Comuni, che non possono qualificarsi appartenenti al per CP_3 non essere proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi, in quanto, mentre questi ultimi sono versati in adempimento di un'obbligazione tributaria determinata direttamente dal quale contributo pro quota dei consorziati alle spese di CP_3 gestione dei canali e delle opere di miglioramento, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all'esito di una procedura negoziale tra il
e l'utente; pertanto, le relative controversie non rientrano nella giurisdizione CP_3 delle commissioni tributarie ma restano devolute a quella del giudice ordinario;
3.- in particolare, si è specificato, con riguardo alla legge regionale della n. 4 del CP_1
2003, sia nel testo originario, sia in quello novellato dalla L.R. n. 6 del 2016, che viene in rilievo per i contributi relativi agli anni successivi, che il contributo consortile dovuto dai gestori del servizio idrico integrato, definito canone, è prestazione patrimoniale di natura non tributaria, determinata in base a convenzioni;
4.- anche in base al nuovo testo dell'art. 13, comma 4, quale risultante dalle modifiche apportate ad opera della L.R. n. 6 del 2016 - secondo cui "(i) soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla L.R. 21 maggio 1997, n. 14 o sino a che questi non siano stati individuati, i Comuni e gli altri enti competenti, che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della L.
n. 36 del 1994, art. 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e
r.g. n. 1721/2019 Sentenza Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
promosse dalla Regione. Nell'ipotesi in cui i Comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma ovvero non sottoscrivano entro 60 giorni dal loro invio da parte del Consorzio le convenzioni, i Consorzi sono autorizzati a riscuotere i canoni loro dovuti con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 12"- il riferimento alle modalità di riscossione del canone, in caso di mancata sottoscrizione delle convenzioni attiene al quomodo e non all'an o al quantum del canone;
5.- d'altronde, hanno proseguito le sezioni unite, il fatto che la convenzione non sia mai stata stipulata appare irrilevante, in quanto questione riguardante il merito” (così, da ultimo Cass.
S.U. ord. n. 21166/2021).
La decisione prosegue specificando che pur mancando la convenzione la giurisdizione è del giudice ordinario.
Alla stregua dei delineati principi, a cui questa Corte intende dare continuità, si afferma la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
L'appello va accolto per il motivo attinente alla giurisdizione e, per l'effetto, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Ai sensi dell'art. 353 c.p.c. le parti vanno rimesse dinanzi al tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
7. Quanto alle spese, rilevato che è stato il a sollevare - fin dal primo atto CP_3 difensivo - la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, seguono la soccombenza nei confronti del per il doppio grado di Controparte_3 giudizio, anche tenendo conto di autorevole interpretazione secondo cui “il giudice d'appello che, riformando la sentenza del giudice di primo grado declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario e rimetta le parti davanti al primo giudice, non può porre le spese del giudizio di primo grado a carico della parte risultata vittoriosa in appello sulla questione di giurisdizione, né può, ai fini della statuizione sulle spese, delibare, sia pure "incidenter tantum", il merito della controversia, dovendo statuire sulle spese del giudizio di primo grado non in base al principio della soccombenza virtuale, ma tenuto conto della soccombenza in relazione all'unica questione, dibattuta e decisa, della giurisdizione” (così Cass. Sez. Un. sent. n. 23669/2009, ma vds anche Cass. n. 12992 del 1993 ivi richiamata).
Le spese del doppio grado vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore della controversia determinato dal credito in contesa, per le attività
r.g. n. 1721/2019 Sentenza Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
effettivamente svolte, con esclusione, per la fase di appello, degli onorari per l'attività istruttoria non svolta.
Si reputa sussistano gravi ragioni di compensazione delle spese nei rapporti con la concessionaria per la riscossione che in quanto contumace nulla Controparte_1 ha dedotto sulla giurisdizione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.
3021/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione Quarta Civile, pubblicata in data 10.10.2018, così provvede:
--dichiara la contumacia di - Concessionario della riscossione per Controparte_1 il;
Controparte_3
--accoglie l'appello nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, rimette le parti dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
--Condanna il a Controparte_3 rifondere al le spese di lite del doppio grado, che liquida per il primo Parte_1 grado nell'importo di € 43,00 per esborsi ed € 7.052,00 per onorario, per il secondo grado nell'importo di € 1.166,00 per esborsi ed € 5.000,00 per onorario, oltre sul solo onorario rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
--compensa le spese nei confronti del concessionario per la riscossione CP_1
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[...]
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
r.g. n. 1721/2019 Sentenza