Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
1666/2024, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA
CAROZZI
e da
(c.f. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2
16.03.1968 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
ANDREA RICCI;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI CONGIUNTE
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domiciliati
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che la S.V. Ill.ma, […] rimetta la causa al Collegio e che quest'ultimo prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti, pronunciando la separazione personale dei coniugi, alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
3) Con riferimento alla casa coniugale, il sig. si impegna a cedere alla signora , Pt_1 Parte_2
che accetta e si impegna ad acquistare – a titolo di dazione in adempimento con effetto estintivo dei debiti nei confronti della moglie - l'intera proprietà della casa coniugale sita in Ello, via alle Balze, 7:
“in comune di Ello con accesso da Via alle Balze n. 7, edificata su area al mappale 2024 (ex 1122)
Ente Urbano di Ett.
0.14.70 alla Partita 1, villetta bifamiliare con annessa area di pertinenza oltre ad autorimessa al piano terra in corpo staccato, il tutto censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune in forza di Denunzia di accatastamento del 20 luglio 2006 n. 1208.1/2006 (prorocollo n. LC0075796) come segue:
Fg. 5, mapp. 2024, sub 3, via alle balze snc P. T-1-S1 Cat. A/7 CI U Vani 7 R.C. € 668,81
Fg 5 Mapp. 2024 sub 5 Via alle Balze snc P. T Cat C/6 Cl 2 mq 30 R.C. € 108,46. Coerenze in contorno ed in senso orario da nord: dell'unità abitativa con area di pertinenza: ente comune al mapp. 2024 sub. 1, proprietà di terzi al mappale 2024 sub. 2, proprietà di terzi ai mappali 1430 e 1637; dell'autorimessa: terrapieno, mappale 2024 sub 4 e ente comune al mapp. 2024 sub. 1, salvo errori e come meglio in fatto e con pieno riferimento alla planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera B nella quale i beni immobili in contratto sono indicati con i subalterni assegnati dall'Agenzia del Territorio. “ omissis
“all'unità immobiliare in contratto segue e compete ed è quindi compresa nella vendita la quota di comproprietà in ragione di negli spazi ed enti comuni (mappale 2024 sub. 1) dell'intero Pt_3
fabbricato a sensi di legge, in particolare si dà atto che costituiscono enti comuni del fabbricato il parcheggio esterno, la rampa e la scala esterna di accesso, gli spazi comuni di accesso e manovra”.
Il corrispettivo del trasferimento è determinato dal valore dei debiti pregressi contratti dal signor nei confronti della moglie oltre che dal residuo mutuo che si accolla la signora Pt_1 Parte_2
pagina 2 di 4 fino alla sua estinzione, il tutto in esecuzione degli accordi siglati dai coniugi in sede di ricorso per separazione personale e poi per cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tale accordo è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. La signora dichiara di voler Parte_2
fruire di tutte le agevolazioni ed esenzioni di legge.
4) Con il passaggio di proprietà dell'immobile del signor la signora si obbliga Pt_1 Parte_2
ad accollarsi interamente il residuo importo di mutuo rep. n. 3745 n. 1629 Raccolta, stipulato in data
21.11.2006, gravante ipotecariamente sull'immobile di cui sopra e contratto dalla stessa signora e dal sig. senza possibilità di ripetizione alcuna delle rate stesse, interessi etc. La Parte_2 Pt_1
signora si impegna, altresì, a tenere indenne il sig. da ogni onere e/o Parte_2 Pt_1
responsabilità al riguardo per qualsiasi titolo, ragione causa, connessa e collegata al suddetto contratto di mutuo.
L'atto notarile di cessione dell'immobile verrà stipulato per espresso impegno delle parti, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e previa omologa delle condizioni di separazione ut supra.
A tal fine la signora comunicherà al sig. il nominativo del notaio da lei prescelto Parte_2 Pt_1
e la data e l'ora fissate per la sottoscrizione dell'atto. Eventuali spese, tasse, oneri connessi e collegati alla suddetta cessione saranno a carico della parte acquirente.
5) I coniugi dichiarano di aver definito ogni questione di carattere economico patrimoniale connessa e collegata al rapporto di coniugio;
6) I coniugi si danno il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio.
7) Spese compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario il 6.7/1992 a Dolzago, nel corso del quale è nata la figlia (a Lecco, il 19.1.2002), maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente.
Con ricorso depositato il 20.12.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), hanno chiesto congiuntamente la separazione, alle condizioni sopra riportate, ed hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 3 di 4 Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni concordate da loro concordate.
Il Tribunale si limita a dare atto delle previsioni di cui ai nn. 3 e 4, riguardanti la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposati a Dolzago il 6.7.1992 (atto trascritto nei registri dello Stato Parte_2
Civile del predetto Comune, al n. 7, parte II;
serie A, anno 1992), alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento;
2) MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DOLZAGO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) DISPONE, come da separata ordinanza, che la presente causa venga rimessa sul ruolo, per la prosecuzione del giudizio, davanti a questo Giudice Relatore, in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
IL GIUDICE rel IL PRESIDENTE Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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