Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 27/05/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 322/2023 promossa da
IN QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI Parte_1 CP_1 [...]
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (c.f./p.iva ), con il Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti BONALUME PAOLO e GOMEZ PALOMA GIOVANNI, DEL BENE
MICHELE e MOFFA ANDREA contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio degli avv.ti LAMBERTI Controparte_3 P.IVA_2
LORENZO e VISIGALLI MATTEO
OGGETTO: Altri contratti atipici
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 27 3 23 QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI Parte_2
MAZAL STRAORDINARIA adiva il Parte_3
Tribunale di Sondrio, chiedendo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di IN QUALITÀ DI PROCURATRICE Parte_1
SPECIALE DI MAZAL Parte_3
STRAORDINARIA ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di IN QUALITÀ DI Parte_1
pagina 1 di 6
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA: I. € 102.831,81 per sorte capitale;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco di cui sopra (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle 14 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
IN QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI MAZAL Parte_1 Pt_3
N AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ad ottenere il pagamento da parte Parte_3 dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di IN QUALITÀ Parte_1
DI PROCURATRICE SPECIALE DI MAZAL N Controparte_2
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a
[...]
IN QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI MAZAL Parte_1 Controparte_2
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA per: − sorte capitale, − interessi moratori
[...]
maturati e maturandi sulla sorte capitale: ⋅ “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e ⋅ con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: ⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di IN Parte_1
QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI MAZAL GLOBAL N Parte_3
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di IN QUALITÀ DI PROCURATRICE Parte_1
SPECIALE DI MAZAL N AMMINISTRAZIONE Controparte_2
STRAORDINARIA di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_2
pagina 2 di 6 QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI Controparte_4
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto
[...]
al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Precisava l'attrice che aveva svolto l'attività di accertamento e Controparte_4 riscossione in forza del contratto di “concessione in appalto della gestione dell'imposta sulla pubblicità
e dei diritti sulle pubbliche affissioni” che era stato a suo tempo sottoscritto tra l'Ente e la società
[...]
e nel quale era subentrata ed aveva trattenuto l'aggio pattuito sulla CP_5 Controparte_4
base dei tributi riscossi.
Si costituiva il , così concludendo: Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: - respingere, per le ragioni dedotte nella narrativa del presente atto, tutte le domande proposte da In ogni Parte_1
caso: con vittoria nelle spese di lite.
Esponeva il convenuto che con contratto n. 2263/rep del 21.01.2011, il affidava Controparte_3 alla società (di seguito, “ ”), per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2015, la CP_5 CP_5 concessione relativa alla gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
Nel dicembre 2015, preso atto dell'avvenuto affitto di ramo d'azienda di a favore di CP_5 [...]
(di seguito ), la concessione veniva trasferita a tale ultima società (che, Controparte_4 CP_1
in seguito, diverrà insolvente e verrà sottoposta alla misura concorsuale dell'Amministrazione
Straordinaria).
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 4 dicembre 2015, il : Controparte_3
prorogava sino al 31.12.2018 il contratto di gestione del servizio di accertamento e riscossione, acconsentendo al subentro di ell'originaria posizione di , aderiva alla proposta formulata CP_1 CP_5
alcuni giorni prima da la quale, in considerazione del debito sino ad allora maturato da CP_1 CP_5
nei confronti del Comune, pari ad Euro 95.145,95, si assumeva il debito riconoscendo quindi di essere a sua volta debitrice nei confronti del di tale medesimo importo, che sarebbe stato Controparte_3
“trattenuto [dal ] al momento del pagamento delle fatture trimestralmente emesse da Controparte_3
; disponeva altresì che tutti gli incassi derivanti dall'attività di ovevano “confluire CP_1 CP_1
pagina 3 di 6 direttamente sul conto corrente postale intestato al , precisando che sarebbe stato onere del CP_3 concessionario “distrarre su quest'ultimo conto eventuali versamenti effettuati erroneamente dai contribuenti sul precedente conto corrente postale intestato al concessionario stesso”.
Con riferimento a tale ultimo punto, a quanto consta al (poiché riferito dalla Controparte_3
medesima concessionaria) nel primo trimestre 2016 vrebbe direttamente ricevuto sui suoi conti CP_1
corrispettivi di pertinenza del per complessivi Euro 20.895,49 di cui, tuttavia e diversamente CP_3 da quanto avvenuto nei trimestri successivi, ometteva il doveroso riaccredito all'ente convenuto . oi non considerava nella sua fatturazione l'importo di Euro 95.145,95 di cui invece si era CP_1
esplicitamente dichiarata debitrice.
Per legittimare la pretesa creditoria, parte attrice si limitava a produrre, oltre al contratto originariamente concluso tra il di e la delibera autorizzativa del al CP_3 CP_6 CP_3
subentro di e fatture emesse dalla medesima meri documenti contabili, e gli asseriti CP_1 CP_1
“rendiconti” dell'attività svolta, che null'altro sono che mere tabelle numeriche redatte internamente, hanno evidentemente origine prettamente interna (a e, come tali, non sono in grado di provare CP_1
alcunché.
La cessione dell'originario contratto da e ra stata accettata in realtà dal a fronte CP_5 CP_1 CP_3
del riconoscimento e assunzione in capo alla medesima el debito (maturato dei confronti del CP_1
da ) di complessivi Euro 95.145,95, prevedendo altresì che lo stesso sarebbe Controparte_3 CP_5 stato “trattenuto al momento del pagamento delle fatture trimestralmente emesse da , nella CP_1
misura indicata dalla medesima concessionaria.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita con acquisizione documentale e prova orale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 24 4 25, sulle conclusioni delle parti.
Part Per ). Parte_1
“nel riportarsi ai pregressi scritti difensivi di parte, alla documentazione prodotta ed ai verbali di causa, insiste per l'integrale accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate, che si intendano per integralmente riportate e trascritte e chiede che la causa venga decisa”.
Per il . Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: - respingere, per le ragioni dedotte nella narrativa in atti, tutte le domande proposte da In ogni caso: con Parte_1
vittoria nelle spese di lite”.
pagina 4 di 6 La domanda attorea non appare meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
Part In particolare, si osserva che era onerata della prova dell'effettiva esecuzione di ciascuna prestazione dedotta a fondamento del preteso credito e della conformità di ciascuna prestazione agli obblighi contrattuali assunti, oltre che della corrispondenza dell'importo fatturato a quanto convenuto contrattualmente.
Nei fatti, nel primo trimestre del 2016, ncassava euro 20.895,49 senza trasferire tali somme al CP_1
a differenza di quanto avvenuto nei trimestri successivi. CP_3
Emetteva poi fatture per un totale di euro 102.831,81, con cadenza mensile anziché trimestrale, contravvenendo agli impegni pattuiti.
Part Nel 2018, otteneva un decreto ingiuntivo per tale importo, dichiarandosi cessionaria del credito asseritamente vantato da senza tener conto della compensazione dell'importo di euro 95.145,95, CP_1
che la stessa veva in precedenza riconosciuto come debito nei confronti del come CP_1 CP_3
documentalmente dimostrato, né dell'ulteriore somma di euro 20.895,49, mai restituita al convenuto.
L'ingiunzione veniva revocata in quanto la cessione non era opponibile al con decisione CP_3
confermata in appello e passata in giudicato.
Trattasi invero dello stesso credito oggetto del presente giudizio.
Il giudicato irradia i suoi effetti anche su che, pur non essendo formalmente parte del processo CP_1
di cui sopra, avrebbe potuto intervenire a tutela della propria posizione.
Parte convenuta, nel costituirsi, ha svolto mere difese, eccependo, tra le altre, la compensazione impropria, con deduzioni non soggette alle preclusioni derivanti dalla tardiva costituzione.
Si evidenzia, inoltre, che con comunicazione dell'1.12.2015 iconosceva l'importo di euro CP_1
95.145,95 e si impegnava a estinguere tale debito mediante compensazione con le fatture che avrebbe emesso nel corso della gestione del servizio di accertamento e riscossione, come pattuito nel contratto n. 2263/rep del 21.1.2011, originariamente stipulato da e a cui subentrata. CP_5 CP_1
pagina 5 di 6 Viene infine osservato che il non era tenuto a formulare insinuazione per eccepire in CP_3
compensazione il proprio controcredito, posto che l'eccezione ha lo scopo di neutralizzare l'azione
Part promossa da
La domanda attorea viene pertanto respinta, con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta le domande attoree, condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta, liquidate in euro € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00 oltre alle spese generali (15%) e specifiche, Cassa per
Avvocati (4%) e Iva (22%) se dovuta, oltre successive.
Sondrio, 24 5 25
Il Giudice
pagina 6 di 6