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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/10/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro CO BI LO all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
283/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. BERARDINO MARIA FRANCA, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 12.01.2024, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992;
• che il CTU nominato riconosceva il solo status di portatore di handicap in situazione grave;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
1 Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, disposta una nuova CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è parzialmente fondata.
A tal proposito si consideri che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445bis, comma 5, c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
3) L'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l. 508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
I requisiti sanitari da accertare risultano, dunque, due: 1) la totale inabilità corrispondente ad un'invalidità pari al 100%; 2) l'impossibilità di deambulare o incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Nel caso di specie, il CTU nominato in questo giudizio, il dott. Per_1
ha ritenuto che la parte ricorrente, a causa delle plurime
[...] patologie sofferte, si trova in una situazione di inabilità totale, che la rendono del tutto incapace di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza
(cfr. CTU in atti). Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Tale requisito viene accertato a partire dal 29.01.2025 data della visita peritale.
2 Le conclusioni del CTU in merito alla sussistenza ed alla decorrenza del requisito appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Inoltre nessuna contestazione veniva mossa dalle parti alla perizia.
Pertanto, la domanda deve essere parzialmente accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 dal 29.01.2025.
4) Sussiste, inoltre, lo status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 della l. 104/1992 fin dalla data della relativa domanda amministrativa come accertato in fase di ATP dal CTU dott. e rimasto privo di Persona_2 contestazione.
5) Le spese seguono, dunque, la soccombenza dell' nella sola fase di ATP CP_1 in relazione al relativo scaglione di riferimento.
Invero per le spese del presente giudizio non può ravvisarsi alcuna soccombenza dell' in quanto alla data della domanda amministrativa e CP_1 della visita della Commissione il requisito sanitario non era presente, ma veniva accertato solo successivamente. A tal proposito l'esito del giudizio è determinato in senso favorevole alla parte ricorrente solo ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. senza alcuna soccombenza della parte resistente.
Sussistono, dunque, ragioni eccezionali tali da determinare l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti relative al giudizio di merito.
Le spese delle CTU devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso;
2. dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 dal
29.01.2025;
3 3. dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992 dalla data della domanda amministrativa
4. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente CP_1 relative all'ATP, da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida per onorari nella misura di € 1.550,00 oltre accessori di legge (IVA,
CPA e spese al 15%);
5. compensa integralmente le spese processuali del giudizio di merito;
6. pone le spese di CTU di entrambe le fasi definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 15/10/2025 Il Giudice del Lavoro
CO BI LO
4
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro CO BI LO all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
283/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. BERARDINO MARIA FRANCA, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 12.01.2024, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992;
• che il CTU nominato riconosceva il solo status di portatore di handicap in situazione grave;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
1 Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, disposta una nuova CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è parzialmente fondata.
A tal proposito si consideri che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445bis, comma 5, c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
3) L'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l. 508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
I requisiti sanitari da accertare risultano, dunque, due: 1) la totale inabilità corrispondente ad un'invalidità pari al 100%; 2) l'impossibilità di deambulare o incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Nel caso di specie, il CTU nominato in questo giudizio, il dott. Per_1
ha ritenuto che la parte ricorrente, a causa delle plurime
[...] patologie sofferte, si trova in una situazione di inabilità totale, che la rendono del tutto incapace di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza
(cfr. CTU in atti). Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Tale requisito viene accertato a partire dal 29.01.2025 data della visita peritale.
2 Le conclusioni del CTU in merito alla sussistenza ed alla decorrenza del requisito appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Inoltre nessuna contestazione veniva mossa dalle parti alla perizia.
Pertanto, la domanda deve essere parzialmente accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 dal 29.01.2025.
4) Sussiste, inoltre, lo status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 della l. 104/1992 fin dalla data della relativa domanda amministrativa come accertato in fase di ATP dal CTU dott. e rimasto privo di Persona_2 contestazione.
5) Le spese seguono, dunque, la soccombenza dell' nella sola fase di ATP CP_1 in relazione al relativo scaglione di riferimento.
Invero per le spese del presente giudizio non può ravvisarsi alcuna soccombenza dell' in quanto alla data della domanda amministrativa e CP_1 della visita della Commissione il requisito sanitario non era presente, ma veniva accertato solo successivamente. A tal proposito l'esito del giudizio è determinato in senso favorevole alla parte ricorrente solo ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. senza alcuna soccombenza della parte resistente.
Sussistono, dunque, ragioni eccezionali tali da determinare l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti relative al giudizio di merito.
Le spese delle CTU devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso;
2. dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 dal
29.01.2025;
3 3. dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992 dalla data della domanda amministrativa
4. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente CP_1 relative all'ATP, da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida per onorari nella misura di € 1.550,00 oltre accessori di legge (IVA,
CPA e spese al 15%);
5. compensa integralmente le spese processuali del giudizio di merito;
6. pone le spese di CTU di entrambe le fasi definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 15/10/2025 Il Giudice del Lavoro
CO BI LO
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