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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/05/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.7290 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021,
promosso da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Iglesias, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. GIOI ANNARELLA che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, CP_1
presso lo studio dell'Avv. SERGIO TOCCO, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
A) Il SI si obbliga a trasferire senza alcun corrispettivo alla SIa che accetta, Pt_1 CP_1
la quota di proprietà pari al 50% dell'immobile in Domusnovas, Vicolo Roma n.14, distino alla Sez.
B, Foglio 8, Particella 3582;
B) le parti precisano che l'accordo che precede costituisce elemento essenziale ed indispensabile per la definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, convengono di sciogliere la comunione legale tra loro esistente e chiedono che venga a loro favore applicata l'esenzione di ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 legge 74/87 e di quanto previsto dalla sentenza emessa dalla Corte Costituzionale n°154/99;
C) la SIa si obbliga al pagamento delle restanti rate del mutuo verso la Si CP_1 CP_2
obbliga, altresì, a versare all' la somma di €.25.000,00, quale corrispettivo relativo al valore di Pt_1
parte dei beni mobili acquistati dall' per l'arredamento dell'immobile di cui al punto A, secondo Pt_1
le seguenti modalità:
1-quanto ad €.10.000,00, vengono versati in data odierna;
il SI , con la sottoscrizione delle Pt_1
presenti note, rilascia quietanza;
2-quanto ai restanti €.15.000,00, verranno versati mediante rate mensili consecutive di €.500,00
ciascuna a far data dal giorno 5 del mese di aprile 2025;
D) il SI accetta quanto previsto ai capi che precedono obbligandosi, quindi, a Parte_1
trasferire la quota di sua proprietà alle condizioni sopra descritte e previa liberazione da parte della
Banca mutuante, al momento del pagamento dell'ultima rata di cui al punto che precede;
E) il SI verserà direttamente in favore della GL , maggiorenne non Parte_1 Persona_1
ancora autosufficiente, a titolo di contributo al mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese,
l'importo di €.300,00 (euro trecento/00), da rivalutare come per legge;
eventuali spese straordinarie andranno concordate e suddivise al 50% tra i genitori;
Pagina 2 F) compensate le spese e competenze del giudizio.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e ”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato dall'ARIU in data 03/11/2021 e successiva costituzione della Cancedda, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e mutato il rito, pronunciata con sentenza non definitiva n.
1207/2022 pubblicata in data 9/05/2022, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'udienza del 14/05/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 10/03/2021) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 3/11/2021), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e . CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
Pagina 3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n.1207/2022 del
9/05/2022, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra i coniugi,
definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
A) dà atto che l' si è obbligato a trasferire senza alcun corrispettivo alla che accetta, Pt_1 CP_1
la quota di proprietà pari al 50% dell'immobile in Domusnovas, Vicolo Roma n.14, distino alla Sez.
B, Foglio 8, Particella 3582;
B) dà atto che le parti hanno precisato che l'accordo che precede costituisce elemento essenziale ed indispensabile per la definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti,
convengono di sciogliere la comunione legale tra loro esistente e chiedono che venga a loro favore applicata l'esenzione di ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 legge 74/87 e di quanto previsto dalla sentenza emessa dalla Corte Costituzionale n°154/99;
C) dà atto che la si obbliga al pagamento delle restanti rate del mutuo verso la CP_1 CP_2
Si obbliga, altresì, a versare all' la somma di €.25.000,00, quale corrispettivo relativo al valore Pt_1
di parte dei beni mobili acquistati dall' per l'arredamento dell'immobile di cui al punto A, Pt_1
secondo le seguenti modalità:
1-quanto ad €.10.000,00, vengono versati in data odierna;
il SI , con la sottoscrizione delle Pt_1
presenti note, rilascia quietanza;
2-quanto ai restanti €.15.000,00, verranno versati mediante rate mensili consecutive di €.500,00
ciascuna a far data dal giorno 5 del mese di aprile 2025;
D) dà atto che accetta quanto previsto ai capi che precedono obbligandosi, quindi, a Parte_1
trasferire la quota di sua proprietà alle condizioni sopra descritte e previa liberazione da parte della
Banca mutuante, al momento del pagamento dell'ultima rata di cui al punto che precede;
E) dispone che verserà direttamente in favore della GL , maggiorenne Parte_1 Persona_1
non ancora autosufficiente, a titolo di contributo al mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese,
Pagina 4 l'importo di €.300,00 (euro trecento/00), da rivalutare come per legge;
eventuali spese straordinarie andranno concordate e suddivise al 50% tra i genitori;
F) compensa le spese e competenze del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
19/05/2025.
Il Presidente
Giorgio Latti
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