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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/07/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 794/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 794/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CINQUERRUI LUIGI MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CONTI MASSIMILIANO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale di causa del 16.4.2025 a cui si fa integrale rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
1 Con ricorso depositato in data 19.9.2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con – parte resistente – a Niscemi in data 13.7.2023, CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto di matrimonio n. 20 Parte II
– Serie A – anno 2023, unione dalla quale non sono nati figli, chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge.
Esponeva che sebbene i coniugi abbiano coabitato solo per brevi periodi – in ragione dello svolgimento da parte del marito di attività lavorativa fuori sede – sin da subito sono emerse inconciliabili divergenze caratteriali che hanno reso intollerabile la convivenza. hanno cessato di vivere nella residenza familiare, separandosi di fatto al fine di evitare un inasprimento della conflittualità dei loro rapporti, determinata da una incompatibilità caratteriale.
Nessuna ulteriore domanda è stata presentata da parte ricorrente con il ricorso non essendo stata esercitata la riserva di integrazione della domanda paventata in sede di udienza del 4.2.2025.
Con comparsa di risposta depositata in data 3.2.2025 si costituiva in giudizio , il CP_1 quale – pur contestando la prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente – aderiva sostanzialmente alla domanda proposta in sede di ricorso.
Sentiti personalmente i coniugi alle udienze del 4.2.2025 e del 16.4.2025 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione per l'opposizione di entrambe le parti – venivano precisate le conclusioni, ai sensi dell'art. 473 bis.22, ult. co. e la causa veniva rimessa al collegio in quanto matura per la decisione.
2. Domanda di separazione personale
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi, formulata da entrambe le parti, deve essere accolta poiché – come emerge chiaramente dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti, dal fallimento del tentativo di conciliazione, nonché dalla cessazione stabile della coabitazione – si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Spese di giudizio
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e del suo complessivo esito, devono integralmente essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
2 1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
12.5.1989, e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto CP_1 matrimonio concordatario a Niscemi in data 13.7.2023, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto di matrimonio n. 20 Parte II – Serie A – anno 2023;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396;
3) COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'8/7/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 794/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CINQUERRUI LUIGI MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CONTI MASSIMILIANO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale di causa del 16.4.2025 a cui si fa integrale rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
1 Con ricorso depositato in data 19.9.2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con – parte resistente – a Niscemi in data 13.7.2023, CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto di matrimonio n. 20 Parte II
– Serie A – anno 2023, unione dalla quale non sono nati figli, chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge.
Esponeva che sebbene i coniugi abbiano coabitato solo per brevi periodi – in ragione dello svolgimento da parte del marito di attività lavorativa fuori sede – sin da subito sono emerse inconciliabili divergenze caratteriali che hanno reso intollerabile la convivenza. hanno cessato di vivere nella residenza familiare, separandosi di fatto al fine di evitare un inasprimento della conflittualità dei loro rapporti, determinata da una incompatibilità caratteriale.
Nessuna ulteriore domanda è stata presentata da parte ricorrente con il ricorso non essendo stata esercitata la riserva di integrazione della domanda paventata in sede di udienza del 4.2.2025.
Con comparsa di risposta depositata in data 3.2.2025 si costituiva in giudizio , il CP_1 quale – pur contestando la prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente – aderiva sostanzialmente alla domanda proposta in sede di ricorso.
Sentiti personalmente i coniugi alle udienze del 4.2.2025 e del 16.4.2025 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione per l'opposizione di entrambe le parti – venivano precisate le conclusioni, ai sensi dell'art. 473 bis.22, ult. co. e la causa veniva rimessa al collegio in quanto matura per la decisione.
2. Domanda di separazione personale
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi, formulata da entrambe le parti, deve essere accolta poiché – come emerge chiaramente dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti, dal fallimento del tentativo di conciliazione, nonché dalla cessazione stabile della coabitazione – si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Spese di giudizio
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e del suo complessivo esito, devono integralmente essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
2 1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
12.5.1989, e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto CP_1 matrimonio concordatario a Niscemi in data 13.7.2023, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto di matrimonio n. 20 Parte II – Serie A – anno 2023;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396;
3) COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'8/7/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
3