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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 8.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2843 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 21/06/2022 ed iscritto al n 2843 - 2022 RG , vertente tra
- , c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catania, via Edmondo De Amicis n. 74, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiaramonte, (c.f.: ) che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Davide Antonuccio, (c.f.: , giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
- ricorrente -
Contro
- INARCASSA – Controparte_1
(C.F. ) con
[...] P.IVA_1 sede in Roma, alla Via Salaria n.229, nella persona dell'Arch. CP_2
(C.F. ) nella qualità di Presidente del C.d.A.
[...] C.F._4
e come tale legale rappresentante dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Silvestri del Foro dell'Aquila, (C.F.
), con Studio in Roma alla via Luigi Calamatta C.F._5
n.16, elettivamente domiciliata presso la persona e lo Studio dell'avv. Luca Silvestri, con specifica di elezione di domicilio digitale, all'indirizzo pec del medesimo, giusta procura generale alle liti per Notar Persona_1
Rep. n.73.977 e Racc. n.24.498;
- resistente-
1 Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La ricorrente propone tempestiva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 094 2021 0018514337000, che le è stata notificata in data 1° giugno 2022 da , afferente a contributi Controparte_3
per gli anni 2013-2014-2015-, per un importo CP_4 complessivamente pari ad € 11.075,22. Eccepisce preliminarmente la nullità della cartella di pagamento opposta per inesistenza giuridica, nullità, irritualità e/o illegittimità della sua notifica, in quanto promanante da un indirizzo pec “non istituzionale” in violazione degli artt. 26 - d.p.r. n. 602/73, art. 60 - d.p.r. n. 600/73, art. 3-bis, co.
1 - l.
n. 53/1994, art. 6-ter - d.lgs. n. 82/2005 ed art. 16-ter - d.l. n. 179/2012, in quanto non presente in alcuno dei “Pubblici Registri”. Eccepisce la mancata notifica dell'atto presupposto (Ordinanza-Ingiunzione prodromica asseritamente notificata in data 27.11.2019) in violazione degli artt. 30, co. 1 e 2 - d.l. n. 78/2010, art. 17, co.
1 - d.lgs. n. 46/99, dell'art. 25
- d.p.r. n. 602/73 nonché degli artt. 12, 14, 18 e 35 - l. n. 689/1981; l'illegittimità della sanzione irrogata a causa della violazione dell'art. 49, co. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - mancanza assoluta di proporzionalità della sanzione irrogata, nonché l' intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 335/1995.
§ 2. Si è costituita , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_4
§ 3. Il ricorso è risultato infondato e come tale va rigettato per le ragioni di seguito specificate.
§ 3.1 Preliminarmente, in relazione all'eccezione di nullità della cartella di pagamento opposta per inesistenza giuridica, nullità, irritualità e/o illegittimità della sua notifica, in quanto promanante da un indirizzo pec “non istituzionale”, va precisato che non vi è alcuna norma che sanzioni con la nullità la notifica a mezzo PEC di atti esattoriali effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non inserito in un pubblico registro. Non è applicabile la disciplina delle notifiche eseguite in proprio da avvocati e procuratori nell'ambito di procedimenti giudiziari. Invero, dal combinato disposto degli artt. 18 del d.lgs. 46/1999, 49 e 26 del d.p.r. 602/1973, normativa applicabile al caso de quo, si evince che la notifica degli atti prodromici alla riscossione coattiva di crediti previdenziali può avvenire “…con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno
2 richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6001…”. La succitata normativa (in particolare il D.P.R. 68/2005) contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (il quale deve essere estratto da INI-PEC e, per i soggetti non obbligati all'uso della PEC, vale l'indirizzo indicato) senza disporre specifiche sull'indirizzo del mittente. Ciò che deve ritenersi rilevante ai fini identificativi è il
“dominio”, per tale intendendosi (ai sensi dell'art.1 D.P.R. n. 68/2005) l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete”: dominio che nel caso di specie è “pec.agenziariscossione.gov.it”. In ogni caso la tempestiva opposizione proposta sana ogni eventuale vizio avendo l'atto raggiunto lo scopo.
§ 3.2. Gli altri motivi possono essere trattati congiuntamene per la loro connessione e risultano infondati in quanto ha allegato e provato CP_4 di aver inviato al professionista odierno ricorrente:
- iscrizione d'Ufficio ad e provvedimento sanzionatorio del CP_4
22.11.2017 (doc. 03 - protocollo .1412527.22-11-2017), CP_4 notificato via pec (doc.04 - notifica via pec 4 CP_5
.1412527.22-11-2017) col quale veniva portato a conoscenza
[...] della contribuente il mancato pagamento delle annualità 2013, 2014, 2015 e 2016 nonché l'intero importo oggi richiesto tramite ruolo. Per completezza deve darsi atto della validità della notifica via pec dell'atto in questione in quanto – analogamente a quanto rilevato al paragrafo 3.1. – quello che rileva è il dominio che consente di identificare il mittente.
- messa in mora del 2019 (cfr. 1675038, doc. 05 - messa in mora) e relativo avviso di ricevimento ( doc. 06 - avviso di ricevimento della messa in mora). Per completezza deve rilevarsi che è infondata l'eccezione di mancata correlazione tra l'atto e l'avviso di ricevimento, infatti vi è un riferimento relativo al numero di protocollo di (cfr. 1675038, v. CP_4
05 - messa in mora) nella parte destra dell'avviso di ricevimento della messa in mora (v. doc. 06 - avviso di ricevimento della messa in mora).
L'avviso di ricevimento è stato ricevuto personalmente dalla ricorrente ed il disconoscimento della sottoscrizione è irrilevante in quanto l'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso.
§ 3.3. E' infondata anche la censura relativa alla sproporzione della sanzione applicata fondata sul richiamo a inconferenti norme in materia di
3 reati penali. ha sul punto un'autonomia riconosciuta dal D. Lgs. CP_4
509/1994 in forza della quale ha deliberato una propria disciplina sanzionatoria, approvata dai Ministeri vigilanti.
§ 4. In conclusione il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 con applicazione tabellare al minimo in considerazione della non complessità della causa.
p.q.m.
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è tenuta al pagamento della cartella n. 094 2021 0018514337000;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
, in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in € 2.695,50 per CP_4 compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 09/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 8.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2843 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 21/06/2022 ed iscritto al n 2843 - 2022 RG , vertente tra
- , c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catania, via Edmondo De Amicis n. 74, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiaramonte, (c.f.: ) che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Davide Antonuccio, (c.f.: , giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
- ricorrente -
Contro
- INARCASSA – Controparte_1
(C.F. ) con
[...] P.IVA_1 sede in Roma, alla Via Salaria n.229, nella persona dell'Arch. CP_2
(C.F. ) nella qualità di Presidente del C.d.A.
[...] C.F._4
e come tale legale rappresentante dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Silvestri del Foro dell'Aquila, (C.F.
), con Studio in Roma alla via Luigi Calamatta C.F._5
n.16, elettivamente domiciliata presso la persona e lo Studio dell'avv. Luca Silvestri, con specifica di elezione di domicilio digitale, all'indirizzo pec del medesimo, giusta procura generale alle liti per Notar Persona_1
Rep. n.73.977 e Racc. n.24.498;
- resistente-
1 Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La ricorrente propone tempestiva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 094 2021 0018514337000, che le è stata notificata in data 1° giugno 2022 da , afferente a contributi Controparte_3
per gli anni 2013-2014-2015-, per un importo CP_4 complessivamente pari ad € 11.075,22. Eccepisce preliminarmente la nullità della cartella di pagamento opposta per inesistenza giuridica, nullità, irritualità e/o illegittimità della sua notifica, in quanto promanante da un indirizzo pec “non istituzionale” in violazione degli artt. 26 - d.p.r. n. 602/73, art. 60 - d.p.r. n. 600/73, art. 3-bis, co.
1 - l.
n. 53/1994, art. 6-ter - d.lgs. n. 82/2005 ed art. 16-ter - d.l. n. 179/2012, in quanto non presente in alcuno dei “Pubblici Registri”. Eccepisce la mancata notifica dell'atto presupposto (Ordinanza-Ingiunzione prodromica asseritamente notificata in data 27.11.2019) in violazione degli artt. 30, co. 1 e 2 - d.l. n. 78/2010, art. 17, co.
1 - d.lgs. n. 46/99, dell'art. 25
- d.p.r. n. 602/73 nonché degli artt. 12, 14, 18 e 35 - l. n. 689/1981; l'illegittimità della sanzione irrogata a causa della violazione dell'art. 49, co. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - mancanza assoluta di proporzionalità della sanzione irrogata, nonché l' intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 335/1995.
§ 2. Si è costituita , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_4
§ 3. Il ricorso è risultato infondato e come tale va rigettato per le ragioni di seguito specificate.
§ 3.1 Preliminarmente, in relazione all'eccezione di nullità della cartella di pagamento opposta per inesistenza giuridica, nullità, irritualità e/o illegittimità della sua notifica, in quanto promanante da un indirizzo pec “non istituzionale”, va precisato che non vi è alcuna norma che sanzioni con la nullità la notifica a mezzo PEC di atti esattoriali effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non inserito in un pubblico registro. Non è applicabile la disciplina delle notifiche eseguite in proprio da avvocati e procuratori nell'ambito di procedimenti giudiziari. Invero, dal combinato disposto degli artt. 18 del d.lgs. 46/1999, 49 e 26 del d.p.r. 602/1973, normativa applicabile al caso de quo, si evince che la notifica degli atti prodromici alla riscossione coattiva di crediti previdenziali può avvenire “…con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno
2 richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6001…”. La succitata normativa (in particolare il D.P.R. 68/2005) contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (il quale deve essere estratto da INI-PEC e, per i soggetti non obbligati all'uso della PEC, vale l'indirizzo indicato) senza disporre specifiche sull'indirizzo del mittente. Ciò che deve ritenersi rilevante ai fini identificativi è il
“dominio”, per tale intendendosi (ai sensi dell'art.1 D.P.R. n. 68/2005) l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete”: dominio che nel caso di specie è “pec.agenziariscossione.gov.it”. In ogni caso la tempestiva opposizione proposta sana ogni eventuale vizio avendo l'atto raggiunto lo scopo.
§ 3.2. Gli altri motivi possono essere trattati congiuntamene per la loro connessione e risultano infondati in quanto ha allegato e provato CP_4 di aver inviato al professionista odierno ricorrente:
- iscrizione d'Ufficio ad e provvedimento sanzionatorio del CP_4
22.11.2017 (doc. 03 - protocollo .1412527.22-11-2017), CP_4 notificato via pec (doc.04 - notifica via pec 4 CP_5
.1412527.22-11-2017) col quale veniva portato a conoscenza
[...] della contribuente il mancato pagamento delle annualità 2013, 2014, 2015 e 2016 nonché l'intero importo oggi richiesto tramite ruolo. Per completezza deve darsi atto della validità della notifica via pec dell'atto in questione in quanto – analogamente a quanto rilevato al paragrafo 3.1. – quello che rileva è il dominio che consente di identificare il mittente.
- messa in mora del 2019 (cfr. 1675038, doc. 05 - messa in mora) e relativo avviso di ricevimento ( doc. 06 - avviso di ricevimento della messa in mora). Per completezza deve rilevarsi che è infondata l'eccezione di mancata correlazione tra l'atto e l'avviso di ricevimento, infatti vi è un riferimento relativo al numero di protocollo di (cfr. 1675038, v. CP_4
05 - messa in mora) nella parte destra dell'avviso di ricevimento della messa in mora (v. doc. 06 - avviso di ricevimento della messa in mora).
L'avviso di ricevimento è stato ricevuto personalmente dalla ricorrente ed il disconoscimento della sottoscrizione è irrilevante in quanto l'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso.
§ 3.3. E' infondata anche la censura relativa alla sproporzione della sanzione applicata fondata sul richiamo a inconferenti norme in materia di
3 reati penali. ha sul punto un'autonomia riconosciuta dal D. Lgs. CP_4
509/1994 in forza della quale ha deliberato una propria disciplina sanzionatoria, approvata dai Ministeri vigilanti.
§ 4. In conclusione il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 con applicazione tabellare al minimo in considerazione della non complessità della causa.
p.q.m.
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è tenuta al pagamento della cartella n. 094 2021 0018514337000;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
, in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in € 2.695,50 per CP_4 compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 09/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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