Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
Nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione, relativamente agli autoveicoli intermedi con esclusione del primo e dell'ultimo veicolo della colonna, l'art. 2054, secondo comma cod. civ. con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponati e tamponanti, fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7020 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FI TR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell'avvocato ZAPPALÀ FRANCESCO MARIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ALLIANZ PACE ASSIC SPA, in persona dei legali rappresentanti pro- tempore, dr. Luciano Dalla Costa, dr. Franco Di Meco elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato ANGELO LO BIANCO, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIO LUCARINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
TI UR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 787/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa l'8/12/97, depositata il 12/03/97; RG.3774/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/99 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato FRANCESCO ZAPPALÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OR RO convenne innanzi al tribunale di Roma TI MA e la s.p.a. Allianz Pace assicurazioni e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni, che assunse di avere subito per effetto del tamponamento della propria autovettura da parte di quella del TI, assicurata con la società convenuta.
Quest'ultima, costituitasi in giudizio, dedusse che l'autovettura del TI era stata, a sua volta, tamponata da altra autovettura e chiamò in causa RA SE e la FI s.p.a., proprietaria ed assicuratrice della stessa.
La FI eccepì la prescrizione e dedusse, inoltre,
l'improponibilità dell'azione per carenza della condizione di cui all'art. 22 L. 990/1969. Il Tribunale rigettò la domanda con sentenza, che venne confermata - su gravame del OR - dalla Corte d'Appello di Roma. Ha considerato la Corte: -"il Tribunale ha rigettato la domanda del OR sostanzialmente ritenendo vinta a favore del TI - e sul punto non v'è impugnazione - la presunzione di responsabilità di cui al 2^ comma dell'art. 2054 c.c."; - il OR "pone a fondamento dell'impugnazione soltanto la giustificazione del suo comportamento di mancata estensione della domanda nei confronti di SE RA, proprietaria del terzo autoveicolo coinvolto nell'incidente, e dell'assicuratore del veicolo medesimo"; - "producendo copia della sentenza n. 5708 in data 29 ottobre 1981 della Corte Suprema l'appellante sembra voglia osservare" che la domanda si è automaticamente estesa ai terzi chiamati in causa anche in mancanza di specifica istanza;
- senonché, i primi giudici hanno ritenuto che l'azione è improponibile nei confronti dei chiamati ai sensi dell'art. 22 L. 990/1969 e sul punto non è stata elevata censura.
Il OR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo;
ha resistito con controricorso la Allianz Subalpina s.p.a. già Allianz Pace s.p.a.; il OR ha depositato memoria e presentato note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico, complesso motivo il ricorrente, denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 22 L. 990/1969, nonché omessa e contraddittoria motivazione, deduce: 1) la Corte territoriale ha ribadito l'erronea affermazione dei primi giudici, secondo la quale l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni è assorbita da quella di improponibilità dell'azione nei confronti della FI per mancato invio alla medesima della richiesta di cui all'art. 22 L. 990/1969; 2) non esiste litisconsorzio necessario tra l'automobilista danneggiato in occasione di tamponamento a catena e l'automobilista, che ha causato con la propria condotta di guida la catena dei tamponamenti, per cui il primo automobilista può limitarsi ad esercitare l'azione risarcitoria nei confronti dell'automobilista, che gli ha provocato immediatamente il danno, e non è tenuto a chiamare in causa l'automobilista, al quale risale la catena dei tamponamenti;
3) a tale regola si è adeguato esso ricorrente, che ha agito contro il diretto danneggiante, e l'assicuratore dell'autovettura del medesimo;
4) non ha, invece, agito e non era tenuto ad agire contro l'automobilista, cui si addebita la causa prima del tamponamento, e l'assicuratore dell'autovettura dello stesso, sicché non rileva il mancato invio a quest'ultimo della richiesta di indennizzo a norma dell'art. 22; 5) la società Allianz non ha contestato la responsabilità del proprio assicurato, così dispensando da qualsiasi onere probatorio, di modo che avrebbe dovuto esserne affermata la tenutezza all'indennizzo, rimanendo irrilevante la circostanza che nei confronti della FI fosse preclusa l'azione di manleva dall'essere intanto maturata la prescrizione. Il motivo è insuscettibile di trovare accoglimento. La Corte d'Appello ha rilevato che i primi giudici hanno rigettato la domanda in base alla considerazione che è rimasta vinta la presunzione di cui all'art. 2054, 2^ comma, c.c. e l'esame della sentenza di primo grado evidenzia che, in effetti, i detti giudici hanno ritenuto che, pur trattandosi di tamponamento a catena, la responsabilità del conducente, che ha tamponato l'autovettura del OR, è assorbita e, quindi, esclusa da quella del conducente, che ha causato la catena di tamponamenti.
Ora, per tal modo, i primi giudici si sono discostati dal principio, al quale fondamentalmente si richiama il ricorrente;
principio, secondo il quale nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione - relativamente agli autoveicoli intermedi, con esclusione del primo e dell'ultimo autoveicolo della colonna - l'art. 2054, 2^ comma, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in uguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponati e tamponanti, fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. 10.5.1988 n. 3415; Cass. 26.1.1995 n. 935). Senonché, come la Corte d'Appello non ha mancato di rilevare e come, del resto, sarebbe rilevabile di ufficio, sull'"assorbimento" della responsabilità del conducente, che ha direttamente tamponato l'autovettura del OR, e sulla conseguente esclusione di tale responsabilità si è formato il giudicato con esaurimento della funzione giurisdizionale.
Gli ulteriori profili del motivo presuppongono manifestamente che la questione della responsabilità del detto conducente sia rimasta aperta e, caduto il presupposto, diventa inutile prenderli in esame.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Ricorrono, peraltro, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione fra le parti costituite.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 31 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1999