Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7020
CASS
Sentenza 7 luglio 1999

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Nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione, relativamente agli autoveicoli intermedi con esclusione del primo e dell'ultimo veicolo della colonna, l'art. 2054, secondo comma cod. civ. con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponati e tamponanti, fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7020
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7020
    Data del deposito : 7 luglio 1999

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