TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/07/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca, nella causa civile iscritta al n. 268/2016
R.G, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difeso Parte_1
dall'avv. Salvatore Librizzi, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. Lidia Di Blasi, giusta procura in atti;
attori
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Giuseppe D'Anna, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_3
avv.ti Antonella Salamita ed Eleonora Battistoni, giusta procura in atti.
convenuti
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
e hanno convenuto in giudizio il padre, Parte_1 Parte_2
, e il fratello, , al fine di ottenere Controparte_1 Parte_3
l'accoglimento delle seguenti domande: 1) accertare e dichiarare che i coniugi
[...]
[...] e (genitori degli odierni attori) erano in regime di Parte_4 CP_2
comunione legale dei beni, 2) per l'effetto, accertare e dichiarare che gli immobili –
meglio indicati nell'atto di citazione – pur se catastalmente intestati al solo CP_1
erano anche di proprietà della moglie, ormai deceduta, 3)
[...] CP_2
conseguentemente, accertare e dichiarare che è subentrato ex lege Controparte_1
nel patrimonio della de cuius unitamente ai figli ciascuno per la loro CP_2
quota ereditaria, 4) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione delle relative quote.
Lo , costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito CP_1
l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande attoree chiedendone il rigetto e, in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare che i beni oggetti del presente giudizio sono di sua proprietà esclusiva per le ragioni meglio indicate nella comparsa di risposta e, come tali, non rientrano nel patrimonio relitto della defunta moglie: infine, con riferimento alla quota del bene immobile sito in
Messina, donato anche alla moglie nella misura del 50%, ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria con i figli e la divisione del patrimonio di CP_2
con attribuzione delle relative quote.
Lo , costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito Parte_3
l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
inoltre, aderendo alle domande attoree, ha chiesto di accertare che i beni oggetto di causa appartenevano in parti uguali ai coniugi
[...]
– ; pertanto, ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria con CP_1 CP_2
assegnazione delle rispettive quote ai comunisti.
2 All'udienza del 28.6.2016 il Giudice ha concesso alle parti il termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione obbligatoria;
nel presente giudizio è stata espletata C.T.U. mentre la prova testimoniale non è stata ammessa in quanto ritenuta non conducente ai fini del giudizio.
Inoltre, sempre sotto il profilo istruttorio, l'istanza ex art. 210 c.p.c. articolata da e preordinata ad acquisire dagli Istituti di Credito la Parte_3
documentazione bancaria al fine di accertare il saldo esistente dei conti correnti caduti in comunione non è stata ammessa in quanto il convenuto - quale erede della madre -
poteva e doveva preventivamente presentare la relativa istanza alla Banca.
Invero, in subiecta materia, la giurisprudenza ha affermato che “La
discrezionalità del potere officioso del Giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai
sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente
individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi
istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli
artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità
dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa
ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui
l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in
causa” (Cass. n. 38062/21).
Orbene, prima di esaminare l'oggetto del contendere si evidenzia che l'eccezione di inammissibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, non è meritevole di accoglimento in quanto il Tribunale alla prima udienza e, precisamente in data 28.6.2016, ha ordinato il procedimento di mediazione entro il termine di 15 giorni, che non ha sortito effetto
3 positivo.
Fatta questa premessa, non sussiste contestazione tra le parti circa l'avvenuta apertura della successione legittima di in favore del coniuge e dei tre CP_2
figli.
Con riferimento alla domanda attorea avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni indicati nell'atto introduttivo asseritamente caduti in successione della de cuius (madre degli attori e del convenuto Parte_3
nonché coniuge di ), occorre indicare dettagliatamente i beni Controparte_1
immobili e i terreni oggetto del contendere unitamente alla normativa vigente all'epoca degli acquisti effettuati da in costanza di matrimonio e Controparte_1
quindi dopo l'anno 1968.
I beni per cui è causa sono:
A) beni nel Comune di Gioiosa Marea - 1) fabbricato CP_3
particella 375, foglio 17, Cat. A/7, 2) particella 184, foglio 17, terreno impiantato ad uliveto di IV, di mq 8.314, 3) particella 339, foglio 17, terreno impiantato ad uliveto,
di fatto relitto stradale di mq. 7;
B) beni nel Comune di Messina: 1) Via Traversa RT (oggi Via
Salvatore Bombara), particella 156, sub 12, foglio 142, Cat. A/4, Classe 8;
C) beni nel Comune di Patti 1) Piazza 28 Ottobre - oggi P.zza XXV
Aprile, n. 5, appartamento particella 390 sub 7, foglio 21, Cat. A/2, Classe 7; 2) Piazza
28 Ottobre, oggi P.zza XXV Aprile, n. 5, appartamento particella 390, sub 8, foglio 21,
Cat. A/2, classe 7.
Precisato ciò, occorre richiamare il c.d. regime transitorio di separazione dettato dalla Riforma del diritto di famiglia (articolo 228 legge 19 maggio 1975 n. 151), che
4 interessa il periodo dal 20 settembre 1975 – data di entrata in vigore della riforma – al
15 gennaio 1978 (per alcuni 16 gennaio 1978, cadendo il 15 di domenica).
Dall'articolo 228 della legge n. 151/1975, in relazione all'evoluzione del regime legale della famiglia, si evincono le seguenti regole: il regime legale ante riforma del
1975 è quello della separazione dei beni, dal 20 settembre 1975 al 15-16 gennaio 1978
si snoda il c.d. periodo transitorio di separazione.
Le famiglie costituite prima del 20 settembre 1975, decorso il termine di due anni
(prorogato al 16 gennaio 1978), sono assoggettate al regime della comunione legale dei beni per gli acquisti successivi al 20 settembre 1975, salvo volontà contraria di uno dei coniugi manifestata entro lo stesso termine con convenzione o atto unilaterale notarile o dell'ufficiale civile del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio con cui si assoggettano alla separazione dei beni gli acquisti successivi al 20 settembre 1975
(articolo 228, primo comma).
Entro il 16 gennaio 1978, i coniugi possono altresì stipulare una convenzione per assoggettare gli acquisti ante '75 al regime di comunione dei beni, escludendoli dalla regola della separazione dei beni, e salvi i diritti dei terzi (articolo 228, secondo comma).
Proprio in merito al regime applicabile all'acquisto effettuato da uno dei coniugi in pendenza di regime transitorio – se esso rientri o meno nella comunione legale – si è
espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20969/18.
In particolare, la Corte Suprema ha sottolineato che la comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all'art. 228, primo comma, della legge
151/75, decorre dal 16 gennaio 1978 ed interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa solo se ancora
5 esistenti nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati (cfr. anche Cass. n.
12693/2011).
Fatta questa premessa sotto il profilo normativo, occorre esaminare il regime giuridico degli acquisti dei beni immobili fatti da al fine di Controparte_1
verificare se i suddetti beni rientrano o meno nella comunione ereditaria.
Con riferimento a beni immobili collocati nel Comune di Gioiosa Marea - c.da e meglio indicati in catasto nella prima perizia dell'Ing. depositata in CP_3 Per_1
atti, consistenti in una villetta, cantina, magazzino e terreno agricolo, osserva il
Tribunale che, essendo stati tali beni acquistati con atto notarile del 23.7.1974, esulano dalla comunione legale dei coniugi in quanto acquistati prima della Riforma del'75,
dove ancora era appunto vigente il regime della separazione dei beni;
inoltre, occorre precisare che non si rinviene in atti alcuna convenzione annotata all'atto di matrimonio con cui i coniugi dispongono diversamente.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale
“Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151 del
1975, il coniuge - nel caso in esame, i suoi eredi - che affermi il diritto di
comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di
comunione tacita familiare idoneo ad estendersi "ipso iure" agli acquisti fatti da
ciascun partecipante, senza bisogno di mandato degli altri, né di successivo negozio di
trasferimento ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta
comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione
familiare, postulando atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la
volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni e di porre in
comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali, e che non può avvalersi della prova
6 testimoniale, stante la necessità dell'atto scritto ai sensi dell'art. 1350 c.c.” (Cass. n.
33844/21).
Sulla base di quanto esposto i beni siti nel Comune di Gioiosa Marea sono certamente di proprietà esclusiva del convenuto , avendoli Controparte_1
quest'ultimo acquistati prima della Riforma del'75 e non essendo stata fornita in giudizio la prova dell'esistenza della c.d. “comunione tacita” dei beni per volontà dei coniugi: prova, questa, che per la giurisprudenza di legittimità non può essere fornita mediante testimoni.
Prima di esaminare la consulenza tecnica depositata in atti occorre precisare che l'eccezione avanzata da , avente ad oggetto l'illegittima acquisizione Controparte_1
da parte del consulente della documentazione ipocatastale non allegata dalle parti, non merita accoglimento alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte che ha affermato che la suddetta documentazione può anche essere acquisita dall'ausiliario.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che “Nei giudizi di scioglimento
della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni
sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene
pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o
improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei
creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità
delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla
vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo
si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza
sovraintende d'ufficio il Giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere
di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della
7 documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita”
(Cass. n. 10067/20).
Per i beni siti nel Comune di Patti e, precisamente, in Piazza 25 Aprile, n. 5, p. 3
fg. 21 part. n. 390, sub 7 e sub 8 – beni questi identificati nella Tabella del Consulente
con la lettera “A” il primo e con la lettera “B”, il secondo – si osserva quanto segue.
Con riferimento all'immobile identificato come cespite “A”, realizzato a seguito di rilascio della Licenza Edilizia n. 181/1968, il consulente ha accertato che non risulta conforme sotto il profilo urbanistico “…per diversa parziale destinazione d'uso
effettiva” e che “…la regolarizzazione può essere raggiunta mediante presentazione
di SCIA sanatoria ai sensi del DPR n. 380/2001 art. 36”; da ciò consegue, che la domanda di divisione con riferimento al bene in questione è inammissibile.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non possono essere oggetto di divisione beni che non sono conformi alle regole stabilite in sede urbanistico-edilizio.
Al riguardo è stato affermato il seguente principio: “Quando sia proposta
domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice
non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di
esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli
atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e
dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità
edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto
maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro
autonomia negoziale” (Cass. n. 25021/19).
8 Pertanto, la domanda di divisione relativamente a questo bene è inammissibile.
Con riferimento all'immobile identificato nella Tabella del consulente con la lettera “B” sito in Patti, Piazza 25 Aprile, n. 5, p. 3, fg. 21, part. n. 390, sub 8 occorre esaminare la vicenda giuridica dello stesso.
Lo ha affermato di avere acquistato gli immobili siti in Patti con CP_1
la scrittura privata del 26.03.1972 e successiva scrittura privata del 10.01.1974, che questi sono stati “formalmente trasferiti con sentenza la n. 187 del 09.05.1983” e che,
conseguentemente, i suddetti beni esulavano dalla comunione legale dei coniugi in quanto l'acquisto era antecedente alla Riforma del' 75.
Orbene tale assunto non è condivisibile in quanto il trasferimento dei beni è
avvenuto tramite la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso tra le parti, costituendo la scrittura privata un contratto preliminare che produce soltanto “effetti obbligatori” tra le parti e non traslativi.
Né è condivisibile quanto dedotto da che ha sostenuto che gli Controparte_1
effetti traslativi retroagiscono al momento della trascrizione della domanda giudiziale in quanto l'effetto prenotativo della trascrizione rileva solo per dirimere i contrasti nei confronti dei terzi che, nelle more di un giudizio, possono acquistare il bene oggetto del contendere dallo stesso dante causa;
ipotesi, questa, che non ricorre nel caso in esame.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che l'effetto traslativo del contratto preliminare avviene con il passaggio in giudicato della sentenza affermando che “In tema di contratto preliminare, le sentenze ex art. 2932 c.c. producono gli
effetti del definitivo dal momento del loro passaggio in giudicato, comportando, nel
9 caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e, correlativamente, l'obbligo
dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto,
obbligo che viene sancito mediante una pronuncia di accertamento o di condanna o di
subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento” (Cass. n. 12680/24).
Ed ancora, con riferimento alla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Con la trascrizione ex art. 2652 n. 2 cod.
civ. della domanda proposta ex art. 2932 cod. civ., e poi della successiva sentenza di
accoglimento della domanda, l'attore prevale sugli acquirenti dello stesso dante causa
che abbiano trascritto posteriormente alla detta trascrizione. Per ottenere tali effetti
l'attore non ha assolutamente l'onere di trascrivere il contratto preliminare, atteso che
a differenza dell'ipotesi prevista dall'art. 2643 n. 1 cod. civ. in cui il trasferimento
della proprietà è l'effetto del contratto di compravendita, che quindi va trascritto,
nella fattispecie disciplinata dall'art. 2932 cit. il trasferimento della proprietà è
l'effetto della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda in questione;
onde
per risolvere il conflitto con eventuali altri acquirenti, l'attore deve trascrivere prima
di questi la domanda giudiziale, in quanto tale trascrizione ha l'effetto di far
retroagire dalla sua data l'effetto costitutivo della futura sentenza, e di poi provvedere
alla trascrizione di tale sentenza che è necessaria per ottenere questo effetto nei
confronti di chi abbia trascritto od iscritto contro il convenuto dopo la trascrizione
della domanda, avendo nei rapporti tra attore e convenuto, la sentenza ex art. 2932
cod. civ. piena efficacia anche senza la sua trascrizione” (Cass. n. 3239/94).
Sulla base di quanto argomentato, pertanto, l'immobile sito in Patti e indicato nella lettera “B” della Tabella del Consulente rientra nella comunione legale dei coniugi in quanto l'effetto traslativo si è perfezionato con la sentenza della Corte
10 d'Appello di Messina, emessa successivamente (1983) alla Riforma del' 75 che ha previsto la comunione legale dei coniugi per gli acquisti effettuati da uno di loro, in costanza di matrimonio.
Orbene, dovendosi procedere allo scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi di tutti costituitisi nel presente giudizio, con riferimento CP_2
all'immobile sito in Patti, Piazza 25 Aprile, n. 5, p. 3 fg 21 part. n. 390, sub 8, al fine di determinare le quote spettanti ai singoli condividenti occorre precisare che la norma che trova applicazione in materia di successione legittima è l'art. 581 c.c. il quale dispone che, se il coniuge concorre con più figli, al primo spetta 1/3 del patrimonio ereditario mentre ai figli la restante quota di 2/3; quota quest'ultima che, nel caso di specie, dovrà essere divisa per il numero dei germani . CP_1
Il consulente ha stimato, sotto il profilo economico il bene sopra indicato nella somma di € 143.680,00; la quota del 50% spetta al convenuto in Controparte_1
quanto bene rientrante nella comunione legale mentre l'altra quota del 50% appartiene alla defunta ed è oggetto di divisione ereditaria.
Di questa quota, 1/3 spetta al marito della de cuius e va quantificata in €
23.946,67, mentre la quota di 2/3 spettante ai figli è pari a € 47.893,33; diviso per i tre germani, si ottiene il risultato di € 15.964,44 per ciascuno figlio.
Orbene, non potendosi dividersi comodamente l'immobile in questione per le sue caratteristiche intrinseche ed avendo la quota maggiore (la Controparte_1
metà+1/3 dell'altra metà), e visto che ciascun figlio ha chiesto, nei propri atti difensivi l'attribuzione della propria quota, trova applicazione il disposto normativo di cui all'art. 720 c.c..
Pertanto, il Tribunale dispone l'assegnazione del bene immobile sito in Patti,
11 Piazza 25 Aprile, n. 5, p. 3, fg 21, part. n. 390, sub 8, per intero a , Controparte_1
quale titolare della quota maggiore, e pone a suo carico l'obbligo di corrispondere a ciascun figlio, a titolo di quota ereditaria della de cuius la somma di CP_2
€ 15.964,44, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.
Passando ad esaminare l'immobile sito in Messina, via S. Bombara, n. 6 piano T,
in catasto identificato al fg. 142, part. 156, sub 12, che è stato donato in costanza di matrimonio ad entrambi i coniugi, soltanto la quota del 50% appartenente alla defunta rientra nella comunione ereditaria aperta a favore del coniuge CP_2 CP_1
e dei tre figli.
[...]
Il consulente tecnico ha accertato che la quota del 50% dell'immobile di cui era titolare presentava, alla data dell'apertura della successione (aprile CP_2
2013), il valore di € 41.925,00.
L'ausiliario ha precisato che “il suddetto immobile non è assolutamente divisibile
nelle quote spettanti alle parti (né in altre differenti proporzioni) in quanto, per le
consistente e per la specifiche caratteristiche intrinseche, non è possibile formare
porzioni indipendenti ed autonomamente funzionali”.
Rilevato che l'immobile non è comodamente divisibile e considerato, che ai sensi dell'art. 581 c.c. - come già sopra evidenziato - la quota del coniuge è di 1/3 che si aggiunge al 50% di cui è proprietario per comunione legale, mentre quella dei figli è di
2/3, si dispone, ai sensi dell'art. 720 c.c., l'assegnazione dell'immobile per intero al comunista avente la quota maggiore, , ponendo a carico di questi il Controparte_1
pagamento dei conguagli in favore degli coeredi nella misura corrispondente alla loro quota ereditaria.
Effettuati i dovuti calcoli, dovrà corrispondere a ciascun figlio Controparte_1
12 la somma di € 9.937,78 - per come correttamente calcolata dall'ausiliario nella seconda perizia allegata in atti - oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.
Ogni altra domanda ed eccezione risulta assorbita.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza;
esse sono liquidate in dispositivo – stante il valore della controversia e l'attività effettivamente svolta dalle parti – secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n.
147/2022, valore indeterminabile complessità bassa, previa parziale compensazione nella misura di 1/3 stante la soccombenza parziale del convenuto . Controparte_1
Le spese di lite tra gli attori ed il convenuto sono Parte_3
integralmente compensate, stante la non opposizione del predetto convenuto alle domande degli attori.
Le spese di consulenze sono a carico di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 268/16 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) dichiara inammissibile la domanda attorea con riferimento all'immobile sito in Patti, Piazza 25 Aprile, n. 5, p. 3, fg. 21, part. n. 390, sub 7;
2) accoglie la domanda riconvenzionale di e, per Controparte_1
l'effetto, accerta e dichiara che i beni immobili siti nel Comune di Gioiosa Marea, per come identificati nella consulenza in atti, sono di sua esclusiva proprietà;
3) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti in relazione all'eredità relitta dalla de cuius CP_2
4) assegna a , quale erede di l'immobile Controparte_1 CP_2
13 sito in Patti, Piazza 25 Aprile, n. 5, p. 3, fg. 21, part. n. 390, sub 8;
5) condanna a corrispondere, a titolo di conguaglio, a Controparte_1 [...]
e , la somma di € Parte_1 Parte_3 Parte_2
15.964,44 ciascuno, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
6) assegna a l'immobile sito in Messina, via S. Bombara, Controparte_1
n. 6, piano T, in catasto identificato al fg. 142, part.156, sub. 12;
7) condanna a corrispondere, a titolo di conguaglio, a Controparte_1 [...]
, e la somma di € 9.937,78 Parte_1 Parte_3 Parte_2
ciascuno, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
8) compensa le spese del giudizio nella misura di 1/3 e condanna gli attori,
in solido, a corrispondere al convenuto le residue spese di lite che Controparte_1
liquida in € 5.100,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
9) compensa integralmente le spese di lite tra gli attori e il convenuto lo
; Parte_3
10) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di tutti i coeredi.
Così deciso in Patti, il 28.7.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
14
Il Tribunale di PATTI
Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca, nella causa civile iscritta al n. 268/2016
R.G, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difeso Parte_1
dall'avv. Salvatore Librizzi, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. Lidia Di Blasi, giusta procura in atti;
attori
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Giuseppe D'Anna, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_3
avv.ti Antonella Salamita ed Eleonora Battistoni, giusta procura in atti.
convenuti
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
e hanno convenuto in giudizio il padre, Parte_1 Parte_2
, e il fratello, , al fine di ottenere Controparte_1 Parte_3
l'accoglimento delle seguenti domande: 1) accertare e dichiarare che i coniugi
[...]
[...] e (genitori degli odierni attori) erano in regime di Parte_4 CP_2
comunione legale dei beni, 2) per l'effetto, accertare e dichiarare che gli immobili –
meglio indicati nell'atto di citazione – pur se catastalmente intestati al solo CP_1
erano anche di proprietà della moglie, ormai deceduta, 3)
[...] CP_2
conseguentemente, accertare e dichiarare che è subentrato ex lege Controparte_1
nel patrimonio della de cuius unitamente ai figli ciascuno per la loro CP_2
quota ereditaria, 4) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione delle relative quote.
Lo , costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito CP_1
l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande attoree chiedendone il rigetto e, in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare che i beni oggetti del presente giudizio sono di sua proprietà esclusiva per le ragioni meglio indicate nella comparsa di risposta e, come tali, non rientrano nel patrimonio relitto della defunta moglie: infine, con riferimento alla quota del bene immobile sito in
Messina, donato anche alla moglie nella misura del 50%, ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria con i figli e la divisione del patrimonio di CP_2
con attribuzione delle relative quote.
Lo , costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito Parte_3
l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
inoltre, aderendo alle domande attoree, ha chiesto di accertare che i beni oggetto di causa appartenevano in parti uguali ai coniugi
[...]
– ; pertanto, ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria con CP_1 CP_2
assegnazione delle rispettive quote ai comunisti.
2 All'udienza del 28.6.2016 il Giudice ha concesso alle parti il termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione obbligatoria;
nel presente giudizio è stata espletata C.T.U. mentre la prova testimoniale non è stata ammessa in quanto ritenuta non conducente ai fini del giudizio.
Inoltre, sempre sotto il profilo istruttorio, l'istanza ex art. 210 c.p.c. articolata da e preordinata ad acquisire dagli Istituti di Credito la Parte_3
documentazione bancaria al fine di accertare il saldo esistente dei conti correnti caduti in comunione non è stata ammessa in quanto il convenuto - quale erede della madre -
poteva e doveva preventivamente presentare la relativa istanza alla Banca.
Invero, in subiecta materia, la giurisprudenza ha affermato che “La
discrezionalità del potere officioso del Giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai
sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente
individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi
istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli
artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità
dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa
ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui
l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in
causa” (Cass. n. 38062/21).
Orbene, prima di esaminare l'oggetto del contendere si evidenzia che l'eccezione di inammissibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, non è meritevole di accoglimento in quanto il Tribunale alla prima udienza e, precisamente in data 28.6.2016, ha ordinato il procedimento di mediazione entro il termine di 15 giorni, che non ha sortito effetto
3 positivo.
Fatta questa premessa, non sussiste contestazione tra le parti circa l'avvenuta apertura della successione legittima di in favore del coniuge e dei tre CP_2
figli.
Con riferimento alla domanda attorea avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni indicati nell'atto introduttivo asseritamente caduti in successione della de cuius (madre degli attori e del convenuto Parte_3
nonché coniuge di ), occorre indicare dettagliatamente i beni Controparte_1
immobili e i terreni oggetto del contendere unitamente alla normativa vigente all'epoca degli acquisti effettuati da in costanza di matrimonio e Controparte_1
quindi dopo l'anno 1968.
I beni per cui è causa sono:
A) beni nel Comune di Gioiosa Marea - 1) fabbricato CP_3
particella 375, foglio 17, Cat. A/7, 2) particella 184, foglio 17, terreno impiantato ad uliveto di IV, di mq 8.314, 3) particella 339, foglio 17, terreno impiantato ad uliveto,
di fatto relitto stradale di mq. 7;
B) beni nel Comune di Messina: 1) Via Traversa RT (oggi Via
Salvatore Bombara), particella 156, sub 12, foglio 142, Cat. A/4, Classe 8;
C) beni nel Comune di Patti 1) Piazza 28 Ottobre - oggi P.zza XXV
Aprile, n. 5, appartamento particella 390 sub 7, foglio 21, Cat. A/2, Classe 7; 2) Piazza
28 Ottobre, oggi P.zza XXV Aprile, n. 5, appartamento particella 390, sub 8, foglio 21,
Cat. A/2, classe 7.
Precisato ciò, occorre richiamare il c.d. regime transitorio di separazione dettato dalla Riforma del diritto di famiglia (articolo 228 legge 19 maggio 1975 n. 151), che
4 interessa il periodo dal 20 settembre 1975 – data di entrata in vigore della riforma – al
15 gennaio 1978 (per alcuni 16 gennaio 1978, cadendo il 15 di domenica).
Dall'articolo 228 della legge n. 151/1975, in relazione all'evoluzione del regime legale della famiglia, si evincono le seguenti regole: il regime legale ante riforma del
1975 è quello della separazione dei beni, dal 20 settembre 1975 al 15-16 gennaio 1978
si snoda il c.d. periodo transitorio di separazione.
Le famiglie costituite prima del 20 settembre 1975, decorso il termine di due anni
(prorogato al 16 gennaio 1978), sono assoggettate al regime della comunione legale dei beni per gli acquisti successivi al 20 settembre 1975, salvo volontà contraria di uno dei coniugi manifestata entro lo stesso termine con convenzione o atto unilaterale notarile o dell'ufficiale civile del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio con cui si assoggettano alla separazione dei beni gli acquisti successivi al 20 settembre 1975
(articolo 228, primo comma).
Entro il 16 gennaio 1978, i coniugi possono altresì stipulare una convenzione per assoggettare gli acquisti ante '75 al regime di comunione dei beni, escludendoli dalla regola della separazione dei beni, e salvi i diritti dei terzi (articolo 228, secondo comma).
Proprio in merito al regime applicabile all'acquisto effettuato da uno dei coniugi in pendenza di regime transitorio – se esso rientri o meno nella comunione legale – si è
espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20969/18.
In particolare, la Corte Suprema ha sottolineato che la comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all'art. 228, primo comma, della legge
151/75, decorre dal 16 gennaio 1978 ed interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa solo se ancora
5 esistenti nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati (cfr. anche Cass. n.
12693/2011).
Fatta questa premessa sotto il profilo normativo, occorre esaminare il regime giuridico degli acquisti dei beni immobili fatti da al fine di Controparte_1
verificare se i suddetti beni rientrano o meno nella comunione ereditaria.
Con riferimento a beni immobili collocati nel Comune di Gioiosa Marea - c.da e meglio indicati in catasto nella prima perizia dell'Ing. depositata in CP_3 Per_1
atti, consistenti in una villetta, cantina, magazzino e terreno agricolo, osserva il
Tribunale che, essendo stati tali beni acquistati con atto notarile del 23.7.1974, esulano dalla comunione legale dei coniugi in quanto acquistati prima della Riforma del'75,
dove ancora era appunto vigente il regime della separazione dei beni;
inoltre, occorre precisare che non si rinviene in atti alcuna convenzione annotata all'atto di matrimonio con cui i coniugi dispongono diversamente.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale
“Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151 del
1975, il coniuge - nel caso in esame, i suoi eredi - che affermi il diritto di
comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di
comunione tacita familiare idoneo ad estendersi "ipso iure" agli acquisti fatti da
ciascun partecipante, senza bisogno di mandato degli altri, né di successivo negozio di
trasferimento ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta
comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione
familiare, postulando atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la
volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni e di porre in
comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali, e che non può avvalersi della prova
6 testimoniale, stante la necessità dell'atto scritto ai sensi dell'art. 1350 c.c.” (Cass. n.
33844/21).
Sulla base di quanto esposto i beni siti nel Comune di Gioiosa Marea sono certamente di proprietà esclusiva del convenuto , avendoli Controparte_1
quest'ultimo acquistati prima della Riforma del'75 e non essendo stata fornita in giudizio la prova dell'esistenza della c.d. “comunione tacita” dei beni per volontà dei coniugi: prova, questa, che per la giurisprudenza di legittimità non può essere fornita mediante testimoni.
Prima di esaminare la consulenza tecnica depositata in atti occorre precisare che l'eccezione avanzata da , avente ad oggetto l'illegittima acquisizione Controparte_1
da parte del consulente della documentazione ipocatastale non allegata dalle parti, non merita accoglimento alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte che ha affermato che la suddetta documentazione può anche essere acquisita dall'ausiliario.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che “Nei giudizi di scioglimento
della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni
sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene
pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o
improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei
creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità
delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla
vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo
si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza
sovraintende d'ufficio il Giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere
di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della
7 documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita”
(Cass. n. 10067/20).
Per i beni siti nel Comune di Patti e, precisamente, in Piazza 25 Aprile, n. 5, p. 3
fg. 21 part. n. 390, sub 7 e sub 8 – beni questi identificati nella Tabella del Consulente
con la lettera “A” il primo e con la lettera “B”, il secondo – si osserva quanto segue.
Con riferimento all'immobile identificato come cespite “A”, realizzato a seguito di rilascio della Licenza Edilizia n. 181/1968, il consulente ha accertato che non risulta conforme sotto il profilo urbanistico “…per diversa parziale destinazione d'uso
effettiva” e che “…la regolarizzazione può essere raggiunta mediante presentazione
di SCIA sanatoria ai sensi del DPR n. 380/2001 art. 36”; da ciò consegue, che la domanda di divisione con riferimento al bene in questione è inammissibile.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non possono essere oggetto di divisione beni che non sono conformi alle regole stabilite in sede urbanistico-edilizio.
Al riguardo è stato affermato il seguente principio: “Quando sia proposta
domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice
non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di
esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli
atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e
dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità
edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto
maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro
autonomia negoziale” (Cass. n. 25021/19).
8 Pertanto, la domanda di divisione relativamente a questo bene è inammissibile.
Con riferimento all'immobile identificato nella Tabella del consulente con la lettera “B” sito in Patti, Piazza 25 Aprile, n. 5, p. 3, fg. 21, part. n. 390, sub 8 occorre esaminare la vicenda giuridica dello stesso.
Lo ha affermato di avere acquistato gli immobili siti in Patti con CP_1
la scrittura privata del 26.03.1972 e successiva scrittura privata del 10.01.1974, che questi sono stati “formalmente trasferiti con sentenza la n. 187 del 09.05.1983” e che,
conseguentemente, i suddetti beni esulavano dalla comunione legale dei coniugi in quanto l'acquisto era antecedente alla Riforma del' 75.
Orbene tale assunto non è condivisibile in quanto il trasferimento dei beni è
avvenuto tramite la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso tra le parti, costituendo la scrittura privata un contratto preliminare che produce soltanto “effetti obbligatori” tra le parti e non traslativi.
Né è condivisibile quanto dedotto da che ha sostenuto che gli Controparte_1
effetti traslativi retroagiscono al momento della trascrizione della domanda giudiziale in quanto l'effetto prenotativo della trascrizione rileva solo per dirimere i contrasti nei confronti dei terzi che, nelle more di un giudizio, possono acquistare il bene oggetto del contendere dallo stesso dante causa;
ipotesi, questa, che non ricorre nel caso in esame.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che l'effetto traslativo del contratto preliminare avviene con il passaggio in giudicato della sentenza affermando che “In tema di contratto preliminare, le sentenze ex art. 2932 c.c. producono gli
effetti del definitivo dal momento del loro passaggio in giudicato, comportando, nel
9 caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e, correlativamente, l'obbligo
dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto,
obbligo che viene sancito mediante una pronuncia di accertamento o di condanna o di
subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento” (Cass. n. 12680/24).
Ed ancora, con riferimento alla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Con la trascrizione ex art. 2652 n. 2 cod.
civ. della domanda proposta ex art. 2932 cod. civ., e poi della successiva sentenza di
accoglimento della domanda, l'attore prevale sugli acquirenti dello stesso dante causa
che abbiano trascritto posteriormente alla detta trascrizione. Per ottenere tali effetti
l'attore non ha assolutamente l'onere di trascrivere il contratto preliminare, atteso che
a differenza dell'ipotesi prevista dall'art. 2643 n. 1 cod. civ. in cui il trasferimento
della proprietà è l'effetto del contratto di compravendita, che quindi va trascritto,
nella fattispecie disciplinata dall'art. 2932 cit. il trasferimento della proprietà è
l'effetto della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda in questione;
onde
per risolvere il conflitto con eventuali altri acquirenti, l'attore deve trascrivere prima
di questi la domanda giudiziale, in quanto tale trascrizione ha l'effetto di far
retroagire dalla sua data l'effetto costitutivo della futura sentenza, e di poi provvedere
alla trascrizione di tale sentenza che è necessaria per ottenere questo effetto nei
confronti di chi abbia trascritto od iscritto contro il convenuto dopo la trascrizione
della domanda, avendo nei rapporti tra attore e convenuto, la sentenza ex art. 2932
cod. civ. piena efficacia anche senza la sua trascrizione” (Cass. n. 3239/94).
Sulla base di quanto argomentato, pertanto, l'immobile sito in Patti e indicato nella lettera “B” della Tabella del Consulente rientra nella comunione legale dei coniugi in quanto l'effetto traslativo si è perfezionato con la sentenza della Corte
10 d'Appello di Messina, emessa successivamente (1983) alla Riforma del' 75 che ha previsto la comunione legale dei coniugi per gli acquisti effettuati da uno di loro, in costanza di matrimonio.
Orbene, dovendosi procedere allo scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi di tutti costituitisi nel presente giudizio, con riferimento CP_2
all'immobile sito in Patti, Piazza 25 Aprile, n. 5, p. 3 fg 21 part. n. 390, sub 8, al fine di determinare le quote spettanti ai singoli condividenti occorre precisare che la norma che trova applicazione in materia di successione legittima è l'art. 581 c.c. il quale dispone che, se il coniuge concorre con più figli, al primo spetta 1/3 del patrimonio ereditario mentre ai figli la restante quota di 2/3; quota quest'ultima che, nel caso di specie, dovrà essere divisa per il numero dei germani . CP_1
Il consulente ha stimato, sotto il profilo economico il bene sopra indicato nella somma di € 143.680,00; la quota del 50% spetta al convenuto in Controparte_1
quanto bene rientrante nella comunione legale mentre l'altra quota del 50% appartiene alla defunta ed è oggetto di divisione ereditaria.
Di questa quota, 1/3 spetta al marito della de cuius e va quantificata in €
23.946,67, mentre la quota di 2/3 spettante ai figli è pari a € 47.893,33; diviso per i tre germani, si ottiene il risultato di € 15.964,44 per ciascuno figlio.
Orbene, non potendosi dividersi comodamente l'immobile in questione per le sue caratteristiche intrinseche ed avendo la quota maggiore (la Controparte_1
metà+1/3 dell'altra metà), e visto che ciascun figlio ha chiesto, nei propri atti difensivi l'attribuzione della propria quota, trova applicazione il disposto normativo di cui all'art. 720 c.c..
Pertanto, il Tribunale dispone l'assegnazione del bene immobile sito in Patti,
11 Piazza 25 Aprile, n. 5, p. 3, fg 21, part. n. 390, sub 8, per intero a , Controparte_1
quale titolare della quota maggiore, e pone a suo carico l'obbligo di corrispondere a ciascun figlio, a titolo di quota ereditaria della de cuius la somma di CP_2
€ 15.964,44, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.
Passando ad esaminare l'immobile sito in Messina, via S. Bombara, n. 6 piano T,
in catasto identificato al fg. 142, part. 156, sub 12, che è stato donato in costanza di matrimonio ad entrambi i coniugi, soltanto la quota del 50% appartenente alla defunta rientra nella comunione ereditaria aperta a favore del coniuge CP_2 CP_1
e dei tre figli.
[...]
Il consulente tecnico ha accertato che la quota del 50% dell'immobile di cui era titolare presentava, alla data dell'apertura della successione (aprile CP_2
2013), il valore di € 41.925,00.
L'ausiliario ha precisato che “il suddetto immobile non è assolutamente divisibile
nelle quote spettanti alle parti (né in altre differenti proporzioni) in quanto, per le
consistente e per la specifiche caratteristiche intrinseche, non è possibile formare
porzioni indipendenti ed autonomamente funzionali”.
Rilevato che l'immobile non è comodamente divisibile e considerato, che ai sensi dell'art. 581 c.c. - come già sopra evidenziato - la quota del coniuge è di 1/3 che si aggiunge al 50% di cui è proprietario per comunione legale, mentre quella dei figli è di
2/3, si dispone, ai sensi dell'art. 720 c.c., l'assegnazione dell'immobile per intero al comunista avente la quota maggiore, , ponendo a carico di questi il Controparte_1
pagamento dei conguagli in favore degli coeredi nella misura corrispondente alla loro quota ereditaria.
Effettuati i dovuti calcoli, dovrà corrispondere a ciascun figlio Controparte_1
12 la somma di € 9.937,78 - per come correttamente calcolata dall'ausiliario nella seconda perizia allegata in atti - oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.
Ogni altra domanda ed eccezione risulta assorbita.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza;
esse sono liquidate in dispositivo – stante il valore della controversia e l'attività effettivamente svolta dalle parti – secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n.
147/2022, valore indeterminabile complessità bassa, previa parziale compensazione nella misura di 1/3 stante la soccombenza parziale del convenuto . Controparte_1
Le spese di lite tra gli attori ed il convenuto sono Parte_3
integralmente compensate, stante la non opposizione del predetto convenuto alle domande degli attori.
Le spese di consulenze sono a carico di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 268/16 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) dichiara inammissibile la domanda attorea con riferimento all'immobile sito in Patti, Piazza 25 Aprile, n. 5, p. 3, fg. 21, part. n. 390, sub 7;
2) accoglie la domanda riconvenzionale di e, per Controparte_1
l'effetto, accerta e dichiara che i beni immobili siti nel Comune di Gioiosa Marea, per come identificati nella consulenza in atti, sono di sua esclusiva proprietà;
3) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti in relazione all'eredità relitta dalla de cuius CP_2
4) assegna a , quale erede di l'immobile Controparte_1 CP_2
13 sito in Patti, Piazza 25 Aprile, n. 5, p. 3, fg. 21, part. n. 390, sub 8;
5) condanna a corrispondere, a titolo di conguaglio, a Controparte_1 [...]
e , la somma di € Parte_1 Parte_3 Parte_2
15.964,44 ciascuno, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
6) assegna a l'immobile sito in Messina, via S. Bombara, Controparte_1
n. 6, piano T, in catasto identificato al fg. 142, part.156, sub. 12;
7) condanna a corrispondere, a titolo di conguaglio, a Controparte_1 [...]
, e la somma di € 9.937,78 Parte_1 Parte_3 Parte_2
ciascuno, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
8) compensa le spese del giudizio nella misura di 1/3 e condanna gli attori,
in solido, a corrispondere al convenuto le residue spese di lite che Controparte_1
liquida in € 5.100,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
9) compensa integralmente le spese di lite tra gli attori e il convenuto lo
; Parte_3
10) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di tutti i coeredi.
Così deciso in Patti, il 28.7.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
14