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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Specializzata in materia d'impresa
così composta:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite di secondo grado, iscritta la prima al n. 1243 del ruolo generale contenzioso
1 dell'anno 2022 ed iscritta la seconda al n.r.g.
1249/2022, vertenti rispettivamente la prima tra:
in Parte_1
persona del suo legale rapp.te CF P.IVA_1
elett. te domiciliata in Napoli, via Aniello Falcone n.
360, presso lo studio dell'Avvocato Dario Fiorillo che la rappresenta e difende per procura allegata all'appello, il quale ha dichiarato di voler ricevere le notifiche all'indirizzo p.e.c. Email_1
APPELLANTE
e in OP
persona del suo legale rapp.te CF P.IVA_2
Elett.te dom.ta in Roma, piazza Venezia n. 11, presso lo studio CU ed altri e rapp.ta e difesa dall' Avvocato
Francesco Caccioppoli per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, il quale
2 ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all' indirizzo p.e.c.
Email_2
APPELLATA
Appellante incidentale condizionata e
p.i.v.a. TR P.IVA_3
in persona del suo legale rapp.te
elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n.
28 presso lo studio dell' Avvocato Gaetano Alessi, che unitamente all'Avvocato Rosario Livio Alessi, la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
gli
Avv. Alessi hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec e Email_3
Email_4
APPELLATA
Appellante incidentale
3 E
CF ROrte_3 C.F._1
Elett.te dom.ta in Napoli, via Gen. Orsini n. 46, presso lo studio dell'Avvocato Antonio Ausiello che la rappresenta e difende per procura allegata all'appello nel giudizio riunito, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec
Email_5
APPELLATA
E la seconda tra:
CF ROrte_3 C.F._1
Elett.te dom.ta in Napoli, via Gen. Orsini n. 46, presso lo studio dell'Avvocato Antonio Ausiello che la rappresenta e difende per procura allegata all'appello nel giudizio riunito, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec
Email_5
APPELLANTE
E
4 in OP
persona del suo legale rapp.te CF P.IVA_2
Elett.te dom.ta in Roma, piazza Venezia n. 11, presso lo studio CU ed altri e rapp.ta e difesa dall' Avvocato
Francesco Caccioppoli per procura in atti, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi p.e.c.
Email_2
APPELLATA
Appellante incidentale condizionata e
ROrte_4 P.IVA_3
in persona del suo legale rapp.te
elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n.
28 presso lo studio dell' Avvocato Gaetano Alessi, che unitamente all'Avvocato Rosario Livio Alessi, la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
gli
Avv. Alessi hanno dichiarato di voler ricevere le
5 comunicazioni agli indirizzi pec e Email_3
Email_4
APPELLATA
Appellante incidentale e in Parte_1
persona del suo legale rapp.te CF P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1804/2022 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 4.2.2022;
Conclusioni:
come da atto di appello;
ROrte_5
respingere gli appelli, confermare la OP
sentenza impugnata, respingere gli appelli proposti da concludendo anche in via subordinata come CP_2
da comparsa conclusionale;
come da comparsa TR
conclusionale;
6 la sig. : come da comparsa conclusionale;
CP
Svolgimento del Processo e Motivi della Decisione
1.Con la sentenza impugnata nel presente giudizio, il
Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di OP [...]
( d'ora in poi: nonché di TR RO
( d'ora in Parte_1
poi: , nonché della sig.ra P_ CP
, chiamata in causa da uale garante verso
[...] RO
quest'ultima, premesso che: aveva sottoscritto con due ROrte_5 RO
polizze fideiussorie, rispettivamente n. 535044522 in data 4.2.2009 e con pari decorrenza, sino all'importo di euro 223.080, denominata “polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria”; e n. 53047248 in data 1.7.2009
e con pari decorrenza, sino all'importo di euro 844.350, denominata “polizza fideiussoria per la cauzione definitiva”; tali polizze, aventi natura di garanzia autonoma a prima richiesta, erano state richieste da in OP
occasione dello svolgimento della gara d'appalto
7 indetta il 24.7.2008 per l'affidamento del servizio di pulizia di materiali rotabili ed impianti industriali sul territorio nazionale, diviso in 20 lotti;
ed erano state rilasciate da cosicché i era Pt_1 P_ RO
resa garante delle obbligazioni assunte da P_
n favore di
[...] OP
all'esito della gara, pur essendosi Pt_1 P_
resa aggiudicataria del lotto 11, si era ingiustificatamente rifiutata di sottoscrivere l'appalto, cosicché in data 20.11.2009 era seguita la revoca dell'aggiudicazione e la richiesta di escussione della garanzia da parte di OP
alla luce della natura delle garanzie prestate in favore di e della loro funzione indennitaria, il garante CP_1
non poteva opporre le eccezioni di merito opponibili dal debitore principale, salva l'exceptio doli;
tale eccezione, pur sollevata dall'assicuratore e fondata sull'assunto per cui non avrebbe potuto OP
avvalersi della polizza provvisoria, poiché questa copriva solo gli inadempimenti successivi alla sottoscrizione ed alla esecuzione del contratto, non era
8 fondata: la garanzia provvisoria aveva lo scopo di “ liquidare in via forfettaria il danno subito dalla stazione appaltante” conseguito al pacifico, ingiustificato rifiuto di di stipulare il contratto di appalto, P_
illegittimo rifiuto ritenuto tale anche dalla sentenza del
T.A.R. Lazio n. 2542/2013; fondata era quindi la domanda di di OP
accertamento della legittimità dell'escussione della fideiussione per la cauzione definitiva, entro il limite richiesto dall'attrice, di euro 223.080, cioè entro il limite della garanzia provvisoria e di condanna dell'assicuratore al pagamento della predetta somma in favore dell'attrice; era invece infondata la domanda di regresso proposta da nei confronti di e della RO ROrte_5
sig.ra , non essendo provato che l'assicuratore CP
avesse pagato in conseguenza dell'escussione della fideiussione;
la sig. si era resa fideiussore del fideiussore, CP
essendosi obbligata a tenere indenne cosicché era RO
fondata la domanda di rilievo da quest'ultima proposta;
9 tutto ciò premesso, il primo Giudice ha condannato al pagamento della somma di euro 223.080.00 RO
oltre interessi legali dalla domanda in favore di attrice in primo grado, previo OP
accertamento della legittimità dell'escussione della medesima garanzia;
mentre e la ROrte_5
sig.ra , ulteriori parti in causa, sono ROrte_3
stati in solido condannate a costituire idonea garanzia reale o, in difetto, a pagare ad scopo di garanzia, RO
la somma di euro 223.080,00.
Il Tribunale ha respinto “nel resto”, condannando tutte le controparti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice.
Con l'appello proposto nel giudizio n.r.g.1243/2022, ha così concluso: ROrte_5
accertare che il giudicato contenuto nella sentenza del n. 2542/2013 non poteva estendersi al CP_6
presente giudizio;
accertare la fondatezza dell'exceptio doli sollevata;
accertare il difetto di prova della fondatezza della domanda di pagamento della somma di euro 233.080 da parte di e della OP
10 conseguente azione di rilievo del fideiussore nei confronti della concludente e dichiarare che nulla era da quest'ultima dovuto, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
L'appellante ha posto a fondamento dell'appello i seguenti motivi: il Tribunale non avrebbe potuto richiamare la sentenza del T.A.R. Lazio n. 2542/2013, al fine di escludere la fondatezza dell'exceptio doli, in quanto la predetta sentenza si era occupata della revoca dell'aggiudicazione definitiva e dell'incameramento della cauzione;
il primo Giudice aveva confuso tra cauzione provvisoria e cauzione definitiva;
la prima, che aveva durata 180 giorni, era scaduta il 4.8.2009, essendo stata stipulata il 4.2.2009, mentre l'aveva OP
escussa il 23.5.2016. La seconda garantiva solo l'inadempimento all'esecuzione del contratto e non poteva escutersi in quanto detto contratto non era stato mai concluso;
11 l'attrice in primo grado non aveva offerto alcuna prova del danno subito;
l'azione di rilievo del fideiussore doveva dichiararsi inammissibile poiché non era stata proposta quale domanda riconvenzionale, ma era stata enunciata nella
“ memoria difensiva” ed oltre il termine quinquennale di cui all'art. 1953 n. 5 c.c.
Con il separato appello proposto nel giudizio n.r.g.
1249/2022, tra le parti in epigrafe indicate, la medesima sentenza su riassunta è stata impugnata dalla sig.ra la quale ha concluso per ROrte_3
l'accertamento della nullità ai sensi dell'art. 1419 c.c. della clausola contenuta nella lettera b) dell'allegato 1 per l'autodichiarazione di coobbligazione della polizza fideiussoria definitiva n. 535047248; per l'accertamento che la garanzia prestata dalla concludente era estinta;
per l'accertamento negativo del giudicato contenuto nella sentenza del T.A.R. Lazio n.
1542/2023 e per l'accoglimento dell'exceptio doli, con la conseguente dichiarazione che la sig.ra nulla CP
doveva per i titoli litigiosi;
respingere per difetto di
12 prova in ordine al danno la domanda di OP
accertare che la polizza definitiva era soggetta ad un termine di scadenza e che la domanda di rilievo ex art. 1953 c.c. era infondata nei proprio confronti;
il tutto con vittoria delle spese processuali, da distrarsi in favore del
Procuratore anticipatario.
A sostegno del proprio appello, la sig.ra ha CP
lamentato che: la dichiarazione di coobbligazione contenuta nella clausola di cui alla lettera b) dell'allegato 1 della polizza fideiussoria definitiva n. 535047248 era nulla per violazione della disciplina della concorrenza, ai sensi dell'art. 2 l. 287/1990, alla luce del provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005; non poteva richiamarsi la sentenza del T.A.R. Lazio n.
2542/2013, al fine di escludere la fondatezza dell'exceptio doli, in quanto la predetta sentenza si era occupata della revoca dell'aggiudicazione definitiva e dell'incameramento della cauzione;
il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto che la cauzione provvisoria durasse “ sine die”; invece, essa
13 aveva durata 180 giorni, era scaduta il 4.8.2009, essendo stata stipulata il 4.2.2009, mentre CP_1
l'aveva escussa il 23.5.2016. La seconda
[...]
garantiva solo l'inadempimento all'esecuzione del contratto e non poteva escutersi in quanto detto contratto non era stato mai concluso;
l'attrice in primo grado non aveva offerto alcuna prova del danno subito;
l'azione di rilievo del fideiussore doveva dichiararsi inammissibile, poiché non era stata proposta quale domanda riconvenzionale, ma era stata enunciata nella
“ memoria difensiva” ed oltre il termine quinquennale di cui all'art. 1953 n. 5 c.c. si è costituita in appello, prendendo OP
posizione in ordine ad entrambe le impugnazioni proposte e concludendo in via principale per il rigetto di entrambi gli appelli, nonché concludendo anche in via subordinata per l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato esposto in comparsa e sostanzialmente riproduttivo della domanda originariamente proposta.
14 Ha pregiudizialmente eccepito la formazione del giudicato per le statuizioni della sentenza di primo grado pronunciate nei confronti di poiché essa non RO
le aveva impugnate.
Nel merito, ha contestato gli appelli, con argomentazioni adesive alla sentenza impugnata. nel costituirsi a propria volta in appello, ha RO
contestato entrambe le impugnazioni ed ha concluso come di seguito riassunto: per l'accoglimento degli appelli limitatamente ai capi della sentenza impugnata che avevano accertato il diritto di di avvalersi della polizza;
OP
per il rigetto degli appelli svolti contro la concludente;
in riforma della sentenza appellata, “ accogliere i motivi di impugnazione incidentale svolti in merito alla proponibilità di eccezioni contrattuali, in merito alla possibilità di escutere la polizza definitiva, nonché sul mancato riconoscimento dei diritto di regresso condizionale relativo a tutti gli esborsi sostenendi”; condannare alla restituzione di tutti gli OP
importi “ eventualmente” incassati durante il presente
15 giudizio, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Con riferimento al primo motivo di appello proposto dalla sig.ra , e ha eccepito l'inammissibilità CP RO
ai sensi dell'art. 345 c.p.c. poiché domanda nuova. Esso era altresì infondato, poiché il provvedimento sanzionatorio di Banca d'Italia si era riferito alle sole fideiussioni “omnibus” e poiché difettava la prova dell'intesa anticoncorrenziale “ a monte” che l'avrebbe pregiudicata nella stipula della polizza litigiosa.
A sostegno del proprio appello incidentale ha RO
esposto argomentazioni analoghe a quelle delle appellanti principali circa la scadenza della polizza provvisoria e l'inoperatività di quella definitiva, che garantiva soltanto l'inadempimento al contratto di appalto, invece nella specie pacificamente mai concluso;
aggiungendo che il giudicato contenuto nella sentenza del T.A.R. Lazio n. 1542/2013 non le era opponibile in quanto essa non aveva partecipato a quel giudizio.
16 Erroneamente, infine, il Tribunale non aveva accolto la propria domanda di regresso, la quale doveva essere accolta, anche solo con sentenza condizionata.
Questa Corte ha respinto l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata, con l'ordinanza depositata il
10.1.2023.
E' stata in seguito fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 21.1.2025, la quale si è tenuta in presenza, previa concessione di termini anticipati alle parti per depositare memorie conclusionali.
Svolta la discussione orale in data odierna, la causa è stata riservata in decisione senza ulteriori termini.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2. E' pacifico tra le parti, come esposto anche dal primo
Giudice, che le vicende le quali hanno preceduto l'escussione della garanzia, pacificamente avente natura di garanzia a prima richiesta, sono state le seguenti: unitamente all'offerta di partecipazione alla gara di appalto descritta in narrativa, ha ROrte_5
costituito la cauzione provvisoria per euro 223.800 (
17 pari al 2% dell'importo a base d'asta del lotto 11), in data 4.2.2009, della durata di 180 giorni e così con scadenza 4.8.2009; essendo risultata aggiudicataria, nelle more della stipula dell'appalto, essa ha costituito la cauzione definitiva ( pari al 10% dell'importo dell'appalto) per euro
844.350, in data 1.7.2009;
a seguito dell'ingiustificato rifiuto di i P_
procedere alla stipula dell'appalto, ha OP
revocato l'aggiudicazione con l'atto del 20.11.2009;
l'aggiudicataria ha impugnato il provvedimento di revoca dinanzi al Giudice Amministrativo, il quale, con la sentenza n. 2542/2013 ha respinto l'impugnazione, argomentando che – contrariamente all'assunto della ricorrente – condizione esplicita per partecipare prima e per eseguire poi gli obblighi discendenti dall'affidamento del servizio fosse il “ passaggio diretto di tutti i lavoratori occupati all'atto della pubblicazione del bando di gara nelle attività oggetto di appalto dall'impresa uscente all'impresa subentrante”(
c.d. stabilità reale); il T.A.R. ha inoltre respinto la
18 censura della ricorrente, con la quale si era contestata la richiesta di di incamerare la garanzia OP
prestata, avuto riguardo alla cauzione provvisoria, espressamente citata nella pronuncia dei Giudici
Amministrativi;
a seguito della sentenza del T.A.R. ha OP
escusso la garanzia, con la nota del 23.5.2016.
3.Esaminando congiuntamente tutti i motivi dell'appello di escluso l'ultimo, essi P_
sono infondati.
Può leggersi nella sentenza del T.A.R. n. 2542/2013 che l'atto impugnato consisteva nella revoca dell'aggiudicazione e nell'incameramento della cauzione, nei limiti della cauzione provvisoria.
A tal ultimo proposito, veva lamentato P_
che l'aggiudicataria non era inadempiente e che la cauzione non fosse più escutibile, perché scaduta.
Questa Corte osserva quanto segue.
E' coperta dal giudicato, essendo pacifico l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza T.A.R. Lazio n.
2542/2013, la ritenuta legittimità della richiesta di
19 incameramento della cauzione ( pag. 13 sgg. della sentenza), basata proprio sull' “ingiustificato, per quanto sopra osservato, rifiuto di sottoscrivere un contratto coerente con le clausole espressamente richiamate in sede di gara”…“nei limiti peraltro dell'importo garantito con la garanzia provvisoria…a nulla valendo le osservazioni di parte ricorrente che pretenderebbe una intervenuta inoperatività, medio tempore, della validità della garanzia”: così la sentenza del T.A.R.
E' risultato in tal modo coperto dal giudicato l'accertamento della legittimità dell'escussione della garanzia, nei limiti dell'importo convenuto con la cauzione provvisoria, nonché l'infondatezza della dedotta inoperatività della garanzia.
Pertanto, come condivisibilmente già osservato dal
Tribunale, a questo Giudice è precluso il riesame dei contratti di garanzia, prescindendo dalla predetta statuizione.
20 Tra e è invero P_ OP
definitivamente stata accertata la legittimità dell'incameramento della cauzione provvisoria.
L'exceptio doli sollevata in giudizio da P_
è risultata pertanto infondata.
L'escussione della garanzia è avvenuta proprio avuto riguardo ad una condotta garantita dalla cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 VI comma d.lgs.
163/2006 e cioè l'omessa sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.
La predetta norma dispone: “la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo”.
Gli effetti della garanzia provvisoria, ai sensi della predetta norma, cessano solo con la conclusione del contratto, nella specie pacificamente mai avvenuta.
Essa quindi è stata escussa avuto riguardo ad un evento garantito verificatosi nella vigenza della polizza stessa.
Non è rilevante che non abbia fornito la OP
prova del danno conseguito all'aggiudicazione senza
21 successiva stipula dell'appalto: la cauzione provvisoria ha invero la funzione di garanzia della stipula del futuro contratto e di “ liquidare in via forfettaria il danno subito dalla stazione appaltante in conseguenza del comportamento scorretto tenuto nel procedimento da un'impresa partecipante alla gara” ( così ancora la sentenza del T.A.R. su citata).
E' infondato anche l'ultimo motivo dell'appello di
Parte_2
ha proposto l'azione di rilievo, disciplinata
[...]
dall'art. 1953 c.c., sia dalla sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
Non si era verificata alcuna decadenza: l'azione di rilievo che il fideiussore può esercitare nei confronti del debitore principale è una sua facoltà nei cinque casi tassativamente indicati dall'art. 1953 c.c.
L'art. 1953 n. 5 c.c. non disciplina alcuna decadenza, bensì l'azione di rilievo “ quando siano decorsi cinque anni e l'obbligazione principale non ha un termine, purchè essa non sia di tale natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato”.
22 4.E' fondato, nei limitati termini di cui in seguito,
l'appello incidentale di RO
4.1.Esaminando congiuntamente tutti i motivi attinenti all'escussione della garanzia, occorre in primo luogo osservare che è irrilevante la circostanza che il giudicato contenuto nella sentenza del T.A.R. n. 1542 del 2013 non le fosse opponibile, in quanto on era RO
stata parte di quel giudizio.
La ricostruzione della vicenda tra e OP
desumibile dalla sentenza del P_ CP_6
quale fatto storico;
la proposizione del giudizio amministrativo e l'escussione della polizza solo dopo che esso si era concluso, cioè quando il aveva CP_6
definitivamente accertato l'ingiustificato rifiuto dell'aggiudicataria di addivenire alla conclusione dell'appalto, sono eventi concludenti i quali escludono che possa configurarsi il dolo della garantita nell'escussione della polizza entro i limiti convenuti in quella provvisoria: l'ha escussa OP
essendosi verificata proprio la fattispecie concreta a tutela della quale la garanzia provvisoria era stata
23 rilasciata e dopo che tali circostanze erano state oggetto di statuizione da parte del Giudice Amministrativo.
Se è vero, infatti, che la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, essa conserva in ogni caso l'efficacia riflessa nei confronti dei soggetti rimasti estranei al processo: essa, “ quale osservazione oggettiva di verità” produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di terzi, “ se titolari di diritti dipendenti dalla ( o comunque subordinati alla ) statuizione definita in quella lite…”, come nel caso di collegamento negoziale: così, tra tante: Cass. del 2023
n. 5377.
Il collegamento negoziale funzionale è certamente ravvisabile nel caso di specie, tra appalto e stipula dei contratti di garanzia.
a inteso sostenere che il Tribunale avrebbe errato RO
laddove aveva accertato la legittima escussione della garanzia definitiva entro i limiti di quella provvisoria, non valendo – per le ragioni esposte in narrativa – né
l'una né l'altra e non avendo impugnato OP
24 il mancato accoglimento della domanda subordinata, fondata unicamente sulla garanzia provvisoria.
L'assunto non è condivisibile.
L'intero impianto motivazionale della sentenza di primo grado è basato sulla legittimità dell'escussione della garanzia provvisoria, in quanto tale legittimità era stata ritenuta dal Giudice Amministrativo;
nonché in quanto si erano verificati i presupposti di cui all'art. 75
VI comma d.lgs. 163/2006.
Sotto tale profilo, la motivazione della sentenza di primo grado, laddove può esser letta nel senso che abbia posto a fondamento della decisione la cauzione definitiva, va piuttosto intesa nel senso che è legittimo incamerare la somma di cui alla cauzione definitiva, nei limiti di quella provvisoria, la quale è stata proprio individuata dal primo Giudice quale “ causa petendi” della domanda.
Il Tribunale, laddove ha richiamato la polizza definitiva, ne ha inteso richiamare il solo, maggior “ plafond”, che consentiva di incamerare quella provvisoria, di minor importo.
25 Ed invero, osserva questa Corte, il rifiuto ingiustificato dell'aggiudicataria non può che collocarsi entro il periodo di durata della polizza provvisoria, con scadenza 4.8.2009 e comunque allorquando avrebbe dovuto concludere il contratto definitivo;
in particolare non può che collocarsi a ridosso del periodo in cui si sarebbe dovuto concludere il contratto definitivo, nel luglio 2009.
Tale circostanza emerge plasticamente dalla data della stipula della cauzione definitiva, risalente al luglio
2009, cioè in teoria contemporanea alla conclusione dell'appalto.
Ne deriva che l'evento coperto dalla polizza provvisoria e cioè l'ingiustificato rifiuto di concludere il contratto, si è verificato esattamente nel periodo di vigenza della polizza stessa, la quale – come detto - in ogni caso conservava efficacia sino al contratto definitivo ( cfr. il suo art. 2).
Al fine di escludere l'operatività della garanzia a nulla rileva il tempo in cui essa sia stata escussa: la polizza intendeva tutelare da eventi che fossero OP
26 accaduti nel periodo di vigenza della polizza, come si è in effetti verificato.
4.2.E' infondato il motivo con il quale si è censurato il rigetto della domanda di regresso da parte del
Tribunale, allo stato degli atti al tempo della pronuncia: il regresso tra condebitori – ai sensi dell'art. 1299 c.c. – presuppone il pagamento, cosicché la sentenza impugnata risulta aver fatto corretta applicazione della predetta norma.
L'ammissibilità di sentenze condizionate di condanna ( cfr. Cass. del 2022 n. 11962) comporta che sia nella discrezionalità del Giudice condannare il debitore a pagare il creditore ed accogliere la domanda di regresso del primo subordinatamente all'adempimento, oppure respingere la domanda di regresso;
non già che vi sia violazione di norme e, quindi, erroneità della sentenza, quando il Giudice non ritenga di avvalersi di tale suo potere discrezionale.
4.3. solo in data 21.1.2025, ha depositato il RO
bonifico per l'importo di euro 244.537,98 avvenuto il
20.2.2023 in favore di . CP_1
27 Ha in tal modo documentato l'avvenuto pagamento della somma oggetto di condanna, all'indomani del rigetto dell'inibitoria, come da ordinanza di questa
Corte depositata il 10.1.2023.
Il regresso operato da eve pertanto accogliersi, RO
alla luce del documento da ultimo citato, sia nei confronti di che della coobbligata, P_
sig.ra . CP
Il diritto di regresso era invero disciplinato nei contratti di garanzia.
Si provvede come in dispositivo.
In tali soli limiti l'appello di deve pertanto RO
accogliersi.
Le spese processuali tra la sig.ra e RO CP [...]
possono compensarsi per la sostanziale P_
equivalenza delle loro rispettive difese.
5. L'appello proposto dalla sig.ra è infondato. CP
E' infondato il motivo attinente alla pretesa nullità della garanzia prestata per violazione della l. 287/1990.
28 Tale questione non ha formato oggetto del giudizio di primo grado ( cfr., da ultimo, le memorie conclusionali della sig.ra ). CP
Si tratta pertanto di questione posta per la prima volta in appello.
Nella misura in cui l' appellante ha lamentato l'omesso rilievo d'ufficio da parte del Giudice della nullità della garanzia o di talune sue clausole in quanto riproduttive del c.d. schema A.B.I. e perciò restrittive della concorrenza, in base al provvedimento sanzionatorio di
Banca d'Italia n. 55/2005, si osserva quanto segue.
Il rilievo d'ufficio delle nullità negoziali, anche per ragioni diverse da quelle allegate e purché la nullità risulti dagli atti, può esercitarsi “ nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte a presidio del principio processuale della domanda”: così Cass. S.U. del 2021
n. 41944.
Tanto è vero che molto di recente la giurisprudenza di legittimità, a proposito del rilievo officioso delle nullità negoziali in appello o in cassazione, ove non siano state rilevate dal primo Giudice, ha subordinato tale rilievo
29 alla circostanza che “ i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti”: Cass. del 2023 n.
20713, in una fattispecie in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso delle nullità in appello, per non avere la parte interessata – nel giudizio di primo grado – dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello A.B.I., né prodotto il modello medesimo.
Pertanto, nella specie, il motivo di nullità negoziale che ci occupa, proposto in appello per la prima volta, ben oltre la chiusura della fase processuale destinata alla completa esposizione del thema decidendum non può essere rilevata d'ufficio.
6.Alla luce delle osservazioni che precedono, è assorbito l'appello incidentale condizionato di
OP
7. e la sig.ra , poiché P_ RO CP
soccombenti, devono in solido condannarsi al pagamento delle spese processuali del grado in favore di OP
30 L'avvenuto pagamento della somma dovuta, in corso di causa ed in seguito al rigetto dell'inibitoria, non può idoneamente valutarsi ai fini dell'eventuale compensazione delle spese.
Esse si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del
2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ciascuno degli appellanti integralmente soccombenti negli appelli riuniti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto ( Cass. S.U. del 2020 n.
4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sugli appelli avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 1804/2022, rispettivamente proposti tra le parti in epigrafe indicate, nei giudizi riuniti nn. 1243/2022 e 1249/2022: respinge l'appello di e l'appello di ROrte_5
; ROrte_3
31 accoglie il motivo di appello proposto da nerente RO
al regresso e, per l'effetto, condanna in solido
[...]
e la sig.ra al pagamento in favore di P_ CP
della somma di euro 223.080 oltre interessi CP_2
legali dal giorno del pagamento eseguito da RO
20.1.2023; respinge nel resto l'appello incidentale di RO
dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato di
OP
condanna in solido ROrte_5 [...]
ed al pagamento TR ROrte_3
delle spese processuali dell'appello in favore di liquidate in euro 16.000 per onorari, OP
oltre spese generali;
compensa tra la sig.ra e ROrte_5 CP
e spese processuali;
RO
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ed ROrte_5
dell'ulteriore importo a titolo di ROrte_3
contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
32 Roma, 21.1.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
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