Art. 8.
Chiunque non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare agli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria i registri e i documenti previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 e' punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Chiunque non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare agli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria i registri e i documenti previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 e' punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.