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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6283 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
- Cod. Fisc. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA BORELLI 1 MODENA, presso lo studio dell'avv.
GASPARINI GIULIA, rappresentato e difeso dall'avv. GASPARINI
GIULIA
ATTORE
nei confronti di
Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2 CP_2
– Cod. Fisc. , - Cod.
[...] C.F._3 Controparte_3
Fisc. C.F._4
CONVENUTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio i fratelli e , nonché la madre, Controparte_1 Controparte_3
al fine di, previa ricostruzione del patrimonio ereditario e Controparte_2
previa imputazione della donazione ricevuta da sé, alla quota di riserva spettantegli, sentire accertare e dichiarare l'intervenuta lesione di legittima nei suoi confronti per la somma di €. 54.037,16, ovvero per quella somma maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio, in ragione delle donazioni operate dal defunto deceduto in Vignola CP_4
(MO) il 7.1.2013, in favore degli altri eredi legittimi, meglio indicate in citazione.
2 Ha dedotto, al riguardo, che:
-in data 7.1.2013 è deceduto il sig. nato a [...] CP_4
Modena il 24.1.1930 lasciando coeredi legittimi la moglie e i Controparte_2
figli, oltre all'attore, e Controparte_3 Controparte_1
- all'apertura della successione il de cuius non era più titolare di alcun patrimonio né mobiliare né immobiliare in quanto, quando era in vita, egli aveva disposto dei propri beni attraverso donazioni a favore dei figli;
- in particolare, il defunto aveva donato alla figlia CP_4 CP_1
la piena proprietà di abitazione e autorimessa in Castelvetro di
[...]
Modena, distinti al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 39,
mappale 236, sub 3, cat. A/7, e mappale 236, sub. 4, cat. C/6, con atto a ministero Notaio in data 19.9.1994, rep. n. Persona_1
15180/5078, registrato in Modena in data 7.10.1994 al n. 4228 serie 1V e trascritto in Modena in data 17.10.1994 al n. 12076 reg. part. (valore della consistenza immobiliare stimato in Lire 103.000.000 pari a €. 53.195,06); in favore del figlio la nuda proprietà di appezzamento di Parte_1
terreno non edificabile in Castelvetro di Modena, distinto al Catasto Terreni
del predetto Comune al foglio 39, mappale 289, cat. T, con atto a ministero
Notaio in data 11.7.1996, rep. n. 17378/5844, Persona_1
registrato in Modena in data 30.7.1996 al n. 4412 serie 1V e trascritto in
Modena in data 2.8.1996 al n. 9954 reg. part. (valore stimato della nuda proprietà oggetto della donazione di Lire 1.500.000 pari a € 774,68); in
3 favore del figlio la nuda proprietà di abitazione civile in Controparte_3
Castelvetro di Modena, distinta al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 39, mappale 237, cat. A/3, con il medesimo atto a ministero Notaio
in data 11.7.1996, rep. n. 17378/5844, dianzi indicato Persona_1
(valore stimato della nuda proprietà oggetto della donazione di Lire
36.250.000 pari a € 18.721,56);
- nell'atto di donazione in favore dei figli e il de CP_3 Parte_1
cuius aveva riservato per sé, e per dopo la sua morte per il coniuge
[...]
l'usufrutto generale vitalizio;
CP_2
- è dunque evidente la disparità di valore dei cespiti donati ai figli, tra i quali l'attore risulta beneficiario dell'immobile di minor valore.
Ha chiesto disporsi, conseguentemente, la reintegrazione della quota di legittima a sé spettante mediante proporzionale riduzione ex artt. 553 e 555
c.c. del valore delle donazioni eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, rispettivamente, quanto a per €. 67.268,58 e Controparte_1
quanto a per €. 29.268,59, ovvero per quelle somme Controparte_3
maggiori o minori che saranno determinate nel corso del giudizio,
eventualmente disponendo la facoltà degli altri coeredi donatari di compensare la quota del legittimario pretermesso con conguagli in denaro ovvero lo scioglimento della comunione ereditaria ove necessario per integrare la quota riservata all'attore.
Nonostante regolare notifica, i convenuti non si sono costituiti nel presente
4 giudizio.
La causa è stata istruita a mezzo di CTU estimativa.
La causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.11.2024 e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attrice è fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
È bene sottolineare da subito che correttamente parte attrice ha esperito l'azione di riduzione delle disposizioni donative per lesione di legittima e non quella di collazione, nonostante l'azione stessa sia rivolta ad altri legittimari.
Invero secondo un orientamento recentemente confermato dalla Suprema
Corte (Cass., n. 41132/2022), “la collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è
stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme,
viene meno un relictum da dividere, sicché non vi è luogo a divisione e,
quindi, a collazione che non potrebbe essere invocata neppure per effetto dell'eventuale azione di riduzione che mira unicamente a far ottenere al legittimario, titolare di un diritto proprio, riconosciutogli dalla legge,
l'integrazione della quota di riserva spettantegli e non già la costituzione di una comunione tra coeredi” (conformi, Cass., n. 509/2021 e Cass., n.
15026/13).
5 Non può darsi collazione, dunque, se non vi è comunione ereditaria, non sussistente nel caso di specie facendo difetto il relictum, in quanto gli unici beni del de cuius erano rappresentati dagli immobili oggetto delle donazioni per cui è causa.
Ebbene, ciò chiarito, è possibile recepire le risultanze della ctu espletata nel corso del giudizio.
Va preliminarmente rimarcato che i beni donati vengono computati nella riunione fittizia secondo il valore degli stessi al momento dell'apertura della successione in quanto l'art. 556 c.c. richiama a tal fine le norme in materia di collazione di cui agli artt. 747-750 c.c., che prevedono siffatta modalità di valutazione.
A questo riguardo viene dunque sancito il principio dell'attualizzazione del valore a tale data.
Tale soluzione, peraltro, appare coerente con la menzionata reductio ad successionem delle liberalità tra vivi, caratteristica della logica sottesa all'istituto della legittima.
Ciò premesso, quindi, occorre ora ricostruire l'asse ereditario, procedendo alla riunione fittizia secondo i criteri innanzi esposti e tenuto conto dell'assenza di relictum.
La giurisprudenza (da ultimo cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 14/03/2022, n.
8174; conf. Cass., 27352/2014) ha stabilito che "in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva, va determinato il
6 valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè
meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale,
quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi,
infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.).
Sulla scorta di tali principi di diritto, quindi, va ricostruito unicamente il donatum, stante come detto l'assenza di relictum e di debiti.
Al momento della dipartita del de cuius (7.01.2013) il patrimonio immobiliare appartenuto al sig. che in vita lo ebbe a donare CP_4
ai figli riservando a se stesso ed alla moglie (a seguito del sul decesso)
l'usufrutto su alcuni beni, è costituito dai seguenti beni posti in Comune di
Castelvetro di Modena:
- maggiore consistenza del villino sito al civ.n. 111/A di via Sinistra Guerro,
7 costituita dall'abitazione e dall'autorimessa catastalmente distinte con il mappale 236 (subalterni 3 e 4) del foglio 39;
- finitimo appezzamento di terreno non edificabile catastalmente distinto con il mappale 289 del medesimo foglio;
- adiacente porzione di fabbricato con abitazione sita al civ.n. 111 di via
Sinistra Guerro, catastalmente distinta con il mappale 237.
Il ctu ha poi evidenziato che tali beni comprendono anche le porzioni di cortile catastalmente descritte come di esclusiva pertinenza, pur non essendo espressamente indicate nell'atto di citazione, ed in particolare:
- l'area cortiliva di cui al mapp.275, subalterni 6 e 12, di esclusiva pertinenza dell'abitazione con autorimessa catastalmente distinti con i subalterni 3 e 4
della medesima particella;
- l'area cortiliva di cui al mapp. 276, di esclusiva pertinenza dell'abitazione catastalmente distinta con la particella 237.
Oltre ai suindicati immobili, il consulente ha ritenuto comprendibili nella massa ereditaria di cui si tratta anche i seguenti beni, pur non indicati nell'atto di citazione:
- residua porzione del suindicato villino di cui al mappale 236, costituita dall'autorimessa a lato sud e dalla circostante porzione di cortile,
catastalmente identificate con i subalterni 5, 10, 11 e 13 (questi ultimi tre ex sub. 2), donati dal sig. alla sig.ra (convenuta CP_4 Controparte_1
non costituita – per il diritto della nuda proprietà) con l'atto a ministero
8 notaio dott.ssa del 19.09.1994, rep.n. 15180/5078 (doc. Per_1 Persona_1
3 dell'attore, l'atto prevede anche il trasferimento del diritto di usufrutto alla sig.ra al momento del decesso del Sig. . Controparte_2 CP_4
Pertanto, sulla scorta dei suesposti elementi, emerge chiaramente che l'asse ereditario del sig. è costituito dai seguenti beni immobili posti CP_4
in Comune di Castelvetro di Modena:
- villino con abitazione, due autorimesse e circostante cortile sito al civ.n.
111/A di via Sinistra Guerro, attualmente catastalmente distinto con il mappale 236 (subalterni dal 3 al 6 e dal 10 al 13) del foglio 39, in parte non indicato nell'atto di citazione (l'autorimessa e l'adiacente porzione di cortile distinti con i subb. 5 e dal 10 al 13);
- vicino appezzamento di terreno non edificabile catastalmente distinto con il mappale 289 del medesimo foglio;
- finitima porzione di fabbricato con abitazione e pozione di cortile posta al civ.n. 111 di via Sinistra Guerro, catastalmente distinta con i mappali 237 e
276 del medesimo foglio.
Il ctu ha poi precisato che soltanto alcuni dei beni indicati risultano attualmente ancora di proprietà delle parti.
In particolare, sono intestati a sigg.ri (per la nuda proprietà) Controparte_3
e (per l'usufrutto): Controparte_2
- la parte a lato sud del suindicato villino sito al civ.n. 111/A di via Sinistra
Guerro, costituita dall'autorimessa con piccolo cortile catastalmente distinti
9 con il mappale 236 (subb. 5, 10 e 12) del suindicato foglio;
- la finitima porzione di fabbricato posta al civ.n. 111 di via Sinistra Guerro,
costituita dall'abitazione con piccolo cortile identificati con i mappali 237 e
276 del foglio 39.
Viceversa, la restante parte del villino (mapp. 236) con abitazione,
autorimessa e circostante cortile di cui ai subb. 3, 4 e 6, risulta attualmente di esclusiva proprietà del sig. (terzo estraneo alla causa)>; CP_5
anche il vicino appezzamento di terreno non edificabile (mapp. 289) risulta attualmente dei sigg.ri (terzo estraneo - per la nuda CP_5
proprietà) e (attore, per l'usufrutto). Parte_1
La porzione di fabbricato (mapp. 237) presenta alcune difformità alla distribuzione interna dei locali nei piani terra e secondo, che impongono l'ottenimento di un provvedimento abilitativo in sanatoria (ivi compreso l'aggiornamento catastale), o, in alternativa, l'esecuzione delle opere di ripristino.
Tale situazione non consente, in conclusione, la predisposizione di un progetto divisionale che prevede assegnazioni diverse da quelle effettuate in vita dal de cuius.
Ciò posto, occorre individuare le quote della massa spettanti ad ogni singolo erede.
Ai sensi dell'art. 542, comma 2 c.c., poiché a sono CP_4
sopravvissuti la moglie ed i tre figli, la disponibile è pari ad ¼ mentre i
10 restanti ¾ spettano, invece, a titolo di legittima ai 4 eredi, per la quota di ¼ al coniuge, sig.ra e ½ ai tre figli (2/6 ciascuno). CP_2
Dalla riunione fittizia si ha che il valore dei suindicati beni immobili ammonta, con riferimento al 7.01.2013, a €. 338.700,00 (pp.24-26 elaborato peritale in atti), di cui:
- € 217.800,00, il villino sito in Castelvetro di Modena, al civ.n. 111/A di via
Sinistra Guerro (mapp. 236 del foglio 39);
- € 12.000,00, il finitimo appezzamento di terreno (mapp. 289 del foglio
39);
- € 108.900,00, l'adiacente porzione di fabbricato sita al civ.n. 111 di via
Sinistra Guerro (mapp. 237 e 276 del foglio 39).
Il valore delle donazioni effettuate dal sig. ammonta: CP_4
- a € 9.000,00, il diritto assegnato al sig. Parte_1
- a € 209.000,00, i diritti assegnati alla sig.ra Controparte_1
- a € 81.675,00, i diritti assegnati al sig. Controparte_3
- a € 39.025,00, i diritti assegnati alla sig.ra Controparte_2
I valori delle quote di legittima riservate per legge ad ogni erede risultano:
- € 84.675,00 quella in favore del coniuge, sig.ra Controparte_2
- € 56.450,00 quelle in favore di ciascun figlio, sigg.ri Parte_1 CP_1
e
[...] Controparte_3
Pertanto, sulla scorta dei suesposti elementi, emerge che le donazioni effettuate in vita dal de cuius hanno violato le quote di legittima spettanti ai
11 sigg.ri (attore) e (convenuta non costituita) Parte_1 Controparte_2
In particolare, al sig. (attore) sono stati donati diritti del Parte_1
valore di €. 9.000,00 a fronte del valore della quota di legittima riservata per legge ammontante ad €. 56.450,00.
Sulla scorta dei suesposti elementi, emerge che l'importo da rifondere (in denaro ai sensi dell'art. 560 comma 2 c.c.) al sig. per il Parte_1
reintegro della sua quota di legittima ammonta ad €. 47450 (valore al momento dell'apertura della successione).
Trattandosi di debito di valore, la somma va maggiorata di rivalutazione ed interessi legali dalla data di apertura della successione (7.01.2013) alla pronuncia;
con la sentenza il debito di valore si trasforma in debito di valuta e sono dovuti gli interessi dalla decisione al saldo (cfr. Cass. civ. Sez. II
Sent., 07/06/2013, n. 14449).
La somma dovuta, con rivalutazione ed interessi fino al momento della presente decisione, ammonta dunque ad €.65.464,68.
In conclusione e vanno condannati in Controparte_3 Controparte_1
solido a corrispondere all'attore la somma complessiva di €. 65.464,68, cui si aggiungeranno gli interessi legali dalla presente decisione fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei soli convenuti Controparte_3
e nulla per spese per quanto riguarda la parte Controparte_1 [...]
stante l'accertamento della lesione della quota di legittima con CP_2
12 riguardo alla stessa (rimasta però contumace).
Le spese di CTU vanno definitivamente poste, nella misura già liquidata in corso di causa, a carico a carico dei convenuti e Controparte_3 CP_1
nella misura del 50% ciascuno.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Prima Sezione civile, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando nella causa n. 6283/2021 R.G. disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Dichiara aperta la successione di deceduto il 7.01.2013; CP_4
c) Accoglie la domanda di riduzione e, per l'effetto, accertata la lesione della legittima spettante a nella successione di nella Parte_1 CP_4
misura di Euro 65.464,68, condanna e alla Controparte_1 Controparte_3
reintegra di mediante il pagamento della somma di Euro Parte_1
65.464,68, oltre ad interessi nella misura legale dalla presente decisione fino al saldo;
d) Condanna i convenuti e in solido a Controparte_1 Controparte_3
rifondere a le spese del giudizio, liquidate in Euro 11268,00 Parte_1
per compenso professionale, oltre accessori di legge;
e) Nulla per spese nei rapporti tra l'attore e Controparte_2
f) Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in corso di causa,
in solido a carico dei convenuti e Controparte_1 Controparte_3
13 Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione
civile in data 13.03.2025.
Il Giudice relatore
Eleonora Ramacciotti Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
14