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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 4436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4436 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 21/10/2025 N. 6289/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa UL RT quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
rappresentata e difesa dagli avv.ti PELUSO VINCENZO e PELUSO Parte_1
AN presso lo studio dei quali in Casaluce (CE) Via Vittorio Veneto n. 7 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
contro
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
l' (C.F. Controparte_2
), in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, P.IVA_1 comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dall'Avv.
NC ER (C.F. e dall'Avv. Stefano Rovelli (C.F. C.F._1
) funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente C.F._2 Controparte_2 domiciliati presso l' di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 Controparte_3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in , Via Soderini CP_2
n.24, Pec: Email_1
RESISTENTE
1/2 OGGETTO: retribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a termine;
condanna, per l'effetto, il al pagamento in favore della ricorrente di Controparte_1 un'indennità onnicomprensiva pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto alla data dell'ultimo contratto a termine illegittimamente reiterato e dedotto in causa (anno 2024/2025), oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi fino al saldo effettivo;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre
I.V.A. e C.P.A. da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Così deciso in Milano, in data 21 ottobre 2025.
Il Giudice del lavoro
UL RT
2/2
SEZIONE LAVORO
Udienza del 21/10/2025 N. 6289/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa UL RT quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
rappresentata e difesa dagli avv.ti PELUSO VINCENZO e PELUSO Parte_1
AN presso lo studio dei quali in Casaluce (CE) Via Vittorio Veneto n. 7 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
contro
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
l' (C.F. Controparte_2
), in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, P.IVA_1 comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dall'Avv.
NC ER (C.F. e dall'Avv. Stefano Rovelli (C.F. C.F._1
) funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente C.F._2 Controparte_2 domiciliati presso l' di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 Controparte_3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in , Via Soderini CP_2
n.24, Pec: Email_1
RESISTENTE
1/2 OGGETTO: retribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a termine;
condanna, per l'effetto, il al pagamento in favore della ricorrente di Controparte_1 un'indennità onnicomprensiva pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto alla data dell'ultimo contratto a termine illegittimamente reiterato e dedotto in causa (anno 2024/2025), oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi fino al saldo effettivo;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre
I.V.A. e C.P.A. da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Così deciso in Milano, in data 21 ottobre 2025.
Il Giudice del lavoro
UL RT
2/2