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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 3681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3681 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 28/10/25- tenuta secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1968 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele De Luca Tamajo e Giovanni Ronconi, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2
in Napoli al Viale Gramsci n.14
[...]
APPELLANTE
E
rapp.to e difeso dagli Avv. Antonio Panico e Lucia CP_1
Rambone, con i quali è elett.te domiciliato in Napoli, alla via Torino n.118
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/8/2023, la società in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.4394/23 del 29/6/23, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato il diritto del ricorrente alle differenze CP_1 retributive a titolo di c.d. tempo tuta da calcolarsi sulla base del prolungamento dell'orario giornaliero di ulteriori 25 minuti, per ogni giorno di effettivo servizio, per il periodo dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2021, con conseguente condanna di Parte_1
al pagamento in suo favore dell'importo di €
[...]
3.674,18, oltre gli accessori di legge e le spese di lite. L'appellante società sosteneva l'erroneità della decisione sotto vari profili, chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto integrale della domanda come proposta in primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello per i motivi di cui alla memoria di costituzione.
All'esito dell'odierna udienza tenuta con le modalità suddette, dopo il deposito delle note di entrambe le parti, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Ed invero questa Corte condivide appieno le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, che ha riconosciuto il diritto dell'appellato alle differenze retributive per il tempo occorso nella vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro costituenti pacificamente DPI, quali specificati in sentenza (in particolare guanti, casco, gilet o giubbotto ad altra visibilità e scarpe antinfortunistiche), avendo osservato come tali presidi non costituiscono un abbigliamento civile tale da potere essere agevolmente indossato fuori dal contesto lavorativo.
In tal modo il Tribunale si è uniformato all'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte, che ha più volte affermato il principio per cui "Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento" (cfr Cass. n. 1352/2016; Cass. n. 7738/2018; Cass. 32477/21, Cass. n.33258/2021 e Cass. n. 25479/2023).
Tale principio è stato, peraltro, ribadito dalla Cassazione nella ordinanza n.12408/2024 del 07.05.2024, richiamata e prodotta in atti, con cui è stata cassata la sentenza di questa Corte in diversa composizione, resa tra le medesime parti e riguardante il periodo immediatamente precedente a quello oggetto di causa nel presente giudizio di gravame.
La Cassazione anche in questo caso ha fornito i parametri in base ai quali valutare il diritto vantato avuto riguardo, alternativamente, o all'esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, ossia alle modalità di tempo e di luogo richieste dalla società per indossare detti indumenti, oppure avuto riguardo alla peculiarità e alla diversità degli stessi rispetto al criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, in considerazione della specifica funzione assolta.
Orbene, la sentenza in questa sede impugnata si pone proprio nel solco di questo orientamento e, pertanto, risulta corretta.
Si legge, invero, nelle parti della decisione che qui rilevano, quanto segue:
“Non costituisce oggetto di contestazione la circostanza che il nello svolgimento della sua attività lavorativa era tenuto CP_1 ad indossare una tuta da lavoro ed alcuni dispositivi di protezione individuale.
Se l'adozione di una tuta da lavoro costituisce oggetto di una scelta aziendale, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) rientra tra gli obblighi derivanti dall'art. 2087 c.c., in quanto costituiscono quei dispositivi che il datore di lavoro deve adottare per tutelare l'integrità fisica del lavoratore. Pertanto, tutte le disposizioni aziendali che ne prevedono l'utilizzo, anche se implicite, sono espressione del potere direttivo datoriale cui corrisponde un obbligo per il lavoratore la cui inosservanza è suscettibile di sanzione disciplinare per cui le relative incombenze rientrano nell'oggetto della prestazione lavorativa. Le modalità di assolvimento di tale adempimento, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. 1352 del 26/01/2016), deve essere, però, contemperata “secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” per cui non può ritenersi il lavoratore obbligato ad indossare gli indumenti di lavoro prima di recarsi al lavoro in presenza di circostanze tali da escluderne ragionevolmente l'esigibilità per il tipo di attività lavorativa svolta quale macchinista manovratore di carri ferroviari, erano inevitabilmente destinati a sporcarsi anche in modo vistoso.
Nel caso oggetto di causa è risultato che l'abbigliamento da lavoro del ricorrente si componeva di DPI che ricomprendevano casco, guanti, gilet o giubbotto ad alta visibilità, scarpe antifortunistiche e da una tuta da lavoro formata da pantaloni, pile o magliette a manica corta.
Ciò considerato appare evidente come tali presidi non costituiscono un abbigliamento civile tale da poter essere agevolmente indossato al di fuori di un contesto lavorativo”.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, risultano infondati, quindi, tutti i rilievi della società appellante, in primis quello con cui si sostiene che il Tribunale aveva errato a ricomprendere, nel calcolo del c.d. tempo tuta, anche la tuta da lavoro, nonostante nel suo ricorso il avesse fatto riferimento unicamente ai DPI CP_1
(e la tuta da lavoro, come riconosciuto dalla medesima pronuncia, non è un DPI).
Invero, come risulta dall'intera motivazione della sentenza in esame, il Tribunale non ha affatto incluso anche la divisa, costituita da pantaloni, pile o magliette a maniche corte, tra gli indumenti che, secondo un criterio di normalità sociale, non potessero essere indossati altrove, benchè l'abbia richiamata in sentenza;
in ogni caso, il rilievo dell'impugnante è del tutto inidoneo ad intaccare nel complesso la motivazione del primo giudice anche sotto il profilo del tempo giornaliero individuato per le operazioni di vestizione e svestizione.
Il fatto, poi, che dall'istruttoria svolta nel pregresso giudizio svoltosi tra le medesime parti, non fosse emerso un obbligo imposto dall'azienda ai dipendenti di indossare necessariamente i DPI negli spogliatoi aziendali, messi a loro disposizione, si sostiene solo per agevolarli, non esclude, per quanto innanzi detto, che la vestizione non potesse avvenire fuori dal contesto lavorativo.
Come già in precedenza evidenziato il Tribunale ha osservato, quanto al compenso per il "tempo tuta", che si trattava di indumenti certamente diversi da quelli abitualmente indossati nella vita di tutti i giorni e il cui utilizzo era reso necessario per motivi di sicurezza: era, quindi, da considerarsi ininfluente che non vi fosse prova dell'esistenza dì un ordine o di una direttiva esplicita di indossare tali indumenti negli spogliatoi aziendali, né che vi fosse alcun obbligo al riguardo, come affermato dai testi nel pregresso giudizio, poiché ciò che rilevava, tenuto conto degli orientamenti in materia della giurisprudenza di legittimità, era che le operazioni di vestizione fossero necessarie per l'esecuzione della prestazione e che non si potesse pretendere che i lavoratori giungessero in azienda con indumenti non utilizzati, né utilizzabili, nella ordinaria quotidianità.
Infine, una volta ritenuto che, per il criterio di normalità sociale degli indumenti da indossare, la vestizione avvenisse normalmente all'interno degli spogliatoi e comunque in ambito aziendale, è evidente che anche il tempo di percorrenza dallo spogliatoio al posto dove era posizionato il badge per la timbratura della presenza giornaliera (momento in cui i dispositivi dovevano già essere necessariamente indossati dal lavoratore) rientri nel tempo di lavoro, con conseguente rigetto anche del terzo motivo di appello, con cui si censura la decisione per non essersi specificamente pronunciata su tale aspetto.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata. Le spese di lite del presente grado di giudizio sono a carico della società appellante in quanto soccombente e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto dell'appello) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in euro 1.500,00, oltre iva, cpa e spese come per legge, con distrazione agli avv. Antonio Panico e Lucia Rambone dichiaratisi anticipatari.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 28/10/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 28/10/25- tenuta secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1968 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele De Luca Tamajo e Giovanni Ronconi, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2
in Napoli al Viale Gramsci n.14
[...]
APPELLANTE
E
rapp.to e difeso dagli Avv. Antonio Panico e Lucia CP_1
Rambone, con i quali è elett.te domiciliato in Napoli, alla via Torino n.118
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/8/2023, la società in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.4394/23 del 29/6/23, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato il diritto del ricorrente alle differenze CP_1 retributive a titolo di c.d. tempo tuta da calcolarsi sulla base del prolungamento dell'orario giornaliero di ulteriori 25 minuti, per ogni giorno di effettivo servizio, per il periodo dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2021, con conseguente condanna di Parte_1
al pagamento in suo favore dell'importo di €
[...]
3.674,18, oltre gli accessori di legge e le spese di lite. L'appellante società sosteneva l'erroneità della decisione sotto vari profili, chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto integrale della domanda come proposta in primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello per i motivi di cui alla memoria di costituzione.
All'esito dell'odierna udienza tenuta con le modalità suddette, dopo il deposito delle note di entrambe le parti, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Ed invero questa Corte condivide appieno le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, che ha riconosciuto il diritto dell'appellato alle differenze retributive per il tempo occorso nella vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro costituenti pacificamente DPI, quali specificati in sentenza (in particolare guanti, casco, gilet o giubbotto ad altra visibilità e scarpe antinfortunistiche), avendo osservato come tali presidi non costituiscono un abbigliamento civile tale da potere essere agevolmente indossato fuori dal contesto lavorativo.
In tal modo il Tribunale si è uniformato all'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte, che ha più volte affermato il principio per cui "Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento" (cfr Cass. n. 1352/2016; Cass. n. 7738/2018; Cass. 32477/21, Cass. n.33258/2021 e Cass. n. 25479/2023).
Tale principio è stato, peraltro, ribadito dalla Cassazione nella ordinanza n.12408/2024 del 07.05.2024, richiamata e prodotta in atti, con cui è stata cassata la sentenza di questa Corte in diversa composizione, resa tra le medesime parti e riguardante il periodo immediatamente precedente a quello oggetto di causa nel presente giudizio di gravame.
La Cassazione anche in questo caso ha fornito i parametri in base ai quali valutare il diritto vantato avuto riguardo, alternativamente, o all'esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, ossia alle modalità di tempo e di luogo richieste dalla società per indossare detti indumenti, oppure avuto riguardo alla peculiarità e alla diversità degli stessi rispetto al criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, in considerazione della specifica funzione assolta.
Orbene, la sentenza in questa sede impugnata si pone proprio nel solco di questo orientamento e, pertanto, risulta corretta.
Si legge, invero, nelle parti della decisione che qui rilevano, quanto segue:
“Non costituisce oggetto di contestazione la circostanza che il nello svolgimento della sua attività lavorativa era tenuto CP_1 ad indossare una tuta da lavoro ed alcuni dispositivi di protezione individuale.
Se l'adozione di una tuta da lavoro costituisce oggetto di una scelta aziendale, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) rientra tra gli obblighi derivanti dall'art. 2087 c.c., in quanto costituiscono quei dispositivi che il datore di lavoro deve adottare per tutelare l'integrità fisica del lavoratore. Pertanto, tutte le disposizioni aziendali che ne prevedono l'utilizzo, anche se implicite, sono espressione del potere direttivo datoriale cui corrisponde un obbligo per il lavoratore la cui inosservanza è suscettibile di sanzione disciplinare per cui le relative incombenze rientrano nell'oggetto della prestazione lavorativa. Le modalità di assolvimento di tale adempimento, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. 1352 del 26/01/2016), deve essere, però, contemperata “secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” per cui non può ritenersi il lavoratore obbligato ad indossare gli indumenti di lavoro prima di recarsi al lavoro in presenza di circostanze tali da escluderne ragionevolmente l'esigibilità per il tipo di attività lavorativa svolta quale macchinista manovratore di carri ferroviari, erano inevitabilmente destinati a sporcarsi anche in modo vistoso.
Nel caso oggetto di causa è risultato che l'abbigliamento da lavoro del ricorrente si componeva di DPI che ricomprendevano casco, guanti, gilet o giubbotto ad alta visibilità, scarpe antifortunistiche e da una tuta da lavoro formata da pantaloni, pile o magliette a manica corta.
Ciò considerato appare evidente come tali presidi non costituiscono un abbigliamento civile tale da poter essere agevolmente indossato al di fuori di un contesto lavorativo”.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, risultano infondati, quindi, tutti i rilievi della società appellante, in primis quello con cui si sostiene che il Tribunale aveva errato a ricomprendere, nel calcolo del c.d. tempo tuta, anche la tuta da lavoro, nonostante nel suo ricorso il avesse fatto riferimento unicamente ai DPI CP_1
(e la tuta da lavoro, come riconosciuto dalla medesima pronuncia, non è un DPI).
Invero, come risulta dall'intera motivazione della sentenza in esame, il Tribunale non ha affatto incluso anche la divisa, costituita da pantaloni, pile o magliette a maniche corte, tra gli indumenti che, secondo un criterio di normalità sociale, non potessero essere indossati altrove, benchè l'abbia richiamata in sentenza;
in ogni caso, il rilievo dell'impugnante è del tutto inidoneo ad intaccare nel complesso la motivazione del primo giudice anche sotto il profilo del tempo giornaliero individuato per le operazioni di vestizione e svestizione.
Il fatto, poi, che dall'istruttoria svolta nel pregresso giudizio svoltosi tra le medesime parti, non fosse emerso un obbligo imposto dall'azienda ai dipendenti di indossare necessariamente i DPI negli spogliatoi aziendali, messi a loro disposizione, si sostiene solo per agevolarli, non esclude, per quanto innanzi detto, che la vestizione non potesse avvenire fuori dal contesto lavorativo.
Come già in precedenza evidenziato il Tribunale ha osservato, quanto al compenso per il "tempo tuta", che si trattava di indumenti certamente diversi da quelli abitualmente indossati nella vita di tutti i giorni e il cui utilizzo era reso necessario per motivi di sicurezza: era, quindi, da considerarsi ininfluente che non vi fosse prova dell'esistenza dì un ordine o di una direttiva esplicita di indossare tali indumenti negli spogliatoi aziendali, né che vi fosse alcun obbligo al riguardo, come affermato dai testi nel pregresso giudizio, poiché ciò che rilevava, tenuto conto degli orientamenti in materia della giurisprudenza di legittimità, era che le operazioni di vestizione fossero necessarie per l'esecuzione della prestazione e che non si potesse pretendere che i lavoratori giungessero in azienda con indumenti non utilizzati, né utilizzabili, nella ordinaria quotidianità.
Infine, una volta ritenuto che, per il criterio di normalità sociale degli indumenti da indossare, la vestizione avvenisse normalmente all'interno degli spogliatoi e comunque in ambito aziendale, è evidente che anche il tempo di percorrenza dallo spogliatoio al posto dove era posizionato il badge per la timbratura della presenza giornaliera (momento in cui i dispositivi dovevano già essere necessariamente indossati dal lavoratore) rientri nel tempo di lavoro, con conseguente rigetto anche del terzo motivo di appello, con cui si censura la decisione per non essersi specificamente pronunciata su tale aspetto.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata. Le spese di lite del presente grado di giudizio sono a carico della società appellante in quanto soccombente e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto dell'appello) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in euro 1.500,00, oltre iva, cpa e spese come per legge, con distrazione agli avv. Antonio Panico e Lucia Rambone dichiaratisi anticipatari.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 28/10/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente