Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 22/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 22/01/2025, alle ore 12,03 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. BERTOLINI BENEDETTA per la parte ricorrente e la Dott.ssa FINI FRANCESCA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Bertolini dichiara di aver depositato in data 21/01/2025 i contratti relativi all'anno scolastico 2024/2025 di tutti i ricorrenti. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,05.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 436/2023 promossa da:
1
assistite dall'Avv. BERTOLINI BENEDETTA Parte_5
CONTRO
GIÀ Controparte_1 [...]
assistito dalla Dott.ssa FINI FRANCESCA Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
I docenti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e presentavano ricorso al fine di
[...] Parte_5 chiedere il riconoscimento della Carta docente deducendo di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_3 come insegnanti a tempo determinato, con profilo
[...] professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, senza ricevere il bonus carta docente istituito con la L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di Stato con sent. 1482 del 2022, sia con quella comunitaria così come riconosciuto dalla CEDU con ordinanza del 18/05/2022.
Parte resistente si costituiva in giudizio, eccependo l'intervenuta prescrizione dei diritti richiesti dai docenti e maturati nel quinquennio antecedente la Pt_3 Pt_5 notifica della diffida e/o del ricorso, rilevando la non debenza del diritto per la docente per gli anni Pt_4 scolastici 2018/2019 e 2019/2020 in quanto la docente aveva lavorato per poche ore a settimana, deducendo l'esclusione della “carta elettronica del docente” dalle «condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato. Il chiedeva il CP_1 rigetto del ricorso e in via subordinata la riparametrazione dell'importo della “carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro.
2 ****
I – PRESCRIZIONE
Preliminarmente si ritiene necessario verificare l'eventuale prescrizione del diritto al bonus per i docenti e Pt_3 [...]
relativamente agli anni indicati dal convenuto Pt_5 CP_1 nella propria comparsa di risposta.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, viene in rilievo la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui la docente avrebbe potuto esercitare il diritto.
Tale momento coincide, per l'a.s. 2016/2017, con il 30 novembre 2016 (v. art. 5 DPCM 28.11.2016), mentre per gli anni successivi i docenti avrebbero potuto chiedere il beneficio dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Il ricorrente , quindi, nell'anno 2017/2018 avrebbe Pt_3 potuto richiedere il beneficio a partire dal 28/09/2017, ossia dalla decorrenza del contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
Sub doc. nr. 3 è stata depositata diffida con la quale ha richiesto il riconoscimento e l'accredito del bonus Pt_3 negli anni oggetto del presente ricorso, inoltrata a mezzo pec, unitamente alle ricevute di consegna e accettazione, in data 20/10/2022, ossia allorché era già decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Alla stessa conclusione si deve giungere per la ricorrente
[...]
che avrebbe potuto chiedere il bonus a partire dal Pt_5
28/09/2017, ossia dalla decorrenza del contratto individuale di lavoro ed il primo atto interruttivo della prescrizione
(doc. 3 della memoria di costituzione) è stato inviato al in data 7/10/2022 e ricevuto in data 14/10/2022, CP_1 ossia decorso il termine quinquennale.
Quindi, in relazione all' anno scolastico 2017/2018 per i docenti e non essendo intervenuto un Pt_3 Pt_5
3 tempestivo atto interruttivo, deve ritenersi maturata la prescrizione.
II – PRESUPPOSTI DI FATTO
Dalla documentazione versata in atti (contratti di lavoro doc.
n. 4 del ricorso introduttivo e stato matricolare doc. n. 18,
19, 20 e 21 e 10 della memoria di costituzione) è emerso che:
1) ha lavorato alle dipendenze del Parte_1 CP_1 convenuto, nella scuola primaria, in forza dei seguenti contratti a tempo determinato: a) nell'a.s. 2019/2020 dal 14/10/2019 al 30/06/2020 per 22 ore settimanali;
b) nell'anno scolastico 2020/2021 dal 5/10/2020 al
30/06/2021 per 24 ore settimanali;
c) nell'anno scolastico 2021/2022 dal 7/09/202 al 30/06/2022 per 24 ore settimanali;
d) nell'anno scolastico 2022/2023 dal
6/09/2022 al 30/06/2023 per 24 ore settimanali;
2) ha lavorato nella scuola primaria: a) Parte_2 nell'a.s. 2018/2019 con contratto dal 11/09/2018 al
30/06/2019 per 24 ore settimanali;
b) nell'a.s. 2019/2020 dal 16/09/2019 al 30/06/2020 per 12 ore settimanali e dal 19/09/2019 al 30/06/2020 per ulteriori 4 ore settimanali presso altro istituto;
c) nell'a.s. 2020/2021 dal 2/10/2020 al 30/06/2021 per 12 ore settimanali e con contratto dal 13/10/2020 al 30/06/2021 per ulteriori 4 ore settimanali sempre nello stesso istituto;
d) nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 07/09/2021 al
30/06/2022, per 16 ore settimanali;
e) nell'a.s.
2022/2023 dal 6/09/2022 al 30/06/2023, per 15h settimanali;
3) ha lavorato nella scuola primaria: a) Parte_3 nell'a.s 2018/2019 con contratto dal 27/09/2018 al
30/06/2019 per 24 ore settimanali;
b) nell' a.s.
2019/2020 con contratto inizialmente a tempo indeterminato e poi trasformato a tempo determinato dal
1/09/2019 al 30/06/2020 per 24 ore settimanali;
c)
4 nell'a.s. 2020/2021 dal 11/09/2020 al 30/06/2021 per 24 ore settimanali;
4) ha lavorato nella scuola primaria con i Parte_4 seguenti contratti di supplenza: a) nell'a.s. 2018/2019 dal 28/09/2018 al 30/06/2019 per 3 ore settimanali e dal
28/09/2018 al 30/06/2019 per 1 ora settimanale presso lo stesso istituto;
b) nell'a.s. 2019/2020 dal 20/09/2019 al
30/06/2020 per 4 ore settimanali;
c) nell'a.s. 2020/2021 dal 7/10/2020 al 30/06/2021 per 24 ore settimanali;
d) nell'a.s. 2021/2022 dal 7/09/2021 al 30/06/2022 per 24 ore settimanali;
e) nell'a.s. 2022/2023 dal 6/06/2022 al
30/06/2023 per 24 ore settimanali;
5) ha lavorato nella scuola primaria con i Parte_5 seguenti contratti di supplenza: a) nell'a.s. 2018/2019 dal 11/09/2018 al 30/06/2019 per 24 ore settimanali;
b) nell'a.s. 2019/2020 dal 16/09/2019 al 30/06/2020 per 24 ore settimanali;
c) nell'a.s. 2020/2021 dal 2/10/2020 al
30/06/2021 per 24 ore settimanali;
d) nell'a.s. 2021/2022 dal 7/09/2021 al 30/06/2022 per 24 ore settimanali;
e) nell'a.s. 2022/2023 dal 6/09/2022 al 30/06/2023 per 24 ore settimanali.
La ricorrente è entrata di ruolo mentre le altre Pt_3 docenti, al momento della decisione, lavoravano alle
Cont dipendenze del con contratti a tempo determinato.
III – LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di
5 testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_5 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi
6 per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad
7 esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1,
8 dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
IV – LE SUPPLENZE TEMPORANEE. GLI SPEZZONI DI ORARIO
La S.C., cit., ha rilevato, tra l'altro: “5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di
9 formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto
- eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
La S.C. non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando “che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3
Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del
2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”.
La S.C. ha lasciato irrisolta l'alternativa tra il non riconoscere nulla e l'applicazione del principio del “pro rata temporis” di cui all'art.
4.2 dell'Accordo, in modo da calibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica, fino ad eventualmente ad essere annullata nel caso di durate minime dei rapporti (e degli orari di lavoro, pare di doversi aggiungere).
La clausola 4 dell'Accordo prevede:
10 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.”
In caso di supplenze temporanee il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Quanto agli spezzoni di orario, valgono considerazioni analoghe. Anche il trattamento del lavoratore a tempo parziale può essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa con riferimento all'importo sia della retribuzione globale, sia delle singole componenti di essa.
Da evidenziare che, sebbene il legislatore abbia specificato che il beneficio non costituisca retribuzione accessoria né reddito imponibile, viene comunque in rilievo una prestazione pecuniaria che può essere modulata tenendo conto delle circostanze del caso concreto (come, per es., un rimborso spese).
Peraltro, anche in questo caso c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo (magari associato ad una supplenza breve) ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di
11 cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che
“La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
V – EVENTUALE ESCLUSIONE E/O RIDUZIONE DEL Pt_6
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La questione rileva soltanto per gli spezzoni di orario inferiori al 50% e per le supplenze temporanee, c.d. brevi e saltuarie, fattispecie non sussistente nel caso in esame.
Nel caso di specie la docente negli anni scolastici Pt_2 ha lavorato su spezzoni di orari: nell'a.s. 2019/2020 con due contratti su due istituti diversi per 16 ore complessive settimanali (12 ore in un istituto e 4 in un altro); nell'a.s.
2020/2021 per 16 ore settimanali in virtù di due diversi contratti nello stesso istituto, nell'anno scolastico
2021/2022 per 16 ore settimanali e nell'anno scolastico
2022/2023 per 15 ore settimanali.
12 In definitiva la docente per tutti gli anni Pt_2 scolastici sopra evidenziati ha lavorato per un numero di ore complessivo pari o superiore a quello previsto per il part time dei docenti di ruolo, che per legge e per contratto devono assicurare almeno il 50% dell'orario di cattedra, che, nella scuola primaria è di 12 ore settimanali.
Conseguentemente, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la posizione della docente risulta senz'altro comparabile rispetto a quella proprio del docente di ruolo, con conseguente accoglimento della domanda.
Anche la docente ha lavorato su spezzoni di orario: Pt_4 nell'anno 2018/2019 per 4 ore settimanali complessivi con due contratti, uno per tre ore e l'altro di una e nell'a.s.
2019/2020 in forza di un unico contratto per 4 ore settimanali. Nel caso di specie, quindi, la predetta ricorrente pur avendo lavorato per tutto l'anno scolastico con continuità ha prestato la propria attività per sole 4 ore settimanali, inferiori anche al part time di un docente di ruolo.
Pertanto, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la posizione di detta ricorrente non può essere comparabile con quella del docente di ruolo, con conseguente rigetto della domanda relativamente agli anni indicati.
V - CONCLUSIONI
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma euro-unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché le ricorrenti sono ancora nel sistema scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Segue conforme condanna.
13 Quanto alle spese, considerata l'essenzialità di alcune statuizioni nomofilattiche della sopravvenuta pronunzia della
S.C., le stesse possono essere compensate nella misura del
50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo, stante la serialità della causa, aumentati del 120% in ragione del numero delle ricorrenti, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
2) accerta il diritto all'attribuzione della Carta Docente con riguardo, quanto a agli anni scolastici Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quanto a agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quanto a agli Parte_3 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, quanto a agli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, Parte_4 quanto a agli anni scolastici 2018/2019, Parte_5
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 .
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad CP_1 assegnare alle ricorrenti la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo, di € 500,00 per gli anni scolastici sopra indicati per un totale di €
2000,00 per € 2500,00 per € Parte_1 Parte_2
1500,00 per € 1500,00 per ed € Parte_3 Parte_4
2500,00 per oltre interessi o Parte_5 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data della maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
14 4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese di CP_1 lite sostenute dalle ricorrenti che liquida in tale frazione in € 1133,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del restante 50% e distrazione in favore del difensore antistatario.
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 22/01/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
15