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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3645 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 19727/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 19727/2023 del ruolo generale
TRA
, Parte_1
(Avv. Alessandro Montesano Cancellara)
ATTORE
E
Controparte_1
(Avv.ti Fortunato Vitale, Teresa Vitale, Lucia Vitale)
CONVENUTO
NONCHÉ
Controparte_2
ONTUMACE
[...]
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G. 13666/2022, intraprendeva Parte_1 azione esecutiva nei confronti della per ottenere l'assegnazione di complessivi € CP_1
68.287,58, oltre accessori e spese successivi, in forza della sentenza n. 182/2022 emessa tra le parti dal Tribunale di Cassino in data 27.04.2022, che “accertava e dichiarava” il diritto della Pt_1 alla pensione indiretta, ai sensi dell'art. 20 del regolamento di previdenza e assistenza da CP_1
erogare in conformità della vigente normativa e del suddetto regolamento a far data dalla domanda. Con ricorso depositato il 14.10.2022, presentava opposizione ex art. 615 comma 2 CP_1
e 618 bis c.p.c. chiedendo: a) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione per difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma;
b) nel merito, di accertare l'inidoneità del titolo fatto valere dalla in quanto si trattava di una sentenza non Pt_1
di condanna, ma di mero accertamento, nel frattempo impugnata dinanzi alla Corte di Appello di
Roma; c) di accertare, per l'effetto, l'inefficacia del pignoramento effettuato presso la
[...]
in qualità di terzo, disponendo il relativo ordine di svincolo delle somme Controparte_2
pignorate; d) in ogni caso, di rideterminare l'importo in € 56.503,20 in quanto il credito accertato dal Tribunale di Cassino era da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e gli interessi al tasso legale non erano dovuti in quanto non determinati nel provvedimento giudiziale.
In ragione di tali argomentazioni, l'opponente chiedeva la sospensione della procedura esecutiva, con vittoria di spese.
Con memoria depositata il 4.1.2023 la creditrice si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione avversaria, perché infondata nel merito e nel rito, per non aver integrato il contraddittorio con il terzo pignorato.
Riunita la procedura R.G. 15376/22 alla procedura R.G. 13666/22, per rintracciata connessione oggettiva e soggettiva, con ordinanza del 20.1.2023 il GE rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e accoglieva l'istanza di sospensione avanzata da evidenziando che il contenuto della sentenza azionata fosse da intendersi, alla luce del CP_1
dato testuale del dispositivo, meramente accertativo della pretesa creditoria e che pertanto la sua attuale pendenza dinanzi alla Corte di Appello precludeva allo stato la possibilità di farla valere in via esecutiva. Regolava quindi le spese e assegnava termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Con ricorso depositato il 28.1.2023 la presentava reclamo al Collegio ex art. Pt_1
669terdecies c.p.c. Con ordinanza del 13.4.2023 il Collegio rigettava l'impugnazione e condannava la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Tempestivamente riassunto il giudizio di merito, l'odierna attrice ha richiamato le doglianze e le richieste avanzate in fase cautelare, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Disposta con decreto del 26.4.2023 l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 13533/2021, la Controparte_2
non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
Con comparsa depositata il 12.7.2023 si è quindi costituita la chiedendo: a) il CP_1
rigetto di quanto ex adverso dedotto perché infondato;
b) lo svincolo delle somme pignorate in favore del debitore esecutato;
c) in via subordinata, la rideterminazione dell'importo dovuto in €
56.503,20, senza cioè considerare ritenute fiscali o interessi al tasso legale in quanto asseritamente non dovuti. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Nelle more del giudizio la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2948/2023, pubblicata il 25.7.2023, ha accolto l'impugnazione avanzata dalla riformando totalmente la sentenza CP_1
impugnata (cfr. note di parte convenuta del 4.9.2023).
All'udienza del 16.10.2024, riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del terzo , che Controparte_2
pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Quanto al merito della controversia, del tutto assorbente si pone l'integrale riforma della sentenza di prime cure ad opera della Corte d'Appello di Roma.
In proposito, occorre richiamare quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza n. 25478/2021, hanno esaminato le conseguenze derivanti dalla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo. Nel ribadire che vi è sostanziale unanimità di consensi nella giurisprudenza di legittimità in ordine al fatto che “la successiva caducazione del titolo esecutivo disposta in sede di cognizione determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione debba chiudersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere”, le
Sezioni Unite si sono ulteriormente soffermate sul profilo della liquidazione delle spese di lite, statuendo che in tal caso “il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione".
Discende da ciò, d'un canto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in quanto è venuto meno il titolo su cui poggiava l'esecuzione forzata della , rimanendo Pt_1 assorbite tutte le ulteriori questioni;
d'altro canto, vi è la necessità di valutare le spese di lite in ragione della “soccombenza virtuale” e secondo i dettami della Cassazione.
In proposito, allora, dirimente si pone il principio giurisprudenziale in base al quale “il giudice dell'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - entrambe - determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa (si veda Cass. 15363/2021, nonché Cass. 20789/2017, Cass. Civ. n. 8067/07; n. 22430/04; n. 11769/02; n. 3728/00; n. 5374/89; n. 7285/95;
n. 5062/85)”.
Nel caso di specie, l'esecuzione forzata era stata avviata dalla in difetto di titolo Pt_1
esecutivo, in quanto la sentenza posta a base degli atti esecutivi era di mero accertamento o dichiarativa e non era passata in giudicato.
Consegue da tutto ciò che, risultando fondata l'opposizione avanzata dalla debitrice, in regime di soccombenza virtuale le spese di lite devono esser poste a carico della e liquidate Pt_1
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni Parte_1
diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla legittimità del pignoramento presso terzi azionato da (procedura R.G.E.13666/2022); Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di ENPACL – Ente Parte_1
Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro - che liquida in € 5.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 10.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Valerio Frosi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 19727/2023 del ruolo generale
TRA
, Parte_1
(Avv. Alessandro Montesano Cancellara)
ATTORE
E
Controparte_1
(Avv.ti Fortunato Vitale, Teresa Vitale, Lucia Vitale)
CONVENUTO
NONCHÉ
Controparte_2
ONTUMACE
[...]
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G. 13666/2022, intraprendeva Parte_1 azione esecutiva nei confronti della per ottenere l'assegnazione di complessivi € CP_1
68.287,58, oltre accessori e spese successivi, in forza della sentenza n. 182/2022 emessa tra le parti dal Tribunale di Cassino in data 27.04.2022, che “accertava e dichiarava” il diritto della Pt_1 alla pensione indiretta, ai sensi dell'art. 20 del regolamento di previdenza e assistenza da CP_1
erogare in conformità della vigente normativa e del suddetto regolamento a far data dalla domanda. Con ricorso depositato il 14.10.2022, presentava opposizione ex art. 615 comma 2 CP_1
e 618 bis c.p.c. chiedendo: a) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione per difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma;
b) nel merito, di accertare l'inidoneità del titolo fatto valere dalla in quanto si trattava di una sentenza non Pt_1
di condanna, ma di mero accertamento, nel frattempo impugnata dinanzi alla Corte di Appello di
Roma; c) di accertare, per l'effetto, l'inefficacia del pignoramento effettuato presso la
[...]
in qualità di terzo, disponendo il relativo ordine di svincolo delle somme Controparte_2
pignorate; d) in ogni caso, di rideterminare l'importo in € 56.503,20 in quanto il credito accertato dal Tribunale di Cassino era da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e gli interessi al tasso legale non erano dovuti in quanto non determinati nel provvedimento giudiziale.
In ragione di tali argomentazioni, l'opponente chiedeva la sospensione della procedura esecutiva, con vittoria di spese.
Con memoria depositata il 4.1.2023 la creditrice si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione avversaria, perché infondata nel merito e nel rito, per non aver integrato il contraddittorio con il terzo pignorato.
Riunita la procedura R.G. 15376/22 alla procedura R.G. 13666/22, per rintracciata connessione oggettiva e soggettiva, con ordinanza del 20.1.2023 il GE rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e accoglieva l'istanza di sospensione avanzata da evidenziando che il contenuto della sentenza azionata fosse da intendersi, alla luce del CP_1
dato testuale del dispositivo, meramente accertativo della pretesa creditoria e che pertanto la sua attuale pendenza dinanzi alla Corte di Appello precludeva allo stato la possibilità di farla valere in via esecutiva. Regolava quindi le spese e assegnava termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Con ricorso depositato il 28.1.2023 la presentava reclamo al Collegio ex art. Pt_1
669terdecies c.p.c. Con ordinanza del 13.4.2023 il Collegio rigettava l'impugnazione e condannava la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Tempestivamente riassunto il giudizio di merito, l'odierna attrice ha richiamato le doglianze e le richieste avanzate in fase cautelare, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Disposta con decreto del 26.4.2023 l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 13533/2021, la Controparte_2
non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
Con comparsa depositata il 12.7.2023 si è quindi costituita la chiedendo: a) il CP_1
rigetto di quanto ex adverso dedotto perché infondato;
b) lo svincolo delle somme pignorate in favore del debitore esecutato;
c) in via subordinata, la rideterminazione dell'importo dovuto in €
56.503,20, senza cioè considerare ritenute fiscali o interessi al tasso legale in quanto asseritamente non dovuti. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Nelle more del giudizio la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2948/2023, pubblicata il 25.7.2023, ha accolto l'impugnazione avanzata dalla riformando totalmente la sentenza CP_1
impugnata (cfr. note di parte convenuta del 4.9.2023).
All'udienza del 16.10.2024, riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del terzo , che Controparte_2
pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Quanto al merito della controversia, del tutto assorbente si pone l'integrale riforma della sentenza di prime cure ad opera della Corte d'Appello di Roma.
In proposito, occorre richiamare quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza n. 25478/2021, hanno esaminato le conseguenze derivanti dalla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo. Nel ribadire che vi è sostanziale unanimità di consensi nella giurisprudenza di legittimità in ordine al fatto che “la successiva caducazione del titolo esecutivo disposta in sede di cognizione determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione debba chiudersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere”, le
Sezioni Unite si sono ulteriormente soffermate sul profilo della liquidazione delle spese di lite, statuendo che in tal caso “il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione".
Discende da ciò, d'un canto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in quanto è venuto meno il titolo su cui poggiava l'esecuzione forzata della , rimanendo Pt_1 assorbite tutte le ulteriori questioni;
d'altro canto, vi è la necessità di valutare le spese di lite in ragione della “soccombenza virtuale” e secondo i dettami della Cassazione.
In proposito, allora, dirimente si pone il principio giurisprudenziale in base al quale “il giudice dell'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - entrambe - determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa (si veda Cass. 15363/2021, nonché Cass. 20789/2017, Cass. Civ. n. 8067/07; n. 22430/04; n. 11769/02; n. 3728/00; n. 5374/89; n. 7285/95;
n. 5062/85)”.
Nel caso di specie, l'esecuzione forzata era stata avviata dalla in difetto di titolo Pt_1
esecutivo, in quanto la sentenza posta a base degli atti esecutivi era di mero accertamento o dichiarativa e non era passata in giudicato.
Consegue da tutto ciò che, risultando fondata l'opposizione avanzata dalla debitrice, in regime di soccombenza virtuale le spese di lite devono esser poste a carico della e liquidate Pt_1
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni Parte_1
diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla legittimità del pignoramento presso terzi azionato da (procedura R.G.E.13666/2022); Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di ENPACL – Ente Parte_1
Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro - che liquida in € 5.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 10.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Valerio Frosi