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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1883/2024 reg.gen.sez.lavoro e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
CAMMARANO VERONICA, giusta mandato in calce al ricorso
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.03.2024 il ricorrente esponeva di aver ricevuto, in data 12.03.2024, la notifica dell' ordinanza ingiunzione n. OI-
001391026 in proprio e della n. OI-001421416 quale legale rappresentante della obbligata in solido, aventi ad oggetto sanzioni Parte_2 amministrative per violazioni accertate in relazione all'annualità 2017, per un importo di € 720,70. Evidenziava la nullità delle ingiunzioni di pagamento ex art. 28 e 14 della L. 689/1981, per essere state emesse oltre il termine quinquennale previsto e per non aver rispettato il termine di 90 giorni tra l'accertamento e la contestazione del fatto. Deduceva altresì l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi connessi ex art. 20 co.3 del D.
Lgs. 472/1997 ed art. 2948 co.4 c.c..
Per tali motivi, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire annullare le opposte ordinanza ingiunzione, vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio per il procuratore antistatario.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l chiedendo il CP_1
rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali.
Il Giudice, stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. sostitutive dell'udienza del 07.02.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Al fine di inquadrare la fattispecie di causa, si rileva che il decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
L'intervento di depenalizzazione nell'ambito della materia previdenziale ha riguardato, in particolare, l'articolo 2, co.
1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, co. 6, del decreto legislativo n. 8/2016. Tale norma ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo della stessa omissione.
Com'è noto, la citata norma opera un distinguo legato al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032, risulta confermata per i soli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui.
Fatta questa breve premessa, il ricorso è fondato e va pertanto accolto, a prescindere da un'analisi degli altri motivi di doglianza pure sollevati, per il solo e preminente rilievo dell'avvenuta violazione dell'art. 14 della l. n.
689/1981.
E invero, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Occorre rilevare che l' ordinanza ingiunzione n. OI-001391026 fa riferimento all'atto di accertamento .7202.19/10/2018.0174273 con il quale veniva CP_1
richiesto il pagamento delle quote a carico relative al periodo 12.2016 notificato in data 13.11.2018 a quale legale rapp. te Parte_1
della come si evince dalla relata di notifica allegata. Parte_2
L'ordinanza ingiunzione n. OI-001421416 fa riferimento all'atto di accertamento .7202.19/10/2018.0174274 notificato alla società in CP_1 qualità di “obbligato in solido”, in data 19.11.2018, contenente le medesime violazioni dell'atto precedentemente indicato.
Ciò detto, relativamente all'eccezione della violazione di cui all'art. 14 della l.
n. 689/1981 sollevata da parte ricorrente sin dal ricorso introduttivo del presente giudizio, occorre evidenziare che, diversamente dalla omissioni antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (ossia il 6.02.2016), per quelle successive (come quella in rilievo nel caso di specie), difettando una normativa ad hoc nel corpo del d.lgs. n. 8/2016, anche in forza del richiamo operato dall'art. 6 del predetto decreto alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 689/1981, trova applicazione l'art. 14 di detta legge e la sanzione della decadenza da essa prevista.
Tale disposizione prevede espressamente che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (primo comma) “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” (secondo comma) “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (ultimo comma).
L'applicabilità di tale disposizione consente, allora, di vagliare nel merito la doglianza attorea della tardività della notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze ingiunzione qui impugnate.
Giova sul punto richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr Cass Sez. L, Sentenza n. 7681 del 02/04/2014) secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto. Il termine per la contestazione dell'infrazione, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione, decorre dal completamento dell'attività di verifica, tenendo conto anche del livello di complessità della fattispecie. Ne consegue che il "dies a quo" del termine prescritto dall'art. 14, 2 comma,
l. n. 689/81 va individuato nel momento in cui l'autorità abbia valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione. Il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione dell'illecito da parte dell'autorità amministrativa, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi - a tal fine - tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni.
Ebbene, nel caso di specie, l , pur a fronte della specifica eccezione di CP_1
tardività sollevata da parte ricorrente sin dal suo ricorso, non ha provato, prim'ancora dedotto, quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto e in quali date, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti fosse necessario per svolgere indagini.
Non può trascurarsi sul punto che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell' di un determinato CP_1
importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Pertanto, ritiene questo giudice opportuno far decorrere il dies a quo del calcolo dei 90 giorni per la contestazione dell'infrazione dal compimento stesso dell'omissione contributiva in assenza, appunto, di deduzioni/prove dell' sull'attività di indagine svolta e sulla sua tempestiva. CP_1
A sua volta, l'omissione contributiva coincide con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi così come disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 che ha modificato il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come già modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998,
n. 56 con la precisazione che se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Orbene, tenuto conto che l contesta nel caso che ci occupa il mancato CP_1
versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il mese di dicembre 2016, è evidente che quando l ha notificato il verbale di accertamento prodromico alle CP_1
ordinanze ingiunzione qui opposte (ossia il 13.11.2018 e 19.11.2018) il predetto termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della l. n. 698/1981 già era ampiamente spirato, essendo decorso più di un anno.
Di qui l'illegittimità degli atti di accertamento e delle successive ordinanze- ingiunzione, rendendo superfluo il vaglio delle altre doglianze pur sollevate in ricorso.
Il ricorso va, pertanto, accolto per tale assorbente e preminente rilevo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. ,
PQM
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le opposte ordinanze ingiunzione n. OI-001391026 e OI-001421416 notificate il 12.03.2024;
- condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
euro 341,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore antistatario
Salerno, 07.02.2025
Il Giudice
dott. ssa Caterina Petrosino