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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4027 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2355/2020
All'udienza collegiale del giorno 25/06/2025 ore 12:10
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BISCEGLIE LOREDANA Avv. Derosa in sostituzione
Avv. CLIMA MATTEO
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
DO BANK SPA
Avv.
***
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Derosa discute oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2355 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra nata ad [...] il [...] c.f.- , residente in [...]C.F._1
Via del Castagneto 13/b in San Cesareo (Roma) rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Clima del
Foro di Foggia ed elettivamente domiciliato presso e nello studio legale sito in piazza della
Repubblica, 23, 71011 Apricena (FG),
- APPELLANTE -
e
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE -
e
DO BANK S.P.A
- APPELLATA CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 24/03/2020 ha proposto appello Parte_2 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Tivoli n. 48/2020, pubblicata in data 13/01/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 3685/2015, promosso dall'odierno appellante nei confronti di oggi DO BANK Controparte_2
s.p.a.) in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria di CP_1 in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_2 [...]
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2 Controparte_1
“dichiarare il diritto dell'attrice a riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi in narrativa dedotti e quindi dichiarando il venir meno della scrittura di transazione fra le parti del
9.12.2014 - 17.12.2014, e per l'effetto condannare anche in solido fra loro
[...]
e a restituire all'attrice la somma di € 30.000 Controparte_2 Controparte_1 indebitamente ad oggi trattenuta nonostante il venir meno della scrittura di transazione del
9.12.2014, perfezionata il 17.12.2014, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di pagamento o comunque dalla domanda giudiziale sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze difensive da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario”. A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto di avere, per spirito di liberalità e senza animo di rivalsa, assunto in proprio il debito gravante sulla concordando il pagamento della somma, Controparte_3 transattivamente determinata, di euro 80.000,00 mediante rate da versarsi a scadenze determinate.
L'attrice ha aggiunto che versato l'anticipo e pagate le prime due rate, come da scrittura intervenuta con è venuta a conoscenza del fatto che quest'ultima, Controparte_2 contravvenendo agli accordi assunti, ha richiesto il pagamento dell'intera somma alla debitrice che l'illegittimità del comportamento tenuto da la quale nelle more Controparte_3 CP_2 del raggiungimento dell'accordo ha ceduto il credito ad assumendo la qualità di CP_1 mandataria di quest'ultima, ha indotto la a sospendere il pagamento delle rate;
che a nulla Pt_2 sono valsi i tentativi di addivenire ad un accordo;
che pertanto, “essendo venuto meno il negozio giuridico” intercorso tra le parti, sussiste il diritto dell'attrice di chiedere la restituzione della somma versata. Si sono costituite in giudizio, tanto quanto Controparte_2 [...]
La prima ha chiesto di essere estromessa dal giudizio per avere assunto, nella vicenda CP_1 che ci occupa, la qualità di mera mandataria della acquirente del credito La Controparte_1 seconda ha eccepito l'incompetenza per territorio ed ha, nel merito, dedotto l'infondatezza della domanda”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “A- rigetta la domanda attorea;
-B- condanna l'attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, in solido, delle spese di lite che liquida in euro 4.782,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
-C- compensa interamente tra l'intervenuta volontaria e le convenute le spese di lite”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_2
“Voglia la ecc.ma Corte di Appello adito, contrariis reiectis,
1) In via pregiudiziale a) ordinare ad di individuare la pagina e il rigo della G.U. n°139 pubblicata il CP_1
25.11.2014 – col NDG 0000000019222005 - riferito al credito nei confronti della - CP_3 tra i circa 5.000 numeri di posizioni debitorie acquisite da per verificare l'inesistenza dello CP_4 stesso NDG in detto elenco, in quanto, assente in Gazzetta Ufficiale, e una volta accertato tale evento, di conseguenza b) dichiarare l'inesistenza della transazione per carenza di legittimazione e carenza di titolarità del diritto controverso di in quanto non titolare del credito vantato Controparte_1
e transatto;
2) in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 48/2020 emessa dal Tribunale di Tivoli Sezione Civile Giudice Dott.ssa Maria Luisa
Messa nel giudizio N.R.G. 3685/2015 depositata in data 13/01/2020, avente ad oggetto: azione di ripetizione di indebito ed accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“ dichiarare il diritto dell'attrice a riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi in narrativa dedotti e quindi dichiarando il venir meno della scrittura di transazione fra le parti del
9.12.2014 - 17.12.2014, e per l'effetto condannare anche in solido fra loro
[...]
(mandataria di e a restituire ai sensi Controparte_2 CP_1 Controparte_1 dell'art. 2033 c.c. all'attrice la somma di € 30.000,00 (trentamila) indebitamente ad oggi trattenuta nonostante il venir meno della scrittura di transazione del 9.12.2014, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., ad indennizzare la diminuzione patrimoniale subita dall'attrice per aver la titolare conseguito un vantaggio di natura CP_1 patrimoniale in danno della per due motivi, il primo essendo venuto meno il negozio Pt_1 giuridico che lo aveva in prima istanza giustificato, il secondo per carenza di legittimazione attiva del credito, non avendone acquisita la titolarità secondo quanto non riportato in G.U. –
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — All'udienza del 06.04.2021 è stata dichiarata la contumacia delle parti non costituite:
e DO BANK s.p.a. Controparte_1 § 6. — All'odierna udienza il difensore dell'appellante ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e ha discusso oralmente la causa.
§ 7. — Osserva la Corte, in via pregiudiziale, che, con ordinanza dell' 8.4.2021, veniva così disposto “La Corte, visti gli artt. 164 e 359 cpc, ordina la rinnovazione della citazione in appello, nei confronti delle parti appellate entro il termine del 31.5.2021 e rinvia la causa per la nuova prima udienza di comparizione all'udienza del 9.11.2021, ore 10.30”.
L'appellante tentava la notifica all'indirizzo dello studio legale avv. Labate Antonio di Viale
Mazzini n. 88 Roma domicilio eletto di entrambi i convenuti – Controparte_1 CP_5
– indirizzo conosciuto negli atti di primo grado ma la stessa non si perfezionava alla data del
[...]
31.05.2021 in quanto “... non potuto notificare in quanto trasferito altrove”.
In data 01.07.2021 l'atto veniva notificato presso il nuovo studio dell'avvocato sito in Viale
Mazzini, 11, sc. H Roma.
Il termine perentorio fissato dal giudice per il compimento di atti processuali (nella specie, per la rinnovazione della notifica dell'appello, ex art. 291 cod. proc. civ.) non può essere sospeso o prorogato, neanche per accordo delle parti, senza che l'interessato abbia provato una difficoltà a lui non imputabile (Cass. Sez. L., 14/02/2005, n. 2899, Rv. 578856 - 01).
“In tema di impugnazione, qualora la notifica presso il procuratore costituito abbia avuto esito negativo per circostanze imputabili al richiedente, non è data al notificante, una volta decorso il termine di impugnazione, la possibilità di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinché la notifica abbia effetto dalla data iniziale di attivazione dello stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, in occasione della prima notifica, aveva colpevolmente omesso di consultare l'albo professionale, peraltro ormai informatizzato ed accessibile telematicamente, affidandosi invece alle indicazioni, non più attuali, contenute nell'atto di appello e nella sentenza impugnata)” (Cass. Sez. 1, 04/01/2022, n. 115, Rv. 663551 - 01)
Nel caso di specie la rinnovazione della notifica è avvenuta tardivamente a causa del mancato controllo dell'indirizzo esatto dello studio di parte avversaria.
Il difensore non avrebbe fidarsi di quello indicato negli atti del giudizio di primo grado in quanto accade di sovente che gli avvocati cambino studio e, pertanto ,tale evenienza non è affatto eccezionale.
Essendosi il contraddittorio instaurato, si determina l'estinzione del giudizio secondo la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 291, comma terzo, e 307, ultimo comma, cod. proc. civ.
§ 8. — Conseguentemente deve dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi degli stessi articoli.
§ 9. — Nulla sulle spese attesa la contumacia delle appellate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2
DO BANK s.p.a. avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Controparte_1
Tivoli n. 48/2020, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli