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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2885/2022 R.G.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, Dott. Andrea Carena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da: PA (di seguito ”) (c.f. ), rappresentata e difesa, in PAe_1 P.IVA_1 via disgiunta fra loro, dagli avv.ti Andrea Bernardini ( pec C.F._1
e Dario Candellero ( , pec Email_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Email_2
Torino, Corso Galileo Ferraris 43, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(p. iva ), disgiuntamente rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Toti CP_1 P.IVA_2
S. Musumeci (codice fiscale pec: , Stefano C.F._3 Email_3
Altara (codice fiscale indirizzo PEC , Vittorio C.F._4 Email_4
Squarotti (codice fiscale , indirizzo PEC e C.F._5 Email_5
Alberto Marengo (codice fiscale , indirizzo PEC C.F._6
del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Email_6
Torino, via Ettore de Sonnaz 14, come da procura in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria, istanza, eccezione e domanda:
pagina 1 di 16 in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avversarie non ammesse e in subordine, per il caso di ammissione delle prove per testi, ammettere la deducente alla prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 3) c.p.c.;
nel merito: dichiarare tenuta e condannare a rimborsare all'attrice tutti i costi Controparte_1 sostenuti in conseguenza dell'incendio per cui è causa, in misura pari a Euro 408.122,73 o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di cui al
D.lgs. 231/2002;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza: dichiarare improponibile, o improcedibile, o inammissibile o comunque respingere ogni domanda formulata da nei confronti di , assolvendola da PAe_3 CP_1
qualsivoglia pretesa condannare al risarcimento dei danni in favore di PAe_3
per responsabilità processuale aggravata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 c.p.c.; CP_1
in ogni caso, condannare la a rifondere ad le spese del PAe_1 CP_1
presente giudizio, comprensive di compenso professionale, rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 in misura del 15%, CPA, IVA ed ogni eventuale successiva spesa occorrenda.
In via istruttoria, in modifica dell'ordinanza del 19 giugno 2023, ammettersi i seguenti capi di prova per testi (che si riportano mantenendo la medesima numerazione di cui alla memoria istruttoria del 7 aprile 2023):
(1) Vero che nel periodo compreso fra il giugno e l'ottobre del 2016 sono stati installati presso
l'impianto di preselezione rifiuti sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società
[...]
ventilatori per l'insufflazione dell'aria nelle andine di maturazione e un ventilatore di CP_1 aspirazione dell'aria dal locale di maturazione.
(2) Vero che l'installazione di ventilatori per l'insufflazione dell'aria nelle andine di maturazione e un ventilatore di aspirazione dell'aria dal locale di maturazione presso l'impianto di preselezione rifiuti sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società , realizzata nel periodo CP_1 compreso fra il giugno e l'ottobre del 2016, è stata decisa dalla PAe_1
pagina 2 di 16 (3) Vero che le imprese che hanno fornito i ventilatori per l'insufflazione dell'aria nelle andine di maturazione e un ventilatore di aspirazione dell'aria dal locale di maturazione presso l'impianto di preselezione rifiuti sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società CP_1 installati nel periodo compreso fra il giugno e l'ottobre del 2016 sono state individuate e scelte dalla
PAe_1
(4) Vero che la società ha pagato i costi di fornitura di ventilatori per l'insufflazione CP_1 dell'aria nelle andine di maturazione e un ventilatore di aspirazione dell'aria dal locale di maturazione installati nel periodo compreso fra il giugno e l'ottobre del 2016 presso l'impianto di preselezione rifiuti sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla stessa. CP_1
[N.B.: il capo di prova n. (4) è dedotto per provare che non ha pagato i relativi costi] CP_1
(5) Vero che i lavori eseguiti dalla e dalla ing. nel Controparte_2 Controparte_3 periodo compreso fra il giugno e l'ottobre del 2016, e meglio descritti nei documenti 43), 44), 45), 46),
47) e 48) che si rammostrano al TE, hanno avuto ad oggetto il collegamento elettrico ed informatico dei ventilatori per l'insufflazione dell'aria nelle andine di maturazione e un ventilatore di aspirazione dell'aria dal locale di maturazione installati nel periodo compreso fra il giugno e l'ottobre del 2016 con i preesistenti impianti dell'impianto di preselezione rifiuti sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società . CP_1
A testi su tutti i capi di prova sopra indicati il sig. c/o Testimone_1 PAe_1
e il sig. , c/o .
[...] Tes_2 CP_1
(7) Vero che nel 2014 sono stati effettuati presso il cd. PI Nuovo Rocket sito in Sommariva del
Bosco e in allora gestito dalla società lavori di installazione di un nuovo redler. CP_1
(8) Vero che i lavori di installazione di un nuovo redler presso il cd. PI Nuovo Rocket sito in
Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società , realizzati nel 2014, sono stati CP_1
decisi dalla PAe_1
(9) Vero che le imprese che hanno realizzato i lavori di installazione un nuovo redler con bocche di carico per depositare il materiale in uscita dal direttamente nei cassoni scarrabili presso il cd. Pt_4
PI Nuovo Rocket sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società CP_1
realizzati nel 2014 sono state individuate e scelte dalla Società PAe_1
(10) Vero che la ha pagato i costi di installazione, realizzata nel 2014, PAe_1
di un nuovo redler presso il cd. PI Nuovo Rocket sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla . CP_1
(11) Vero che nell'ottobre 2016 presso il cd. PI Nuovo Rocket sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società è stato installato un box di stoccaggio a terra del materiale CP_1
vagliato dal Separatore PVC EC in calcestruzzo prefabbricato ventilato. pagina 3 di 16 (12) Vero che l'installazione di un box di stoccaggio a terra del materiale vagliato dal Separatore PVC
EC in calcestruzzo prefabbricato ventilato presso l'impianto di preselezione rifiuti sito in
Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società , realizzata nell'ottobre 2016, è CP_1
stata decisa dalla PAe_1
(13) Vero che le imprese che hanno fornito e realizzato il box di stoccaggio a terra del materiale vagliato dal Separatore PVC EC in calcestruzzo prefabbricato ventilato installato presso il cd.
PI Nuovo Rocket sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società CP_1 nell'ottobre 2016 sono state individuate e scelte dalla Pt_1 PAe_1
(14) Vero che la società ha pagato i costi di fornitura e realizzazione di un box di CP_1
stoccaggio a terra del materiale vagliato dal Separatore PVC EC in calcestruzzo prefabbricato ventilato installato nell'ottobre 2016 presso il cd. PI Nuovo Rocket sito in Sommariva del Bosco
e in allora gestito dalla PAe_1
(15) Vero che i lavori eseguiti dalla e dalla ing. nel Controparte_2 Controparte_3 periodo compreso fra il giugno e l'ottobre del 2016, e meglio descritti nei documenti 43), 44), 45), 46),
47) e 48) che si rammostrano al TE, hanno avuto ad oggetto il collegamento del box di stoccaggio a terra del materiale vagliato dal Separatore PVC EC in calcestruzzo prefabbricato ventilato installato nell'ottobre 2016 con i preesistenti impianti del cd. PI Nuovo Rocket sito in
Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società . CP_1
(16) Vero che nel periodo compreso fra giugno e novembre 2021 presso il cd. PI Nuovo Rocket sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società sono stati effettuati lavori CP_1
di costruzione di una palazzina a due piani che ospita al piano terra la cabina quadri elettrici e al primo piano la cabina di comando dell'PI Rocket, nonché nel capannone preesistente un box per lo stoccaggio del materiale macinato, e conseguenti lavori di adeguamento delle vie di fuga, come meglio rappresentato nelle fotografie sub documento 58 che si rammostrano al TE.
(17) Vero che i lavori di installazione presso il cd. PI Nuovo Rocket sito in Sommariva del Bosco
e in allora gestito dalla società di una nuova cabina elettrica e cabina di comando CP_1
esterne al capannone e di una cabina di stoccaggio, e conseguenti lavori di adeguamento delle vie di fuga, realizzati nel periodo di ottobre e novembre 2021, sono stati decisi dalla PAe_1
[...]
(18) Vero che le imprese che hanno fornito e realizzato nel periodo di ottobre e novembre 2021 una nuova cabina elettrica e cabina di comando esterne al capannone e una cabina di stoccaggio, e realizzato i conseguenti lavori di adeguamento delle vie di fuga, presso l'impianto sito in Pt_4
Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società sono state individuate e scelte CP_1
dalla PAe_1
pagina 4 di 16 (19) Vero che la ha pagato i costi di fornitura e realizzazione, PAe_1 nell'ottobre 2016, di una nuova cabina elettrica e cabina di comando esterne al capannone e una cabina di stoccaggio, e dei conseguenti lavori di adeguamento delle vie di fuga, presso il cd. PI
Nuovo Rocket sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società . CP_1
A testi su tutti i capi di prova sopra indicati il sig. c/o Testimone_1 PAe_1
e il sig. , c/o .
[...] Tes_2 CP_1
(20) Vero che il sig. , sino a quando la società ha gestito l'impianto di Tes_3 CP_1
preselezione rifiuti sito in Sommariva del Bosco e gestito dalla e dunque sino al CP_1 novembre 2022, ha abitato presso la cd. “casa del custode”, concessagli in comodato gratuito, dell'impianto di preselezione rifiuti stesso.
(21) Vero che il telefono mobile del sig. sino a quando ha gestito Tes_3 CP_1
l'impianto di preselezione rifiuti sito in Sommariva del Bosco e gestito dalla e dunque CP_1 sino al novembre 2022, è stato collegato all'impianto antiincendio dell'impianto di preselezione rifiuti
e del cd. PI Nuovo Rocket siti in Sommariva del Bosco e gestiti dalla . CP_1
(22) Vero che il sig. , sino a quando ha gestito l'impianto di preselezione Tes_3 CP_1
rifiuti sito in Sommariva del Bosco e gestito dalla e dunque sino al novembre 2022, ha CP_1 svolto funzioni di custode dell'impianto di preselezione rifiuti e del cd. PI Nuovo Rocket siti in
Sommariva del Bosco e gestiti dalla . CP_1
A testi su tutti i capi di prova sopra indicati il sig. , c/o e il Tes_3 PAe_1 sig. c/o ”. Testimone_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
PA Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio al fine di CP_1
ottenerne la condanna al risarcimento, in proprio favore, dei danni tutti subiti in conseguenza dell'incendio verificatosi nella notte del 9 maggio 2020 presso l'impianto di selezione e trattamento dei rifiuti solidi urbani sito in Sommariva del Bosco, di proprietà dell'attrice e affidato in gestione alla convenuta.
A sostegno delle proprie domande, in particolare, la parte attrice ha allegato che:
- STR è una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica e socio unico, costituita nel 2004 dal Controparte_4 assimilabili agli urbani e dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione nell'area di intervento albese, ed il cui capitale sociale è indirettamente detenuto dai 54 Comuni che costituiscono il;
CP_4
pagina 5 di 16 - con convenzione n. 3 del 7.11.1990 il predetto , da un lato, e il raggruppamento CP_4
Con temporaneo di imprese oggi dall'altro lato, hanno stipulato un PAe_5 CP_1
accordo relativo alla concessione della progettazione esecutiva, costruzione e gestione: (i) della discarica di prima categoria e (ii) dell'impianto di compostaggio in Comune di Sommariva Perno;
- successivamente, al fine di adeguarsi alle mutate normative in materia ambientale, è stata prevista la realizzazione di un impianto di selezione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, tale da consentire il trattamento dei rifiuti raccolti separando la frazione secca da quella umida e dai materiali ferrosi ed inerti;
- il Consorzio di cui sopra, individuato quale soggetto responsabile della realizzazione del citato PA impianto (denominato, per brevità, da parte attrice quale “PI ”) ha quindi affidato, con convenzione n. 15 del 17.10.2000, espressamente qualificata come “accessiva aggiuntiva” alla convenzione n. 3 del 1990, ad i seguenti incarichi: Controparte_1
a) la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione dell' da PAe_6
realizzarsi in Comune di Marene;
b) la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione della discarica da realizzarsi in Comune di Sommariva Perno;
c) i trasporti dei rifiuti trattati dall'impianto di Marene.
- con successiva convenzione n. 25 del 3.5.2002 sono state apportante alcune modifiche alla convenzione accessiva aggiuntiva n. 15 del 2000, ed in particolare la rilocalizzazione dell'PI STR dal Comune di Marene a quello di Sommariva Bosco;
PA
- con provvedimento n. 277 del 28.3.2008 è stata autorizzata all'esercizio dell'PI PA
di Sommariva Bosco la cui gestione e conduzione è stata affidata ad in forza CP_1
della citata convenzione n. 25 del 2002;
- a partire dall'anni 2009 il Consorzio per il Trattamento dei Rifiuti Alba-Bra, di concerto con il
, ha avviato una sperimentazione per ottenere, da quel che resta dei rifiuti Controparte_5
solidi urbani dopo il recupero della differenziata, un combustibile di qualità denominato
“carbonverde o cbv” utilizzabile nei forni della cementeria di;
PAe_7
- la sperimentazione è stata effettuata dapprima attraverso un impianto di micronizzazione denominato “ e, successivamente, attraverso un impianto denominato “Rocket”; CP_6
PA
- nel novembre 2011, ha ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio presso PA l'PI di una nuova sezione impiantistica per la produzione di carbonverde;
PA
- con contratto in data 22.12.2011 ha quindi affidato a la realizzazione del CP_5 nuovo impianto denominato “Nuovo Rocket Step 1” (di seguito “PI Rocket”), che è stato PA completato, collaudato e consegnato a l'11.3.2013; pagina 6 di 16 - anche la gestione dell'PI Rocket è stata dunque affidata direttamente ad CP_1
ricorrendo a procedura negoziata ex art. 57, comma 5 lett. a) d.lgs 163/061 in quanto avente ad oggetto attività complementare a quella di gestione e conduzione dell'PI STR, già affidata ad in forza della sopra menzionata convenzione n. 25 del 2002; CP_1
PA
- considerata l'iniziale difficoltà di preventivazione dei costi di esercizio, e CP_1 hanno convenuto, in prima battuta, che l'affidamento fosse effettuato in via provvisoria per la durata di un solo anno (prorogabile di 6 mesi) e che il corrispettivo per la gestione fosse rappresentato dal rimborso dei costi effettivamente sostenuti e consuntivati da CP_1 maggiorati del 13,50% a titolo di spese generali e utile d'impresa;
- in data 12.4.2013 è stato poi sottoscritto tra le parti un primo addendum alla convenzione n. 25 del 3.5.2002, avente ad oggetto:
(i) l'estensione del servizio di gestione dell'PI STR di cui alla convenzione n. 25 del 2002 con l'affidamento ad dell'esercizio provvisorio anche dell'PI Rocket;
CP_1
(ii) l'affidamento dei lavori di adeguamento del sistema antincendio dell'PI STR per effetto della messa in esercizio dell'PI occorreva infatti implementare il sistema e l'impianto Pt_4
PA antincendio a servizio dell'PI in relazione alla messa in esercizio anche dell'PI
Rocket.
- in data 21.1.2015 le parti hanno sottoscritto un secondo addendum alla convenzione n. 25 del PA 3.5.2002, avente ad oggetto l'estensione del servizio di gestione dell'PI con l'affidamento alla stessa della gestione anche dell'PI Rocket per una durata CP_1
PA coincidente con quella dell'PI ;
- nella notte del 9.5.2020 si è verificato un incendio presso l' Controparte_7
, che ha causato gravi danni allo stesso;
[...]
- secondo la ricostruzione dell'evento effettuata dai Vigili del Fuoco, l'origine dell'incendio sarebbe riconducibile ad un malfunzionamento del mulino a catene posto nel reparto di raffinazione (parte terminale dell'PI Rocket), impiegato per triturare la parte secca dei rifiuti solidi urbani, poi movimentata tramite nastri di trasporto nella zona di deposito, che ha determinato un surriscaldamento del materiale oggetto di triturazione;
- in particolare, il materiale surriscaldato dal mulino sarebbe stato trasportato dai nastri nel deposito del materiale finito dove, dopo ore di giacenza, avrebbe innescato la combustione, caratterizzata peraltro da una limitata emissione di fumi opachi che ha determinato il mancato tempestivo riscontro da parte dell'impianto di rilevazione e segnalazione incendi (come indicato nella relazione tecnica di parte, in atti); PA
- con lettera del 13 maggio 2020 ha informato dell'incendio, dichiarandosi CP_1
pagina 7 di 16 disponibile a collaborare per garantire la riparazione dell'impianto e la sua riattivazione, ma con PA costi a carico di;
PA
- con lettera del 14 maggio 2020 ha informato che avrebbe provveduto a CP_1 commissionare direttamente i lavori di ripristino dell'impianto con successivo addebito dei relativi costi ad in forza di quanto previsto nei contratti in essere;
CP_1
PA
- ha quindi provveduto ad effettuare le riparazioni necessarie per eliminare i danni subiti in conseguenza dell'incendio, sostenendo spese per oltre 400.000,00, che, tuttavia, Controparte_1
si è rifiutata di rimborsare.
A nulla essendo valsi i tentativi di composizione bonaria della vertenza, l'odierna attrice ha quindi proposto il presente giudizio, al fine di sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe. PA Sostiene, infatti, in punto di diritto, la difesa di , che gli obblighi contrattuali gravanti sull'odierna convenuta devono essere individuati nelle previsioni negoziali contenute, oltre che negli accordi denominati “addedum” di cui si detto in precedenza, anche nelle convenzioni stipulate in precedenza tra le parti (n. 3 del 7.11.1990 e n. 25 del 3.5.2002), rispetto alle quali gli addendum avevano natura accessoria e strettamente interconnessa.
In forza di tali accordi si era assunta l'onere di garantire la manutenzione ordinaria e Controparte_1 straordinaria necessarie al corretto esercizio dell'impianto, di adeguare il sistema antincendio dell'PI STR per effetto della messa in esercizio dell'PI Rocket (art. 2 lett. c Primo
Addendum, doc. 7), di assicurare contro gli incendi tutti i manufatti e impianti (art. 17 lett. B comma 3, convenzione 3 del 1990, doc. 1), di stipulare un contratto per la guardiania e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, degli Impianti STR e (art. 17 lett. B comma 4, convenzione 3 del 1990, doc. Pt_4
1) e di adottare, nella esecuzione della gestione, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli addetti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Inoltre,
l'odierna convenuta si era accollata i rischi connessi alla gestione dell'impianto, impegnandosi anche a manlevare il Concedente da ogni responsabilità per i danni alle persone ed alle cose (art. 20, convenzione 3 del 1990, doc. 1).
Non essendo dimostrato che l'incendio in oggetto si è verificato per fatto o colpa della concedente, né per caso fortuito, secondo parte attrice sussiste, pertanto, in modo inequivocabile, la responsabilità contrattuale della convenuta in relazione ai danni subiti.
Con comparsa depositata in data 17.1.2023 si è costituita in giudizio la convenuta, contestando integralmente, in fatto e in diritto, la fondatezza della domanda avversaria, della quale ha pertanto chiesto il rigetto.
In primo luogo, la convenuta ha peraltro eccepito l'inammissibilità della domanda, per violazione del pagina 8 di 16 divieto di bis in idem, allegando, al riguardo, che la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti PA all'incendio oggetto di causa è già stata proposta, dalla , nel procedimento contenzioso rubricato al
RG 449/2021 del Tribunale di Asti, definito con sentenza n. 778/2022 del 25.5.2022, divenuta irrevocabile, nel quale l'odierna attrice aveva avanzato le medesime pretese oggetto del presente giudizio, chiedendo l'accertamento dei complessivi rapporti di dare-avere tra le parti, e formulando altresì, “ove occorrendo”, eccezione riconvenzionale di compensazione.
Nel merito, la convenuta ha invece negato l'esistenza, tra le parti, di un unico rapporto negoziale, sostenendo, invece, la autonomia tra:
1) il rapporto relativo alla gestione della discarica e degli impianti di compostaggio e preselezione (derivante dalle convenzioni stipulate negli anni 1990 e 2000, e successive integrazioni del 2002, 2005, 2007 e 2017), e
2) il rapporto relativo alla gestione del c.d. “PI Rocket” (derivante dai cosiddetti accordi
“addendum”).
Conseguentemente, ha contestato l'applicabilità, invocata dalla controparte, delle disposizioni contrattuali contenute nelle convenzioni di cui al punto 1) che precede all'incendio verificatosi nel cd.
“PI Rocket”.
In ogni caso, ha comunque negato di aver tenuto un comportamento inadempiente Controparte_1
rispetto agli obblighi manutentivi e custodiali assunti, o comunque di aver causato, o contribuito a causare, l'incendio per cui è causa con condotte colpose, dovendo, invece, tale evento attribuirsi a errori di progettazione o di realizzazione, non effettuati dall'odierna convenuta, la quale, anzi, nel corso PA del rapporto avrebbe in più occasioni chiesto alla concedente l'autorizzazione ad installare termocamere per rendere maggiormente efficiente l'impianto anti-incendio, senza, tuttavia, ottenerla.
Da ultimo, ha comunque contestato anche la domanda avversaria sotto il profilo della individuazione e quantificazione del danno, ritenuta infondata ed eccessiva.
La parte attrice, con la memoria di cui all'art. 183 n. 1 c.p.c. ha contestato la fondatezza delle difese ed eccezioni avversarie, negando la sussistenza di un bis in idem, avendo il giudice titolare del procedimento RG 449/2021 omesso di prendere in esame l'eccezione di compensazione relativa al credito risarcitorio oggetto del presente giudizio per difetto del requisito della liquidità.
La causa, istruita mediante assunzione di prove orali, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
pagina 9 di 16 * * *
In primo luogo, si osserva come l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda per violazione del divieto di bis in idem, sollevata dalla parte convenuta, risulti infondata, e non possa pertanto trovare accoglimento.
Sostiene, infatti, al riguardo la convenuta che la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti PA all'incendio oggetto di causa è già stata proposta, dalla , nel procedimento contenzioso rubricato al
RG 449/2021 del Tribunale di Asti, definito con sentenza n. 778/2022 del 25.5.2022, divenuta irrevocabile, nel quale l'odierna attrice aveva avanzato le medesime pretese rivolte in questa sede, chiedendo l'accertamento dei complessivi rapporti di dare-avere tra le parti, e formulando, al riguardo, eccezione riconvenzionale di compensazione.
Con la predetta sentenza, tuttavia, il giudice del Tribunale di Asti, dott. Marco Bottallo, non ha statuito PA nel merito della domanda risarcitoria proposta dalla , ma si è limitato ad affermare l'assenza dei presupposti richiesti per dichiarare la compensazione tra gli opposti crediti allegati dalle parti, rilevando, in particolare, come il credito relativo al risarcimento dei danni correlati all'incendio occorso in data 9.5.2020 fosse privo del requisito, essenziale, della certezza, siccome contestato.
Nessuna pronuncia, pertanto, è stata resa in relazione all'accertamento del credito predetto, in ordine al quale, dunque, non può ritenersi formato alcun giudicato. PA Per le ragioni ora esposte, la domanda proposta da nel presente giudizio deve quindi ritenersi certamente ammissibile.
Ciò posto, e venendo al merito della causa, si osserva quanto segue.
PAe attrice ha invocato la responsabilità contrattuale della convenuta, chiedendo il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'incendio subito dall'impianto di trattamento dei rifiuti sito in PA Sommariva Perno, di sua proprietà e concesso in gestione a In particolare, la ha CP_1 allegato l'inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, e aventi ad oggetto, tra l'altro, gli oneri di custodia e di vigilanza sull'impianto, nonché l'obbligo di curare l'adeguamento dell'impianto antincendio e di stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di incendio.
Ciò posto, si osserva come, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, al quale lo scrivente giudice intende aderire, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
pagina 10 di 16 gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (cfr., ex pluribus: Cass. SS.UU.
n. 13533/2001).
Nel caso di specie, è anzitutto contestata, tra le parti, la sussistenza della fonte contrattuale del diritto invocato dall'attrice, non potendo, secondo la difesa della ritenersi applicabili le CP_1
PA convenzioni negoziali richiamate dalla in atto di citazione, e stipulate tra le parti con la convenzione n. 3 del 7.11.1990, e successi adeguamenti.
Ai fini della decisione, e viste le difese svolte dalle parti, occorre anzitutto individuare quali siano le previsioni contrattuali applicabili al caso di specie.
A tale riguardo non vi è dubbio, ed è comunque dimostrato per tabulas, che le parti, a far corso dell'anno 1990, hanno intrattenuto un complesso, e continuativo, rapporto negoziale avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e successiva gestione di una discarica di prima categoria e di un impianto di compostaggio, nonché di un impianto di selezione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, siti in Sommariva Perno, e ciò in forza delle convenzioni n. 3 del 7.11.1990, n. 15 del 17.10.2000, espressamente qualificata come “accessiva aggiuntiva” alla convenzione n. 3 del 1990, e n. 25 del
3.5.2002.
Parimenti, risulta documentalmente provato che, a partire dall'anno 2009, l'odierna attrice ha realizzato un nuovo impianto, denominato “Nuovo Rocket Step 1” (di seguito “PI Rocket”), che consente di ottenere, da quel che resta dei rifiuti solidi urbani trattati nell'impianto STR, un combustibile di qualità denominato “carbonverde o cbv”, da utilizzarsi per alimentare i forni della cementeria CP_5
di Robilante (CN), e che anche la gestione di tale impianto Rocket è stata affidata direttamente ad
[...]
ricorrendo alla procedura negoziata ex art. 57, comma 5 lett. a) d.lgs 163/061 in quanto avente CP_1 ad oggetto attività complementare a quella di gestione e conduzione dell' , già affidata ad PAe_6
in forza della sopra menzionata convenzione n. 25 del 2002. CP_1
Al fine di formalizzare e disciplinare il rapporto di gestione di tale ultimo impianto, peraltro, in data
12.4.2013 è stato sottoscritto tra le parti un primo addendum alla convenzione n. 25 del 3.5.2002, poi integrato da un secondo addendum, stipulato in data 21.1.2015.
Ciò premesso, non può quindi dubitarsi che le parti fossero legate da un rapporto di tipo negoziale PA relativo alla gestione, da parte dell'odierna convenuta, sia dell'impianto , sia dell'impianto Pt_4
Quanto, in particolare, alle obbligazioni assunte da in relazione al rapporto predetto, si CP_1
osserva come, per quanto qui di interesse, le stesse debbano essere individuate non solo in quelle espressamente previste dagli addendum del 12.4.2013 e del 21.1.2015, specificamente pattuite con riferimento alla gestione dell'impianto Rocket, ma anche in quelle, con esso compatibili, previste dalla convenzione n. 25 del 2002 (la quale, a sua volta, richiama ed integra le precedenti convenzioni n. 3 del pagina 11 di 16 7.11.1990, n. 15 del 17.10.2000), della quale gli addendum costituiscono infatti una mera integrazione, volta ad includere, nell'attività di gestione affidata all'odierna convenuta, anche il nuovo impianto PA
“Rocket”, definito come complementare all'impianto già condotto dalla medesima, e a disciplinare le relative condizioni economiche.
Con riferimento all'impianto peraltro, devono evidentemente ritenersi richiamate unicamente Pt_4 le pattuizioni relative alla regolamentazione della gestione dell'impianto, e non anche quelle relative alla progettazione e costruzione, che, in quest'ultimo caso, erano affidate ad un terzo.
Ciò premesso, non vi è dubbio, in ogni caso, e a prescindere dall'applicabilità o meno al caso di specie delle singole pattuizioni contenute nelle convenzione precedenti a quella del 12.4.2013, che, nel ricevere in gestione tutti gli impianti in oggetto, la abbia assunto, al riguardo, gli obblighi CP_1
accessori del custode, avendo ricevuto dei beni con obbligo di custodirli con diligenza, di conservarne l'integrità e di restituirli alla scadenza del contratto nello stato in cui li ha ricevuti, salvi i normali effetti del tempo e dell'usura.
Nel caso di specie è pacifico che gli impianti in oggetto hanno subito gravi danni a causa dell'incendio sviluppatosi in data 9.5.2020.
Al riguardo, occorre pertanto accertare se l'odierna convenuta abbia osservato l'obbligazione, assunta con il contratto di affidamento in gestione degli stessi, di custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia.
A tal proposito, si osserva come, secondo quanto emerge dagli accertamenti eseguiti dai Vigili del
Fuoco, come riportati nella consulenza tecnica di parte prodotta in atti (doc. n. 8), non specificamente contestata dalle parti, l'incendio in oggetto si sarebbe sviluppato a causa di un surriscaldamento dei rifiuti provocato dal mulino a coltelli presente nell'impianto Rocket. I rifiuti, così surriscaldati, sarebbero quindi stati movimentati da un nastro mobile fino al deposito del materiale finito dove, al termine di una lenta combustione, si sarebbero incendiati.
Tale ipotesi ricostruttiva, sostanzialmente non contestata dalle parti, può ritenersi, in assenza di elementi di segno contrario, attendibile.
Secondo quanto allegato da parte attrice la avrebbe omesso, al riguardo, di effettuare CP_1
l'attività di manutenzione e di corretta gestione dell'impianto, e di predisporre le opportune cautele volte ad evitare, o comunque contenere, il rischio, noto, di surriscaldamento dei rifiuti trattati dall'impianto evidenziando come le varie fasi di lavorazione avrebbero dovuto essere Pt_4
sottoposte alla vigilanza di un addetto, il quale avrebbe potuto, e dovuto, avvedersi del malfunzionamento dell'impianto, da ritenersi riscontrabile attraverso l'esame visivo del materiale presente nel sistema di trasporto, come dimostrato dalla presenza di evidenti segni di incendio presenti sui nastri trasportatori. pagina 12 di 16 A fronte di tale circostanziata allegazione di inadempimento, l'odierna convenuta non ha dimostrato di aver correttamente adempiuto agli oneri di manutenzione dell'impianto, né ha dimostrato (essendosi limitata, sul punto, ad una allegazione generica) che il malfunzionamento del mulino fosse dovuto a occulti difetti di progettazione o di realizzazione del macchinario (eventualità, invero, ragionevolmente da escludersi, in assenza di elementi di segno contrario, essendo l'impianto in esercizio da anni e non avendo la convenuta allegato il manifestarsi, prima dell'evento oggetto di causa, di analoghi problemi al riguardo). Parimenti, la non ha comunque nemmeno dimostrato l'esistenza di un caso CP_1 fortuito, non potendo lo stesso rinvenirsi nelle modalità in cui si è sviluppato l'incendio (vale a dire una lenta combustione dei rifiuti surriscaldati), trattandosi peraltro di un rischio comunque noto alle parti, e per il quale era stato infatti anche previsto nel contratto un onere di adeguamento dell'impianto antiincendio.
Pur non essendo possibile, sulla base del compendio istruttorio in atti e delle allegazioni delle parti, individuare la precisa natura del malfunzionamento che ha determinato l'eccessivo surriscaldamento dei rifiuti, si deve constatare come nel corso della messa in esercizio dell'impianto, effettuata ad opera della si sia sviluppato un incendio, che non è stato rilevato dal gestore se non quando il CP_1
fuoco era orami divampato con grande potenza distruttiva.
In assenza di prova circa la sussistenza di un evento del tutto eccezionale ed imprevedibile, deve quindi ritenersi, come ipotesi più probabile che non, che l'origine dell'incendio sia stata causata da una non corretta conduzione dell'impianto e da una non corretta gestione del sistema di vigilanza.
Né parte convenuta ha assolto, al riguardo, l'onere, su essa gravante, di dimostrare di aver correttamente adempiuto agli oneri di diligente gestione dell'impianto ricevuto in concessione, mediante la predisposizione di adeguata attività – anche periodica - di manutenzione, utilizzando i macchinari secondo le migliori regole della tecnica e al regime previsto, e predisponendo adeguata attività di prevenzione contro il rischio di incendio.
Proprio a tale ultimo riguardo, in particolare, la convenuta non risulta aver dimostrato di aver predisposto attività di vigilanza umana del ciclo produttivo, che, secondo la ragionevole allegazione dall'attrice, avrebbe consentito di rilevare l'anomalo surriscaldamento del materiale trattato già al momento del passaggio sui nastri trasportatori. Secondo gli accertamenti effettuati, infatti, anche sui nastri trasportatori vi sarebbero stati evidenti segni di bruciatura (circostanza non contestata), ciò che induce a ritenere che la presenza di un addetto alla vigilanza o comunque all'intero processo produttivo dell'impianto avrebbe potuto, e dovuto, ancora ad impianto in esercizio, avvedersi del principio di combustione, poi sviluppatosi in incendio all'interno del deposito finale.
Né può ritenersi sufficiente, per esonerare la convenuta dalla responsabilità contrattuale per inadempimento, l'allegata inadeguatezza del sistema automatico di prevenzione antincendio presente pagina 13 di 16 nell'impianto e l'allegato diniego dell'attrice alle richieste, asseritamente rivolte dalla di CP_1 installare un più moderno ed efficace sistema basato sull'impiego di termocamere, che, secondo quanto indicato anche dai Vigili del Fuoco intervenuti, avrebbe consentito di rilevare tempestivamente l'incendio.
Al riguardo, infatti, si osserva come, in ordine alla circostanza in oggetto, la convenuta non abbia dimostrato di aver rivolto formale richiesta alla STR di autorizzazione alla installazione di termocamere (essendosi limitata ad inviare un preventivo ricevuto, al riguardo, da un operatore specializzato), né di aver ricevuto, al riguardo, un diniego da parte dell'odierna attrice (cfr. docc. n. 37 di parte convenuta). Gli stessi testimoni escussi sul punto, e , hanno Testimone_1 Testimone_4 del resto confermato il fatto che, con riferimento all'eventualità dell'installazione delle termocamere, vi fù tra le due società un interlocuzione, poi rimasta sospesa, e comunque non concretizzatasi, senza che sia stato chiarito per quali ragioni e per volontà di chi, e senza, comunque, che sia stata dimostrato che PA la mancata installazione sia stata dovuta ad una decisione della sola , contro la diversa volontà della CP_1
Tutto ciò premesso e considerato, deve quindi ritenersi sussistente la responsabilità contrattuale dell'odierna convenuta in relazione ai danni provocati dall'incendio oggetto di causa, i cui effetti sono stati provocati dall'inadempimento rispetto all'obbligo di diligente custodia contrattualmente assunto dalla stessa.
Ne consegue la necessità di individuare e quantificare l'ammontare dei danni risarcibili.
E' provato, al riguardo, e comunque non contestato, che il fuoco divampato il 9.5.2020 ha provocato gravi danni alla sezione di raffinazione dell'impianto c.d. Parimenti, deve ritenersi dimostrato Pt_4
che, per effettuare il ripristino del predetto impianto, e quindi al fine di consentirne nuovamente la messa in esercizio, interrotta per via dell'incendio, l'odierna attrice ha dovuto sostenere costi per un ammontare complessivo di euro 407.666,73. Tale circostanza è dimostrata dalla documentazione PA prodotta dalla difesa della , ed in particolare dalle fatture emesse dagli operatori ai quali l'attrice si
è rivolta per le opere di ripristino, e le relative forniture, e dalle correlate determine e disposizioni di pagamento, che attestano l'avvenuto pagamento del prezzo (cfr. docc. da 16 a 35 di parte attrice).
La riferibilità dei costi sostenuti dall'attrice, indicati nei documenti di cui sopra (si osserva, al riguardo, come le prestazioni indicate nelle fatture emesse dai terzi contengano espressi riferimento all'incendio), ha peraltro trovato conferma nelle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio. In particolare, il PA TE , ingegnere libero professionista, ha riferito di aver svolto, su incarico della , Testimone_5 attività di consulenza relativa al ripristino dell'impianto oggetto di causa, confermando la pertinenza e la congruità dei costi indicati nelle fatture prodotte dall'attrice (al riguardo, in particolate, ha affermato pagina 14 di 16 PA che: “Si tratta di fatture relative alle spese che la aveva dovuto affrontare per riparare l'impianto
e rimettere in funzione l'impianto Io avevo verificato la congruità della prestazione e dei beni Pt_4 oggetto di fattura rispetto all'affidamento e ai lavori effettuati. Ricordo che tutte le fatture si riferivano
a interventi necessari per il ripristino della funzionalità del bene. Ho verificato anche la congruità del prezzo rispetto al costo dell'affidamento”).
La deposizione resa dal è parsa logica, circostanziata, coerente con la documentazione Tes_5
acquisita agli atti e priva di contraddizioni, e deve pertanto ritenersi, in assenza di elementi di segno contrario, pienamente attendibile.
Alla luce degli elementi ora evidenziati, deve quindi ritenersi provato che l'incendio occorso in data PA
9.5.2020 ha provocato alla danni complessivamente quantificabili in euro 407.666,73, pari al costo degli interventi che la stessa è stata costretta ad affrontare per ottenere il ripristino della funzionalità dell'impianto danneggiato.
Al riguardo, peraltro, si osserva come le contestazioni sollevate dalla parte convenuta risultino, sul punto, del tutto generiche, essendosi limitata la difesa della a negare, senza alcuna CP_1
PA specifica allegazione, “che gli interventi sintetizzati da nella tabella di cui a pag. 15 dell'atto di citazione siano stati effettivamente realizzati in conseguenza dell'incendio e che ciò possa ricavarsi e possa essere dimostrato dalle produzioni sub docc. 16-35 avv, che vengono contestate a tutti gli effetti”, ciò che non consente di mettere in dubbio la correttezza, sia sotto il profilo causale che sotto quello della congruità dei costi, del conteggio effettuato sulla base della documentazione prodotta dalla parte attrice.
La sola contestazione meritevole di accoglimento, tra quelle sollevate dalla parte convenuta, riguarda l'ammontare del danno risarcibile sotto il profilo del c.d. “valore del residuo”, essendo dimostrato che l'impianto interessato dall'incendio era in esercizio già da circa sette anni e dovendo ritenersi, pertanto, che i lavori di ripristino e rimessa in esercizio, con installazione, tra l'altro, di un più moderno impianto antincendio, abbia comportato un aumento del valore che il bene aveva al momento dell'evento che ha provocato il danno. Per tali ragioni, può essere applicata, in via equitativa (non essendo stati forniti elementi utili al riguardo, nemmeno dalla parte convenuta, che pure ha eccepito la necessità di applicare il criterio del “valore dei residui”, e non essendo stata nemmeno richiesta sul punto una consulenza tecnica d'ufficio, la quale, del resto, non risulta utile essendo l'impianto orami stato interamente ripristinato ed apparendo impossibile, quindi, accertarne ex post le reali condizioni all'epoca dell'incendio), un abbattimento stimabile nella misura del 20%, e ciò in considerazione dell'età dell'impianto e dello stato di conservazione desumibile dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione, anche fotografica, in atti.
pagina 15 di 16 Conseguentemente, parte convenuta dovrà essere condannata al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, che si liquidano nella misura di euro 326.133,00 (pari all'80% di euro 407.666,73) all'attualità, oltre agli interessi legali calcolati dalla domanda giudiziale e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione.
Non può, invece, al riguardo essere accolta la richiesta attorea di condanna al pagamento degli interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/2002, trattandosi di debito di natura risarcitoria (e, pertanto, di valore) e non di somma dovuta in relazione ad una transazione commerciale.
- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza, non essendovi ragione per derogare a tale generale principio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta: accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta in relazione ai danni subiti dalla parte attrice in conseguenza dell'incendio sviluppatosi nell'impianto di sua proprietà, sito in Sommariva Perno, come meglio descritti in motivazione, e per l'effetto la condanna al risarcimento degli stessi, mediante pagamento della somma che si liquida in euro 326.133,00 all'attualità, oltre agli interessi legali calcolati dalla richiesta di indennizzo e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione;
condanna la convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida in misura pari ad euro
12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, e oltre al rimborso dei costi di iscrizione a ruolo.
Asti, 14.1.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Carena
pagina 16 di 16
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, Dott. Andrea Carena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da: PA (di seguito ”) (c.f. ), rappresentata e difesa, in PAe_1 P.IVA_1 via disgiunta fra loro, dagli avv.ti Andrea Bernardini ( pec C.F._1
e Dario Candellero ( , pec Email_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Email_2
Torino, Corso Galileo Ferraris 43, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(p. iva ), disgiuntamente rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Toti CP_1 P.IVA_2
S. Musumeci (codice fiscale pec: , Stefano C.F._3 Email_3
Altara (codice fiscale indirizzo PEC , Vittorio C.F._4 Email_4
Squarotti (codice fiscale , indirizzo PEC e C.F._5 Email_5
Alberto Marengo (codice fiscale , indirizzo PEC C.F._6
del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Email_6
Torino, via Ettore de Sonnaz 14, come da procura in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria, istanza, eccezione e domanda:
pagina 1 di 16 in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avversarie non ammesse e in subordine, per il caso di ammissione delle prove per testi, ammettere la deducente alla prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 3) c.p.c.;
nel merito: dichiarare tenuta e condannare a rimborsare all'attrice tutti i costi Controparte_1 sostenuti in conseguenza dell'incendio per cui è causa, in misura pari a Euro 408.122,73 o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di cui al
D.lgs. 231/2002;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza: dichiarare improponibile, o improcedibile, o inammissibile o comunque respingere ogni domanda formulata da nei confronti di , assolvendola da PAe_3 CP_1
qualsivoglia pretesa condannare al risarcimento dei danni in favore di PAe_3
per responsabilità processuale aggravata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 c.p.c.; CP_1
in ogni caso, condannare la a rifondere ad le spese del PAe_1 CP_1
presente giudizio, comprensive di compenso professionale, rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 in misura del 15%, CPA, IVA ed ogni eventuale successiva spesa occorrenda.
In via istruttoria, in modifica dell'ordinanza del 19 giugno 2023, ammettersi i seguenti capi di prova per testi (che si riportano mantenendo la medesima numerazione di cui alla memoria istruttoria del 7 aprile 2023):
(1) Vero che nel periodo compreso fra il giugno e l'ottobre del 2016 sono stati installati presso
l'impianto di preselezione rifiuti sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società
[...]
ventilatori per l'insufflazione dell'aria nelle andine di maturazione e un ventilatore di CP_1 aspirazione dell'aria dal locale di maturazione.
(2) Vero che l'installazione di ventilatori per l'insufflazione dell'aria nelle andine di maturazione e un ventilatore di aspirazione dell'aria dal locale di maturazione presso l'impianto di preselezione rifiuti sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società , realizzata nel periodo CP_1 compreso fra il giugno e l'ottobre del 2016, è stata decisa dalla PAe_1
pagina 2 di 16 (3) Vero che le imprese che hanno fornito i ventilatori per l'insufflazione dell'aria nelle andine di maturazione e un ventilatore di aspirazione dell'aria dal locale di maturazione presso l'impianto di preselezione rifiuti sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società CP_1 installati nel periodo compreso fra il giugno e l'ottobre del 2016 sono state individuate e scelte dalla
PAe_1
(4) Vero che la società ha pagato i costi di fornitura di ventilatori per l'insufflazione CP_1 dell'aria nelle andine di maturazione e un ventilatore di aspirazione dell'aria dal locale di maturazione installati nel periodo compreso fra il giugno e l'ottobre del 2016 presso l'impianto di preselezione rifiuti sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla stessa. CP_1
[N.B.: il capo di prova n. (4) è dedotto per provare che non ha pagato i relativi costi] CP_1
(5) Vero che i lavori eseguiti dalla e dalla ing. nel Controparte_2 Controparte_3 periodo compreso fra il giugno e l'ottobre del 2016, e meglio descritti nei documenti 43), 44), 45), 46),
47) e 48) che si rammostrano al TE, hanno avuto ad oggetto il collegamento elettrico ed informatico dei ventilatori per l'insufflazione dell'aria nelle andine di maturazione e un ventilatore di aspirazione dell'aria dal locale di maturazione installati nel periodo compreso fra il giugno e l'ottobre del 2016 con i preesistenti impianti dell'impianto di preselezione rifiuti sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società . CP_1
A testi su tutti i capi di prova sopra indicati il sig. c/o Testimone_1 PAe_1
e il sig. , c/o .
[...] Tes_2 CP_1
(7) Vero che nel 2014 sono stati effettuati presso il cd. PI Nuovo Rocket sito in Sommariva del
Bosco e in allora gestito dalla società lavori di installazione di un nuovo redler. CP_1
(8) Vero che i lavori di installazione di un nuovo redler presso il cd. PI Nuovo Rocket sito in
Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società , realizzati nel 2014, sono stati CP_1
decisi dalla PAe_1
(9) Vero che le imprese che hanno realizzato i lavori di installazione un nuovo redler con bocche di carico per depositare il materiale in uscita dal direttamente nei cassoni scarrabili presso il cd. Pt_4
PI Nuovo Rocket sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società CP_1
realizzati nel 2014 sono state individuate e scelte dalla Società PAe_1
(10) Vero che la ha pagato i costi di installazione, realizzata nel 2014, PAe_1
di un nuovo redler presso il cd. PI Nuovo Rocket sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla . CP_1
(11) Vero che nell'ottobre 2016 presso il cd. PI Nuovo Rocket sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società è stato installato un box di stoccaggio a terra del materiale CP_1
vagliato dal Separatore PVC EC in calcestruzzo prefabbricato ventilato. pagina 3 di 16 (12) Vero che l'installazione di un box di stoccaggio a terra del materiale vagliato dal Separatore PVC
EC in calcestruzzo prefabbricato ventilato presso l'impianto di preselezione rifiuti sito in
Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società , realizzata nell'ottobre 2016, è CP_1
stata decisa dalla PAe_1
(13) Vero che le imprese che hanno fornito e realizzato il box di stoccaggio a terra del materiale vagliato dal Separatore PVC EC in calcestruzzo prefabbricato ventilato installato presso il cd.
PI Nuovo Rocket sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società CP_1 nell'ottobre 2016 sono state individuate e scelte dalla Pt_1 PAe_1
(14) Vero che la società ha pagato i costi di fornitura e realizzazione di un box di CP_1
stoccaggio a terra del materiale vagliato dal Separatore PVC EC in calcestruzzo prefabbricato ventilato installato nell'ottobre 2016 presso il cd. PI Nuovo Rocket sito in Sommariva del Bosco
e in allora gestito dalla PAe_1
(15) Vero che i lavori eseguiti dalla e dalla ing. nel Controparte_2 Controparte_3 periodo compreso fra il giugno e l'ottobre del 2016, e meglio descritti nei documenti 43), 44), 45), 46),
47) e 48) che si rammostrano al TE, hanno avuto ad oggetto il collegamento del box di stoccaggio a terra del materiale vagliato dal Separatore PVC EC in calcestruzzo prefabbricato ventilato installato nell'ottobre 2016 con i preesistenti impianti del cd. PI Nuovo Rocket sito in
Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società . CP_1
(16) Vero che nel periodo compreso fra giugno e novembre 2021 presso il cd. PI Nuovo Rocket sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società sono stati effettuati lavori CP_1
di costruzione di una palazzina a due piani che ospita al piano terra la cabina quadri elettrici e al primo piano la cabina di comando dell'PI Rocket, nonché nel capannone preesistente un box per lo stoccaggio del materiale macinato, e conseguenti lavori di adeguamento delle vie di fuga, come meglio rappresentato nelle fotografie sub documento 58 che si rammostrano al TE.
(17) Vero che i lavori di installazione presso il cd. PI Nuovo Rocket sito in Sommariva del Bosco
e in allora gestito dalla società di una nuova cabina elettrica e cabina di comando CP_1
esterne al capannone e di una cabina di stoccaggio, e conseguenti lavori di adeguamento delle vie di fuga, realizzati nel periodo di ottobre e novembre 2021, sono stati decisi dalla PAe_1
[...]
(18) Vero che le imprese che hanno fornito e realizzato nel periodo di ottobre e novembre 2021 una nuova cabina elettrica e cabina di comando esterne al capannone e una cabina di stoccaggio, e realizzato i conseguenti lavori di adeguamento delle vie di fuga, presso l'impianto sito in Pt_4
Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società sono state individuate e scelte CP_1
dalla PAe_1
pagina 4 di 16 (19) Vero che la ha pagato i costi di fornitura e realizzazione, PAe_1 nell'ottobre 2016, di una nuova cabina elettrica e cabina di comando esterne al capannone e una cabina di stoccaggio, e dei conseguenti lavori di adeguamento delle vie di fuga, presso il cd. PI
Nuovo Rocket sito in Sommariva del Bosco e in allora gestito dalla società . CP_1
A testi su tutti i capi di prova sopra indicati il sig. c/o Testimone_1 PAe_1
e il sig. , c/o .
[...] Tes_2 CP_1
(20) Vero che il sig. , sino a quando la società ha gestito l'impianto di Tes_3 CP_1
preselezione rifiuti sito in Sommariva del Bosco e gestito dalla e dunque sino al CP_1 novembre 2022, ha abitato presso la cd. “casa del custode”, concessagli in comodato gratuito, dell'impianto di preselezione rifiuti stesso.
(21) Vero che il telefono mobile del sig. sino a quando ha gestito Tes_3 CP_1
l'impianto di preselezione rifiuti sito in Sommariva del Bosco e gestito dalla e dunque CP_1 sino al novembre 2022, è stato collegato all'impianto antiincendio dell'impianto di preselezione rifiuti
e del cd. PI Nuovo Rocket siti in Sommariva del Bosco e gestiti dalla . CP_1
(22) Vero che il sig. , sino a quando ha gestito l'impianto di preselezione Tes_3 CP_1
rifiuti sito in Sommariva del Bosco e gestito dalla e dunque sino al novembre 2022, ha CP_1 svolto funzioni di custode dell'impianto di preselezione rifiuti e del cd. PI Nuovo Rocket siti in
Sommariva del Bosco e gestiti dalla . CP_1
A testi su tutti i capi di prova sopra indicati il sig. , c/o e il Tes_3 PAe_1 sig. c/o ”. Testimone_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
PA Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio al fine di CP_1
ottenerne la condanna al risarcimento, in proprio favore, dei danni tutti subiti in conseguenza dell'incendio verificatosi nella notte del 9 maggio 2020 presso l'impianto di selezione e trattamento dei rifiuti solidi urbani sito in Sommariva del Bosco, di proprietà dell'attrice e affidato in gestione alla convenuta.
A sostegno delle proprie domande, in particolare, la parte attrice ha allegato che:
- STR è una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica e socio unico, costituita nel 2004 dal Controparte_4 assimilabili agli urbani e dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione nell'area di intervento albese, ed il cui capitale sociale è indirettamente detenuto dai 54 Comuni che costituiscono il;
CP_4
pagina 5 di 16 - con convenzione n. 3 del 7.11.1990 il predetto , da un lato, e il raggruppamento CP_4
Con temporaneo di imprese oggi dall'altro lato, hanno stipulato un PAe_5 CP_1
accordo relativo alla concessione della progettazione esecutiva, costruzione e gestione: (i) della discarica di prima categoria e (ii) dell'impianto di compostaggio in Comune di Sommariva Perno;
- successivamente, al fine di adeguarsi alle mutate normative in materia ambientale, è stata prevista la realizzazione di un impianto di selezione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, tale da consentire il trattamento dei rifiuti raccolti separando la frazione secca da quella umida e dai materiali ferrosi ed inerti;
- il Consorzio di cui sopra, individuato quale soggetto responsabile della realizzazione del citato PA impianto (denominato, per brevità, da parte attrice quale “PI ”) ha quindi affidato, con convenzione n. 15 del 17.10.2000, espressamente qualificata come “accessiva aggiuntiva” alla convenzione n. 3 del 1990, ad i seguenti incarichi: Controparte_1
a) la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione dell' da PAe_6
realizzarsi in Comune di Marene;
b) la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione della discarica da realizzarsi in Comune di Sommariva Perno;
c) i trasporti dei rifiuti trattati dall'impianto di Marene.
- con successiva convenzione n. 25 del 3.5.2002 sono state apportante alcune modifiche alla convenzione accessiva aggiuntiva n. 15 del 2000, ed in particolare la rilocalizzazione dell'PI STR dal Comune di Marene a quello di Sommariva Bosco;
PA
- con provvedimento n. 277 del 28.3.2008 è stata autorizzata all'esercizio dell'PI PA
di Sommariva Bosco la cui gestione e conduzione è stata affidata ad in forza CP_1
della citata convenzione n. 25 del 2002;
- a partire dall'anni 2009 il Consorzio per il Trattamento dei Rifiuti Alba-Bra, di concerto con il
, ha avviato una sperimentazione per ottenere, da quel che resta dei rifiuti Controparte_5
solidi urbani dopo il recupero della differenziata, un combustibile di qualità denominato
“carbonverde o cbv” utilizzabile nei forni della cementeria di;
PAe_7
- la sperimentazione è stata effettuata dapprima attraverso un impianto di micronizzazione denominato “ e, successivamente, attraverso un impianto denominato “Rocket”; CP_6
PA
- nel novembre 2011, ha ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio presso PA l'PI di una nuova sezione impiantistica per la produzione di carbonverde;
PA
- con contratto in data 22.12.2011 ha quindi affidato a la realizzazione del CP_5 nuovo impianto denominato “Nuovo Rocket Step 1” (di seguito “PI Rocket”), che è stato PA completato, collaudato e consegnato a l'11.3.2013; pagina 6 di 16 - anche la gestione dell'PI Rocket è stata dunque affidata direttamente ad CP_1
ricorrendo a procedura negoziata ex art. 57, comma 5 lett. a) d.lgs 163/061 in quanto avente ad oggetto attività complementare a quella di gestione e conduzione dell'PI STR, già affidata ad in forza della sopra menzionata convenzione n. 25 del 2002; CP_1
PA
- considerata l'iniziale difficoltà di preventivazione dei costi di esercizio, e CP_1 hanno convenuto, in prima battuta, che l'affidamento fosse effettuato in via provvisoria per la durata di un solo anno (prorogabile di 6 mesi) e che il corrispettivo per la gestione fosse rappresentato dal rimborso dei costi effettivamente sostenuti e consuntivati da CP_1 maggiorati del 13,50% a titolo di spese generali e utile d'impresa;
- in data 12.4.2013 è stato poi sottoscritto tra le parti un primo addendum alla convenzione n. 25 del 3.5.2002, avente ad oggetto:
(i) l'estensione del servizio di gestione dell'PI STR di cui alla convenzione n. 25 del 2002 con l'affidamento ad dell'esercizio provvisorio anche dell'PI Rocket;
CP_1
(ii) l'affidamento dei lavori di adeguamento del sistema antincendio dell'PI STR per effetto della messa in esercizio dell'PI occorreva infatti implementare il sistema e l'impianto Pt_4
PA antincendio a servizio dell'PI in relazione alla messa in esercizio anche dell'PI
Rocket.
- in data 21.1.2015 le parti hanno sottoscritto un secondo addendum alla convenzione n. 25 del PA 3.5.2002, avente ad oggetto l'estensione del servizio di gestione dell'PI con l'affidamento alla stessa della gestione anche dell'PI Rocket per una durata CP_1
PA coincidente con quella dell'PI ;
- nella notte del 9.5.2020 si è verificato un incendio presso l' Controparte_7
, che ha causato gravi danni allo stesso;
[...]
- secondo la ricostruzione dell'evento effettuata dai Vigili del Fuoco, l'origine dell'incendio sarebbe riconducibile ad un malfunzionamento del mulino a catene posto nel reparto di raffinazione (parte terminale dell'PI Rocket), impiegato per triturare la parte secca dei rifiuti solidi urbani, poi movimentata tramite nastri di trasporto nella zona di deposito, che ha determinato un surriscaldamento del materiale oggetto di triturazione;
- in particolare, il materiale surriscaldato dal mulino sarebbe stato trasportato dai nastri nel deposito del materiale finito dove, dopo ore di giacenza, avrebbe innescato la combustione, caratterizzata peraltro da una limitata emissione di fumi opachi che ha determinato il mancato tempestivo riscontro da parte dell'impianto di rilevazione e segnalazione incendi (come indicato nella relazione tecnica di parte, in atti); PA
- con lettera del 13 maggio 2020 ha informato dell'incendio, dichiarandosi CP_1
pagina 7 di 16 disponibile a collaborare per garantire la riparazione dell'impianto e la sua riattivazione, ma con PA costi a carico di;
PA
- con lettera del 14 maggio 2020 ha informato che avrebbe provveduto a CP_1 commissionare direttamente i lavori di ripristino dell'impianto con successivo addebito dei relativi costi ad in forza di quanto previsto nei contratti in essere;
CP_1
PA
- ha quindi provveduto ad effettuare le riparazioni necessarie per eliminare i danni subiti in conseguenza dell'incendio, sostenendo spese per oltre 400.000,00, che, tuttavia, Controparte_1
si è rifiutata di rimborsare.
A nulla essendo valsi i tentativi di composizione bonaria della vertenza, l'odierna attrice ha quindi proposto il presente giudizio, al fine di sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe. PA Sostiene, infatti, in punto di diritto, la difesa di , che gli obblighi contrattuali gravanti sull'odierna convenuta devono essere individuati nelle previsioni negoziali contenute, oltre che negli accordi denominati “addedum” di cui si detto in precedenza, anche nelle convenzioni stipulate in precedenza tra le parti (n. 3 del 7.11.1990 e n. 25 del 3.5.2002), rispetto alle quali gli addendum avevano natura accessoria e strettamente interconnessa.
In forza di tali accordi si era assunta l'onere di garantire la manutenzione ordinaria e Controparte_1 straordinaria necessarie al corretto esercizio dell'impianto, di adeguare il sistema antincendio dell'PI STR per effetto della messa in esercizio dell'PI Rocket (art. 2 lett. c Primo
Addendum, doc. 7), di assicurare contro gli incendi tutti i manufatti e impianti (art. 17 lett. B comma 3, convenzione 3 del 1990, doc. 1), di stipulare un contratto per la guardiania e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, degli Impianti STR e (art. 17 lett. B comma 4, convenzione 3 del 1990, doc. Pt_4
1) e di adottare, nella esecuzione della gestione, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli addetti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Inoltre,
l'odierna convenuta si era accollata i rischi connessi alla gestione dell'impianto, impegnandosi anche a manlevare il Concedente da ogni responsabilità per i danni alle persone ed alle cose (art. 20, convenzione 3 del 1990, doc. 1).
Non essendo dimostrato che l'incendio in oggetto si è verificato per fatto o colpa della concedente, né per caso fortuito, secondo parte attrice sussiste, pertanto, in modo inequivocabile, la responsabilità contrattuale della convenuta in relazione ai danni subiti.
Con comparsa depositata in data 17.1.2023 si è costituita in giudizio la convenuta, contestando integralmente, in fatto e in diritto, la fondatezza della domanda avversaria, della quale ha pertanto chiesto il rigetto.
In primo luogo, la convenuta ha peraltro eccepito l'inammissibilità della domanda, per violazione del pagina 8 di 16 divieto di bis in idem, allegando, al riguardo, che la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti PA all'incendio oggetto di causa è già stata proposta, dalla , nel procedimento contenzioso rubricato al
RG 449/2021 del Tribunale di Asti, definito con sentenza n. 778/2022 del 25.5.2022, divenuta irrevocabile, nel quale l'odierna attrice aveva avanzato le medesime pretese oggetto del presente giudizio, chiedendo l'accertamento dei complessivi rapporti di dare-avere tra le parti, e formulando altresì, “ove occorrendo”, eccezione riconvenzionale di compensazione.
Nel merito, la convenuta ha invece negato l'esistenza, tra le parti, di un unico rapporto negoziale, sostenendo, invece, la autonomia tra:
1) il rapporto relativo alla gestione della discarica e degli impianti di compostaggio e preselezione (derivante dalle convenzioni stipulate negli anni 1990 e 2000, e successive integrazioni del 2002, 2005, 2007 e 2017), e
2) il rapporto relativo alla gestione del c.d. “PI Rocket” (derivante dai cosiddetti accordi
“addendum”).
Conseguentemente, ha contestato l'applicabilità, invocata dalla controparte, delle disposizioni contrattuali contenute nelle convenzioni di cui al punto 1) che precede all'incendio verificatosi nel cd.
“PI Rocket”.
In ogni caso, ha comunque negato di aver tenuto un comportamento inadempiente Controparte_1
rispetto agli obblighi manutentivi e custodiali assunti, o comunque di aver causato, o contribuito a causare, l'incendio per cui è causa con condotte colpose, dovendo, invece, tale evento attribuirsi a errori di progettazione o di realizzazione, non effettuati dall'odierna convenuta, la quale, anzi, nel corso PA del rapporto avrebbe in più occasioni chiesto alla concedente l'autorizzazione ad installare termocamere per rendere maggiormente efficiente l'impianto anti-incendio, senza, tuttavia, ottenerla.
Da ultimo, ha comunque contestato anche la domanda avversaria sotto il profilo della individuazione e quantificazione del danno, ritenuta infondata ed eccessiva.
La parte attrice, con la memoria di cui all'art. 183 n. 1 c.p.c. ha contestato la fondatezza delle difese ed eccezioni avversarie, negando la sussistenza di un bis in idem, avendo il giudice titolare del procedimento RG 449/2021 omesso di prendere in esame l'eccezione di compensazione relativa al credito risarcitorio oggetto del presente giudizio per difetto del requisito della liquidità.
La causa, istruita mediante assunzione di prove orali, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
pagina 9 di 16 * * *
In primo luogo, si osserva come l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda per violazione del divieto di bis in idem, sollevata dalla parte convenuta, risulti infondata, e non possa pertanto trovare accoglimento.
Sostiene, infatti, al riguardo la convenuta che la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti PA all'incendio oggetto di causa è già stata proposta, dalla , nel procedimento contenzioso rubricato al
RG 449/2021 del Tribunale di Asti, definito con sentenza n. 778/2022 del 25.5.2022, divenuta irrevocabile, nel quale l'odierna attrice aveva avanzato le medesime pretese rivolte in questa sede, chiedendo l'accertamento dei complessivi rapporti di dare-avere tra le parti, e formulando, al riguardo, eccezione riconvenzionale di compensazione.
Con la predetta sentenza, tuttavia, il giudice del Tribunale di Asti, dott. Marco Bottallo, non ha statuito PA nel merito della domanda risarcitoria proposta dalla , ma si è limitato ad affermare l'assenza dei presupposti richiesti per dichiarare la compensazione tra gli opposti crediti allegati dalle parti, rilevando, in particolare, come il credito relativo al risarcimento dei danni correlati all'incendio occorso in data 9.5.2020 fosse privo del requisito, essenziale, della certezza, siccome contestato.
Nessuna pronuncia, pertanto, è stata resa in relazione all'accertamento del credito predetto, in ordine al quale, dunque, non può ritenersi formato alcun giudicato. PA Per le ragioni ora esposte, la domanda proposta da nel presente giudizio deve quindi ritenersi certamente ammissibile.
Ciò posto, e venendo al merito della causa, si osserva quanto segue.
PAe attrice ha invocato la responsabilità contrattuale della convenuta, chiedendo il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'incendio subito dall'impianto di trattamento dei rifiuti sito in PA Sommariva Perno, di sua proprietà e concesso in gestione a In particolare, la ha CP_1 allegato l'inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, e aventi ad oggetto, tra l'altro, gli oneri di custodia e di vigilanza sull'impianto, nonché l'obbligo di curare l'adeguamento dell'impianto antincendio e di stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di incendio.
Ciò posto, si osserva come, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, al quale lo scrivente giudice intende aderire, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
pagina 10 di 16 gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (cfr., ex pluribus: Cass. SS.UU.
n. 13533/2001).
Nel caso di specie, è anzitutto contestata, tra le parti, la sussistenza della fonte contrattuale del diritto invocato dall'attrice, non potendo, secondo la difesa della ritenersi applicabili le CP_1
PA convenzioni negoziali richiamate dalla in atto di citazione, e stipulate tra le parti con la convenzione n. 3 del 7.11.1990, e successi adeguamenti.
Ai fini della decisione, e viste le difese svolte dalle parti, occorre anzitutto individuare quali siano le previsioni contrattuali applicabili al caso di specie.
A tale riguardo non vi è dubbio, ed è comunque dimostrato per tabulas, che le parti, a far corso dell'anno 1990, hanno intrattenuto un complesso, e continuativo, rapporto negoziale avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e successiva gestione di una discarica di prima categoria e di un impianto di compostaggio, nonché di un impianto di selezione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, siti in Sommariva Perno, e ciò in forza delle convenzioni n. 3 del 7.11.1990, n. 15 del 17.10.2000, espressamente qualificata come “accessiva aggiuntiva” alla convenzione n. 3 del 1990, e n. 25 del
3.5.2002.
Parimenti, risulta documentalmente provato che, a partire dall'anno 2009, l'odierna attrice ha realizzato un nuovo impianto, denominato “Nuovo Rocket Step 1” (di seguito “PI Rocket”), che consente di ottenere, da quel che resta dei rifiuti solidi urbani trattati nell'impianto STR, un combustibile di qualità denominato “carbonverde o cbv”, da utilizzarsi per alimentare i forni della cementeria CP_5
di Robilante (CN), e che anche la gestione di tale impianto Rocket è stata affidata direttamente ad
[...]
ricorrendo alla procedura negoziata ex art. 57, comma 5 lett. a) d.lgs 163/061 in quanto avente CP_1 ad oggetto attività complementare a quella di gestione e conduzione dell' , già affidata ad PAe_6
in forza della sopra menzionata convenzione n. 25 del 2002. CP_1
Al fine di formalizzare e disciplinare il rapporto di gestione di tale ultimo impianto, peraltro, in data
12.4.2013 è stato sottoscritto tra le parti un primo addendum alla convenzione n. 25 del 3.5.2002, poi integrato da un secondo addendum, stipulato in data 21.1.2015.
Ciò premesso, non può quindi dubitarsi che le parti fossero legate da un rapporto di tipo negoziale PA relativo alla gestione, da parte dell'odierna convenuta, sia dell'impianto , sia dell'impianto Pt_4
Quanto, in particolare, alle obbligazioni assunte da in relazione al rapporto predetto, si CP_1
osserva come, per quanto qui di interesse, le stesse debbano essere individuate non solo in quelle espressamente previste dagli addendum del 12.4.2013 e del 21.1.2015, specificamente pattuite con riferimento alla gestione dell'impianto Rocket, ma anche in quelle, con esso compatibili, previste dalla convenzione n. 25 del 2002 (la quale, a sua volta, richiama ed integra le precedenti convenzioni n. 3 del pagina 11 di 16 7.11.1990, n. 15 del 17.10.2000), della quale gli addendum costituiscono infatti una mera integrazione, volta ad includere, nell'attività di gestione affidata all'odierna convenuta, anche il nuovo impianto PA
“Rocket”, definito come complementare all'impianto già condotto dalla medesima, e a disciplinare le relative condizioni economiche.
Con riferimento all'impianto peraltro, devono evidentemente ritenersi richiamate unicamente Pt_4 le pattuizioni relative alla regolamentazione della gestione dell'impianto, e non anche quelle relative alla progettazione e costruzione, che, in quest'ultimo caso, erano affidate ad un terzo.
Ciò premesso, non vi è dubbio, in ogni caso, e a prescindere dall'applicabilità o meno al caso di specie delle singole pattuizioni contenute nelle convenzione precedenti a quella del 12.4.2013, che, nel ricevere in gestione tutti gli impianti in oggetto, la abbia assunto, al riguardo, gli obblighi CP_1
accessori del custode, avendo ricevuto dei beni con obbligo di custodirli con diligenza, di conservarne l'integrità e di restituirli alla scadenza del contratto nello stato in cui li ha ricevuti, salvi i normali effetti del tempo e dell'usura.
Nel caso di specie è pacifico che gli impianti in oggetto hanno subito gravi danni a causa dell'incendio sviluppatosi in data 9.5.2020.
Al riguardo, occorre pertanto accertare se l'odierna convenuta abbia osservato l'obbligazione, assunta con il contratto di affidamento in gestione degli stessi, di custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia.
A tal proposito, si osserva come, secondo quanto emerge dagli accertamenti eseguiti dai Vigili del
Fuoco, come riportati nella consulenza tecnica di parte prodotta in atti (doc. n. 8), non specificamente contestata dalle parti, l'incendio in oggetto si sarebbe sviluppato a causa di un surriscaldamento dei rifiuti provocato dal mulino a coltelli presente nell'impianto Rocket. I rifiuti, così surriscaldati, sarebbero quindi stati movimentati da un nastro mobile fino al deposito del materiale finito dove, al termine di una lenta combustione, si sarebbero incendiati.
Tale ipotesi ricostruttiva, sostanzialmente non contestata dalle parti, può ritenersi, in assenza di elementi di segno contrario, attendibile.
Secondo quanto allegato da parte attrice la avrebbe omesso, al riguardo, di effettuare CP_1
l'attività di manutenzione e di corretta gestione dell'impianto, e di predisporre le opportune cautele volte ad evitare, o comunque contenere, il rischio, noto, di surriscaldamento dei rifiuti trattati dall'impianto evidenziando come le varie fasi di lavorazione avrebbero dovuto essere Pt_4
sottoposte alla vigilanza di un addetto, il quale avrebbe potuto, e dovuto, avvedersi del malfunzionamento dell'impianto, da ritenersi riscontrabile attraverso l'esame visivo del materiale presente nel sistema di trasporto, come dimostrato dalla presenza di evidenti segni di incendio presenti sui nastri trasportatori. pagina 12 di 16 A fronte di tale circostanziata allegazione di inadempimento, l'odierna convenuta non ha dimostrato di aver correttamente adempiuto agli oneri di manutenzione dell'impianto, né ha dimostrato (essendosi limitata, sul punto, ad una allegazione generica) che il malfunzionamento del mulino fosse dovuto a occulti difetti di progettazione o di realizzazione del macchinario (eventualità, invero, ragionevolmente da escludersi, in assenza di elementi di segno contrario, essendo l'impianto in esercizio da anni e non avendo la convenuta allegato il manifestarsi, prima dell'evento oggetto di causa, di analoghi problemi al riguardo). Parimenti, la non ha comunque nemmeno dimostrato l'esistenza di un caso CP_1 fortuito, non potendo lo stesso rinvenirsi nelle modalità in cui si è sviluppato l'incendio (vale a dire una lenta combustione dei rifiuti surriscaldati), trattandosi peraltro di un rischio comunque noto alle parti, e per il quale era stato infatti anche previsto nel contratto un onere di adeguamento dell'impianto antiincendio.
Pur non essendo possibile, sulla base del compendio istruttorio in atti e delle allegazioni delle parti, individuare la precisa natura del malfunzionamento che ha determinato l'eccessivo surriscaldamento dei rifiuti, si deve constatare come nel corso della messa in esercizio dell'impianto, effettuata ad opera della si sia sviluppato un incendio, che non è stato rilevato dal gestore se non quando il CP_1
fuoco era orami divampato con grande potenza distruttiva.
In assenza di prova circa la sussistenza di un evento del tutto eccezionale ed imprevedibile, deve quindi ritenersi, come ipotesi più probabile che non, che l'origine dell'incendio sia stata causata da una non corretta conduzione dell'impianto e da una non corretta gestione del sistema di vigilanza.
Né parte convenuta ha assolto, al riguardo, l'onere, su essa gravante, di dimostrare di aver correttamente adempiuto agli oneri di diligente gestione dell'impianto ricevuto in concessione, mediante la predisposizione di adeguata attività – anche periodica - di manutenzione, utilizzando i macchinari secondo le migliori regole della tecnica e al regime previsto, e predisponendo adeguata attività di prevenzione contro il rischio di incendio.
Proprio a tale ultimo riguardo, in particolare, la convenuta non risulta aver dimostrato di aver predisposto attività di vigilanza umana del ciclo produttivo, che, secondo la ragionevole allegazione dall'attrice, avrebbe consentito di rilevare l'anomalo surriscaldamento del materiale trattato già al momento del passaggio sui nastri trasportatori. Secondo gli accertamenti effettuati, infatti, anche sui nastri trasportatori vi sarebbero stati evidenti segni di bruciatura (circostanza non contestata), ciò che induce a ritenere che la presenza di un addetto alla vigilanza o comunque all'intero processo produttivo dell'impianto avrebbe potuto, e dovuto, ancora ad impianto in esercizio, avvedersi del principio di combustione, poi sviluppatosi in incendio all'interno del deposito finale.
Né può ritenersi sufficiente, per esonerare la convenuta dalla responsabilità contrattuale per inadempimento, l'allegata inadeguatezza del sistema automatico di prevenzione antincendio presente pagina 13 di 16 nell'impianto e l'allegato diniego dell'attrice alle richieste, asseritamente rivolte dalla di CP_1 installare un più moderno ed efficace sistema basato sull'impiego di termocamere, che, secondo quanto indicato anche dai Vigili del Fuoco intervenuti, avrebbe consentito di rilevare tempestivamente l'incendio.
Al riguardo, infatti, si osserva come, in ordine alla circostanza in oggetto, la convenuta non abbia dimostrato di aver rivolto formale richiesta alla STR di autorizzazione alla installazione di termocamere (essendosi limitata ad inviare un preventivo ricevuto, al riguardo, da un operatore specializzato), né di aver ricevuto, al riguardo, un diniego da parte dell'odierna attrice (cfr. docc. n. 37 di parte convenuta). Gli stessi testimoni escussi sul punto, e , hanno Testimone_1 Testimone_4 del resto confermato il fatto che, con riferimento all'eventualità dell'installazione delle termocamere, vi fù tra le due società un interlocuzione, poi rimasta sospesa, e comunque non concretizzatasi, senza che sia stato chiarito per quali ragioni e per volontà di chi, e senza, comunque, che sia stata dimostrato che PA la mancata installazione sia stata dovuta ad una decisione della sola , contro la diversa volontà della CP_1
Tutto ciò premesso e considerato, deve quindi ritenersi sussistente la responsabilità contrattuale dell'odierna convenuta in relazione ai danni provocati dall'incendio oggetto di causa, i cui effetti sono stati provocati dall'inadempimento rispetto all'obbligo di diligente custodia contrattualmente assunto dalla stessa.
Ne consegue la necessità di individuare e quantificare l'ammontare dei danni risarcibili.
E' provato, al riguardo, e comunque non contestato, che il fuoco divampato il 9.5.2020 ha provocato gravi danni alla sezione di raffinazione dell'impianto c.d. Parimenti, deve ritenersi dimostrato Pt_4
che, per effettuare il ripristino del predetto impianto, e quindi al fine di consentirne nuovamente la messa in esercizio, interrotta per via dell'incendio, l'odierna attrice ha dovuto sostenere costi per un ammontare complessivo di euro 407.666,73. Tale circostanza è dimostrata dalla documentazione PA prodotta dalla difesa della , ed in particolare dalle fatture emesse dagli operatori ai quali l'attrice si
è rivolta per le opere di ripristino, e le relative forniture, e dalle correlate determine e disposizioni di pagamento, che attestano l'avvenuto pagamento del prezzo (cfr. docc. da 16 a 35 di parte attrice).
La riferibilità dei costi sostenuti dall'attrice, indicati nei documenti di cui sopra (si osserva, al riguardo, come le prestazioni indicate nelle fatture emesse dai terzi contengano espressi riferimento all'incendio), ha peraltro trovato conferma nelle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio. In particolare, il PA TE , ingegnere libero professionista, ha riferito di aver svolto, su incarico della , Testimone_5 attività di consulenza relativa al ripristino dell'impianto oggetto di causa, confermando la pertinenza e la congruità dei costi indicati nelle fatture prodotte dall'attrice (al riguardo, in particolate, ha affermato pagina 14 di 16 PA che: “Si tratta di fatture relative alle spese che la aveva dovuto affrontare per riparare l'impianto
e rimettere in funzione l'impianto Io avevo verificato la congruità della prestazione e dei beni Pt_4 oggetto di fattura rispetto all'affidamento e ai lavori effettuati. Ricordo che tutte le fatture si riferivano
a interventi necessari per il ripristino della funzionalità del bene. Ho verificato anche la congruità del prezzo rispetto al costo dell'affidamento”).
La deposizione resa dal è parsa logica, circostanziata, coerente con la documentazione Tes_5
acquisita agli atti e priva di contraddizioni, e deve pertanto ritenersi, in assenza di elementi di segno contrario, pienamente attendibile.
Alla luce degli elementi ora evidenziati, deve quindi ritenersi provato che l'incendio occorso in data PA
9.5.2020 ha provocato alla danni complessivamente quantificabili in euro 407.666,73, pari al costo degli interventi che la stessa è stata costretta ad affrontare per ottenere il ripristino della funzionalità dell'impianto danneggiato.
Al riguardo, peraltro, si osserva come le contestazioni sollevate dalla parte convenuta risultino, sul punto, del tutto generiche, essendosi limitata la difesa della a negare, senza alcuna CP_1
PA specifica allegazione, “che gli interventi sintetizzati da nella tabella di cui a pag. 15 dell'atto di citazione siano stati effettivamente realizzati in conseguenza dell'incendio e che ciò possa ricavarsi e possa essere dimostrato dalle produzioni sub docc. 16-35 avv, che vengono contestate a tutti gli effetti”, ciò che non consente di mettere in dubbio la correttezza, sia sotto il profilo causale che sotto quello della congruità dei costi, del conteggio effettuato sulla base della documentazione prodotta dalla parte attrice.
La sola contestazione meritevole di accoglimento, tra quelle sollevate dalla parte convenuta, riguarda l'ammontare del danno risarcibile sotto il profilo del c.d. “valore del residuo”, essendo dimostrato che l'impianto interessato dall'incendio era in esercizio già da circa sette anni e dovendo ritenersi, pertanto, che i lavori di ripristino e rimessa in esercizio, con installazione, tra l'altro, di un più moderno impianto antincendio, abbia comportato un aumento del valore che il bene aveva al momento dell'evento che ha provocato il danno. Per tali ragioni, può essere applicata, in via equitativa (non essendo stati forniti elementi utili al riguardo, nemmeno dalla parte convenuta, che pure ha eccepito la necessità di applicare il criterio del “valore dei residui”, e non essendo stata nemmeno richiesta sul punto una consulenza tecnica d'ufficio, la quale, del resto, non risulta utile essendo l'impianto orami stato interamente ripristinato ed apparendo impossibile, quindi, accertarne ex post le reali condizioni all'epoca dell'incendio), un abbattimento stimabile nella misura del 20%, e ciò in considerazione dell'età dell'impianto e dello stato di conservazione desumibile dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione, anche fotografica, in atti.
pagina 15 di 16 Conseguentemente, parte convenuta dovrà essere condannata al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, che si liquidano nella misura di euro 326.133,00 (pari all'80% di euro 407.666,73) all'attualità, oltre agli interessi legali calcolati dalla domanda giudiziale e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione.
Non può, invece, al riguardo essere accolta la richiesta attorea di condanna al pagamento degli interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/2002, trattandosi di debito di natura risarcitoria (e, pertanto, di valore) e non di somma dovuta in relazione ad una transazione commerciale.
- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza, non essendovi ragione per derogare a tale generale principio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta: accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta in relazione ai danni subiti dalla parte attrice in conseguenza dell'incendio sviluppatosi nell'impianto di sua proprietà, sito in Sommariva Perno, come meglio descritti in motivazione, e per l'effetto la condanna al risarcimento degli stessi, mediante pagamento della somma che si liquida in euro 326.133,00 all'attualità, oltre agli interessi legali calcolati dalla richiesta di indennizzo e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione;
condanna la convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida in misura pari ad euro
12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, e oltre al rimborso dei costi di iscrizione a ruolo.
Asti, 14.1.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Carena
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