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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 29 maggio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 147/2025 R.G. e vertente
fra
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cosentino ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Lauria, alla c.da Montagnola
Seluci snc, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Gianfranco Vittori, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso in riassunzione, depositato il 18.01.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso: 1) l'ordinanza ingiunzione n. OI-001171515 relativa all'atto di accertamento n.
.6400.11/07/2018.0133170 del 11.07.2018 riferito all'anno 2016; 2) CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-001576316 relativa all'atto di accertamento n.
.6400.19/12/2018.0242354 del 19.12.2018 riferito all'anno 2017; 3) CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-002270868 relativa all'atto di accertamento n.
.6400.07/10/2021.0278782 del 07.10.2021 riferito all'anno 2019; tutte CP_1
notificate il 09.02.2024 e riferite al mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte della società di cui Controparte_2
parte ricorrente era stata legale rappresentante dal 01.02.2019 sino alla data del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Lagonegro nel 2019, deducendo la violazione dell'art. 14 L. 689/1981; quanto agli addebiti riferiti agli anni 2016 e
2017, il difetto di legittimazione passiva per essere stata nominata amministratrice unica della in data 01.02.2019; quanto Controparte_2 all'ingiunzione riferita all'anno 2019, la illegittimità della contestazione atteso il dichiarato fallimento della società dal Tribunale di Lagonegro (fall. 9/2019).
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare, ovvero dichiarare nulle, le ordinanze ingiunzione qui opposte, per i motivi rappresentati nel ricorso originale;
con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava, in CP_1 via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi 13 dell'art. 6 d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 617 c.p.c., ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alle date di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
in via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; con vittoria di spese.
2 La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 29 maggio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente propone opposizione avverso: 1) l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
001171515, relativa all'atto di accertamento n. .6400.11/07/2018.0133170 CP_1 del 11.07.2018 riferito all'anno 2016, con la quale veniva ordinato ed ingiunto, nella qualità di legale rappresentante p.t. della società il CP_2 CP_2 pagamento della somma complessiva di € 17.492,86 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali)”; 2) Ordinanza–ingiunzione n. OI-001576316, relativa all'atto di accertamento n. .6400.19/12/2018.0242354 del 19.12.2018 riferito all'anno CP_1
2017, con la quale veniva ordinato ed ingiunto, nella qualità di legale rappresentante p.t. della società il pagamento della somma Controparte_2 complessiva di € 31.734,50 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L.
463/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali)”; 3)
Ordinanza–ingiunzione n. OI-002270868, relativa all'atto di accertamento n.
.6400.07/10/2021.0278782 del 07.10.2021 riferito all'anno 2019 con la CP_1
quale veniva ordinato ed ingiunto, nella qualità di legale rappresentante p.t. della società il pagamento della somma complessiva di € Controparte_2
14.924,00 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), tutte notificate il 09 febbraio 2024.
Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'opposizione proposta in data 08 marzo 2024 - come verificato a mezzo Cancelleria - dinanzi al Tribunale inizialmente adito avverso ciascuna delle ordinanze-ingiunzione notificate il 09 febbraio 2024, conformemente al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo
3 n. 150 del 1 settembre 2011 che, al comma 6, prevede: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Sempre in via preliminare, il Tribunale reputa di dare continuità all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito su questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio e, in particolare, dal Tribunale di Catania sentenza
3520 del 26.06.2024 e sentenza n. 3869 del 16.07.2024 le cui motivazioni si richiamano, quasi testualmente, anche ai sensi dell'articolo 118 disp att c.p.c.
Parte opponente ha contestato il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'ente previdenziale, a norma dell'art. 14 della l. n. 689/1981.
Al riguardo va rilevato che: 1) gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non
è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; 2) tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, 67; 3) che l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si
4 osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia in esame è quindi regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Tanto premesso la causa può decidersi avuto riguardo alla fondatezza della eccezione di intervenuta decadenza ex articolo 14 l. n. 689/1981 sollevata dall'opponente e, conseguentemente, l'opposizione va accolta con assorbimento di ogni altra questione.
Segnatamente l'art. 14 della l. 689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
5 L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, è costante l'orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di dare continuità, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art.
14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 27405 del 25.10.2019).
Nel caso di specie l' ha accertato con atto n. CP_1
.6400.11/07/2018.0133170 del 11.07.2018 (notificato in data 01.08.2018) CP_1
una omissione risalente a due anni prima (2016); con atto n. accertamento
.6400.19/12/2018.0242354 del 19.12.2018 (notificato il 09.01.2019) una CP_1
omissione risalente a due anni prima (2017) e con atto n.
.6400.07/10/2021.0278782 del 07.10.2021 (notificato il 21.10.2021) una CP_1
omissione risalente a due anni prima (2019) e, quindi, ben oltre il decorso del prescritto termine di novanta giorni e, peraltro, a seguito di una mera “verifica nei nostri archivi”.
E' evidente come “… le violazioni contestate erano agevolmente riscontrabili dell'Ente previdenziale senza la necessità di particolari aggravi istruttori. Sul punto l' non ha fornito elementi dai quali poter desumere, in relazione al CP_1
caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa
6 ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo.
Da questo punto di vista, infatti, non è superfluo notare che i mod.
DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dello ente resistente di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall ” (Tribunale di CP_3
Catania sentenza n. 3520/2024 cit.).
Per le ragioni come esposte, deve concludersi che la notifica degli atti di accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n. 463/1983 e recanti n. .6400.11/07/2018.0133170 del 11.07.2018; n. CP_1
.6400.19/12/2018.0242354 del 19.12.2018 e n. CP_1
.6400.07/10/2021.0278782 del 07.10.2021, effettuate, rispettivamente, in CP_1 data 01.08.2019 per l'anno 2016, in data 09.01.2019 per l'anno 2017 e in data
21.10.2021 per l'anno 2019 siano tardive e, quindi, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 14, l. 689/1981 (L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
001171515, l'ordinanza–ingiunzione n. OI-001576316 e l'ordinanza– ingiunzione n. OI-002270868, tutte notificate il 09 febbraio 2024, vanno annullate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, avuto riguardo alla natura e al valore della causa, alle fasi effettivamente espletate ed al carattere seriale della questione di rito avente carattere assorbente e risolutivo della vertenza.
P.Q.M.
7 il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso in Parte_1
riassunzione depositato il 18.01.2025, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001171515, l'ordinanza– ingiunzione n. OI-001576316 e l'ordinanza–ingiunzione n. OI-
002270868, notificate il 09 febbraio 2024;
2. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.100,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 29 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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