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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg9857 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9857 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili),
TRA rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
BORRELLI BIAGIO presso il quale elettivamente domicilia in San Giorgio a
Cremano (NA) alla Via De Lauzieres n.46,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI CP_1
PALMA FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via
Pitloo n. 8,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
Con ricorso depositato l'08/05/2024 , premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio con il sig. in NOLA l'08/10/2005 e che CP_1
1 dal matrimonio nasceva la figlia il 27.11.2006, maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente, rappresentava la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto con il coniuge, che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. In particolare chiedeva:
“a) pronunciare la separazione legale tra i coniugi sigg. e con Parte_1 CP_1
addebito a carico di quest'ultimo per i motivi suddetti, nonché, all'esito ed in conformità ad i requisiti di legge, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
c) disporre che la casa coniugale venga assegnata in favore del resistente;
d) con riguardo alla figlia disporre l'affidamento condiviso di con diritto di vista Per_1 Per_1
della madre come sopra indicato;
e) emettere ogni altro provvedimento di legge, anche in forza dell'art 473 bis 6 c.p.c. in ragione del rifiuto della figlia minore di incontrare la madre con richiesta di Per_1 Parte_1
abbreviazione dei termini processuali;
f) condannare parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in caso di soccombenza;
all'esito della istruttoria, pronunciata la separazione personale dei coniugi, dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio.”
Si costituiva telematicamente il resistente con comparsa di costituzione, il quale chiedeva:
a) Autorizzare i coniugi e a vivere separati, pronunciando la loro CP_1 Parte_1
separazione personale e, all'esito, emettere provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra di essi contratto in Nola in data 08-10-2005, disponendo la trasmissione dei relativi provvedimenti a cura della cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni di rito;
b) Rigettare la richiesta di addebito spiegata dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
c) Assegnare la casa coniugale al proprietario sig. CP_1
d) Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, in modo da consentire Per_1
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con residenza privilegiata presso il padre,
2 confermando l'esercizio del diritto di visita, i contatti e la permanenza della minore presso ciascun genitore secondo le modalità richiamate nel ricorso introduttivo o, in via subordinata, stabilire i tempi
e le modalità ritenuti opportuni nell'interesse della minore;
e) disporre che la sig.ra versi un contributo economico per il mantenimento della figlia Parte_1
nella misura di € 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo Per_1
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, o nella diversa misura di Giustizia;
f) disporre che la ricorrente contribuisca, nella misura del 50%, al pagamento delle Parte_1
spese straordinarie documentate per la figlia secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Per_1
Napoli;
g) condannare la ricorrente al pagamento di spese e compensi di causa.” Parte_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 21 e ss c.p.c.
All'udienza di prima comparizione attesa l'istanza di rinvio del procuratore di parte resistente, controparte non si opponeva al richiesto rinvio ed insisteva sulla propria istanza di ascolto della minore Per_1
Il Presidente rilevata la non opposizione al rinvio e ritenuta la necessità dell'ascolto della figlia minore, rinviava all'udienza del 12.11.2024 alle ore 11,30 per la comparizione personale delle parti e l'ascolto della minore.
Ascoltata la minore, il Presidente si riservava e con provvedimento del 04.12.2024 scioglieva la riserva emettendo i provvedimenti provvisori e urgenti, formulando alle parti proposta conciliativa e rinviando al 04.02.2025 per poter valutare la conciliazione aderendo alla proposta.
All'udienza del 04.02.2025 entrambe le parti aderivano alla proposta conciliativa.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il Pm chiedeva pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi.
Le parti hanno qindi uraggiunto il seguente accordo:
- assegnazione della casa coniugale al sig. CP_1
- obbligo a carico della madre la sig.ra di corrispondere, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia l'assegno mensile di € 150,00, da versare entro il giorno 5 di ogni Per_1
3 mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
-rinunzia di parte ricorrente alla domanda di addebito;
- le parti si accordano al che la madre versi direttamente alla figlia maggiorenne il contributo al mantenimento della stessa.”
In ordine alla proposta conciliativa fatta propria dalle parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo i punti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, ne prende meramente atto attesa la non contrarietà alle norme imperative.
La parte ha proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso dei coniugi, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 219, parte II, s., reg. Atti Matrimonio anno 2005) CP_1
alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
b) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NOLA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
4 d) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
e) spese al definitivo;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9857 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili),
TRA rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
BORRELLI BIAGIO presso il quale elettivamente domicilia in San Giorgio a
Cremano (NA) alla Via De Lauzieres n.46,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI CP_1
PALMA FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via
Pitloo n. 8,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
Con ricorso depositato l'08/05/2024 , premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio con il sig. in NOLA l'08/10/2005 e che CP_1
1 dal matrimonio nasceva la figlia il 27.11.2006, maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente, rappresentava la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto con il coniuge, che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. In particolare chiedeva:
“a) pronunciare la separazione legale tra i coniugi sigg. e con Parte_1 CP_1
addebito a carico di quest'ultimo per i motivi suddetti, nonché, all'esito ed in conformità ad i requisiti di legge, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
c) disporre che la casa coniugale venga assegnata in favore del resistente;
d) con riguardo alla figlia disporre l'affidamento condiviso di con diritto di vista Per_1 Per_1
della madre come sopra indicato;
e) emettere ogni altro provvedimento di legge, anche in forza dell'art 473 bis 6 c.p.c. in ragione del rifiuto della figlia minore di incontrare la madre con richiesta di Per_1 Parte_1
abbreviazione dei termini processuali;
f) condannare parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in caso di soccombenza;
all'esito della istruttoria, pronunciata la separazione personale dei coniugi, dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio.”
Si costituiva telematicamente il resistente con comparsa di costituzione, il quale chiedeva:
a) Autorizzare i coniugi e a vivere separati, pronunciando la loro CP_1 Parte_1
separazione personale e, all'esito, emettere provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra di essi contratto in Nola in data 08-10-2005, disponendo la trasmissione dei relativi provvedimenti a cura della cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni di rito;
b) Rigettare la richiesta di addebito spiegata dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
c) Assegnare la casa coniugale al proprietario sig. CP_1
d) Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, in modo da consentire Per_1
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con residenza privilegiata presso il padre,
2 confermando l'esercizio del diritto di visita, i contatti e la permanenza della minore presso ciascun genitore secondo le modalità richiamate nel ricorso introduttivo o, in via subordinata, stabilire i tempi
e le modalità ritenuti opportuni nell'interesse della minore;
e) disporre che la sig.ra versi un contributo economico per il mantenimento della figlia Parte_1
nella misura di € 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo Per_1
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, o nella diversa misura di Giustizia;
f) disporre che la ricorrente contribuisca, nella misura del 50%, al pagamento delle Parte_1
spese straordinarie documentate per la figlia secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Per_1
Napoli;
g) condannare la ricorrente al pagamento di spese e compensi di causa.” Parte_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 21 e ss c.p.c.
All'udienza di prima comparizione attesa l'istanza di rinvio del procuratore di parte resistente, controparte non si opponeva al richiesto rinvio ed insisteva sulla propria istanza di ascolto della minore Per_1
Il Presidente rilevata la non opposizione al rinvio e ritenuta la necessità dell'ascolto della figlia minore, rinviava all'udienza del 12.11.2024 alle ore 11,30 per la comparizione personale delle parti e l'ascolto della minore.
Ascoltata la minore, il Presidente si riservava e con provvedimento del 04.12.2024 scioglieva la riserva emettendo i provvedimenti provvisori e urgenti, formulando alle parti proposta conciliativa e rinviando al 04.02.2025 per poter valutare la conciliazione aderendo alla proposta.
All'udienza del 04.02.2025 entrambe le parti aderivano alla proposta conciliativa.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il Pm chiedeva pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi.
Le parti hanno qindi uraggiunto il seguente accordo:
- assegnazione della casa coniugale al sig. CP_1
- obbligo a carico della madre la sig.ra di corrispondere, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia l'assegno mensile di € 150,00, da versare entro il giorno 5 di ogni Per_1
3 mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
-rinunzia di parte ricorrente alla domanda di addebito;
- le parti si accordano al che la madre versi direttamente alla figlia maggiorenne il contributo al mantenimento della stessa.”
In ordine alla proposta conciliativa fatta propria dalle parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo i punti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, ne prende meramente atto attesa la non contrarietà alle norme imperative.
La parte ha proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso dei coniugi, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 219, parte II, s., reg. Atti Matrimonio anno 2005) CP_1
alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
b) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NOLA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
4 d) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
e) spese al definitivo;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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