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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/02/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 13194/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 13194/2023 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CUGLITORI CLAUDIA
RICORRENTE
CONTRO
(CF: nato a [...] il [...] rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. BUDA ANNA RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 06/11/2024, le parti hanno concluso congiuntamente come da accordo.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Acireale (CT), in Parte_1 Controparte_1
data 27/07/2004, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2004, parte II,
Serie A numero 287.
Dalla coppia è nata in data [...], la figlia . Persona_1
Con ricorso depositato il 30.11.2023, ha chiesto la separazione Parte_1
personale dal marito, asserendo che il marito aveva assunto dei comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio;
ha chiesto, inoltre, disporre l'affido condiviso della minore Persona_1
con collocamento presso la madre, nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, di
[...]
regolamentare il diritto di visita del padre e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile complessivo pari ad € 250,00 da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , il quale non si è opposto alla domanda di Controparte_1
separazione, concordando sull'affido ed il collocamento della figlia e sull'assegnazione della casa coniugale, ma ha chiesto disporsi un contributo al mantenimento per la figlia non superiore a €
150,00 mensili oltre al 30% delle spese straordinarie essendo attualmente disoccupato: invero, il resistente ha altresì evidenziato di essere privo di redditi (come da autocertificazioni allegate), oltre che non essere in condizione di reperire idonea sistemazione abitativa.
All'udienza del 06/11/2024 di comparizione delle parti, atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, entrambi i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione ed hanno rassegnato le conclusioni in maniera congiunta al fine di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati e potranno stabilire la loro residenza, domicilio o dimora ove riterranno più opportuno, scambiandosi fin d'ora il reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto;
2. i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di assistenza economica e/o mantenimento;
3. La casa coniugale sita in Acireale via Castelnuovo Don Bosco n.11, di proprietà esclusiva della moglie, resterà nella disponibilità di quest'ultima, con tutti i mobili e gli arredi, e continuerà ad abitarla con la figlia minore;
4. La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e con Per_1
diritto per il padre di vederla e tenerla con sé, concordando, stante l'età della minore (16 anni), i tempi e le modalità con la stessa;
ed in ogni caso: un giorno infrasettimanale dall'uscita della scuola alle ore 20.00, fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore
20.00, 7 giorni consecutivi durante le vacanze Natalizie, alternando di anno in anno il giorno di
Natale e quello di Capodanno, 3 giorni consecutivi durante le vacanze Pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, 30 giorni durante le vacanze estive da concordare previamente tra i genitori;
5. il sig. verserà alla dott.ssa a titolo di contribuzione per il mantenimento CP_1 CP_2
della figlia minore la somma di €.200,00 mensili da aggiornarsi annualmente in base agli Per_1
indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie: scolastiche, sportive e mediche non coperte dal
S.S.N.;
6. il sig. provvederà ad inoltrare richiesta per il cambio di residenza entro il mese di CP_1
novembre 2024. Il sig. lascerà la casa coniugale entro il 6 novembre 2024, CP_1
consegnando contestualmente le chiavi;
la sig.ra consentirà comunque, previo Parte_1
accordo, al sig. di poter prelevare dalla casa coniugale gli eventuali beni ed effetti CP_1
personali ancora ivi presenti.”
Alla stessa udienza i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione come da accordo, sottoscritto, rinunciando ai termini per atti conclusivi.
Il Giudice ha posto la causa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto. ____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Ciò posto, possono trovare accoglimento le determinazioni delle parti in relazione all'affidamento e collocamento della figlia che sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1
collocata presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale, nonché la regolamentazione degli incontri con il padre, avuto riguardo all'età raggiunta dalla figlia.
Va disposto, in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti, che Controparte_1
contribuisca al mantenimento della figlia , attraverso il versamento di un Persona_1
assegno mensile di mantenimento di € 200,00, da versare in favore di Parte_1
entro giorno 5 di ogni mese, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
In assenza di una parte soccombente, le spese di lite sono compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
17.11.1968, che hanno contratto matrimonio in Acireale (CT) in data 27/07/2004, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2004, numero 287, parte II, serie A;
2) affida la figlia ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, Persona_1
cui assegna la casa familiare e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) pone a carico di l'onere di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
, attraverso il versamento di un assegno mensile di mantenimento di € 200,00 Persona_1 entro giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie;
5) compensa le spese.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Acireale (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 21/02/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 13194/2023 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CUGLITORI CLAUDIA
RICORRENTE
CONTRO
(CF: nato a [...] il [...] rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. BUDA ANNA RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 06/11/2024, le parti hanno concluso congiuntamente come da accordo.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Acireale (CT), in Parte_1 Controparte_1
data 27/07/2004, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2004, parte II,
Serie A numero 287.
Dalla coppia è nata in data [...], la figlia . Persona_1
Con ricorso depositato il 30.11.2023, ha chiesto la separazione Parte_1
personale dal marito, asserendo che il marito aveva assunto dei comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio;
ha chiesto, inoltre, disporre l'affido condiviso della minore Persona_1
con collocamento presso la madre, nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, di
[...]
regolamentare il diritto di visita del padre e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile complessivo pari ad € 250,00 da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , il quale non si è opposto alla domanda di Controparte_1
separazione, concordando sull'affido ed il collocamento della figlia e sull'assegnazione della casa coniugale, ma ha chiesto disporsi un contributo al mantenimento per la figlia non superiore a €
150,00 mensili oltre al 30% delle spese straordinarie essendo attualmente disoccupato: invero, il resistente ha altresì evidenziato di essere privo di redditi (come da autocertificazioni allegate), oltre che non essere in condizione di reperire idonea sistemazione abitativa.
All'udienza del 06/11/2024 di comparizione delle parti, atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, entrambi i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione ed hanno rassegnato le conclusioni in maniera congiunta al fine di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati e potranno stabilire la loro residenza, domicilio o dimora ove riterranno più opportuno, scambiandosi fin d'ora il reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto;
2. i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di assistenza economica e/o mantenimento;
3. La casa coniugale sita in Acireale via Castelnuovo Don Bosco n.11, di proprietà esclusiva della moglie, resterà nella disponibilità di quest'ultima, con tutti i mobili e gli arredi, e continuerà ad abitarla con la figlia minore;
4. La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e con Per_1
diritto per il padre di vederla e tenerla con sé, concordando, stante l'età della minore (16 anni), i tempi e le modalità con la stessa;
ed in ogni caso: un giorno infrasettimanale dall'uscita della scuola alle ore 20.00, fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore
20.00, 7 giorni consecutivi durante le vacanze Natalizie, alternando di anno in anno il giorno di
Natale e quello di Capodanno, 3 giorni consecutivi durante le vacanze Pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, 30 giorni durante le vacanze estive da concordare previamente tra i genitori;
5. il sig. verserà alla dott.ssa a titolo di contribuzione per il mantenimento CP_1 CP_2
della figlia minore la somma di €.200,00 mensili da aggiornarsi annualmente in base agli Per_1
indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie: scolastiche, sportive e mediche non coperte dal
S.S.N.;
6. il sig. provvederà ad inoltrare richiesta per il cambio di residenza entro il mese di CP_1
novembre 2024. Il sig. lascerà la casa coniugale entro il 6 novembre 2024, CP_1
consegnando contestualmente le chiavi;
la sig.ra consentirà comunque, previo Parte_1
accordo, al sig. di poter prelevare dalla casa coniugale gli eventuali beni ed effetti CP_1
personali ancora ivi presenti.”
Alla stessa udienza i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione come da accordo, sottoscritto, rinunciando ai termini per atti conclusivi.
Il Giudice ha posto la causa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto. ____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Ciò posto, possono trovare accoglimento le determinazioni delle parti in relazione all'affidamento e collocamento della figlia che sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1
collocata presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale, nonché la regolamentazione degli incontri con il padre, avuto riguardo all'età raggiunta dalla figlia.
Va disposto, in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti, che Controparte_1
contribuisca al mantenimento della figlia , attraverso il versamento di un Persona_1
assegno mensile di mantenimento di € 200,00, da versare in favore di Parte_1
entro giorno 5 di ogni mese, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
In assenza di una parte soccombente, le spese di lite sono compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
17.11.1968, che hanno contratto matrimonio in Acireale (CT) in data 27/07/2004, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2004, numero 287, parte II, serie A;
2) affida la figlia ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, Persona_1
cui assegna la casa familiare e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) pone a carico di l'onere di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
, attraverso il versamento di un assegno mensile di mantenimento di € 200,00 Persona_1 entro giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie;
5) compensa le spese.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Acireale (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 21/02/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco