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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 570/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. CIPOLLA PAOLO GIOVANNI;
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. SQUINTANI LUCA;
CONVENUTA nonché
C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: scioglimento della comunione.
Conclusioni: la parte attrice come da note depositate l'11.06.2024, e la parte convenuta come da note del 17.06.2024. CP_1 MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia della convenuta in quanto non costituitasi in giudizio, sebbene Controparte_2
ritualmente evocata nello stesso.
Ciò posto, la parte attrice ha adito questo Tribunale, chiedendo di “accertare
l'esistenza dello stato di comunione tra la sig.ra , proprietaria nella misura Parte_1
di ½, e le sigg. e , in ragione della quota di comproprietà Controparte_2 CP_1
di 1/4 ciascuno, relativamente al seguente cespite immobiliare: in Comune di Follonica
(GR), via Atene n. 51, identificato al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 27, part.
444, sub. 40, Cat. A/2, Classe 4, m. vani 4, mq 76, r.c. € 568,10, via Atene, P. 3; b. nominare un esperto per determinare la corrispondente massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione del cespite immobiliare;
c. ordinare la relativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso accertata non materiale divisibilità del bene, ordinare la vendita all'incanto del bene stesso con successiva formazione di separate masse liquide da ripartire tra i singoli condividendi;
d. ordinarsi al locale
Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza, esonerando il
Conservatore stesso da ogni relativa responsabilità”.
La convenuta ha aderito alla domanda attorea. CP_1
In punto di diritto, va osservato che il coerede che agisce in giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria su un immobile, è tenuto ad allegare e a provare i fatti costitutivi della propria domanda e, in particolare, la propria qualità di erede, l'appartenenza dell'immobile oggetto di domanda all'asse ereditario del de cuius e la sussistenza delle altre condizioni di legge necessarie per lo scioglimento della comunione.
In relazione alla prova della comproprietà dell'immobile, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità, pur ritenendo che, nel giudizio di divisione ereditaria, occorra offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius
o più genericamente la prova della comproprietà, ha chiarito che il coerede non è tenuto a provare la proprietà con lo stesso rigore richiesto per l'azione di rivendicazione, poichè non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi (cfr. Cass. Civ. n. 6228/2023).
Inoltre, quanto ai mezzi di prova, la giurisprudenza di legittimità ha dato rilievo alla non contestazione della comunione ad opera del convenuto, nel senso che, pur dovendosi escludere che la divisione immobiliare possa farsi
“sulla parola”, ove non sussista contestazione del convenuto sulla comproprietà di un immobile, “non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, nè la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico (cfr. Cass. n.
21716-2020), tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro” (Cass. Civ. n. 6228/2023).
Circa la prova indiziaria, i principi appena esaminati vanno necessariamente applicati tenendo conto sistematicamente di quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei diritti reali a mezzo di elementi indiziari, al fine di garantire la necessaria coerenza dell'ordinamento giuridico.
Sul punto, va osservato che la giurisprudenza di legittimità, in ordine all'efficacia probatoria delle risultanze catastali ai fini della prova in giudizio della proprietà o di un diritto reale, ha escluso la sufficienza della sola risultanza catastale, non accompagnata da ulteriori elementi probatori, per la dimostrazione della proprietà nell'ambito delle azioni di rivendicazione (cfr.
Cass. Civ. n. 7567/2019; di recente Cass. Civ. n. 24050/2022).
Anche al di fuori dei casi di esperimento dell'azione di rivendicazione, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la sufficienza della sola risultanza catastale, in assenza di altri sicuri elementi probatori, per dimostrare la titolarità del diritto di proprietà in giudizio, dovendosi rilevare che la fonte dell'acquisto della proprietà su un bene è solo uno degli istituti previsti dall'art. 922 c.c. e, in primis, il contratto.
In particolare, di recente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in materia condominiale, che “poichè il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi” (Cass. Civ. n. 22339/2019;
Cass. Civ. n. 9096/1991).
E ancora la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “l'intestazione catastale di un immobile, compiuta dall'autorità amministrativa nell'ambito di accertamenti di carattere fiscale per individuare il titolare della proprietà, non comporta la dimostrazione che l'intestatario, o gli intestatari, abbiano effettivamente esercitato su di esso quel potere di fatto che, unitamente all'indispensabile elemento intenzionale, è idoneo a produrre l'acquisto della proprietà per il decorso del tempo ed il concorso di tutte le altre condizioni a tal fine richieste dalla legge. D'altra parte, le indicazioni catastali non sono elementi decisive per
l'accertamento del diritto di proprietà” (Cass: Civ. n. 27296/2013).
L'insufficienza della mera risultanza catastale a provare compiutamente la proprietà, in assenza di solidi riscontri ulteriori, è affermata anche dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha stabilito che “le risultanze catastali, pur non costituendo prova né dei diritti reali sui beni né della posizione dei confini rappresentati nelle mappe catastali (Cons. Stato, sez. VI, n. 631 del 2015), possono essere utilizzate da questo Collegio ai fini della valutazione della legittimità dell'ordinanza di demolizione, in uno con le altre emergenze processuali” (Cons. di Stato n. 8600/2023).
La insufficienza della mera visura catastale, da sola considerata e in assenza di altri sicuri riscontri probatori della proprietà, è stata affermata anche dalla giurisprudenza di merito, che ha rilevato, in materia di divisioni, che “la dimostrazione della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione delle certificazioni catastali - valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 cod. civ. - né con pretesi riconoscimenti della controparte - essendo necessario, in subiecta materia, l'atto scritto "ad substantiam", ovvero un fatto equiparato come l'usucapione - né, del resto, è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr., all'uopo, Cass., 11 novembre 1997, n. 11115)”
(Trib. Latina n. 1100/2021).
Peraltro, la possibilità che sussista una divergenza tra il proprietario effettivo di un diritto reale e il titolare dello stesso in base alle risultanze catastali è ammessa dallo stesso ordinamento giuridico (art. 3 del D.P.R. n. 327/2001).
Venendo alle ulteriori condizioni dell'azione di divisione, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giuridica" (in questo senso, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, Cass., Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009, secondo cui la sussistenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui alla L. 28 febbraio 1985, n.
47, art. 40, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite;
da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/03/2019). Non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, art. 46 e dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 47 del 1985” (Cass. Civ. S.U. n. 25021/2019). Tale conclusione è affermata sulla scorta dell'esigenza di precludere alle parti attraverso il ricorso al giudice, di conseguire un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio, e di prevenire che il Giudice, in via contraddittoria, dichiari, da un lato, la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e L. n. 47 del
1985, art. 40 e, dall'altro, disponga la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi
(Cass. Civ. S.U. n. 25021/2019).
Inoltre, essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazione attestante tale regolarità o la sua omessa analisi ad opera del
Giudice è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Civ. S.U.
n. 25021/2019; Trib. Roma 05.06.2024).
Va osservato che le Sezioni Unite in precedenza richiamate, attraverso il richiamo della normativa in materia edilizia, hanno accolto la concezione formale di irregolarità abusiva, già affermata dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione Civile con sentenza n. 8230/2019, secondo cui “La nullità comminata dall'art. 46, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia) e dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art.
1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità
"testuale". Con tale espressione, in stretta adesione al dato normativo, deve intendersi un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione, in detti atti, degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell'immobile”.
Alla luce del principio richiamato, la regolarità edilizia, ai fini della validità degli atti traslativi di diritti reali su immobili, va intesa come presenza delle dichiarazioni delle parti circa gli estremi del titolo abilitativo dell'immobile e come effettiva esistenza del titolo dichiarato dalla parte.
Ciò importa che, ai fini della divisione giudiziale, è necessario che, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni (dopo il D. Lgs. n. 149/2022 deve farsi evidentemente riferimento all'udienza per la rimessione in decisione), la parte interessata fornisca le dichiarazioni sui titoli abilitativi ai sensi degli artt.
46 del D.P.R. n. 380/2001 e 40 della L. n. 47/1985 e che il titolo dichiarato sia effettivamente sussistente e riferibile all'immobile di causa, producendo la relativa documentazione.
In quanto condizione dell'azione, è onere della parte interessata allegare e provare la regolarità edilizia dell'immobile comune.
Sul punto, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“L'onere dell'attore di provare l'esistenza delle condizioni dell'azione ed il correlativo dovere del giudice di dare conto delle ragioni della decisione vanno determinati con riferimento al tema effettivamente controverso in base alla posizione assunta dalle parti (Cass. Civ. n.
4373/2003).
Come si desume dalla giurisprudenza richiamata, è onere della parte attrice allegare e provare i fatti da cui desumere la sussistenza delle condizioni dell'azione proposta.
Inoltre, non potendo i condividenti ottenere a mezzo della divisione giudiziale più di quanto otterrebbero dalla divisione consensuale (cfr. Cass. Civ. S.U. n.
25021/2019), condizione essenziale per la divisione giudiziale dell'immobile è altresì la conformità oggettiva dello stato di fatto alle planimetrie catastali ai sensi della L. n. 52/1985, presupposto di validità di un atto di divisione (cfr.
Cass. Civ. n. 37369/2021).
Ciò posto, nel caso di specie, va osservato che la parte attrice ha allegato che ella e le convenute e hanno acquistato CP_1 Controparte_2
ciascuna la quota di 1/4 della proprietà del fabbricato oggetto di causa, sito in Follonica via Atene n. 51, catastalmente identificato al N.C.E.U. del predetto
Comune al foglio 27, part. 444, sub. 40 per successione a causa di morte alla madre e che ella attrice ha acquistato 1/4 ulteriore di proprietà Persona_1
dalla sorella con atto notarile, debitamente prodotto (cfr. Persona_2
all. 2 fasc. attrice).
Ciò posto, deve rilevarsi che le parti non hanno prodotto alcun certificato di morte della signora né hanno prodotto documentazione utile Persona_1
per accertare il loro rapporto di filiazione con questa, così da dimostrare di essere eredi della stessa.
Invero, in assenza di testamento, la delazione ereditaria opera secondo legge
(art. 457 c.c.), in ragione dei rapporti di parentela indicati negli artt. 565 e ss.
c.c.
Dunque, la prova del rapporto di parentela con un defunto è essenziale per dimostrare la delazione ereditaria in proprio favore, delazione che, unitamente all'accettazione dell'eredità in uno dei modi previsti dall'art. 474 c.c., è condizione essenziale per assumere la qualifica di erede di un soggetto defunto.
Ne consegue che colui che assuma di avere acquistato un diritto immobiliare a mezzo di successione per causa di morte (art. 922 c.c.), ha l'onere di provare la propria qualità di erede rispetto al defunto, provando la morte di questo, la delazione dell'eredità in proprio favore e l'accettazione di essa.
Ciò chiarito, nel caso di specie, le parti, a sostegno della propria successione ereditaria nei confronti di hanno prodotto una mera denuncia Persona_1
di successione (cfr. all. 1 fasc. attrice).
Si tratta di documentazione del tutto carente per accertare i profili in precedenza illustrati, non avendo la denuncia di successione, in quanto atto rilevante ai meri fini fiscali, alcuna attitudine probatoria. Le conclusioni sopra affermate sono state confermate dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.”
(Cass. Civ. n. 10519/2024; Cass. Civ. n. 6745/2018).
Né si potrebbe invocare, anche volendo ammetterne l'ammissibilità in materia di posizioni indisponibili come lo status personae, del principio di non contestazione, risultando in questo giudizio non costituita una convenuta, litisconsorte necessaria, Controparte_2
In definitiva, non può ritenersi raggiunta la prova che le odierne parti siano eredi di che le stesse indicano come loro dante causa. Persona_1
Inoltre, va osservato che mediante la successione per causa di morte l'erede può acquistare solo i diritti che erano parte del patrimonio del defunto.
Dunque, l'erede che assume di essere proprietario di un immobile per averlo ereditato dal genitore defunto è tenuto ad allegare e a provare il titolo che fonda l'appartenenza dell'immobile alla massa ereditaria, restando altrimenti insufficiente l'affermazione della sola qualità di erede, senza la prova che il diritto affermato era parte del patrimonio ereditario.
Nel caso di specie, le parti non hanno allegato né provato il titolo che fondava l'appartenenza del cespite oggetto di causa al patrimonio di Persona_1
sicché non vi è alcuna prova che l'immobile oggetto di causa sia parte dell'eredità della suddetta persona e, per l'effetto, sia trapassato nel patrimonio degli eredi.
Inoltre, il complesso dei fatti sopra descritti non possono ritenersi provati per mezzo della sola visura catastale per immobile prodotta da parte attrice (cfr. all. 3 fasc. attrice).
Come evidenziato in precedenza, la visura catastale, da sola e in assenza di solidi riscontri probatori, non può fondare la prova dell'appartenenza di un cespite, considerato peraltro che nella visura non vi è alcun riferimento a
Persona_1
Infine, va osservato che le parti non hanno fornito alcuna deduzione né prova circa lo stato urbanistico ed edilizio dell'immobile, né hanno prodotto i titoli edilizi entro l'udienza per la rimessione in decisione.
La perizia di stima dell'agenzia immobiliare depositata da parte attrice (cfr. all.
3 fasc. attrice) non contiene alcun accertamento sul punto.
Né altra documentazione rilevante al suddetto scopo è stata prodotta dalle parti.
Ciò importa che l'azione di divisione proposta da parte attrice è inammissibile, in quanto difetta in concreto una condizione dell'azione, essenziale affinché possa decidersi nel merito la controversia (conforme Trib. Roma 05.06.2024).
Va osservato altresì che le lacune sopra evidenziate non possono superarsi a mezzo di una CTU, la quale, andando a sopperire a carenze dell'onere di allegazione e di prova delle parti, finirebbe per assumere rilievo esplorativo
(cfr. Cass. Civ. S.U. n. 3086/2022; in materia di divisione e di impossibilità di usare la CTU per superare le carenze documentali delle produzioni delle parti
Trib. Vibo Valentia 15.06.2022).
Ciò giustifica la conferma del rigetto, operato con ordinanza del 17.01.2024, della richiesta di CTU formulata dalle parti in corso di causa. Poiché il difetto della condizione dell'azione, dato dal difetto della documentazione inerente ai titoli edilizi dell'immobile oggetto di causa, costituisce una questione di rito che assume rilievo assorbente e preliminare rispetto alle questioni di merito, deve ritenersi che, in ultima analisi, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di divisione proposta da parte attrice.
Stante la natura del giudizio di divisione, effettuato nell'interesse dei condividenti, si giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 570/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande proposte da parte attrice;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, 03.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 570/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. CIPOLLA PAOLO GIOVANNI;
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. SQUINTANI LUCA;
CONVENUTA nonché
C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: scioglimento della comunione.
Conclusioni: la parte attrice come da note depositate l'11.06.2024, e la parte convenuta come da note del 17.06.2024. CP_1 MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia della convenuta in quanto non costituitasi in giudizio, sebbene Controparte_2
ritualmente evocata nello stesso.
Ciò posto, la parte attrice ha adito questo Tribunale, chiedendo di “accertare
l'esistenza dello stato di comunione tra la sig.ra , proprietaria nella misura Parte_1
di ½, e le sigg. e , in ragione della quota di comproprietà Controparte_2 CP_1
di 1/4 ciascuno, relativamente al seguente cespite immobiliare: in Comune di Follonica
(GR), via Atene n. 51, identificato al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 27, part.
444, sub. 40, Cat. A/2, Classe 4, m. vani 4, mq 76, r.c. € 568,10, via Atene, P. 3; b. nominare un esperto per determinare la corrispondente massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione del cespite immobiliare;
c. ordinare la relativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso accertata non materiale divisibilità del bene, ordinare la vendita all'incanto del bene stesso con successiva formazione di separate masse liquide da ripartire tra i singoli condividendi;
d. ordinarsi al locale
Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza, esonerando il
Conservatore stesso da ogni relativa responsabilità”.
La convenuta ha aderito alla domanda attorea. CP_1
In punto di diritto, va osservato che il coerede che agisce in giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria su un immobile, è tenuto ad allegare e a provare i fatti costitutivi della propria domanda e, in particolare, la propria qualità di erede, l'appartenenza dell'immobile oggetto di domanda all'asse ereditario del de cuius e la sussistenza delle altre condizioni di legge necessarie per lo scioglimento della comunione.
In relazione alla prova della comproprietà dell'immobile, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità, pur ritenendo che, nel giudizio di divisione ereditaria, occorra offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius
o più genericamente la prova della comproprietà, ha chiarito che il coerede non è tenuto a provare la proprietà con lo stesso rigore richiesto per l'azione di rivendicazione, poichè non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi (cfr. Cass. Civ. n. 6228/2023).
Inoltre, quanto ai mezzi di prova, la giurisprudenza di legittimità ha dato rilievo alla non contestazione della comunione ad opera del convenuto, nel senso che, pur dovendosi escludere che la divisione immobiliare possa farsi
“sulla parola”, ove non sussista contestazione del convenuto sulla comproprietà di un immobile, “non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, nè la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico (cfr. Cass. n.
21716-2020), tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro” (Cass. Civ. n. 6228/2023).
Circa la prova indiziaria, i principi appena esaminati vanno necessariamente applicati tenendo conto sistematicamente di quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei diritti reali a mezzo di elementi indiziari, al fine di garantire la necessaria coerenza dell'ordinamento giuridico.
Sul punto, va osservato che la giurisprudenza di legittimità, in ordine all'efficacia probatoria delle risultanze catastali ai fini della prova in giudizio della proprietà o di un diritto reale, ha escluso la sufficienza della sola risultanza catastale, non accompagnata da ulteriori elementi probatori, per la dimostrazione della proprietà nell'ambito delle azioni di rivendicazione (cfr.
Cass. Civ. n. 7567/2019; di recente Cass. Civ. n. 24050/2022).
Anche al di fuori dei casi di esperimento dell'azione di rivendicazione, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la sufficienza della sola risultanza catastale, in assenza di altri sicuri elementi probatori, per dimostrare la titolarità del diritto di proprietà in giudizio, dovendosi rilevare che la fonte dell'acquisto della proprietà su un bene è solo uno degli istituti previsti dall'art. 922 c.c. e, in primis, il contratto.
In particolare, di recente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in materia condominiale, che “poichè il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi” (Cass. Civ. n. 22339/2019;
Cass. Civ. n. 9096/1991).
E ancora la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “l'intestazione catastale di un immobile, compiuta dall'autorità amministrativa nell'ambito di accertamenti di carattere fiscale per individuare il titolare della proprietà, non comporta la dimostrazione che l'intestatario, o gli intestatari, abbiano effettivamente esercitato su di esso quel potere di fatto che, unitamente all'indispensabile elemento intenzionale, è idoneo a produrre l'acquisto della proprietà per il decorso del tempo ed il concorso di tutte le altre condizioni a tal fine richieste dalla legge. D'altra parte, le indicazioni catastali non sono elementi decisive per
l'accertamento del diritto di proprietà” (Cass: Civ. n. 27296/2013).
L'insufficienza della mera risultanza catastale a provare compiutamente la proprietà, in assenza di solidi riscontri ulteriori, è affermata anche dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha stabilito che “le risultanze catastali, pur non costituendo prova né dei diritti reali sui beni né della posizione dei confini rappresentati nelle mappe catastali (Cons. Stato, sez. VI, n. 631 del 2015), possono essere utilizzate da questo Collegio ai fini della valutazione della legittimità dell'ordinanza di demolizione, in uno con le altre emergenze processuali” (Cons. di Stato n. 8600/2023).
La insufficienza della mera visura catastale, da sola considerata e in assenza di altri sicuri riscontri probatori della proprietà, è stata affermata anche dalla giurisprudenza di merito, che ha rilevato, in materia di divisioni, che “la dimostrazione della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione delle certificazioni catastali - valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 cod. civ. - né con pretesi riconoscimenti della controparte - essendo necessario, in subiecta materia, l'atto scritto "ad substantiam", ovvero un fatto equiparato come l'usucapione - né, del resto, è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr., all'uopo, Cass., 11 novembre 1997, n. 11115)”
(Trib. Latina n. 1100/2021).
Peraltro, la possibilità che sussista una divergenza tra il proprietario effettivo di un diritto reale e il titolare dello stesso in base alle risultanze catastali è ammessa dallo stesso ordinamento giuridico (art. 3 del D.P.R. n. 327/2001).
Venendo alle ulteriori condizioni dell'azione di divisione, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giuridica" (in questo senso, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, Cass., Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009, secondo cui la sussistenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui alla L. 28 febbraio 1985, n.
47, art. 40, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite;
da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/03/2019). Non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, art. 46 e dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 47 del 1985” (Cass. Civ. S.U. n. 25021/2019). Tale conclusione è affermata sulla scorta dell'esigenza di precludere alle parti attraverso il ricorso al giudice, di conseguire un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio, e di prevenire che il Giudice, in via contraddittoria, dichiari, da un lato, la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e L. n. 47 del
1985, art. 40 e, dall'altro, disponga la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi
(Cass. Civ. S.U. n. 25021/2019).
Inoltre, essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazione attestante tale regolarità o la sua omessa analisi ad opera del
Giudice è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Civ. S.U.
n. 25021/2019; Trib. Roma 05.06.2024).
Va osservato che le Sezioni Unite in precedenza richiamate, attraverso il richiamo della normativa in materia edilizia, hanno accolto la concezione formale di irregolarità abusiva, già affermata dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione Civile con sentenza n. 8230/2019, secondo cui “La nullità comminata dall'art. 46, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia) e dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art.
1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità
"testuale". Con tale espressione, in stretta adesione al dato normativo, deve intendersi un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione, in detti atti, degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell'immobile”.
Alla luce del principio richiamato, la regolarità edilizia, ai fini della validità degli atti traslativi di diritti reali su immobili, va intesa come presenza delle dichiarazioni delle parti circa gli estremi del titolo abilitativo dell'immobile e come effettiva esistenza del titolo dichiarato dalla parte.
Ciò importa che, ai fini della divisione giudiziale, è necessario che, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni (dopo il D. Lgs. n. 149/2022 deve farsi evidentemente riferimento all'udienza per la rimessione in decisione), la parte interessata fornisca le dichiarazioni sui titoli abilitativi ai sensi degli artt.
46 del D.P.R. n. 380/2001 e 40 della L. n. 47/1985 e che il titolo dichiarato sia effettivamente sussistente e riferibile all'immobile di causa, producendo la relativa documentazione.
In quanto condizione dell'azione, è onere della parte interessata allegare e provare la regolarità edilizia dell'immobile comune.
Sul punto, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“L'onere dell'attore di provare l'esistenza delle condizioni dell'azione ed il correlativo dovere del giudice di dare conto delle ragioni della decisione vanno determinati con riferimento al tema effettivamente controverso in base alla posizione assunta dalle parti (Cass. Civ. n.
4373/2003).
Come si desume dalla giurisprudenza richiamata, è onere della parte attrice allegare e provare i fatti da cui desumere la sussistenza delle condizioni dell'azione proposta.
Inoltre, non potendo i condividenti ottenere a mezzo della divisione giudiziale più di quanto otterrebbero dalla divisione consensuale (cfr. Cass. Civ. S.U. n.
25021/2019), condizione essenziale per la divisione giudiziale dell'immobile è altresì la conformità oggettiva dello stato di fatto alle planimetrie catastali ai sensi della L. n. 52/1985, presupposto di validità di un atto di divisione (cfr.
Cass. Civ. n. 37369/2021).
Ciò posto, nel caso di specie, va osservato che la parte attrice ha allegato che ella e le convenute e hanno acquistato CP_1 Controparte_2
ciascuna la quota di 1/4 della proprietà del fabbricato oggetto di causa, sito in Follonica via Atene n. 51, catastalmente identificato al N.C.E.U. del predetto
Comune al foglio 27, part. 444, sub. 40 per successione a causa di morte alla madre e che ella attrice ha acquistato 1/4 ulteriore di proprietà Persona_1
dalla sorella con atto notarile, debitamente prodotto (cfr. Persona_2
all. 2 fasc. attrice).
Ciò posto, deve rilevarsi che le parti non hanno prodotto alcun certificato di morte della signora né hanno prodotto documentazione utile Persona_1
per accertare il loro rapporto di filiazione con questa, così da dimostrare di essere eredi della stessa.
Invero, in assenza di testamento, la delazione ereditaria opera secondo legge
(art. 457 c.c.), in ragione dei rapporti di parentela indicati negli artt. 565 e ss.
c.c.
Dunque, la prova del rapporto di parentela con un defunto è essenziale per dimostrare la delazione ereditaria in proprio favore, delazione che, unitamente all'accettazione dell'eredità in uno dei modi previsti dall'art. 474 c.c., è condizione essenziale per assumere la qualifica di erede di un soggetto defunto.
Ne consegue che colui che assuma di avere acquistato un diritto immobiliare a mezzo di successione per causa di morte (art. 922 c.c.), ha l'onere di provare la propria qualità di erede rispetto al defunto, provando la morte di questo, la delazione dell'eredità in proprio favore e l'accettazione di essa.
Ciò chiarito, nel caso di specie, le parti, a sostegno della propria successione ereditaria nei confronti di hanno prodotto una mera denuncia Persona_1
di successione (cfr. all. 1 fasc. attrice).
Si tratta di documentazione del tutto carente per accertare i profili in precedenza illustrati, non avendo la denuncia di successione, in quanto atto rilevante ai meri fini fiscali, alcuna attitudine probatoria. Le conclusioni sopra affermate sono state confermate dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.”
(Cass. Civ. n. 10519/2024; Cass. Civ. n. 6745/2018).
Né si potrebbe invocare, anche volendo ammetterne l'ammissibilità in materia di posizioni indisponibili come lo status personae, del principio di non contestazione, risultando in questo giudizio non costituita una convenuta, litisconsorte necessaria, Controparte_2
In definitiva, non può ritenersi raggiunta la prova che le odierne parti siano eredi di che le stesse indicano come loro dante causa. Persona_1
Inoltre, va osservato che mediante la successione per causa di morte l'erede può acquistare solo i diritti che erano parte del patrimonio del defunto.
Dunque, l'erede che assume di essere proprietario di un immobile per averlo ereditato dal genitore defunto è tenuto ad allegare e a provare il titolo che fonda l'appartenenza dell'immobile alla massa ereditaria, restando altrimenti insufficiente l'affermazione della sola qualità di erede, senza la prova che il diritto affermato era parte del patrimonio ereditario.
Nel caso di specie, le parti non hanno allegato né provato il titolo che fondava l'appartenenza del cespite oggetto di causa al patrimonio di Persona_1
sicché non vi è alcuna prova che l'immobile oggetto di causa sia parte dell'eredità della suddetta persona e, per l'effetto, sia trapassato nel patrimonio degli eredi.
Inoltre, il complesso dei fatti sopra descritti non possono ritenersi provati per mezzo della sola visura catastale per immobile prodotta da parte attrice (cfr. all. 3 fasc. attrice).
Come evidenziato in precedenza, la visura catastale, da sola e in assenza di solidi riscontri probatori, non può fondare la prova dell'appartenenza di un cespite, considerato peraltro che nella visura non vi è alcun riferimento a
Persona_1
Infine, va osservato che le parti non hanno fornito alcuna deduzione né prova circa lo stato urbanistico ed edilizio dell'immobile, né hanno prodotto i titoli edilizi entro l'udienza per la rimessione in decisione.
La perizia di stima dell'agenzia immobiliare depositata da parte attrice (cfr. all.
3 fasc. attrice) non contiene alcun accertamento sul punto.
Né altra documentazione rilevante al suddetto scopo è stata prodotta dalle parti.
Ciò importa che l'azione di divisione proposta da parte attrice è inammissibile, in quanto difetta in concreto una condizione dell'azione, essenziale affinché possa decidersi nel merito la controversia (conforme Trib. Roma 05.06.2024).
Va osservato altresì che le lacune sopra evidenziate non possono superarsi a mezzo di una CTU, la quale, andando a sopperire a carenze dell'onere di allegazione e di prova delle parti, finirebbe per assumere rilievo esplorativo
(cfr. Cass. Civ. S.U. n. 3086/2022; in materia di divisione e di impossibilità di usare la CTU per superare le carenze documentali delle produzioni delle parti
Trib. Vibo Valentia 15.06.2022).
Ciò giustifica la conferma del rigetto, operato con ordinanza del 17.01.2024, della richiesta di CTU formulata dalle parti in corso di causa. Poiché il difetto della condizione dell'azione, dato dal difetto della documentazione inerente ai titoli edilizi dell'immobile oggetto di causa, costituisce una questione di rito che assume rilievo assorbente e preliminare rispetto alle questioni di merito, deve ritenersi che, in ultima analisi, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di divisione proposta da parte attrice.
Stante la natura del giudizio di divisione, effettuato nell'interesse dei condividenti, si giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 570/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande proposte da parte attrice;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, 03.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia