Sentenza 11 agosto 2004
Massime • 1
Il ricorso per cassazione è inammissibile, per carenza del requisito dell'indicazione delle parti, richiesto dall'art. 366, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., ove l'individuazione del soggetto legittimato in quanto parte del precedente grado del giudizio risulti assolutamente equivoca, e in particolare qualora con la persona giuridica inizialmente convenuta e parte del giudizio d'appello, il ricorso sia formalmente diretto anche ad altri soggetti (solo ai quali l'atto sia stato effettivamente notificato) e dal ricorso (od aliunde) non sia deducibile l'identificazione di costoro con la predetta persona giuridica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/08/2004, n. 15598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15598 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OI UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrete -
contro
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO COTRAL già A.CO.TRA.L., e MET.RO SPA METROPOLITANA ROMA già METROFERRO SPA già CO.TRA.L., e il CO.TRA.L. SPA già LI.LA. SPA, già CO.TRA.L.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 24744/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 25/06/01 - R.G.N. 46818/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/04 dal Consigliere Dote Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7 novembre 1989 UR AL, sostenendo che aveva lavorato alle dipendenze dell'ACO.TRAL. (poi CO.TRA.L.) dal 2 maggio 1955 al 1^ gennaio 1988 e che nel fondo di buonuscita al maggio 1982 non erano state calcolate le somme di lire 30.000 mensili e di lire 500 giornaliere (spettanti per ogni giorno di effettiva presenza) previste dall'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, ne' il compenso pari a 30 minuti di lavoro straordinario giornaliero per l'ordine di servizio n. 105/81 (c.d. compenso Petroselli), e che nella base di determinazione del T.F.R. non era stato calcolato il lavoro straordinario fisso e continuativo prestato, chiese che U TO di Roma gli riconoscesse il diritto a questo calcolo ed al pagamento delle differenze retributive.
Il TO accolse la domanda. Accogliendo l'appello dell'Azienda, con sentenza del 25 giugno 2001 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda.
Ritiene il giudicante che, per gli elementi retributivi di origine contrattuale, le parti sociali non incontrano alcun limite nel pattuire la corresponsione d'un emolumento sulla base di alcuni elementi della retribuzione globale (e non di altri); per gli elementi di origine legale, ove la legge fissa dei criteri inderogabili per il calcolo della base dell'emolumento, all'autonomia collettiva resta preclusa la predetta facoltà (che è da riconoscersi ove la legge si limita a richiamare la nozione di retribuzione).
Nel caso in esame, la previsione dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, che, istituendo i compensi di lire 30.000 mensili e lire 500 giornaliere, ne aveva espressamente escluso la computabilità ai fini della determinazione della buonuscita, deve ritenersi pienamente legittima ed operante.
Ed il principio trova applicazione "anche per lo straordinario e per il compenso parametrato a 30 minuti di lavoro straordinario (previsto dall'ordine di servizio n. 105/81)". In particolare, questo specifico compenso, nel periodo anteriore all'accordo aziendale del 22 giugno 1983 n. 297, non poteva qualificarsi come retribuzione normale (tali essendo solo le competenze accessorie vigenti al 31 dicembre 1979 ed unificate in un unico valore mensile); nel periodo successivo, il predetto accordo aveva trasformato questo compenso in indennità base produttiva, espressamente comprendendolo fra le indennità variabili e saltuarie, ed escludendone la computabilità ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita.
Per quanto attiene alla computabilità del compenso per lavoro straordinario nel TFR, la definizione contrattuale della retribuzione ai fini del T.F.R. è contenuta nell'art. 6 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, che esclude dalla nozione di retribuzione normale i compensi corrisposti per lavoro straordinario: nozione applicabile sia per il periodo anteriore al 31 maggio 1982, sia per il periodo posteriore, in cui la legge 29 maggio 1982 n. 297 è derogabile dalla disciplina collettiva. E questa deroga è possibile anche attraverso una norma collettiva preesistente all'ingresso dell'indicata legge. È poi da osservare che il c.c.n.l. 17 giugno 1982 ha lasciato immutate le pattuizioni relative al calcolo dell'indennità di buonuscita, alla definizione di retribuzione normale ed alle modalità di calcolo della maggiorazione per il lavoro straordinario. L'Accordo nazionale del 12 luglio 1985, con cui le parti sociali hanno convenuto di istituire una Commissione paritetica per individuare gli elementi retributivi che, in applicazione dell'indicata legge, devono essere esclusi dalla base di calcolo del T.F.R., presupponendo (in attesa di un consenso contrattuale) il contingente riferimento alla legge ed alle norme contrattuali vigenti, ai fini della domanda resta inconferente.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre UR AL, percorrendo le linee d'un unico motivo;
il CO.TRA.L. non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., e degli artt. 26 e 27 del Regolamento allegato al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, il ricorrente sostiene che:
1.a. come la giurisprudenza di legittimità ha affermato, il lavoro straordinario prestato con continuità è da includere nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita;
1.b. poiché l'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, nella parte in cui esclude la computabilità del compenso per lavoro corrisposto in misura fissa predeterminata, è nullo, le indennità di lire 30.000 mensili e di lire 500 giornaliera devono essere incluse nella base di calcolo della buonuscita (come deciso anche da Cass. n. 4969 del 1987);
1.c. per il periodo successivo al 31 maggio 1982, poiché è prevista la computabilità dei compensi corrisposti a titolo non occasionale (formula più elastica della precedente: "compenso di carattere continuativo"), anche il compenso per lavoro straordinario, che non sia svolto per eccezionale emergenza, è computabile nel T.F.R., come ha ripetutamente statuito la giurisprudenza di legittimità.
2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, è necessario pregiudizialmente osservare che l'individuazione della persona convenuta in giudizio, e, in particolare, della coincidenza fra il soggetto nei cui confronti è proposta l'impugnazione ed il soggetto che era parte del precedente grado del giudizio, esige l'interpretazione della volontà manifestata nell'atto (per un'ipotesi relativa alla parte ricorrente, Cass. 29 marzo 1999 n. 2957). Anche se l'indicazione delle parti non esige alcuna forma speciale (Cass. 10 giugno 1987 n. 5052) e può risultare dal contesto del ricorso e dalla sentenza impugnata (Cass. 9 luglio 1982 n. 408), l'individuazione dell'ente non sussiste ove risulti assolutamente equivoca (Cass. 28 gennaio 1977 n. 426). Specificando questi principi, è da affermare che questa assoluta insufficienza sussiste anche ove, con la persona giuridica inizialmente convenuta e parte del giudizio d'appello, il ricorso sia formalmente diretto anche ad altri soggetti (solo ai quali, poi, l'atto sia stato effettivamente notificato) e dal ricorso (od aliunde) non sia deducibile l'identificazione di costoro con la predetta persona giuridica.
3. Nel caso in esame, la parte inizialmente convenuta e poi appellante era il CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO - CO.TRA.L., già A.CO.TRAL., in persona del suo Direttore, Dott. Corradino Poidomani, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Ostiense n. 131/L. presso gli avvocati Maria Adelaide Venchi e Marina Di Luccio;
4. Il ricorso risulta espressamente diretto a:
4.a. il CONSORZIO TRAPORTI PUBBLICI LAZIO - CO.TRAL., già ACO.TRAL. in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ostiense n. 13/L, presso gli avv. Maria Adelaide Venchi e Marina Di Luccio;
4b. la METRO. s.p.a. METROPOLITANA DI ROMA già METROFERRO s.p.a. già CO.TRAL. in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ostiense n. 13/L, presso gli avv. Maria Adelaide Venchi e Marina Di Luccio;
4.c. il CO.TRAL. COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI SOCIETÀ' REGIONALE s.p.a., già LI.LA s.p.a., già CO.TRA.L., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Ostiense n. 13/L, presso gli avv. Maria Adelaide Venchi e Marina Di Luccio;
4.d. la MET.RO. S.p.a. METROPOLITANA DI ROMA già METROFERRO s.p.a. già CO.TRAL. in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Rogazionisti, n. 16, presso gli avv. Maria Adelaide Venchi e Marina Di Luccio;
4.e. il CO.TRAL. COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI SOCIETÀ REGIONALE s.p.a., già LI.LA s.p.a., già CO.TRAL., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Rogazionisti, n. 16, presso gli avv. Maria Adelaide Venchi e Marina Di Luccio.
5. Il ricorso è stato poi notificato solo a:
5.a. la METRO. s.p.a. METROPOLITANA DI ROMA già METROFERRO s.p.a. già CO.TRA.L. presso gli avv. Venchi e Di Luccio, in Via dei Rogazionisti n. 16;
5.b. il CO.TRAL. SOCIETÀ REGIONALE s.p.a. già LI.LA s.p.a. già CO.TRAL. presso gli avv. Venchi e Di Luccio, in Via dei Rogazionisti, n. 16".
6. La notifica alla parte inizialmente convenuta e poi appellante (CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO - CO.TRAL., già ACO.TRAL., in persona del suo Direttore, dott. Corradino Poidomani, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Ostiense n. 131/L, presso gli avvocati Maria Adelaide Venchi e Marina Di Luccio) non è stata effettuata, poiché, come risulta dalla relata, "l'ufficio legale CO.TRAL. si è trasferito in Via dei Rogazionisti n. 16".
7. Dalle indicazioni contenute nel ricorso in ordine al nome della parte cui l'atto è diretto, emerge in primo luogo un'incertezza sulla ragione per cui l'atto è diretto non al soggetto che era parte del giudizio d'appello, bensì ad altri 4 soggetti.
Ciò, anche se, invero, è possibile dedurre che il soggetto precedentemente indicato sub "4.b." coincida (nella sua denominazione) con il soggetto indicato sub "4.d." (pur in una diversa ubicazione), e che il soggetto precedentemente indicato sub "4.c." coincida (nella sua denominazione) con il soggetto indicato sub "4.e." (pur in una diversa ubicazione); e che in tal modo, i soggetti effettivamente destinatali non appaiono 5, bensì tre (dei quali due indicati, ognuno, con due diverse ubicazioni). In ordine a questi, l'incertezza tuttavia permane;
e non solo dal complessivo contesto del ricorso non appare specificazione alcuna su questa presenza, bensì compare la ripetuta indicazione di alcuni soggetti, differenziata nella loro ubicazione.
Questa incertezza rende assolutamente equivoca l'individuazione dell'ente cui l'atto è diretto.
8. Resta poi determinante il fatto che nei confronti dell'unico soggetto inizialmente convenuto e poi appellante (il CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO - CO.TRAL., già A.CO.TRAL., in persona del suo Direttore, dott. Corradino Poidomani, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Ostiense n. 131/L, presso gli avvocati Maria Adelaide Venchi e Marina Di Luccio), la notifica non è stata effettuata (ciò conducendo alla formazione del giudicato dell'atto impugnato).
Nè il ricorrente ha indicato eventuali ragioni o fatti per i quali nel soggetto che era parte del giudizio d'appello possano identificarsi i due soggetti ai quali il ricorso è stato effettivamente notificato. Nè queste ragioni possono oggettivamente dedursi dal ricorso (pur valutato nel suo complesso), ne' aliunde, 9. In tal modo, il ricorso per Cassazione non solo reca un'indicazione insufficiente ad individuare con certezza il destinatario, bensì non consente di identificare il destinatario della notifica con il soggetto che era parte nel giudizio d'appello. 10. Deve essere pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso. E, per l'assenza d'ogni resistente attività processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso;
nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2004