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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/05/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3662/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile Nella causa n. R.G. 3662 2021, promossa da:
Parte_1 nei confronti di: Controparte_1 il Giudice On. visti gli atti;
visto, l'art. 127-ter c.p.c.; visto il proprio precedente provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta della causa;
considerato che
la causa è chiamata all'odierna udienza per la decisione ex art. 429 c.p.c.; viste le memorie di udienza depositate dalle parti e le note conclusionali;
P.Q.M.
trattiene la causa in decisione ex art. 429 c.p.c. e procede al deposito della allegata sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione.
Perugia, 12/05/2025
Il Giudice On. di Tribunale
Carlo Gambucci
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Carlo Gambucci, in funzione di Giudice monocratico, il 12 maggio 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 3662/2021 R.G. promossa da:
nato ad [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio e quale l.r.p.t. della società
[...] società unipersonale P.Iva e C.F. corrente in Roma, Lungotevere dei Mellini CP_2 P.IVA_1
44, rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Colla, giusta procura alle liti allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Genzano di Roma, Via Dott. A. Francavilla n.
10/A - pec: Email_1
- Ricorrente
Contro
:
, cod. fisc. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Dirigente Dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso Controparte_3 C.F._2 C lo stesso , via Palermo n° 106, indirizzo pec: , Controparte_1 Email_2 rappresentato e difeso dai funzionari incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da delega con atto separato.
-Resistente
Conclusioni parte ricorrente: “…Voglia
• preliminarmente annullare e/o dichiarare nulla, illegittima o inesistente l'ordinanza-ingiunzione avente numero 142/2021, con protocollo N. 11800 del 20 Maggio 2021, emessa dall
[...]
- Sede di notificata al ricorrente in data 31.05.2021 per Controparte_1 CP_1 indeterminatezza dell'obbligato;
• sempre in via preliminare annullare e/o dichiarare illegittima l'ordinanza-ingiunzione avente numero 142/2021, con protocollo N.11800 del 20 Maggio 2021, emessa dall' Controparte_1
- Sede di notificata al ricorrente in data 31.05.2021 per nullità-inesistenza del CP_1 provvedimento impugnato per intervenuta decadenza e/o prescrizione della sanzione irrogata ex art.
14 e 28 legge 689/1981;
• In subordine, sempre in via preliminare, annullare e/o dichiarare illegittima l'ordinanza-ingiunzione avente numero 142/2021, con protocollo N.11800 del 20 Maggio 2021, emessa dall
[...]
- Sede di notificata al ricorrente in data 31.05.2021 per violazione Controparte_1 CP_1 dell'art. 3 1. 689/1981 e/o dell'obbligo di motivazione e/o del diritto di accesso agli atti e/o del diritto di difesa dell'ingiunto, siccome meglio precisato nei motivi di impugnazione;
• In subordine, nel merito, annullare e/o dichiarare illegittima l'ordinanza-ingiunzione avente numero 142/2021, con protocollo N.11800 del 20 Maggio 2021, emessa dall' Controparte_1
- Sede di notificata al ricorrente in data 31.05.202 per violazione dell'obbligo di motivazione CP_1 dell'atto impositivo e del diritto di accesso agli atti;
• accertare e dichiarare la liceità dell'appalto de quo e per l'effetto dichiarare illegittima l'ordinanza- ingiunzione perché infondata nel merito considerata insussistente la contestata violazione;
pagina 2 di 11 • in estremo subordine ridurre sensibilmente l'entità della sanzione irrogata nella misura ritenuta di giustizia.”.
Conclusioni parte resistente: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- ritenuta e dichiarata legittima l'ordinanza di ingiunzione n. 142 del 2021 prot. n. 11804 del 20.05.21, resa nei confronti di e della soc. RICA e gli atti pregressi, in quanto Parte_1 CP_2 risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 … Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
oggetto: Ricorso ex art. art. 6 del D. Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981 – Opposizione ad Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con ricorso del 29 giugno 2021, il Sig. , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 soc. uninominale ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. CP_2 CP_2
142/2021 prot. n. 11804 del 20.05.21, chiedendo, previa sospensione del provvedimento opposto, di annullarla, o di dichiararne la nullità/illegittimità/inesistenza ed in subordine di ridurre l'entità della sanzione applicata, per i seguenti motivi:
- 1. il proprio difetto di legittimazione passiva e l'incerta individuazione del soggetto ingiunto;
- 2. l'intervenuta decadenza dei termini previsti dall'art. 14 della L. n. 689/81;
- 3. la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento, del diritto di accesso agli atti e del diritto di difesa dell'ingiunto;
- 4. la mancanza dell'elemento soggettivo in violazione dell'art. 3 della l. n. 689/81;
- 5. la maturata prescrizione della sanzione irrogata ex art. 28 della legge 689/1981;
- 6. la nullità del verbale ispettivo per mancanza dell'indicazione dei mezzi di impugnazione e delle facoltà di difesa;
- 7. nel merito, la genuinità regolarità liceità dell'appalto;
- 8. la contraddittorietà della motivazione circa l'importo della sanzione applicata e la mancata applicazione del minimo edittale.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che contestava in toto il contenuto del ricorso e concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti e delle prove testimoniali esperite, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Quanto al difetto di legittimazione passiva ed all'incerta individuazione del soggetto ingiunto, deve ritenersi corretta la prospettazione fornita dalla resistente Amministrazione per la quale il responsabile della violazione, sin dal verbale ispettivo n. PG00000/2017-027-01 del 7.2.17, veniva individuato, con riferimento al tempo della commissione dell'illecito riferito agli anni 2015-2016, il sig. Parte_1
quale responsabile aziendale e dunque trasgressore, in quanto amministratore unico della soc.
[...]
, nominato con atto del 30.9.13, iscritto il 15.10.13 e poi divenuto, nel 2019, Presidente del CP_2
Consiglio di Amministrazione come da visura versata in atti.
pagina 3 di 11 Il predetto, nella qualità, aveva l'obbligo della corretta gestione dei rapporti di lavoro sulla base delle disposizioni di legge ed è sicuramente tenuto a risponderne in caso di accertata violazione (cfr.: Cass. sent. n. 7885 del 2011).
Delle violazioni contestate deve rispondere inoltre la soc. , quale obbligata solidale ai sensi CP_2 dell'art. 6, comma 3, della L. n. 689/81, la cui responsabilità si aggiunge e non esclude quella dell'amministratore/trasgressore, come da consolidata giurisprudenza.
Quanto alla notifica si apprende che l'O.I. opposta è stata notificata per posta a in Parte_1 data 30 maggio 2021 (alla invece il 25 maggio) e ritirata da persona di famiglia e che nel CP_2 provvedimento si ordina: “Al sig. o, in alternativa, alla società Parte_1 CP_2 sopra generalizzati e specificati, di pagare la somma complessiva di € 50.048,56 di cui € 50.000,00 a titolo di sanzioni amministrative;
€ 48,56 per spese di notifica;
”.
Non sussiste pertanto l'incerta individuazione del soggetto ingiunto dedotta dalla difesa ricorrente e di conseguenza il primo motivo di ricorso deve essere disatteso.
Non sussiste nemmeno l'invocata decadenza dei termini previsti dall'art. 14 della Legge n. 689/81 di cui al secondo motivo di ricorso.
Va richiamato sul punto il noto arresto della S.C. per il quale: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto.” Cass. civ. Sez. lavoro, 02-04-2014, n. 7681.
Detto termine non è dunque riferibile al periodo intercorrente tra la data del verbale ispettivo conclusivo dell'accertamento del 7.2.17 e la notifica dell'Ordinanza ingiunzione, perfezionatasi nei confronti di entrambi i ricorrenti nel maggio 2021 - periodo che peraltro attiene alla prescrizione, ma, eventualmente, al periodo tra la data del primo accesso ispettivo avvenuto il 13.4.2016 e la notifica del verbale ispettivo conclusivo n. PG00000/2017-027-01 del 7.2.17, avvenuta il 14 marzo 2017.
E, per l'arresto che precede, si deve tenere conto della complessità dell'accertamento che quindi non può farsi coincidere con la generica e approssimativa percezione del fatto da parte degli accertatori, ma con la conclusione delle indagini ivi incluso il tempo necessario alla valutazione degli elementi acquisiti. Con L' , in comparsa, ha peraltro indicato puntualmente le numerose attività ispettive compiute nel periodo intercorrente tra il verbale di primo accesso ispettivo ed il verbale definitivo di accertamento del 7.2.2017 - accertamento che peraltro deve ritenersi di particolare complessità atteso il numero delle società coinvolte e la natura della verifica amministrativa.
Anche il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto disatteso.
Con il terzo motivo la parte deduce la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento, del diritto di accesso agli atti e del diritto di difesa.
La Suprema Corte, in particolare Cass. SS.UU. n. 1786 del 2010 ha chiarito: “…. la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti
a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.”.
pagina 4 di 11 Tale argomentazione deve ritenersi riferibile anche al generale obbligo motivazionale imposto alla P.A. nell'emanare i provvedimenti ingiuntivi di cui alle Legge 689/81: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata e indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.” Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 10478 del 08/05/2006.
Dunque, l'obbligo motivazionale assolve alla necessità di consentire al destinatario della stessa di poter proporre con successo l'eventuale opposizione e dunque di ottenere adeguata tutela dei propri diritti, tenendo conto che la motivazione dell'atto può, per consolidata giurisprudenza, essere fornita anche per relationem, attraverso il richiamo di atti endoprocedimentali, quali ad esempio il verbale di accertamento, purché posti nella conoscenza giuridica dell'opponente.
Peraltro, la Suprema Corte, in materia di applicazione dei principi della legge 241/1990 ai procedimenti disciplinati della Legge 689/81, ritiene in genere che In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge dall'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689 (Cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II Sent., 04-03-2015, n. 4363).
Sulla scorta di quanto precede, tenendo anche conto della circostanza che la parte opponente ha proposto opposizione all'Ordinanza di Ingiunzione con ampia disamina delle proprie ragioni e tali da consentire a questo giudicante di esercitare appieno il controllo giurisdizionale richiesto, non si può che concludere che il provvedimento opposto e gli atti ad esso presupposti forniscano ampia ed esaustiva motivazione delle ragioni dell'ingiunzione e delle somme richieste.
Il motivo di ricorso in esame appare oltremodo infondato, per la parte riferita al diritto di accesso agli atti, in quanto non risulta essere stato esercitato dalla parte, nella fase antecedente la proposizione del ricorso.
Con il quarto motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la mancanza dell'elemento soggettivo e la violazione dell'art. 3 della l. n. 689/81.
In tema di insussistenza/carenza dell'elemento soggettivo della violazione, di cui all'art. 3 della Legge 689/1981 e dell'eventuale esimente della buona fede, deve rilevarsi che la parte ricorrente svolgeva, nella sua funzione di amministratore/presidente della società nel periodo cui si riferiscono CP_2 le violazioni, un'attività professionale specifica e che per tale motivo era tenuto a conoscere la normativa che regola lo specifico settore di appartenenza, cosicché non può ritenersi applicabile l'esimente della buona fede, in quanto la buona fede, di per sé, non è da sola sufficiente ad escludere l'elemento soggettivo della coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, a meno che non rivesta i caratteri dell'errore incolpevole, inevitabile e insuperabile nonostante l'uso della ordinaria diligenza e prudenza (Cass. sez. II, 14.3.2007, n. 5894).
Nel caso di specie si tratta infatti di un operatore che in virtù della attività esercitata è tenuto ad acquisire un'informazione e conoscenza della normativa vigente sulla materia più approfondita rispetto al comune cittadino e dunque il dovere di diligenza da utilizzare è ancora più intenso e l'elemento positivo esterno che avrebbe potuto indurre l'autore a considerare lecito il proprio operato deve essere particolarmente attendibile e qualificato (Cass., sez. II, 11.10.2006, n. 21779).
Anche tale motivo di ricorso deve pertanto essere disatteso.
Anche il quinto motivo di ricorso è infondato.
pagina 5 di 11 La prescrizione della sanzione applicata, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 689/81, è stata interrotta dalla notifica del verbale ispettivo avvenuta nel marzo 2017, mentre l'Ordinanza ingiunzione è stata notificata nel maggio 2021, segno evidente che i 5 anni previsti dalla norma non sono stati in alcun modo superati.
Né risulta maturata la prescrizione nel periodo intercorrente tra la notifica del verbale definitivo del marzo 2017 e la data di commissione delle violazioni riferita al biennio 2015-2016.
Con il sesto motivo si deduce la nullità del verbale ispettivo per mancanza dell'indicazione dei mezzi di impugnazione, nonché la violazione del diritto di difesa.
Sostiene il ricorrente che l'O.I. opposta dovrebbe essere annullata perché è stata erroneamente indicata nel provvedimento, quale ente di riscossione, la soc. AL SE SpA in luogo dell'Agenzia delle Entrate, ma soprattutto per la laconica indicazione della possibilità di opporre il provvedimento mediante ricorso “Al tribunale ove è stata commessa la violazione” circostanza che avrebbe compromesso il diritto di difesa dei ricorrenti.
L'indicazione di AL in luogo della Agenzia delle Entrate appare, nel caso di specie, irrilevante, avendo il ricorrente provveduto ad impugnare il provvedimento anziché procedere al pagamento dell'importo ingiunto e tale motivo porta anche ad esclude che il diritto di difesa del ricorrente sia stato violato, posto che ha potuto presentare il ricorso, invero particolarmente dettagliato, per cui è causa, evidentemente seguendo le indicazione riportate nell'Ordinanza: “Avverso il presente provvedimento è ammesso il seguente ricorso: a) Al Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/81, come modificato dal D.Lgs. 150/11”.
Il motivo che precede, al pari dei precedenti, è dunque infondato.
Con il settimo motivo la parte attrice deduce l'insussistenza delle contestate violazioni, attesa la genuinità, regolarità, liceità dell'appalto.
Le violazioni contestate sono riferite, in estrema sintesi, alle seguenti violazioni:
“1. art. 29, comma 1, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. N. 8/2016 - interposizione illecito da pseudo-appalto -Appaltante - Regime
Ordinario: punto 1) della notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento ,in quanto, ai sensi dell'art. 5, L. 689/81, ha stipulato appalti di servizi non genuini con somministrazione di personale, relativamente ai dipendenti e il numero dei giorni indicati nel citato verbale, per un totale di 1165 giorni lavorati (sanzione pecuniaria amministrativa di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, la suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000,00, art. 1, commi 1 e 6, D. Lgs. N. 8/2016);”
La resistente Amministrazione ritiene in proposito che sia stata posta in essere una somministrazione illecita di personale in violazione dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., ipotesi in particolare suggerita anche dall'avvicendamento di vari contratti di appalto e subappalto che avevano visto come protagonisti la società , quale appaltante, la soc. appaltatrice e a CP_2 CP_6 sua volta la subappaltatrice. Controparte_7
L'originaria appaltante, l'appaltatrice e la subappaltatrice sono tenute evidentemente a rispondere, in concorso tra loro, della violazione ai sensi dell'art. 5 della L. n. 689/81.
Secondo la ricostruzione del resistente era stata accertata l'illegittimità dei Controparte_1 contratti conclusi da negli anni 2015-2016. CP_2
pagina 6 di 11 L'accertamento aveva consentito di stabilire che per le sedi di Bastia Umbra, Ponte Felcino e San Sisto, era stato stipulato un contratto di appalto di servizi tra (committente) e CP_8 CP_6 Cont (appaltatore) stipulato il 15.12.14 con effetto dall'1.1.15 e che aveva subappaltato il servizio stesso alla soc. . CP_7
Sebbene quest'ultimo contratto di appalto sia stato anticipatamente risolto, la soc. aveva CP_7 tuttavia continuato ad operare con il proprio personale in quanto , subentrata a sua volta CP_2 alla soc. RI. , aveva concluso nuovi contratti di appalto con che a sua volta aveva CP_9 CP_6 continuato ad appaltare il servizio alla Controparte_7
Il 24.3.16, per la sede di Bastia Umbra, aveva poi concluso con il CP_2 Controparte_10 un contratto di appalto per il conferimento del servizio di catalogazione, sistemazione della
[...] merce, raccolta trasporto, trattamento, recupero e smaltimento, sistemazione dei prodotti negli scaffali, servizio di pulizia, che il aveva poi subappaltato a Intesa SE Soc. Coop.. Controparte_10
Quanto alla sede di Ponte Felcino, il 29.4.15, aveva concluso con la soc. un CP_2 CP_6 contratto di appalto di servizio, con termine sino al 3.5.16 e rinnovabile annualmente, avente ad oggetto il carico e scarico merce la segnatura colli, la preparazione dei bancali, la gestione e il riordino della Cont merce e la riorganizzazione delle scaffalature, in relazione al quale la , autorizzata da , CP_2 aveva subappaltato il servizio a Controparte_7
Anche con riferimento alla sede locale di Perugia San Sisto, il 6.5.16 aveva infine CP_2 Cont concluso con un contratto di appalto di servizio rinnovabile annualmente avente ad oggetto un servizio analogo a quello sopra descritto con riferimento alla sede di Ponte Felcino ed anche in questo Cont caso, la soc. aveva affidato il servizio a .. Controparte_7
Sulla scorta della documentazione che precede gli ispettori avevano dunque ritenuto che gli appalti ed i subappalti conclusi tra le società indicate, e tra queste , fossero illegittimi perché CP_2 finalizzati alla mera locazione di manodopera, in quanto in capo alle appaltatrici difettava la necessaria organizzazione del servizio, mentre le attività oggetto dell'appalto non richiedevano l'impiego di alcun know how aziendale, riguardando mansioni d'ordine quali il facchinaggio o la gestione degli scaffali dei punti vendita.
Inoltre, in ciascuna sede delle sedi ove operavano, i dipendenti dell'appaltante e del subappaltatore di fatto avevano svolto l'attività lavorativa non secondo la ripartizione di competenze prevista nei contratti di appalto, ma con modalità promiscue e non distinguibili, avvicendandosi ordinariamente nelle varie postazioni e prestazioni.
In particolare il potere di direzione e vigilanza di tutto il personale era concentrato in capo alla committente nella persona di taluni dipendenti presenti in ciascuna sede a ciò preposti in qualità di referenti aziendali, i quali determinavano gli orari di lavoro, le ferie e i compiti da espletare dal personale.
Dunque, dall'accertamento compiuto, era emerso che l'effettiva organizzazione e direzione dei lavoratori era in capo alle imprese committenti anche se i lavoratori medesimi dipendevano dagli affidatari del servizio.
Sussisteva inoltre una promiscuità di ruoli nel passaggio degli stessi soggetti da una società all'altra, tra quelle interessate alla complessiva gestione, avente ad oggetto il servizio svolto presso le unità locali.
In ogni unità locale, tale potere era stato invece esercitato da un dipendente dell'appaltante che, in qualità di referente aziendale, determinava gli orari di lavoro, le ferie, e, in genere, gli specifici compiti che dovevano essere disbrigati dal personale ivi operante.
pagina 7 di 11 Ciononostante, in punto di prova, la difesa ricorrente sosteneva che la controparte non avesse assolto il Con proprio onere probatorio, contestando nella sostanza ciò che l' aveva desunto dalle dichiarazioni acquisite in fase di accertamento al fine della contestazione di addebito ed in particolare contestava l'assunto per il quale, sempre secondo la resistente, in capo al committente era stato concentrato il potere di direzione e di vigilanza di tutto il personale.
È noto che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza di ingiunzione spetta all'Amministrazione dimostrare la fondatezza della propria pretesa e quindi la sussistenza dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria.
L'art. 23, penultimo comma, della Legge 689/81, poi sostituito dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150 /2011 dispone che: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.” e pertanto l'onere della prova del fondamento della pretesa sanzionatoria, proprio in base alla regola predetta, incombe sulla resistente Amministrazione, sulla quale grava l'onere di dimostrare in maniera inconfutabile la legittimità delle sanzioni applicate ai ricorrenti.
La prospettazione attorea circa la ripartizione dell'onere della prova deve ritenersi corretta, sebbene se non possa essere appieno condivisa la tesi per la quale le dichiarazioni dei lavoratori, rese agli ispettori in fase di accertamento, debbano ritenersi prive di un qualsivoglia rilievo probatorio, non essendo assistite, quanto al contenuto, dalla fede privilegiata del verbale di accertamento ex art. 2700 e segg.
c.c..
Non vigendo infatti alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova, posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento al quale è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento: “ …. la sentenza impugnata, peraltro, ha pure ricordato correttamente la giurisprudenza di questa Corte di legittimità formatasi in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, secondo la quale essi fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (vd. Cass. 15702/2014) e, coerentemente, ha ritenuto coperta da fede privilegiata la circostanza che le risposte fornite dal T. fossero quelle effettivamente riportate in verbale, ferma restando la necessità di sottoporre i loro contenuti al vaglio complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie;
peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, a cui è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, del quale, peraltro, egli deve dare una motivazione immune da vizi logici e giuridici, senza che possa pretendersi l'attribuzione di un maggior valore ad un accertamento rispetto ad un altro a cagione della sua provenienza (vd. Cass. 4743/2005; n. 2627/1980); si è, dunque, fatta corretta applicazione del principio espresso da questa Corte (vd. Cass. n. 14965/2014) secondo il quale nel giudizio promosso CP_1 dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, CP_12 il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori ….” Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 23- 09-2020, n. 19982.
Pertanto, le dichiarazioni dei lavoratori raccolte in fase di accertamento possono certamente, in difetto di prova contraria, essere poste a fondamento della pretesa punitiva della resistente Amministrazione.
pagina 8 di 11 Specialmente se dirette a dimostrare l'esercizio del potere datoriale di direzione e vigilanza da parte dell'imprenditore che, notoriamente rappresenta, come anche osserva la resistente Amministrazione, il fondamento della violazione contestata, costituendo, la direzione e l'organizzazione dell'imprenditore (eterodirezione), uno dei capisaldi fondamentali, insieme alla pattuizione e/o alla corresponsione della retribuzione, della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c..
La c.d. “eterodirezione” è infatti sicuro indice di subordinazione come da sempre ribadito dalla Suprema Corte: “…. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004).” Cass. civ. Sez. lavoro, 14-04-2008, n. 9812.
Cosicché, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra due soggetti coincide con la sussistenza di un requisito fondamentale (decisivo), quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo, da parte di quel datore di lavoro che in concreto abbia esercitato tali prerogative.
In proposito gli accertatori avevano rilevato che nella sede di Bastia Umbra, l'attività di referente era Co esercitata dalla sig. , dipendente di A UNO, e ciò anche nei confronti dei Testimone_1 Cont dipendenti della , che aveva ricevuto il servizio in subappalto dalla . CP_7
Subentrata la alla RI.MA. UNO, il rapporto di lavoro della è stato trasferito a CP_2 Tes_1
e i rapporti di lavoro dei dipendenti di erano stati interrotti per poi essere assunti CP_2 CP_7 dalla società INTESA SERVIZI, subappaltatrice del servizio conferito da al CP_2
secondo le evidenze documentali prodotte. CP_10 Controparte_10
Pertanto, la come emerge dalla dichiarazione raccolta in fase di accertamento, era stata Tes_1 dapprima dipendente di e poi di (committenti), e coordinava e dirigeva tutti CP_8 CP_2
i dipendenti della sede che facevano capo dapprima alla e poi ad Intesa(subappaltatrici). CP_7
Quanto alla sede di Ponte Felcino era poi emerso dalle dichiarazioni acquisite che la coordinatrice di tutti i lavoratori, compresi quelli del subappaltatore era esercitato da , dipendente Persona_1 dell''appaltante RICA GEST.
Anche nelle altre unità locali era emersa una commistione di ruoli e il mancato esercizio da parte dell'appaltatore e del subappaltatore delle funzioni etero-direttive e di controllo dei lavoratori.
Tuttavia, nonostante i numerosi elementi di prova raccolti nella fase di accertamento, le prove orali acquisite in corso di causa hanno offerto ampia prova contraria della tesi sostenuta dalla resistente ed in particolare delle dichiarazioni dei lavoratori raccolte a suo tempo dagli accertatori.
La parte ricorrente, a fronte di tali prove proposte dalla resistente Amministrazione, ha provveduto ad una puntuale confutazione dei fatti ivi riportati, offrendo idonea prova tendente a mettere quantomeno in dubbio quanto ex adverso sostenuto.
In particolare, dette prove hanno sollevato notevoli perplessità circa la concentrazione, in capo al committente, di tutto il potere di direzione e di vigilanza del personale complessivamente impegnato nella gestione delle unità locali.
pagina 9 di 11 Non ha quindi trovato certo e pieno riscontro la circostanza per la quale tale potere di direzione e di vigilanza era stato esercitato dai dipendenti della appaltante che determinavano gli orari di lavoro, le ferie, e, in genere gli specifici compiti che dovevano essere disbrigati da tutto personale operante nelle varie sedi.
Se l' ha sostenuto che in capo al committente era stato concentrato il potere di direzione e di CP_1 vigilanza di tutto il personale e che, in ogni unità locale, tale potere era stato esercitato da un dipendente dell'appaltante che, in qualità di referente aziendale, determinava gli orari di lavoro, le ferie, e gli specifici compiti che dovevano essere svolti dal personale ivi operante, i testi escussi in corso di causa hanno fornito una versione difforme, tale da rendere incerta la tesi di parte resistente.
Il teste di parte resistente già dipendente e direttore facente funzione del punto Testimone_2 vendita, socia di ed ex dipendente delle società del gruppo “Risparmio Casa”, smentiva la CP_7 circostanza per la quale avrebbe svolto attività di coordinamento anche nei confronti dei dipendenti di
. CP_8
Infatti, sebbene abbia confermato che le mansioni esercitate dai dipendenti delle diverse società presso il punto vendita Risparmio Casa erano mansioni d'ordine ed interscambiabili, alla domanda se fosse stata la referente a determinare gli orari di lavoro, le ferie e i compiti da espletare dal CP_2 personale rispondeva, premettendo di esser stata dipendente della : “negli anni in questione ero CP_7 io che facevo gli orari nel periodo in cui sono stata a Città di Castello mentre quando ero a Ponte Felcino li faceva la direttrice che credo fosse , sig.ra .”. CP_2 Persona_1
Aggiungeva che nella sua qualità di dipendente aveva fatto sempre riferimento al proprio direttore.
Il teste di parte resistente , pur avendo lavorato per altra società appaltatrice (soc. Testimone_3
, non riferita alle vicende della presente causa, riferiva comunque che: “i responsabili Parte_2 della soc. gestivano gli orari con i responsabili di ed inoltre che “la gestione degli Pt_2 CP_2 orari era effettuata dai responsabili di per quanto riguardava noi dipendenti di tale Parte_3 società.”.
In proposito va rilevato che, le dichiarazioni che precedono, pur riferite a rapporti di appalto tra la CP_2
e la società indicata dal teste, possono essere ritenute in qualche modo rappresentative del riparto
[...] delle funzioni datoriali in capo alle appaltatrici, atteso che il teste ha espresso chiaramente che non era la che gestiva direttamente il personale. CP_2
La teste dipendente delle dichiarava a sua volta in udienza di non aver mai Tes_4 CP_2 conosciuto il sig. e di aver ricevuto, in quanto appunto dipendente di , le direttive sul Parte_1 CP_2 lavoro dal proprio direttore, circostanza che non smentiva in alcun modo la circostanza che la CP_7 CP_ esercitasse il proprio potere direttivo, posto che correttamente i responsabili della erano comunque tenuti a gestire i propri dipendenti.
La teste confermava infine, di essersi sempre riferita ai referenti della Tes_5 Controparte_7 della quale era dipendente ed in particolare:
- che le direttive sulla gestione delle turnazioni dei lavoratori e sulle mansioni da svolgere in concreto erano quotidianamente indicate dall'amministratore della società o da incaricato Controparte_7 preposto aziendale;
- che l'orario di lavoro, i permessi, le ferie e i giustificativi per le assenze erano indicate, a lei e agli altri dipendenti impiegati nell'appalto, esclusivamente dalla nella persona Controparte_7 dell'amministratore della società o da preposto aziendale;
- che ogni rimostranza nell'esecuzione dell'appalto da parte del negozio Risparmio Casa era indirizzata esclusivamente all'amministratore della società o da soggetto incaricato dal Controparte_7 medesimo;
- che le contestazioni disciplinari verbali o scritte le avrebbe effettuate il preposto della . CP_7 pagina 10 di 11 Quanto precede non ha dunque consentito di dimostrare con sufficiente certezza la sussistenza dell'eterodirezione dei dipendenti delle appaltatrici in capo alla committente, né sussistono elementi univoci, in base alle prove raccolte, di una somministrazione illecita di manodopera, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto.
La decisione circa l'ottavo motivo di ricorso, deve ritenersi assorbita dall'esito della trattazione del precedente, in riferimento al quale era stata formulata la censura di parte ricorrente di contraddittorietà della motivazione circa l'importo della sanzione applicata e la mancata irrogazione del minimo edittale.
Per tutto quanto precede, non rimane pertanto che accogliere il ricorso con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− accoglie il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza Ingiunzione n. 142 del 2021 prot. n. 11804 del 20.05.21, emanata nei confronti di e della soc. Parte_1 CP_2 dall' di;
Controparte_1 CP_1
− pone a carico della parte resistente le spese di lite, che qui si liquidano, in favore della parte ricorrente, nella misura di €. 3.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Perugia, 12 maggio 2025
IL GIUDICE On. di Tribunale
Carlo Gambucci
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile Nella causa n. R.G. 3662 2021, promossa da:
Parte_1 nei confronti di: Controparte_1 il Giudice On. visti gli atti;
visto, l'art. 127-ter c.p.c.; visto il proprio precedente provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta della causa;
considerato che
la causa è chiamata all'odierna udienza per la decisione ex art. 429 c.p.c.; viste le memorie di udienza depositate dalle parti e le note conclusionali;
P.Q.M.
trattiene la causa in decisione ex art. 429 c.p.c. e procede al deposito della allegata sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione.
Perugia, 12/05/2025
Il Giudice On. di Tribunale
Carlo Gambucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Carlo Gambucci, in funzione di Giudice monocratico, il 12 maggio 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 3662/2021 R.G. promossa da:
nato ad [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio e quale l.r.p.t. della società
[...] società unipersonale P.Iva e C.F. corrente in Roma, Lungotevere dei Mellini CP_2 P.IVA_1
44, rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Colla, giusta procura alle liti allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Genzano di Roma, Via Dott. A. Francavilla n.
10/A - pec: Email_1
- Ricorrente
Contro
:
, cod. fisc. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Dirigente Dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso Controparte_3 C.F._2 C lo stesso , via Palermo n° 106, indirizzo pec: , Controparte_1 Email_2 rappresentato e difeso dai funzionari incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da delega con atto separato.
-Resistente
Conclusioni parte ricorrente: “…Voglia
• preliminarmente annullare e/o dichiarare nulla, illegittima o inesistente l'ordinanza-ingiunzione avente numero 142/2021, con protocollo N. 11800 del 20 Maggio 2021, emessa dall
[...]
- Sede di notificata al ricorrente in data 31.05.2021 per Controparte_1 CP_1 indeterminatezza dell'obbligato;
• sempre in via preliminare annullare e/o dichiarare illegittima l'ordinanza-ingiunzione avente numero 142/2021, con protocollo N.11800 del 20 Maggio 2021, emessa dall' Controparte_1
- Sede di notificata al ricorrente in data 31.05.2021 per nullità-inesistenza del CP_1 provvedimento impugnato per intervenuta decadenza e/o prescrizione della sanzione irrogata ex art.
14 e 28 legge 689/1981;
• In subordine, sempre in via preliminare, annullare e/o dichiarare illegittima l'ordinanza-ingiunzione avente numero 142/2021, con protocollo N.11800 del 20 Maggio 2021, emessa dall
[...]
- Sede di notificata al ricorrente in data 31.05.2021 per violazione Controparte_1 CP_1 dell'art. 3 1. 689/1981 e/o dell'obbligo di motivazione e/o del diritto di accesso agli atti e/o del diritto di difesa dell'ingiunto, siccome meglio precisato nei motivi di impugnazione;
• In subordine, nel merito, annullare e/o dichiarare illegittima l'ordinanza-ingiunzione avente numero 142/2021, con protocollo N.11800 del 20 Maggio 2021, emessa dall' Controparte_1
- Sede di notificata al ricorrente in data 31.05.202 per violazione dell'obbligo di motivazione CP_1 dell'atto impositivo e del diritto di accesso agli atti;
• accertare e dichiarare la liceità dell'appalto de quo e per l'effetto dichiarare illegittima l'ordinanza- ingiunzione perché infondata nel merito considerata insussistente la contestata violazione;
pagina 2 di 11 • in estremo subordine ridurre sensibilmente l'entità della sanzione irrogata nella misura ritenuta di giustizia.”.
Conclusioni parte resistente: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- ritenuta e dichiarata legittima l'ordinanza di ingiunzione n. 142 del 2021 prot. n. 11804 del 20.05.21, resa nei confronti di e della soc. RICA e gli atti pregressi, in quanto Parte_1 CP_2 risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 … Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
oggetto: Ricorso ex art. art. 6 del D. Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981 – Opposizione ad Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con ricorso del 29 giugno 2021, il Sig. , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 soc. uninominale ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. CP_2 CP_2
142/2021 prot. n. 11804 del 20.05.21, chiedendo, previa sospensione del provvedimento opposto, di annullarla, o di dichiararne la nullità/illegittimità/inesistenza ed in subordine di ridurre l'entità della sanzione applicata, per i seguenti motivi:
- 1. il proprio difetto di legittimazione passiva e l'incerta individuazione del soggetto ingiunto;
- 2. l'intervenuta decadenza dei termini previsti dall'art. 14 della L. n. 689/81;
- 3. la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento, del diritto di accesso agli atti e del diritto di difesa dell'ingiunto;
- 4. la mancanza dell'elemento soggettivo in violazione dell'art. 3 della l. n. 689/81;
- 5. la maturata prescrizione della sanzione irrogata ex art. 28 della legge 689/1981;
- 6. la nullità del verbale ispettivo per mancanza dell'indicazione dei mezzi di impugnazione e delle facoltà di difesa;
- 7. nel merito, la genuinità regolarità liceità dell'appalto;
- 8. la contraddittorietà della motivazione circa l'importo della sanzione applicata e la mancata applicazione del minimo edittale.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che contestava in toto il contenuto del ricorso e concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti e delle prove testimoniali esperite, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Quanto al difetto di legittimazione passiva ed all'incerta individuazione del soggetto ingiunto, deve ritenersi corretta la prospettazione fornita dalla resistente Amministrazione per la quale il responsabile della violazione, sin dal verbale ispettivo n. PG00000/2017-027-01 del 7.2.17, veniva individuato, con riferimento al tempo della commissione dell'illecito riferito agli anni 2015-2016, il sig. Parte_1
quale responsabile aziendale e dunque trasgressore, in quanto amministratore unico della soc.
[...]
, nominato con atto del 30.9.13, iscritto il 15.10.13 e poi divenuto, nel 2019, Presidente del CP_2
Consiglio di Amministrazione come da visura versata in atti.
pagina 3 di 11 Il predetto, nella qualità, aveva l'obbligo della corretta gestione dei rapporti di lavoro sulla base delle disposizioni di legge ed è sicuramente tenuto a risponderne in caso di accertata violazione (cfr.: Cass. sent. n. 7885 del 2011).
Delle violazioni contestate deve rispondere inoltre la soc. , quale obbligata solidale ai sensi CP_2 dell'art. 6, comma 3, della L. n. 689/81, la cui responsabilità si aggiunge e non esclude quella dell'amministratore/trasgressore, come da consolidata giurisprudenza.
Quanto alla notifica si apprende che l'O.I. opposta è stata notificata per posta a in Parte_1 data 30 maggio 2021 (alla invece il 25 maggio) e ritirata da persona di famiglia e che nel CP_2 provvedimento si ordina: “Al sig. o, in alternativa, alla società Parte_1 CP_2 sopra generalizzati e specificati, di pagare la somma complessiva di € 50.048,56 di cui € 50.000,00 a titolo di sanzioni amministrative;
€ 48,56 per spese di notifica;
”.
Non sussiste pertanto l'incerta individuazione del soggetto ingiunto dedotta dalla difesa ricorrente e di conseguenza il primo motivo di ricorso deve essere disatteso.
Non sussiste nemmeno l'invocata decadenza dei termini previsti dall'art. 14 della Legge n. 689/81 di cui al secondo motivo di ricorso.
Va richiamato sul punto il noto arresto della S.C. per il quale: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto.” Cass. civ. Sez. lavoro, 02-04-2014, n. 7681.
Detto termine non è dunque riferibile al periodo intercorrente tra la data del verbale ispettivo conclusivo dell'accertamento del 7.2.17 e la notifica dell'Ordinanza ingiunzione, perfezionatasi nei confronti di entrambi i ricorrenti nel maggio 2021 - periodo che peraltro attiene alla prescrizione, ma, eventualmente, al periodo tra la data del primo accesso ispettivo avvenuto il 13.4.2016 e la notifica del verbale ispettivo conclusivo n. PG00000/2017-027-01 del 7.2.17, avvenuta il 14 marzo 2017.
E, per l'arresto che precede, si deve tenere conto della complessità dell'accertamento che quindi non può farsi coincidere con la generica e approssimativa percezione del fatto da parte degli accertatori, ma con la conclusione delle indagini ivi incluso il tempo necessario alla valutazione degli elementi acquisiti. Con L' , in comparsa, ha peraltro indicato puntualmente le numerose attività ispettive compiute nel periodo intercorrente tra il verbale di primo accesso ispettivo ed il verbale definitivo di accertamento del 7.2.2017 - accertamento che peraltro deve ritenersi di particolare complessità atteso il numero delle società coinvolte e la natura della verifica amministrativa.
Anche il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto disatteso.
Con il terzo motivo la parte deduce la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento, del diritto di accesso agli atti e del diritto di difesa.
La Suprema Corte, in particolare Cass. SS.UU. n. 1786 del 2010 ha chiarito: “…. la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti
a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.”.
pagina 4 di 11 Tale argomentazione deve ritenersi riferibile anche al generale obbligo motivazionale imposto alla P.A. nell'emanare i provvedimenti ingiuntivi di cui alle Legge 689/81: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata e indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.” Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 10478 del 08/05/2006.
Dunque, l'obbligo motivazionale assolve alla necessità di consentire al destinatario della stessa di poter proporre con successo l'eventuale opposizione e dunque di ottenere adeguata tutela dei propri diritti, tenendo conto che la motivazione dell'atto può, per consolidata giurisprudenza, essere fornita anche per relationem, attraverso il richiamo di atti endoprocedimentali, quali ad esempio il verbale di accertamento, purché posti nella conoscenza giuridica dell'opponente.
Peraltro, la Suprema Corte, in materia di applicazione dei principi della legge 241/1990 ai procedimenti disciplinati della Legge 689/81, ritiene in genere che In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge dall'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689 (Cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II Sent., 04-03-2015, n. 4363).
Sulla scorta di quanto precede, tenendo anche conto della circostanza che la parte opponente ha proposto opposizione all'Ordinanza di Ingiunzione con ampia disamina delle proprie ragioni e tali da consentire a questo giudicante di esercitare appieno il controllo giurisdizionale richiesto, non si può che concludere che il provvedimento opposto e gli atti ad esso presupposti forniscano ampia ed esaustiva motivazione delle ragioni dell'ingiunzione e delle somme richieste.
Il motivo di ricorso in esame appare oltremodo infondato, per la parte riferita al diritto di accesso agli atti, in quanto non risulta essere stato esercitato dalla parte, nella fase antecedente la proposizione del ricorso.
Con il quarto motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la mancanza dell'elemento soggettivo e la violazione dell'art. 3 della l. n. 689/81.
In tema di insussistenza/carenza dell'elemento soggettivo della violazione, di cui all'art. 3 della Legge 689/1981 e dell'eventuale esimente della buona fede, deve rilevarsi che la parte ricorrente svolgeva, nella sua funzione di amministratore/presidente della società nel periodo cui si riferiscono CP_2 le violazioni, un'attività professionale specifica e che per tale motivo era tenuto a conoscere la normativa che regola lo specifico settore di appartenenza, cosicché non può ritenersi applicabile l'esimente della buona fede, in quanto la buona fede, di per sé, non è da sola sufficiente ad escludere l'elemento soggettivo della coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, a meno che non rivesta i caratteri dell'errore incolpevole, inevitabile e insuperabile nonostante l'uso della ordinaria diligenza e prudenza (Cass. sez. II, 14.3.2007, n. 5894).
Nel caso di specie si tratta infatti di un operatore che in virtù della attività esercitata è tenuto ad acquisire un'informazione e conoscenza della normativa vigente sulla materia più approfondita rispetto al comune cittadino e dunque il dovere di diligenza da utilizzare è ancora più intenso e l'elemento positivo esterno che avrebbe potuto indurre l'autore a considerare lecito il proprio operato deve essere particolarmente attendibile e qualificato (Cass., sez. II, 11.10.2006, n. 21779).
Anche tale motivo di ricorso deve pertanto essere disatteso.
Anche il quinto motivo di ricorso è infondato.
pagina 5 di 11 La prescrizione della sanzione applicata, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 689/81, è stata interrotta dalla notifica del verbale ispettivo avvenuta nel marzo 2017, mentre l'Ordinanza ingiunzione è stata notificata nel maggio 2021, segno evidente che i 5 anni previsti dalla norma non sono stati in alcun modo superati.
Né risulta maturata la prescrizione nel periodo intercorrente tra la notifica del verbale definitivo del marzo 2017 e la data di commissione delle violazioni riferita al biennio 2015-2016.
Con il sesto motivo si deduce la nullità del verbale ispettivo per mancanza dell'indicazione dei mezzi di impugnazione, nonché la violazione del diritto di difesa.
Sostiene il ricorrente che l'O.I. opposta dovrebbe essere annullata perché è stata erroneamente indicata nel provvedimento, quale ente di riscossione, la soc. AL SE SpA in luogo dell'Agenzia delle Entrate, ma soprattutto per la laconica indicazione della possibilità di opporre il provvedimento mediante ricorso “Al tribunale ove è stata commessa la violazione” circostanza che avrebbe compromesso il diritto di difesa dei ricorrenti.
L'indicazione di AL in luogo della Agenzia delle Entrate appare, nel caso di specie, irrilevante, avendo il ricorrente provveduto ad impugnare il provvedimento anziché procedere al pagamento dell'importo ingiunto e tale motivo porta anche ad esclude che il diritto di difesa del ricorrente sia stato violato, posto che ha potuto presentare il ricorso, invero particolarmente dettagliato, per cui è causa, evidentemente seguendo le indicazione riportate nell'Ordinanza: “Avverso il presente provvedimento è ammesso il seguente ricorso: a) Al Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/81, come modificato dal D.Lgs. 150/11”.
Il motivo che precede, al pari dei precedenti, è dunque infondato.
Con il settimo motivo la parte attrice deduce l'insussistenza delle contestate violazioni, attesa la genuinità, regolarità, liceità dell'appalto.
Le violazioni contestate sono riferite, in estrema sintesi, alle seguenti violazioni:
“1. art. 29, comma 1, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. N. 8/2016 - interposizione illecito da pseudo-appalto -Appaltante - Regime
Ordinario: punto 1) della notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento ,in quanto, ai sensi dell'art. 5, L. 689/81, ha stipulato appalti di servizi non genuini con somministrazione di personale, relativamente ai dipendenti e il numero dei giorni indicati nel citato verbale, per un totale di 1165 giorni lavorati (sanzione pecuniaria amministrativa di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, la suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000,00, art. 1, commi 1 e 6, D. Lgs. N. 8/2016);”
La resistente Amministrazione ritiene in proposito che sia stata posta in essere una somministrazione illecita di personale in violazione dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., ipotesi in particolare suggerita anche dall'avvicendamento di vari contratti di appalto e subappalto che avevano visto come protagonisti la società , quale appaltante, la soc. appaltatrice e a CP_2 CP_6 sua volta la subappaltatrice. Controparte_7
L'originaria appaltante, l'appaltatrice e la subappaltatrice sono tenute evidentemente a rispondere, in concorso tra loro, della violazione ai sensi dell'art. 5 della L. n. 689/81.
Secondo la ricostruzione del resistente era stata accertata l'illegittimità dei Controparte_1 contratti conclusi da negli anni 2015-2016. CP_2
pagina 6 di 11 L'accertamento aveva consentito di stabilire che per le sedi di Bastia Umbra, Ponte Felcino e San Sisto, era stato stipulato un contratto di appalto di servizi tra (committente) e CP_8 CP_6 Cont (appaltatore) stipulato il 15.12.14 con effetto dall'1.1.15 e che aveva subappaltato il servizio stesso alla soc. . CP_7
Sebbene quest'ultimo contratto di appalto sia stato anticipatamente risolto, la soc. aveva CP_7 tuttavia continuato ad operare con il proprio personale in quanto , subentrata a sua volta CP_2 alla soc. RI. , aveva concluso nuovi contratti di appalto con che a sua volta aveva CP_9 CP_6 continuato ad appaltare il servizio alla Controparte_7
Il 24.3.16, per la sede di Bastia Umbra, aveva poi concluso con il CP_2 Controparte_10 un contratto di appalto per il conferimento del servizio di catalogazione, sistemazione della
[...] merce, raccolta trasporto, trattamento, recupero e smaltimento, sistemazione dei prodotti negli scaffali, servizio di pulizia, che il aveva poi subappaltato a Intesa SE Soc. Coop.. Controparte_10
Quanto alla sede di Ponte Felcino, il 29.4.15, aveva concluso con la soc. un CP_2 CP_6 contratto di appalto di servizio, con termine sino al 3.5.16 e rinnovabile annualmente, avente ad oggetto il carico e scarico merce la segnatura colli, la preparazione dei bancali, la gestione e il riordino della Cont merce e la riorganizzazione delle scaffalature, in relazione al quale la , autorizzata da , CP_2 aveva subappaltato il servizio a Controparte_7
Anche con riferimento alla sede locale di Perugia San Sisto, il 6.5.16 aveva infine CP_2 Cont concluso con un contratto di appalto di servizio rinnovabile annualmente avente ad oggetto un servizio analogo a quello sopra descritto con riferimento alla sede di Ponte Felcino ed anche in questo Cont caso, la soc. aveva affidato il servizio a .. Controparte_7
Sulla scorta della documentazione che precede gli ispettori avevano dunque ritenuto che gli appalti ed i subappalti conclusi tra le società indicate, e tra queste , fossero illegittimi perché CP_2 finalizzati alla mera locazione di manodopera, in quanto in capo alle appaltatrici difettava la necessaria organizzazione del servizio, mentre le attività oggetto dell'appalto non richiedevano l'impiego di alcun know how aziendale, riguardando mansioni d'ordine quali il facchinaggio o la gestione degli scaffali dei punti vendita.
Inoltre, in ciascuna sede delle sedi ove operavano, i dipendenti dell'appaltante e del subappaltatore di fatto avevano svolto l'attività lavorativa non secondo la ripartizione di competenze prevista nei contratti di appalto, ma con modalità promiscue e non distinguibili, avvicendandosi ordinariamente nelle varie postazioni e prestazioni.
In particolare il potere di direzione e vigilanza di tutto il personale era concentrato in capo alla committente nella persona di taluni dipendenti presenti in ciascuna sede a ciò preposti in qualità di referenti aziendali, i quali determinavano gli orari di lavoro, le ferie e i compiti da espletare dal personale.
Dunque, dall'accertamento compiuto, era emerso che l'effettiva organizzazione e direzione dei lavoratori era in capo alle imprese committenti anche se i lavoratori medesimi dipendevano dagli affidatari del servizio.
Sussisteva inoltre una promiscuità di ruoli nel passaggio degli stessi soggetti da una società all'altra, tra quelle interessate alla complessiva gestione, avente ad oggetto il servizio svolto presso le unità locali.
In ogni unità locale, tale potere era stato invece esercitato da un dipendente dell'appaltante che, in qualità di referente aziendale, determinava gli orari di lavoro, le ferie, e, in genere, gli specifici compiti che dovevano essere disbrigati dal personale ivi operante.
pagina 7 di 11 Ciononostante, in punto di prova, la difesa ricorrente sosteneva che la controparte non avesse assolto il Con proprio onere probatorio, contestando nella sostanza ciò che l' aveva desunto dalle dichiarazioni acquisite in fase di accertamento al fine della contestazione di addebito ed in particolare contestava l'assunto per il quale, sempre secondo la resistente, in capo al committente era stato concentrato il potere di direzione e di vigilanza di tutto il personale.
È noto che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza di ingiunzione spetta all'Amministrazione dimostrare la fondatezza della propria pretesa e quindi la sussistenza dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria.
L'art. 23, penultimo comma, della Legge 689/81, poi sostituito dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150 /2011 dispone che: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.” e pertanto l'onere della prova del fondamento della pretesa sanzionatoria, proprio in base alla regola predetta, incombe sulla resistente Amministrazione, sulla quale grava l'onere di dimostrare in maniera inconfutabile la legittimità delle sanzioni applicate ai ricorrenti.
La prospettazione attorea circa la ripartizione dell'onere della prova deve ritenersi corretta, sebbene se non possa essere appieno condivisa la tesi per la quale le dichiarazioni dei lavoratori, rese agli ispettori in fase di accertamento, debbano ritenersi prive di un qualsivoglia rilievo probatorio, non essendo assistite, quanto al contenuto, dalla fede privilegiata del verbale di accertamento ex art. 2700 e segg.
c.c..
Non vigendo infatti alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova, posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento al quale è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento: “ …. la sentenza impugnata, peraltro, ha pure ricordato correttamente la giurisprudenza di questa Corte di legittimità formatasi in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, secondo la quale essi fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (vd. Cass. 15702/2014) e, coerentemente, ha ritenuto coperta da fede privilegiata la circostanza che le risposte fornite dal T. fossero quelle effettivamente riportate in verbale, ferma restando la necessità di sottoporre i loro contenuti al vaglio complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie;
peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, a cui è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, del quale, peraltro, egli deve dare una motivazione immune da vizi logici e giuridici, senza che possa pretendersi l'attribuzione di un maggior valore ad un accertamento rispetto ad un altro a cagione della sua provenienza (vd. Cass. 4743/2005; n. 2627/1980); si è, dunque, fatta corretta applicazione del principio espresso da questa Corte (vd. Cass. n. 14965/2014) secondo il quale nel giudizio promosso CP_1 dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, CP_12 il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori ….” Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 23- 09-2020, n. 19982.
Pertanto, le dichiarazioni dei lavoratori raccolte in fase di accertamento possono certamente, in difetto di prova contraria, essere poste a fondamento della pretesa punitiva della resistente Amministrazione.
pagina 8 di 11 Specialmente se dirette a dimostrare l'esercizio del potere datoriale di direzione e vigilanza da parte dell'imprenditore che, notoriamente rappresenta, come anche osserva la resistente Amministrazione, il fondamento della violazione contestata, costituendo, la direzione e l'organizzazione dell'imprenditore (eterodirezione), uno dei capisaldi fondamentali, insieme alla pattuizione e/o alla corresponsione della retribuzione, della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c..
La c.d. “eterodirezione” è infatti sicuro indice di subordinazione come da sempre ribadito dalla Suprema Corte: “…. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004).” Cass. civ. Sez. lavoro, 14-04-2008, n. 9812.
Cosicché, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra due soggetti coincide con la sussistenza di un requisito fondamentale (decisivo), quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo, da parte di quel datore di lavoro che in concreto abbia esercitato tali prerogative.
In proposito gli accertatori avevano rilevato che nella sede di Bastia Umbra, l'attività di referente era Co esercitata dalla sig. , dipendente di A UNO, e ciò anche nei confronti dei Testimone_1 Cont dipendenti della , che aveva ricevuto il servizio in subappalto dalla . CP_7
Subentrata la alla RI.MA. UNO, il rapporto di lavoro della è stato trasferito a CP_2 Tes_1
e i rapporti di lavoro dei dipendenti di erano stati interrotti per poi essere assunti CP_2 CP_7 dalla società INTESA SERVIZI, subappaltatrice del servizio conferito da al CP_2
secondo le evidenze documentali prodotte. CP_10 Controparte_10
Pertanto, la come emerge dalla dichiarazione raccolta in fase di accertamento, era stata Tes_1 dapprima dipendente di e poi di (committenti), e coordinava e dirigeva tutti CP_8 CP_2
i dipendenti della sede che facevano capo dapprima alla e poi ad Intesa(subappaltatrici). CP_7
Quanto alla sede di Ponte Felcino era poi emerso dalle dichiarazioni acquisite che la coordinatrice di tutti i lavoratori, compresi quelli del subappaltatore era esercitato da , dipendente Persona_1 dell''appaltante RICA GEST.
Anche nelle altre unità locali era emersa una commistione di ruoli e il mancato esercizio da parte dell'appaltatore e del subappaltatore delle funzioni etero-direttive e di controllo dei lavoratori.
Tuttavia, nonostante i numerosi elementi di prova raccolti nella fase di accertamento, le prove orali acquisite in corso di causa hanno offerto ampia prova contraria della tesi sostenuta dalla resistente ed in particolare delle dichiarazioni dei lavoratori raccolte a suo tempo dagli accertatori.
La parte ricorrente, a fronte di tali prove proposte dalla resistente Amministrazione, ha provveduto ad una puntuale confutazione dei fatti ivi riportati, offrendo idonea prova tendente a mettere quantomeno in dubbio quanto ex adverso sostenuto.
In particolare, dette prove hanno sollevato notevoli perplessità circa la concentrazione, in capo al committente, di tutto il potere di direzione e di vigilanza del personale complessivamente impegnato nella gestione delle unità locali.
pagina 9 di 11 Non ha quindi trovato certo e pieno riscontro la circostanza per la quale tale potere di direzione e di vigilanza era stato esercitato dai dipendenti della appaltante che determinavano gli orari di lavoro, le ferie, e, in genere gli specifici compiti che dovevano essere disbrigati da tutto personale operante nelle varie sedi.
Se l' ha sostenuto che in capo al committente era stato concentrato il potere di direzione e di CP_1 vigilanza di tutto il personale e che, in ogni unità locale, tale potere era stato esercitato da un dipendente dell'appaltante che, in qualità di referente aziendale, determinava gli orari di lavoro, le ferie, e gli specifici compiti che dovevano essere svolti dal personale ivi operante, i testi escussi in corso di causa hanno fornito una versione difforme, tale da rendere incerta la tesi di parte resistente.
Il teste di parte resistente già dipendente e direttore facente funzione del punto Testimone_2 vendita, socia di ed ex dipendente delle società del gruppo “Risparmio Casa”, smentiva la CP_7 circostanza per la quale avrebbe svolto attività di coordinamento anche nei confronti dei dipendenti di
. CP_8
Infatti, sebbene abbia confermato che le mansioni esercitate dai dipendenti delle diverse società presso il punto vendita Risparmio Casa erano mansioni d'ordine ed interscambiabili, alla domanda se fosse stata la referente a determinare gli orari di lavoro, le ferie e i compiti da espletare dal CP_2 personale rispondeva, premettendo di esser stata dipendente della : “negli anni in questione ero CP_7 io che facevo gli orari nel periodo in cui sono stata a Città di Castello mentre quando ero a Ponte Felcino li faceva la direttrice che credo fosse , sig.ra .”. CP_2 Persona_1
Aggiungeva che nella sua qualità di dipendente aveva fatto sempre riferimento al proprio direttore.
Il teste di parte resistente , pur avendo lavorato per altra società appaltatrice (soc. Testimone_3
, non riferita alle vicende della presente causa, riferiva comunque che: “i responsabili Parte_2 della soc. gestivano gli orari con i responsabili di ed inoltre che “la gestione degli Pt_2 CP_2 orari era effettuata dai responsabili di per quanto riguardava noi dipendenti di tale Parte_3 società.”.
In proposito va rilevato che, le dichiarazioni che precedono, pur riferite a rapporti di appalto tra la CP_2
e la società indicata dal teste, possono essere ritenute in qualche modo rappresentative del riparto
[...] delle funzioni datoriali in capo alle appaltatrici, atteso che il teste ha espresso chiaramente che non era la che gestiva direttamente il personale. CP_2
La teste dipendente delle dichiarava a sua volta in udienza di non aver mai Tes_4 CP_2 conosciuto il sig. e di aver ricevuto, in quanto appunto dipendente di , le direttive sul Parte_1 CP_2 lavoro dal proprio direttore, circostanza che non smentiva in alcun modo la circostanza che la CP_7 CP_ esercitasse il proprio potere direttivo, posto che correttamente i responsabili della erano comunque tenuti a gestire i propri dipendenti.
La teste confermava infine, di essersi sempre riferita ai referenti della Tes_5 Controparte_7 della quale era dipendente ed in particolare:
- che le direttive sulla gestione delle turnazioni dei lavoratori e sulle mansioni da svolgere in concreto erano quotidianamente indicate dall'amministratore della società o da incaricato Controparte_7 preposto aziendale;
- che l'orario di lavoro, i permessi, le ferie e i giustificativi per le assenze erano indicate, a lei e agli altri dipendenti impiegati nell'appalto, esclusivamente dalla nella persona Controparte_7 dell'amministratore della società o da preposto aziendale;
- che ogni rimostranza nell'esecuzione dell'appalto da parte del negozio Risparmio Casa era indirizzata esclusivamente all'amministratore della società o da soggetto incaricato dal Controparte_7 medesimo;
- che le contestazioni disciplinari verbali o scritte le avrebbe effettuate il preposto della . CP_7 pagina 10 di 11 Quanto precede non ha dunque consentito di dimostrare con sufficiente certezza la sussistenza dell'eterodirezione dei dipendenti delle appaltatrici in capo alla committente, né sussistono elementi univoci, in base alle prove raccolte, di una somministrazione illecita di manodopera, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto.
La decisione circa l'ottavo motivo di ricorso, deve ritenersi assorbita dall'esito della trattazione del precedente, in riferimento al quale era stata formulata la censura di parte ricorrente di contraddittorietà della motivazione circa l'importo della sanzione applicata e la mancata irrogazione del minimo edittale.
Per tutto quanto precede, non rimane pertanto che accogliere il ricorso con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− accoglie il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza Ingiunzione n. 142 del 2021 prot. n. 11804 del 20.05.21, emanata nei confronti di e della soc. Parte_1 CP_2 dall' di;
Controparte_1 CP_1
− pone a carico della parte resistente le spese di lite, che qui si liquidano, in favore della parte ricorrente, nella misura di €. 3.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Perugia, 12 maggio 2025
IL GIUDICE On. di Tribunale
Carlo Gambucci
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