Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2002, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
I A D S , S O A 0 L 3 T 1 L , 3 . O A 5 T B S P E R I P A N D S ' I L A 3 L N T E 7 S G - EPUBBLICA ITALIANA D 8 O O IN NOME DEL POPOLO IT HAND0.06.94/02 - I P 1 S A M 1 D N I E E S A E , I D O G A R E G T T E CORTE SUPREMA DI S O I N L T E Oggetto G T S E I A E R R Contratti I L SEZIONE TERZA CIVILE L D E O D одга Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 17183/99 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Cron.1767 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 24/09/01 Dott. Donato CALABRESE - Rel. ConsigliereDott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZ A sul ricorso proposto da: BE GI NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICASTRO 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO VOCCIA, difeso dall'avvocato LUCIO CRISCI, giusta procura speciale per Notar Tommaso Caruso di Benevento del 20/07/99 rep. n. 54103; - ricorrente
contro
ANNUNZIATA, elettivamente AR FILOMENA domiciliata in ROMA VIA MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO BO, difesa dall'avvocato FRANCESCO FUSCO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 1633 - -1- nonchè
contro
BE SE;
intimato avverso la sentenza n. 1763/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 23/06/99 e depositata il 14/07/99 (R.G. 3178/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Luicio CRISCI;
udito l'Avvocato AN BO (per delega Avv. F. FUSCO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso del 20 novembre 1996 al Con di Benevenuto, Sezione specializzata Tribunale agraria, NA ZI CH deduceva che, quale concedente di un terreno condotto in affitto da EP LP (nella misura di quattro tomoli), aveva invano intimato la disdetta ed esperito il tentativo di conciliazione. Chiedeva quindi al Tribunale che il rapporto d'affitto fosse dichiarato estinto dall'11 novembre 1996, con condanna all'immediato rilascio e al risarcimento dei danni da ritardata riconsegna del fondo da liquidarsi in via equitativa, oltre agli interessi e alle spese del giudizio. Il convenuto restava contumace. dichiarava l'avvenuta cessazione del1L Tribunale contratto al 10 novembre 1996, condannando EP LP al rilascio del fondo ed al pagamento delle spese processuali. Avverso detta decisione EP LP proponeva appello, deducendo, tra l'altro, che egli non aveva avuto alcun rapporto con la CH, essendo sorto e proseguito il rapporto con GI 3 دو LP, che aveva versato il canone. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda. Con atto del 12 gennaio 1999 GI NI LP proponeva intervento ex art. 344 c.p.c., per far valere i suoi diritti relativi al dedotto rapporto il pregiudizio, che agrario onde evitare poteva derivargli dalla sentenza di primo grado e da quella di secondo grado in caso di rigetto dell'appello, essendo l'unico titolare del rapporto. Chiedeva dunque che fosse dichiarata l'esistenza di un contratto d'affitto sorto con la CH nel 1955-56, per escludere dal rapporto l'appellante EP LP. La CH, costituitasi, chiedeva il rigetto del gravame con il favore delle ed eccepivaspese l'improponibilità dell'intervento in quanto non preceduto dal tentativo di conciliazione. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 14 luglio 1999, rigettava l'appello proposto da EP LP, con condanna alle spese e dichiarava improponibile l'intervento proposto da GI LP, compensando le spese tra questi e la CH. 刀 Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione GI LP, svolgendo due motivi. NA ZI CH resiste con controricorso. L'intimato EP LP non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente GI LP ha svolto due 1. motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982, nonché l'ome e insufficiente ssa motivazione della sentenza impugnata. Lamenta in particolare che la Corte di merito aveva dichiarato improponibile l'intervento, sul presupposto che l'interventore, pur avendo invitato le parti a comparire innanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Benevento per il tentativo di conciliazione, non aveva rispettato il termine di sessanta giorni di cui al quinto comma della legge n. 203 del 1982. Espone che la Corte territoriale, avendo posto la premessa della sussistenza dell'impresa familiare tra GI LP (cedente) e EP LP دو (cessionario) sulla contrapposta e recisa negazione sia che dell'interventore non poteva poi concludere per dell'appellante>>, l'improponibilità dell'intervento per il mancato tentativo di conciliazione. Richiama in proposito la decisione di questa Corte del 21 ottobre 1994, n. 8653. Con il secondo motivo il ricorrente GI la violazione e falsaLP deduce applicazione dell'art. 344 c.p.c. in relazione all'art. 404 c.p.c., nonché la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata. L'intervento era stato effettivamente proposto per il riconoscimento di un proprio rapporto agrario distinto e autonomo con la per evitare il pregiudizio che concedente, avrebbe comportato la sentenza. In altri termini, egli si era visto costretto, previo invito inoltrato alle parti a comparire innanzi all'I.P.A., а proporre tempestivamente il proprio intervento, appunto per evitare l'esecuzione della sentenza impugnata da LP EP stante la richiesta di sospensiva dell'atto da parte di 6 دو LP EP senza potere attendere la convocazione innanzi all'I.P.A.>>. I due motivi, che essendo tra loro connessi possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. In tema di controversie agrarie, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 deve precedere non solo la proposizione della domanda da parte dell'attore, ma anche la domanda proposta dall'interveniente in tutti quei casi in cui l'intervento amplia rispetto ai limitil'ambito della controversia, definiti con il tentativo di conciliazione esperito prima della proposizione della domanda che ha dato inizio al giudizio. In caso diverso verrebbe a mancare quella necessaria coincidenza e il preventivotra il thema decidendum tentativo di conciliazione. Un principio analogo è già stato affermato da questa Corte a proposito della domanda riconvenzionale che amplia l'ambito della controversia rispetto alla domanda principale (Cass. 1 dicembre 1999, n. 13359; giugno 1999, n. 5613; 27 aprile 1995, n. 4651). 7 Nel caso di specie non vi dubbio che per effetto dell'intervento sia risultato ampliato il tema della controversia, sol che si consideri che l'intervento è stato esperito а norma dell'art. 344 e che, come espressamente ammette il ricorrente, con esso si deduceva che l'interveniente era l'unico e vero affittuario e si richiedeva la declaratoria dell'esistenza di un contratto d'affitto tra GI LP e la CH. Il precedente costituto da Cass. 21 ottobre 1994, n. 8653, richiamato dal ricorrente, non è in termini, in quanto riguarda il diverso caso dell'interveniente che sia familiare coltivatore indicato dal concedente come coadiutore. Non si riscontra poi alcun vizio della motivazione ○ contraddittorietà della stessa. Peraltro, il punto in discussione riguarda sostanzialmente una questione di diritto sussistenza о meno della necessità del tentativo di conciliazione con riferimento all'intervento ex art. 344 c.p.c. - mentre il vizio di motivazione 8 r denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche (v. per es. Cass. 11 aprile 2000, n. 4593 e Cass. 10 novembre 2000, n. 14630). Per quanto detto, il ricorso dev'essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo a favore della CH seguono la soccombenza. Non neisi fa luogo alla pronunzia delle spese confronti di EP LP che non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in lire 30.000 =₤15,50. per spese e in lire duemilioni per onorari-₤1·032,92- Così deciso nella camera di consiglio della terza 3 I 0 A 1 3 D S 5 . cassazione , S il 24 sezione civile della Corte di T A O . R L T , N L A ' A O settembre 2001. L S 3 B L E 7 I E P - D S D 8 - I I IL PRESIDENTE IL RELATORE EST. A 1 S N T 1 G N S E O O E S P A I G M D I A G you IL CANCEL SERE C1 E E A O L T O D Gina Casoli T R I E A T R T L S I I L N D G E E E S O R E D