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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 884/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 17.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 884/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Novara, via M. Greppi n. 2, presso lo studio dell'Avv. GOLINELLI LIDIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro (c.f. ); CP_1 P.IVA_1
- convenuta contumace
OGGETTO: retribuzione il Difensore della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVA
PER IL RICORRENTE Parte_1
Accertare e dichiarare che tra la società (C.F. ), corrente in CP_1 P.IVA_1
Romentino, Via Ticino 12/C, in persona del legale rappresentante pro tempore e il signor è intercorso contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 indeterminato dal giorno 5 dicembre 2022 al giorno 29 febbraio 2024, ove il lavoratore era assunto con la qualifica e mansioni di muratore e applicazione del Contratto Collettivo Edilizia Artigianato, con un orario di lavoro full time. Accertare e dichiarare che la società (C.F. ), corrente in CP_1 P.IVA_1
Romentino, Via Ticino 12/C, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha omesso il pagamento della retribuzione di febbraio 2024, dei ratei e delle ultime spettanze, nonché il Trattamento di Fine Rapporto, conseguentemente, condannare la società (C.F. , corrente in Romentino, Via Ticino 12/C, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore del signor l'importo complessivo pari ad Euro 2.614,06 così come documentato Parte_1
1 dai conteggi analitici dedotti o in quell'altra misura che, per i motivi esposti in narrativa, sarà ritenuta dovuta, a titolo di retribuzioni relative al mese di febbraio 2024, ratei e spettanze di fine rapporto, oltre TFR.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, con attribuzione ex articolo 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avvocato Lidia Golinelli che ne è creditore.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere stato assunto dalla convenuta il 5.12.2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualifica di operaio edile e inquadramento al livello 2 CCNL edilizia artigianato, con mansioni di muratore. Il 29.2.2024, si era dimesso volontariamente (doc. 2 ric.). Allegava di aver regolarmente lavorato fino alle dimissioni, presso vari cantieri della convenuta. Lamentava il mancato pagamento della retribuzione del mese di febbraio 2024, del TFR e delle altre spettanze di fine rapporto, oltre alla mancata consegna dei relativi cedolini paga. Quantificava la propria pretesa in complessivi euro 2.614,06, come da conteggio sindacale, che produceva sub doc.
6. Produceva altresì tre cedolini paga consegnati (doc. 4 ric.) e la CU 2024 (doc. 5 ric.).
non si costituiva e veniva dichiarata contumace. CP_1
All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto. Il ricorrente agisce per la corresponsione delle retribuzioni relative al mese di febbraio 2024 e del TFR. Allega, in proposito, di avere intrattenuto con la società un rapporto di lavoro subordinato, dall'assunzione del 5.12.2022 (docc.
4-5 ric.), fino alle dimissioni, datate 21.2.2024, con decorrenza 1.3.2024 (doc. 2 ric.). Dal punto di vista fattuale, debbono dirsi pienamente provati il rapporto di lavoro e la sua cessazione, giusta la produzione di tre cedolini paga e della CU (docc.
4-5 ric.), i cui dati sono coerenti tra loro e con quanto dedotto in ricorso. Tali documenti, unitamente alla già citata comunicazione di dimissioni (doc. 2 ric.) confermano le allegazioni attoree circa l'identità del datore di lavoro e le date di inizio e conclusione del rapporto. Né vi sono agli atti elementi da cui possa inferirsi la mancata esecuzione del rapporto, per fatto del lavoratore, nel corso dell'ultimo mese.
2 Il CCNL applicato al rapporto (edili) e l'inquadramento al livello 2, sono evincibili dalle buste paga prodotte, che confermano quanto allegato nel ricorso. La convenuta, al contrario, non costituendosi, non ha adempiuto all'onere probatorio su di lei spettante, secondo i principi generali (cfr. Cass., sez. un., 30.10.2001, n. 13533), circa l'adempimento degli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti. 2. Venendo, quindi, alla quantificazione del dovuto, i conteggi prodotti sub doc. 6 ric., redatti in applicazione dei parametri risultanti dal CCNL prodotto, tenuto conto della retribuzione base indicata nelle buste paga prodotte, appaiono correttamente formulati.
Il TFR è stato calcolato, tenendo correttamente conto della somma già corrisposta nel corso del 2023 e risultante dalla CU.
In definitiva, la convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di euro 2.614,06, di cui euro 667,53 per TFR. A norma dell'art. 429 c.p.c., a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo effettivo. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 2.614,56), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.800, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e condanna a corrispondere a CP_1 [...] la somma complessiva lorda di euro 2.614,56 per retribuzioni maturate e Parte_1 non corrisposte, di cui euro 667,53 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1.3.2024 al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_1 [...]
liquidate in complessivi euro 1.800, oltre a rimborso spese forfettario Parte_1
15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Lidia Golinelli. Così deciso il 17.4.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 17.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 884/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Novara, via M. Greppi n. 2, presso lo studio dell'Avv. GOLINELLI LIDIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro (c.f. ); CP_1 P.IVA_1
- convenuta contumace
OGGETTO: retribuzione il Difensore della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVA
PER IL RICORRENTE Parte_1
Accertare e dichiarare che tra la società (C.F. ), corrente in CP_1 P.IVA_1
Romentino, Via Ticino 12/C, in persona del legale rappresentante pro tempore e il signor è intercorso contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 indeterminato dal giorno 5 dicembre 2022 al giorno 29 febbraio 2024, ove il lavoratore era assunto con la qualifica e mansioni di muratore e applicazione del Contratto Collettivo Edilizia Artigianato, con un orario di lavoro full time. Accertare e dichiarare che la società (C.F. ), corrente in CP_1 P.IVA_1
Romentino, Via Ticino 12/C, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha omesso il pagamento della retribuzione di febbraio 2024, dei ratei e delle ultime spettanze, nonché il Trattamento di Fine Rapporto, conseguentemente, condannare la società (C.F. , corrente in Romentino, Via Ticino 12/C, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore del signor l'importo complessivo pari ad Euro 2.614,06 così come documentato Parte_1
1 dai conteggi analitici dedotti o in quell'altra misura che, per i motivi esposti in narrativa, sarà ritenuta dovuta, a titolo di retribuzioni relative al mese di febbraio 2024, ratei e spettanze di fine rapporto, oltre TFR.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, con attribuzione ex articolo 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avvocato Lidia Golinelli che ne è creditore.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere stato assunto dalla convenuta il 5.12.2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualifica di operaio edile e inquadramento al livello 2 CCNL edilizia artigianato, con mansioni di muratore. Il 29.2.2024, si era dimesso volontariamente (doc. 2 ric.). Allegava di aver regolarmente lavorato fino alle dimissioni, presso vari cantieri della convenuta. Lamentava il mancato pagamento della retribuzione del mese di febbraio 2024, del TFR e delle altre spettanze di fine rapporto, oltre alla mancata consegna dei relativi cedolini paga. Quantificava la propria pretesa in complessivi euro 2.614,06, come da conteggio sindacale, che produceva sub doc.
6. Produceva altresì tre cedolini paga consegnati (doc. 4 ric.) e la CU 2024 (doc. 5 ric.).
non si costituiva e veniva dichiarata contumace. CP_1
All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto. Il ricorrente agisce per la corresponsione delle retribuzioni relative al mese di febbraio 2024 e del TFR. Allega, in proposito, di avere intrattenuto con la società un rapporto di lavoro subordinato, dall'assunzione del 5.12.2022 (docc.
4-5 ric.), fino alle dimissioni, datate 21.2.2024, con decorrenza 1.3.2024 (doc. 2 ric.). Dal punto di vista fattuale, debbono dirsi pienamente provati il rapporto di lavoro e la sua cessazione, giusta la produzione di tre cedolini paga e della CU (docc.
4-5 ric.), i cui dati sono coerenti tra loro e con quanto dedotto in ricorso. Tali documenti, unitamente alla già citata comunicazione di dimissioni (doc. 2 ric.) confermano le allegazioni attoree circa l'identità del datore di lavoro e le date di inizio e conclusione del rapporto. Né vi sono agli atti elementi da cui possa inferirsi la mancata esecuzione del rapporto, per fatto del lavoratore, nel corso dell'ultimo mese.
2 Il CCNL applicato al rapporto (edili) e l'inquadramento al livello 2, sono evincibili dalle buste paga prodotte, che confermano quanto allegato nel ricorso. La convenuta, al contrario, non costituendosi, non ha adempiuto all'onere probatorio su di lei spettante, secondo i principi generali (cfr. Cass., sez. un., 30.10.2001, n. 13533), circa l'adempimento degli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti. 2. Venendo, quindi, alla quantificazione del dovuto, i conteggi prodotti sub doc. 6 ric., redatti in applicazione dei parametri risultanti dal CCNL prodotto, tenuto conto della retribuzione base indicata nelle buste paga prodotte, appaiono correttamente formulati.
Il TFR è stato calcolato, tenendo correttamente conto della somma già corrisposta nel corso del 2023 e risultante dalla CU.
In definitiva, la convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di euro 2.614,06, di cui euro 667,53 per TFR. A norma dell'art. 429 c.p.c., a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo effettivo. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 2.614,56), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.800, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e condanna a corrispondere a CP_1 [...] la somma complessiva lorda di euro 2.614,56 per retribuzioni maturate e Parte_1 non corrisposte, di cui euro 667,53 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1.3.2024 al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_1 [...]
liquidate in complessivi euro 1.800, oltre a rimborso spese forfettario Parte_1
15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Lidia Golinelli. Così deciso il 17.4.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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