TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 19939/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19939/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 22.11.2024,
TRA
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa dagli avv. ti Piero Sandulli (c.f. ) e C.F._1
Vincenzo Gentile ( ) presso lo studio di CodiceFiscale_2 quest'ultimo elett.te dom.ta in Napoli, Largo Ferrandina n.10;
- OPPONENTE
E
c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e CP_1 P.IVA_2
difesa dagli avv.ti Federico Corti (c.f. ) e Chiara C.F._3
Gervasoni (c.f. ) elett.te dom.ta presso lo studio di C.F._4 quest'ultima in ES , via Cefalonia n. 70;
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5654/2021 emesso dal Tribunale di Napoli sezione II in data 19.07.2021 in materia di cessione del credito.
Conclusioni: come verbali ed atti di causa. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società deduceva di CP_1
essere creditrice della società (già Parte_1 [...]
della somma di euro 1.666.500,00, in virtù Controparte_2 dell'acquisto di tale diritto di credito fattone dal , già a Parte_2
sua volta titolare del credito in virtù del contratto di cessione del credito intervenuto in data 5.11.2012 tra la in amministrazione Parte_2
straordinaria (cessionaria) e (cedente), in forza del Controparte_3
quale quest'ultima cedeva alla prima parte del credito vantato nei confronti della Nello Controparte_2
specifico, la ricorrente deduceva che in data 15.4.2019 la sua incorporata depositava, nel , proposta di Controparte_4 Parte_2
concordato fallimentare mediante assunzione ex art. 124 l.f. del in Parte_3
qualità di terzo proponente, omologato con decreto depositato in data
17.3.2020; che con lettera del 3.12.2020 (in qualità di assuntore del concordato fallimentare e successore nei crediti da questo vantati) Pt_2
sollecitava al pagamento della somma di cui al contratto di Parte_1
cessione del credito 5.11.2012; che replicava con lettera del Parte_1
10.12.2020, assumendo di non essere tenuta al pagamento in quanto la cedente successivamente al contratto di cessione del Controparte_3
5.11.2012, era fallita;
che tale assunto è giuridicamente infondato posto che il fallimento della cedente (dichiarato con sentenza dell'1.7.2014) non inficia la validità della cessione, già perfezionatasi nel 2012.
Con decreto ingiuntivo n. 5654/2021 (R.G. n. 15791/2021) reso in data
19.07.2021, l'intestato Tribunale ingiungeva alla di pagare alla Parte_1 ricorrente la somma complessiva di € 1.633.500,00, oltre interessi e spese della procedura.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In accoglimento dell'atto di citazione, revocare, perché del
- 2 - tutto destituito di fondamento, il decreto ingiuntivo n. 5654/2021, emesso dal
Tribunale di Napoli in data 19 luglio 2021, in favore della e CP_1 notificato alla il successivo 23 luglio 2021, per l'importo di euro Parte_1
1.633.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in euro 870,00 per spese ed euro
7.073,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%) C.P.A. ed I.V.A. come per legge. 2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Allo scopo, eccepiva l'insussistenza del diritto di credito azionato nei suoi confronti dalla deducendo: che nelle premesse del contratto CP_1
Co di cessione dei crediti del 5.11.2012 (tra la cedente e la Controparte_3
cessionaria viene ricordato che, in data 29 marzo 2011, era stato Pt_2
stipulato tra la cedente e la cessionaria un contratto di appalto ad oggetto la costruzione, il trasporto ed il montaggio a secco di strutture prefabbricate portanti;
che sempre nelle premesse del contratto di cessione dei crediti del
5.11.2012 si si rammenta che l'allora Controparte_2
(ora con atto notarile si era obbligata al versamento,
[...] Parte_1
in favore della di euro 2.000.000,00 oltre Iva, dei quali euro CP_3
1.350.000,00 oltre iva da versarsi all'atto della consegna del fabbricato di cui al citato contratto di appalto del 29 marzo 2011; che successivamente veniva pattuito che parte del prezzo dell'intero appalto, ovvero 1.633.500,00, venisse pagato, in via alternativa, mediante la cessione del credito vantato dalla cedente nei confronti della debitrice ceduta;
che pertanto con la scrittura del
5.11.2012, la cedeva il credito di 1.633.500,00 nei confronti CP_3
della , allora in amministrazione straordinaria;
che veniva altresì Pt_2 precisato nella scrittura che “la cessione del credito avviene “pro solvendo”, garantendo il cedente la solvibilità del debitore ceduto e che l'esigibilità del credito ceduto, che la parte cedente garantisce essere vero e reale, è condizionata alla sola consegna dell'immobile denominato Corpo “C”; che successivamente la cedente falliva;
che dunque, con apposito CP_3
Parte contratto novativo del 1.4.2016 la si impegnava a trasportare e caricare
- 3 - presso il sito di Fisciano (SA), entro il 30.4.2016, il materiale ex “Fallimento le Cinque Porte” rilevato dalla Società AMOS Srl e giacente presso lo stabilimento di Tortoreto (TE); che la AMOS, pertanto, si impegnava a predisporre, entro il 25.4.2016, il sito di Fisciano e a renderlo agibile ed atto a ricevere in stoccaggio i manufatti prefabbricati in c.a. nonché a procurare, a propria cura e spese, per tale data i mezzi e la manodopera necessaria per lo scarico e lo stoccaggio dei manufatti presso il suddetto sito;
che a fronte di tali Parte reciproci impegni (AMOS a predisporre il cantiere di Fisciano e a trasportare i manufatti del nonché ad eseguire la posa in Parte_4
opera degli elementi prefabbricati) veniva concordato, nel contratto novativo del 01.04.2016, il prezzo forfettario di euro 305.000,00 oltre Iva;
che successivamente le parti onoravano i propri impegni: il prefabbricato veniva
Parte installato e messo in opera dalla e la AMOS, nel frattempo, il 28 dicembre 2016, veniva fusa per incorporazione nella che di Parte_1
Parte conseguenza la procedeva, tempestivamente a saldare alla Parte_1
l'importo di euro 350.000,00; che in buona sostanza, a seguito del
[...]
, si è reso necessario disciplinare diversamente gli impegni, Parte_5
Parte all'epoca presi in forza del contratto di appalto tra la e la CP_3
del 29 marzo 2011, non potendo più la onorare il citato contratto CP_3 di appalto, perché fallita;
che pertanto, l'originario credito di euro Parte 1.633.500,00, ceduto dalla quando era in bonis alla il CP_3
5.11.2012 pro solvendo, e che si fondava sulla consegna dell'immobile denominato “ Corpo C” alla a seguito del Fallimento della Parte_1
non è più dovuto dalla che ciò è tanto vero che, in CP_3 Parte_1
data 1.42016 è stato concluso tra la AMOS, che poi si è fusa per
Parte incorporazione nella il 28 dicembre 2016, e la un nuovo Parte_1
contratto, che disciplinasse con carattere novativo gli impegni allora presi nell'originario contratto di appalto del marzo 2011, non più onorabile dalla perché nel frattempo fallita;
che pertanto a fronte del trasporto CP_3
Parte del materiale ex Fall.to e della posa in opera da parte della CP_3
- 4 - la ha adempiuto i propri obblighi, novati con la scrittura del Parte_1
01.04.2016, provvedendo nei termini previsti al versamento in favore della
Parte
poi in concordato fallimentare dal marzo 2020, della somma di euro
305.000,00; che risulta quindi per tabulas che il preteso credito su cui si fonderebbe il decreto ingiuntivo opposto non è più esigibile nei confronti della atteso che l'odierna attrice ha novato, con contratto del Parte_1
01.04 2016, l'originario impegno di versare alla ed alla CP_3
Parte cessionaria l'importo di euro 1.633.500,00, essendo stato pattuito tra la
(rectius tra la AMOS fusa poi per incorporazione nella Parte_1 Pt_1
Parte
e la di versare, come poi è stato versato, l'importo di euro
[...]
305.000,00, importo rivisto alla luce dell'intervenuto Parte_5
; che peraltro la cessione del credito del 5.11.2012 avveniva pro
[...]
solvendo e la ha garantito la solvibilità del debitore ceduto e, CP_3
Parte dunque, eventuali pretese creditorie debbono essere azionate dalla ora in concordato fallimentare, nei confronti della ora fallita;
che CP_3
invero, il credito di euro 1.633.500,0 non è più esigibile nei confronti della a seguito del contratto novativo del 01.04.2016, correttamente e Parte_1
tempestivamente adempiuto dalla Pt_1
Costituitasi in giudizio, la società opposta impugnava in fatto e in diritto i motivi di opposizione, chiedendone il rigetto e insistendo nella propria pretesa creditoria. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
nel merito, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 5654/2021 (n. 15791/2021 R. Ing.) emesso dal Tribunale di Napoli su istanza di in data 19.07.2021; in ogni CP_1 caso condannare al pagamento della somma di € 1.633.500= Parte_1
oltre interessi di mora ex D.lgs 231/2002 maturati sino al saldo e alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in decreto ingiuntivo;
con il favore delle spese e competenze di giudizio”.
- 5 - Deduceva di aver fornito ampia dimostrazione del suo diritto di credito ed evidenziava l'infondatezza dell'eccezione della parte opponente secondo cui il contrato 1.4.2016, intervenuto tra e Amos S.r.l., CP_5 avrebbe modificato l'originaria obbligazione di cui al contratto di cessione del credito intervenuto con contratto del 5.11.2012 tra la in Parte_2
amministrazione straordinaria e in forza del quale Controparte_3 quest'ultima cedeva alla prima parte del credito vantato nei confronti della
(già ; Parte_1 Controparte_2
evidenziando altresì che la condizione posta alla base della predetta cessione di credito 5.11.2012 (realizzazione e consegna del prefabbricato denominato
“corpo C”) si era avverata già nel gennaio 2013. Assumeva, quindi, la piena validità ed efficacia della cessione di credito perché perfezionatasi nel 2012, con l'accettazione del debitore ceduto, ben prima del fallimento della cedente, dichiarato con sentenza del 01.07.2014, in assenza di azioni revocatorie.
Contestava, inoltre, che l'obbligazione assunta con la cessione del credito in discorso fosse stata novata col il contratto del'1.04.2016, intervenuto tra altre soggetti ed avente un altro oggetto, nonché privo di alcun riferimento all'obbligazione di cui alla cessione del credito del 5.11.2012.
Denegata la concessione della provvisoria esecutorietà, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 12.11.2024 è stata ivi assegnata in decisione, con assegnazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le parti hanno depositato rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è infondata.
attrice in senso sostanziale nel presente giudizio di CP_1 opposizione a decreto ingiuntivo e, pertanto, onerata dell'onere della prova del diritto di credito azionato in via monitoria, ha dato idonea dimostrazione della sua pretesa creditoria nei confronti i avendo prodotto: Parte_1
- il contratto di cessione di credito del 5.11.2011 (doc. 1), con cui la
[...]
cedeva pro solvendo alla società in Controparte_6 Pt_2
- 6 - amministrazione straordinaria, parte del credito vantato dalla cedente nei confronti della società Controparte_2
(ora , che interveniva nel medesimo atto per accettazione
[...] Parte_1
della cessione ex art. 1264 c.c., fino alla concorrenza di euro 1.633.500,00 la cui esigibilità veniva condizionata “alla sola consegna del dell'immobile denominato Corpo C”;
- il decreto 17.3.2020 (doc. d) con cui il Tribunale di Piacenza, nella procedura fallimentare della ha omologato il concordato Pt_2
fallimentare mediante assunzione ex art. 124 l.f. - come da proposta depositata in data 15.4.2019 in qualità di terzo proponente da
[...]
incorporata in (doc. c1-c2-c3) - in esecuzione del Controparte_4 CP_1
quale quindi la società ha acquisito la titolarità dei diritti Controparte_1
già di titolarità del tra cui il credito oggetto della Parte_6
predetta cessione 5.11.2012.
La società opposta ha altresì fornito dimostrazione documentale dell'avvenuta realizzazione e consegna del fabbricato “C” - mail del
17.01.2013 e del 29.01.2013, fattura del 20.03.2013 (docc. 9, 10, 12), nonché relazione della Curatela del al Genio Civile (doc. Parte_2
13), con conseguente prova anche l'avveramento dell'unica condizione apposta alla cessione di credito 5.11.2011.
Orbene, a fronte di tale compendio istruttorio, parte opponente si è limitata a dedurre l'insussistenza delle ragioni creditorie vantate da CP_1 assumendo che l'originaria obbligazione, nascente tra e Controparte_3
oggetto della successiva cessione del credito Controparte_2
5.11.2012 alla in amministrazione straordinaria (fonte del credito in Pt_2 contesa), si è estinta per effetto dell'intervenuta novazione in data 1.04.2016 tra Amos Srl e A sostegno delle proprie asserzioni, parte CP_5
opponente ha prodotto, in particolare, il contratto del 1.04.2016 concluso tra
Amos srl e la comunicazione di fusione per incorporazione di Amos CP_5
srl in (con contestuale accettazione degli impegni assunti in data Parte_1
- 7 - 1.04.2016 da Amos Srl verso la , nonché copia dei documenti CP_5
attestanti i regolari pagamenti ad opera della debitrice (dcc 3, 4, 5 in produzione opponente). Ha poi allegato alla memoria ex art 183 n. 2 cpc l' atto di cessione, datato 28.09.2015, del ramo di azienda di Parte_7
alla la lettera d'intenti del 31.3.2016 avente ad oggetto la
[...] CP_5
costruzione di un edificio prefabbricato in Fisciano-Salerno ed il riepilogo delle condizioni economiche per la costruzione di cui alla lettera d'intenti
(docc. 6, 7, 8).
Pur tuttavia tale assunto non appare fondato.
Come noto, la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di talché un contratto può avere efficacia novativa quando, assieme al mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, sussista, in particolare, una inequivoca manifestazione di volontà delle parti che palesano l'intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati (Cass. 4455/2006).
Ed infatti, se è pur vero che l'aliquid novi può consistere anche in un mutamento quantitativo dell'oggetto della pretesa, la prova circa la sussistenza dell' animus novandi è rigorosa: “è necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con un'obbligazione nuova ed incompatibile, non essendo sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti che consentono la coesistenza di plurime obbligazioni”(Cass. 9347/2023).
Ebbene, nella fattispecie in esame, atteso il mutamento dell'oggetto del contratto oltre alle vicende societarie che hanno riguardato le parti originarie della cessione del credito, non emerge dal contenuto dell'atto del
- 8 - 1.04.2016 né dal resto della documentazione prodotta, alcuna prova afferente la volontà novativa, assunta dall'odierna opponente.
Né, certamente, un'obbligazione può ritenersi novata per volontà della sola parte debitrice.
Né, infine, a differenza della deduzione della parte opponente,
l'intervenuto fallimento della società (dichiarato con Controparte_3 sentenza dell'1.07.2014) inficia la validità della cessione del credito da tale società effettuata in favore della con il contratto del 5.11.2011, tale Pt_2
accordo essendosi evidentemente a detta data e non essendo intervenute azioni revocatorie da parte della Curatela e/o altri provvedimenti di dichiarazione di inefficacia o invalidità di tale contratto. Così come priva di valenza utile a contrastare la pretesa creditoria in oggetto è l'eccezione della opponente fondata sulla clausola pro solvendo contenuta nel contratto di cessione in questione, tale clausola non altro sostanziando, come è noto
(avendo l'effetto di non liberare il cedente in caso di inadempimento del ceduto), che una garanzia per il cessionario, il quale, in presenza di inadempimento del debitore ceduto, ha anche azione nei confronti del cessionario per ripetere per il prezzo della cessione.
In definitiva, per quanto sin qui evidenziato, l'opposizione va rigettata avendo la società fornito idonea prova del suo diritto di credito CP_1
(euro 1.633.500,00) azionato in via monitoria nei confronti della società
Parte_1
Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 55/14 e succ.mm. ii., tenuto conto ai fini del valore del giudizio dell'importo del d.i. opposto e considerata la modesta complessità delle questioni trattate ed il sostanziale omesso espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente
- 9 - pronunziando sull'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5654/2021 emesso dal Tribunale di Napoli sezione II in data
19.07.2019, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma decreto ingiuntivo n.
5654/2021 (R.G. n. 15791/2021) reso in data 19.07.2021 dal Tribunale di
Napoli, che dichiara esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite , in favore di parte opposta, che si liquida in € 10.180,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli, 28.3.2025
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informativo sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
- 10 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19939/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 22.11.2024,
TRA
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa dagli avv. ti Piero Sandulli (c.f. ) e C.F._1
Vincenzo Gentile ( ) presso lo studio di CodiceFiscale_2 quest'ultimo elett.te dom.ta in Napoli, Largo Ferrandina n.10;
- OPPONENTE
E
c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e CP_1 P.IVA_2
difesa dagli avv.ti Federico Corti (c.f. ) e Chiara C.F._3
Gervasoni (c.f. ) elett.te dom.ta presso lo studio di C.F._4 quest'ultima in ES , via Cefalonia n. 70;
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5654/2021 emesso dal Tribunale di Napoli sezione II in data 19.07.2021 in materia di cessione del credito.
Conclusioni: come verbali ed atti di causa. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società deduceva di CP_1
essere creditrice della società (già Parte_1 [...]
della somma di euro 1.666.500,00, in virtù Controparte_2 dell'acquisto di tale diritto di credito fattone dal , già a Parte_2
sua volta titolare del credito in virtù del contratto di cessione del credito intervenuto in data 5.11.2012 tra la in amministrazione Parte_2
straordinaria (cessionaria) e (cedente), in forza del Controparte_3
quale quest'ultima cedeva alla prima parte del credito vantato nei confronti della Nello Controparte_2
specifico, la ricorrente deduceva che in data 15.4.2019 la sua incorporata depositava, nel , proposta di Controparte_4 Parte_2
concordato fallimentare mediante assunzione ex art. 124 l.f. del in Parte_3
qualità di terzo proponente, omologato con decreto depositato in data
17.3.2020; che con lettera del 3.12.2020 (in qualità di assuntore del concordato fallimentare e successore nei crediti da questo vantati) Pt_2
sollecitava al pagamento della somma di cui al contratto di Parte_1
cessione del credito 5.11.2012; che replicava con lettera del Parte_1
10.12.2020, assumendo di non essere tenuta al pagamento in quanto la cedente successivamente al contratto di cessione del Controparte_3
5.11.2012, era fallita;
che tale assunto è giuridicamente infondato posto che il fallimento della cedente (dichiarato con sentenza dell'1.7.2014) non inficia la validità della cessione, già perfezionatasi nel 2012.
Con decreto ingiuntivo n. 5654/2021 (R.G. n. 15791/2021) reso in data
19.07.2021, l'intestato Tribunale ingiungeva alla di pagare alla Parte_1 ricorrente la somma complessiva di € 1.633.500,00, oltre interessi e spese della procedura.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In accoglimento dell'atto di citazione, revocare, perché del
- 2 - tutto destituito di fondamento, il decreto ingiuntivo n. 5654/2021, emesso dal
Tribunale di Napoli in data 19 luglio 2021, in favore della e CP_1 notificato alla il successivo 23 luglio 2021, per l'importo di euro Parte_1
1.633.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in euro 870,00 per spese ed euro
7.073,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%) C.P.A. ed I.V.A. come per legge. 2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Allo scopo, eccepiva l'insussistenza del diritto di credito azionato nei suoi confronti dalla deducendo: che nelle premesse del contratto CP_1
Co di cessione dei crediti del 5.11.2012 (tra la cedente e la Controparte_3
cessionaria viene ricordato che, in data 29 marzo 2011, era stato Pt_2
stipulato tra la cedente e la cessionaria un contratto di appalto ad oggetto la costruzione, il trasporto ed il montaggio a secco di strutture prefabbricate portanti;
che sempre nelle premesse del contratto di cessione dei crediti del
5.11.2012 si si rammenta che l'allora Controparte_2
(ora con atto notarile si era obbligata al versamento,
[...] Parte_1
in favore della di euro 2.000.000,00 oltre Iva, dei quali euro CP_3
1.350.000,00 oltre iva da versarsi all'atto della consegna del fabbricato di cui al citato contratto di appalto del 29 marzo 2011; che successivamente veniva pattuito che parte del prezzo dell'intero appalto, ovvero 1.633.500,00, venisse pagato, in via alternativa, mediante la cessione del credito vantato dalla cedente nei confronti della debitrice ceduta;
che pertanto con la scrittura del
5.11.2012, la cedeva il credito di 1.633.500,00 nei confronti CP_3
della , allora in amministrazione straordinaria;
che veniva altresì Pt_2 precisato nella scrittura che “la cessione del credito avviene “pro solvendo”, garantendo il cedente la solvibilità del debitore ceduto e che l'esigibilità del credito ceduto, che la parte cedente garantisce essere vero e reale, è condizionata alla sola consegna dell'immobile denominato Corpo “C”; che successivamente la cedente falliva;
che dunque, con apposito CP_3
Parte contratto novativo del 1.4.2016 la si impegnava a trasportare e caricare
- 3 - presso il sito di Fisciano (SA), entro il 30.4.2016, il materiale ex “Fallimento le Cinque Porte” rilevato dalla Società AMOS Srl e giacente presso lo stabilimento di Tortoreto (TE); che la AMOS, pertanto, si impegnava a predisporre, entro il 25.4.2016, il sito di Fisciano e a renderlo agibile ed atto a ricevere in stoccaggio i manufatti prefabbricati in c.a. nonché a procurare, a propria cura e spese, per tale data i mezzi e la manodopera necessaria per lo scarico e lo stoccaggio dei manufatti presso il suddetto sito;
che a fronte di tali Parte reciproci impegni (AMOS a predisporre il cantiere di Fisciano e a trasportare i manufatti del nonché ad eseguire la posa in Parte_4
opera degli elementi prefabbricati) veniva concordato, nel contratto novativo del 01.04.2016, il prezzo forfettario di euro 305.000,00 oltre Iva;
che successivamente le parti onoravano i propri impegni: il prefabbricato veniva
Parte installato e messo in opera dalla e la AMOS, nel frattempo, il 28 dicembre 2016, veniva fusa per incorporazione nella che di Parte_1
Parte conseguenza la procedeva, tempestivamente a saldare alla Parte_1
l'importo di euro 350.000,00; che in buona sostanza, a seguito del
[...]
, si è reso necessario disciplinare diversamente gli impegni, Parte_5
Parte all'epoca presi in forza del contratto di appalto tra la e la CP_3
del 29 marzo 2011, non potendo più la onorare il citato contratto CP_3 di appalto, perché fallita;
che pertanto, l'originario credito di euro Parte 1.633.500,00, ceduto dalla quando era in bonis alla il CP_3
5.11.2012 pro solvendo, e che si fondava sulla consegna dell'immobile denominato “ Corpo C” alla a seguito del Fallimento della Parte_1
non è più dovuto dalla che ciò è tanto vero che, in CP_3 Parte_1
data 1.42016 è stato concluso tra la AMOS, che poi si è fusa per
Parte incorporazione nella il 28 dicembre 2016, e la un nuovo Parte_1
contratto, che disciplinasse con carattere novativo gli impegni allora presi nell'originario contratto di appalto del marzo 2011, non più onorabile dalla perché nel frattempo fallita;
che pertanto a fronte del trasporto CP_3
Parte del materiale ex Fall.to e della posa in opera da parte della CP_3
- 4 - la ha adempiuto i propri obblighi, novati con la scrittura del Parte_1
01.04.2016, provvedendo nei termini previsti al versamento in favore della
Parte
poi in concordato fallimentare dal marzo 2020, della somma di euro
305.000,00; che risulta quindi per tabulas che il preteso credito su cui si fonderebbe il decreto ingiuntivo opposto non è più esigibile nei confronti della atteso che l'odierna attrice ha novato, con contratto del Parte_1
01.04 2016, l'originario impegno di versare alla ed alla CP_3
Parte cessionaria l'importo di euro 1.633.500,00, essendo stato pattuito tra la
(rectius tra la AMOS fusa poi per incorporazione nella Parte_1 Pt_1
Parte
e la di versare, come poi è stato versato, l'importo di euro
[...]
305.000,00, importo rivisto alla luce dell'intervenuto Parte_5
; che peraltro la cessione del credito del 5.11.2012 avveniva pro
[...]
solvendo e la ha garantito la solvibilità del debitore ceduto e, CP_3
Parte dunque, eventuali pretese creditorie debbono essere azionate dalla ora in concordato fallimentare, nei confronti della ora fallita;
che CP_3
invero, il credito di euro 1.633.500,0 non è più esigibile nei confronti della a seguito del contratto novativo del 01.04.2016, correttamente e Parte_1
tempestivamente adempiuto dalla Pt_1
Costituitasi in giudizio, la società opposta impugnava in fatto e in diritto i motivi di opposizione, chiedendone il rigetto e insistendo nella propria pretesa creditoria. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
nel merito, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 5654/2021 (n. 15791/2021 R. Ing.) emesso dal Tribunale di Napoli su istanza di in data 19.07.2021; in ogni CP_1 caso condannare al pagamento della somma di € 1.633.500= Parte_1
oltre interessi di mora ex D.lgs 231/2002 maturati sino al saldo e alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in decreto ingiuntivo;
con il favore delle spese e competenze di giudizio”.
- 5 - Deduceva di aver fornito ampia dimostrazione del suo diritto di credito ed evidenziava l'infondatezza dell'eccezione della parte opponente secondo cui il contrato 1.4.2016, intervenuto tra e Amos S.r.l., CP_5 avrebbe modificato l'originaria obbligazione di cui al contratto di cessione del credito intervenuto con contratto del 5.11.2012 tra la in Parte_2
amministrazione straordinaria e in forza del quale Controparte_3 quest'ultima cedeva alla prima parte del credito vantato nei confronti della
(già ; Parte_1 Controparte_2
evidenziando altresì che la condizione posta alla base della predetta cessione di credito 5.11.2012 (realizzazione e consegna del prefabbricato denominato
“corpo C”) si era avverata già nel gennaio 2013. Assumeva, quindi, la piena validità ed efficacia della cessione di credito perché perfezionatasi nel 2012, con l'accettazione del debitore ceduto, ben prima del fallimento della cedente, dichiarato con sentenza del 01.07.2014, in assenza di azioni revocatorie.
Contestava, inoltre, che l'obbligazione assunta con la cessione del credito in discorso fosse stata novata col il contratto del'1.04.2016, intervenuto tra altre soggetti ed avente un altro oggetto, nonché privo di alcun riferimento all'obbligazione di cui alla cessione del credito del 5.11.2012.
Denegata la concessione della provvisoria esecutorietà, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 12.11.2024 è stata ivi assegnata in decisione, con assegnazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le parti hanno depositato rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è infondata.
attrice in senso sostanziale nel presente giudizio di CP_1 opposizione a decreto ingiuntivo e, pertanto, onerata dell'onere della prova del diritto di credito azionato in via monitoria, ha dato idonea dimostrazione della sua pretesa creditoria nei confronti i avendo prodotto: Parte_1
- il contratto di cessione di credito del 5.11.2011 (doc. 1), con cui la
[...]
cedeva pro solvendo alla società in Controparte_6 Pt_2
- 6 - amministrazione straordinaria, parte del credito vantato dalla cedente nei confronti della società Controparte_2
(ora , che interveniva nel medesimo atto per accettazione
[...] Parte_1
della cessione ex art. 1264 c.c., fino alla concorrenza di euro 1.633.500,00 la cui esigibilità veniva condizionata “alla sola consegna del dell'immobile denominato Corpo C”;
- il decreto 17.3.2020 (doc. d) con cui il Tribunale di Piacenza, nella procedura fallimentare della ha omologato il concordato Pt_2
fallimentare mediante assunzione ex art. 124 l.f. - come da proposta depositata in data 15.4.2019 in qualità di terzo proponente da
[...]
incorporata in (doc. c1-c2-c3) - in esecuzione del Controparte_4 CP_1
quale quindi la società ha acquisito la titolarità dei diritti Controparte_1
già di titolarità del tra cui il credito oggetto della Parte_6
predetta cessione 5.11.2012.
La società opposta ha altresì fornito dimostrazione documentale dell'avvenuta realizzazione e consegna del fabbricato “C” - mail del
17.01.2013 e del 29.01.2013, fattura del 20.03.2013 (docc. 9, 10, 12), nonché relazione della Curatela del al Genio Civile (doc. Parte_2
13), con conseguente prova anche l'avveramento dell'unica condizione apposta alla cessione di credito 5.11.2011.
Orbene, a fronte di tale compendio istruttorio, parte opponente si è limitata a dedurre l'insussistenza delle ragioni creditorie vantate da CP_1 assumendo che l'originaria obbligazione, nascente tra e Controparte_3
oggetto della successiva cessione del credito Controparte_2
5.11.2012 alla in amministrazione straordinaria (fonte del credito in Pt_2 contesa), si è estinta per effetto dell'intervenuta novazione in data 1.04.2016 tra Amos Srl e A sostegno delle proprie asserzioni, parte CP_5
opponente ha prodotto, in particolare, il contratto del 1.04.2016 concluso tra
Amos srl e la comunicazione di fusione per incorporazione di Amos CP_5
srl in (con contestuale accettazione degli impegni assunti in data Parte_1
- 7 - 1.04.2016 da Amos Srl verso la , nonché copia dei documenti CP_5
attestanti i regolari pagamenti ad opera della debitrice (dcc 3, 4, 5 in produzione opponente). Ha poi allegato alla memoria ex art 183 n. 2 cpc l' atto di cessione, datato 28.09.2015, del ramo di azienda di Parte_7
alla la lettera d'intenti del 31.3.2016 avente ad oggetto la
[...] CP_5
costruzione di un edificio prefabbricato in Fisciano-Salerno ed il riepilogo delle condizioni economiche per la costruzione di cui alla lettera d'intenti
(docc. 6, 7, 8).
Pur tuttavia tale assunto non appare fondato.
Come noto, la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di talché un contratto può avere efficacia novativa quando, assieme al mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, sussista, in particolare, una inequivoca manifestazione di volontà delle parti che palesano l'intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati (Cass. 4455/2006).
Ed infatti, se è pur vero che l'aliquid novi può consistere anche in un mutamento quantitativo dell'oggetto della pretesa, la prova circa la sussistenza dell' animus novandi è rigorosa: “è necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con un'obbligazione nuova ed incompatibile, non essendo sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti che consentono la coesistenza di plurime obbligazioni”(Cass. 9347/2023).
Ebbene, nella fattispecie in esame, atteso il mutamento dell'oggetto del contratto oltre alle vicende societarie che hanno riguardato le parti originarie della cessione del credito, non emerge dal contenuto dell'atto del
- 8 - 1.04.2016 né dal resto della documentazione prodotta, alcuna prova afferente la volontà novativa, assunta dall'odierna opponente.
Né, certamente, un'obbligazione può ritenersi novata per volontà della sola parte debitrice.
Né, infine, a differenza della deduzione della parte opponente,
l'intervenuto fallimento della società (dichiarato con Controparte_3 sentenza dell'1.07.2014) inficia la validità della cessione del credito da tale società effettuata in favore della con il contratto del 5.11.2011, tale Pt_2
accordo essendosi evidentemente a detta data e non essendo intervenute azioni revocatorie da parte della Curatela e/o altri provvedimenti di dichiarazione di inefficacia o invalidità di tale contratto. Così come priva di valenza utile a contrastare la pretesa creditoria in oggetto è l'eccezione della opponente fondata sulla clausola pro solvendo contenuta nel contratto di cessione in questione, tale clausola non altro sostanziando, come è noto
(avendo l'effetto di non liberare il cedente in caso di inadempimento del ceduto), che una garanzia per il cessionario, il quale, in presenza di inadempimento del debitore ceduto, ha anche azione nei confronti del cessionario per ripetere per il prezzo della cessione.
In definitiva, per quanto sin qui evidenziato, l'opposizione va rigettata avendo la società fornito idonea prova del suo diritto di credito CP_1
(euro 1.633.500,00) azionato in via monitoria nei confronti della società
Parte_1
Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 55/14 e succ.mm. ii., tenuto conto ai fini del valore del giudizio dell'importo del d.i. opposto e considerata la modesta complessità delle questioni trattate ed il sostanziale omesso espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente
- 9 - pronunziando sull'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5654/2021 emesso dal Tribunale di Napoli sezione II in data
19.07.2019, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma decreto ingiuntivo n.
5654/2021 (R.G. n. 15791/2021) reso in data 19.07.2021 dal Tribunale di
Napoli, che dichiara esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite , in favore di parte opposta, che si liquida in € 10.180,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli, 28.3.2025
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informativo sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
- 10 -