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15 gennaio 1992
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29 dicembre 1998
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29 luglio 2003
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Art. 2. Classificazione delle aree naturali protette 1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o piu' ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o piu' formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o piu' regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o piu' specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o piu' ecosistemi importanti per le diversita' biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.
4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127 , e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979 .
5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 puo' operare ulteriori classificazioni per le finalita' della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 .
6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all' articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453 .
7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e laucali, sono effettuate, d'intesa con le regioni.
8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.
9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.
(( 9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali e' vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA). ))
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o piu' regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o piu' specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o piu' ecosistemi importanti per le diversita' biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.
4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127 , e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979 .
5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 puo' operare ulteriori classificazioni per le finalita' della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 .
6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all' articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453 .
7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e laucali, sono effettuate, d'intesa con le regioni.
8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.
9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.
(( 9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali e' vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA). ))
Commentari • 2
- 1. Interpello del 30/04/2025 n. 125 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non CommercialiAgenzia delle Entrate · 30 aprile 2025 · 4.5007496
[…] riserve naturalistiche, giardini e orti botanici, ovvero di aree ufficialmente ''protette'', ai Pagina 4 di 6 sensi dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e del D.M. 27 aprile 2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. A parere dell'Istante il medesimo trattamento Iva di esenzione sarebbe applicabile
Leggi di più…
Giurisprudenza • 99
- 1. TAR Genova, sez. II, sentenza 21/05/2024, n. 373Provvedimento: […] 6) nelle more, seguivano due nuove proposte riduttive della Regione, dapprima per 1.606,55 ettari (comprendente i territori dei tre comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure), formulata con nota prot. 2022-0131640 del 15.2.2022 (doc. 30 delle produzioni 9.1.24 della Regione), e, quindi, per 1.512,85 ettari, formulata con nota prot. 2023-0389710 del 17.5.2023 (doc. 34 delle produzioni 9.1.24 della Regione): entrambe queste due proposte concernevano però espressamente la perimetrazione “definitiva” del parco, “ai fini dell'intesa prescritta” dall'art. 2, comma 7 della legge 394/1991 (così, testualmente, entrambe le note di trasmissione delle due “proposte”);Leggi di più...
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