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Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/01/2023, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18356/2020 R.G. proposto da REGIONE LAZIO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo D'Amata, con domicilio eletto in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27. — RICORRENTE— contro CC NN, rappresentato e difeso in proprio e dall'avv. Romina Raponi, con domicilio eletto in Roma, alla Piazza S. NA 101. -CONTRORICORRENTE-RICORRENTE INCIDENTALE- avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, pubblicata in data 5.11.2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4.11.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell'Erba che ha chiesto di dichiarare 222-2 /21, Civile Sent. Sez. 2 Num. 1747 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE Data pubblicazione: 20/01/2023 inammissibile il ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale. Uditi gli avv.ti Carlo D'Amata e NN CC. FATTI DI CAUSA 1. La Regione Lazio propone ricorso in quattro motivi avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, pubblicata in data 5.11.2019, con cui l'amministrazione ricorrente è stata condannata a pagare all'avv. NN CC € 4.288.195,10 a titolo di compenso per la difesa dell'ente in un giudizio arbitrale, conclusosi con lodo depositato in data 7.3.2012. L'avv. CC resiste con controricorso e con ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. La Regione ha depositato controricorso in replica al ricorso incidentale. In prossimità dell'udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., chiarendo, tra l'altro, che avverso l'ordinanza impugnata in cassazione, la Regione Lazio ha proposto appello, tuttora pendente dinanzi alla Corte distrettuale di Roma. 1.1. Il giudizio arbitrale, in cui il resistente aveva svolto il patrocinio, aveva ad oggetto una domanda di risarcimento del danno proposta dal Consorzio 2050 nei confronti della Regione. L'avv. CC aveva chiesto - a titolo di competenze - il pagamento di €. 8.770.350,00 per onorari, €.22.891,00 per diritti, oltre al rimborso degli esborsi e degli oneri di legge, sulla base dell'avviso parcella n. 41 del 9.5.2012, redatto in applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. 127/2004, il tutto oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, sostenendo che il valore della controversia arbitrale fosse pari ad € 2.046.251.294,58. La Regione aveva resistito, eccependo l'inammissibilità della domanda, perché proposta secondo il rito sommario ordinario e non con il rito sommario collegiale di cui agli artt. 14 d.lgs.150/2011 e 28 L.794/1942, la nullità del contratto di incarico perfezionato senza 2 scambio di atti contestuali e privo di copertura finanziaria, l'errato calcolo delle competenze, da effettuare in base al clecisum e non al petitum della domanda, l'errato addebito di varie voci tariffarie e degli interessi. All'esito il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, affermando che: - l'avv. CC aveva correttamente proposto il ricorso ai sensi dell'art. art.702 bis c.p.c. cosiddetto "codicistico", rivolto al Tribunale in composizione monocratica, poiché la causa non rientrava fra quelle previste dagli art. 14 cl.lgs.150/20111 e 28 L. 794/1942, avendo le parti concordato i criteri di quantificazione del compenso in misura pari ai minimi tabellari;
- vi era ampia prova dell'attività svolta, consistita nella redazione di una memoria di costituzione e di altre 13 memorie, con l'esame di 29 memorie e vari documenti di controparte, l'esame di 22 ordinanze del Collegio Arbitrale e di un lodo interlocutorio, con la partecipazione a 9 udienze, allo svolgimento di due CTU e ad una prova testimoniale, rilevando che la Regione aveva solo parzialmente contestato le attività elencate nella nota;
non occorreva che la delibera di incarico contenesse anche l'impegno di spesa, non essendo imposto alcun requisito di previa regolarità contabile nella materia dei compensi dei difensori;
il contratto di patrocinio era stato validamente perfezionato, sotto il profilo formale, con il rilascio della procura;
- la domanda non poteva ritenersi di valore indeterminabile, non discutendosi dell'impugnativa di atti amministrativi, ma del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, né poteva assumersi a base del calcolo l'importo della condanna, dovendo prevalere i criteri fissati dai contraenti, essendo il criterio del decisum inapplicabile se, come nella specie, il 3 valore della causa sia stato espressamente dichiarato dalle parti. il compenso andava calcolato assumendo a base di calcolo il valore dichiarato dal difensore nella nota del 19.5.2008, pari ad € 674.788.580,73, corrispondente all'importo della domanda di risarcimento proposta dal Consorzio, spettando un corrispettivo finale di €. 4.288.195,10, oltre interessi di mora dalla data del provvedimento di liquidazione al saldo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 L. 794/1942, 14 d.lgs. 150/2011, 50 bis c.p.c., 10 D.M. 127/2004, in relazione all' art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la domanda doveva esser proposta secondo il rito sommario speciale e che la decisione doveva essere assunta dal Collegio e non dal giudice monocratico, poiché anche la domanda di pagamento dei compensi per la difesa in un giudizio arbitrale rientrerebbe nell'ambito applicativo dell'art. 14 d.lgs. 150/2011. Il secondo motivo denuncia, sotto altro profilo, degli artt. 28 L. 794/1942, 14 d.lgs. 150/2011, 50 bis c.p.c., 10 D.M. 127/2004, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., evidenziando che la denunciata violazione della riserva di collegialità aveva dato luogo ad un error in procedendo che era causa di nullità della pronuncia. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. esponendo che, avendo il difensore svolto attività stragiudiziale, l'incarico doveva essere necessariamente conferito in forma scritta, non essendo sufficiente il rilascio della procura ad litem o la delibera di incarico, che ha valenza di mero atto interno, inidoneo ad impegnare la pubblica amministrazione. Il quarto motivo deduce la violazione applicazione dell'art. 6, comma secondo, D.m. n. 127/04, in relazione all'articolo 360, comma I, n. 3 cod. proc. civ.", per aver il tribunale determinato il valore della causa e quantificato il compenso sull'erroneo presupposto che le parti 4 avessero effettivamente perfezionato il contratto di incarico. Si deduce in contrario che nessuna intesa era stata raggiunta, avendo l'amministrazione formulato una mera proposta di liquidazione dei minimi senza indicare il valore della controversia, indicazione cui aveva unilateralmente proceduto il difensore. Secondo la Regione la causa era di valore indeterminabile, poiché il giudizio arbitrale aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato dall'adozione di un provvedimento legislativo regionale, ipotesi in cui si doveva farsi riferimento alla somma liquidata, piuttosto che a quella pretesa. Inoltre, sebbene la domanda di arbitrato del Consorzio fosse volta ad ottenere il pagamento di C 674.788.580,73, poi maggiorato in corso di causa fino ad C 2.046.251.294,58, il Collegio arbitrale aveva notevolmente ridimensionato la pretesa, avendo liquidato il minor importo di C 42.000.000,00, oltre ad C 5.000.000,00 per spese;
la pronuncia era stata poi annullata dalla Corte di appello, con integrale rigetto della domanda, sull'assunto che la causa fosse di valore pari ad C 994.000.000,00. Il Tribunale avrebbe - quindi - dovuto far ricorso ai poteri di riduzione previsti dall'art. 6 D.M. n. 127/2004, poiché il valore effettivo della controversia era manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 6, comma 2, D.M. 127/2004, 10 e 14 c.p.c., 36 Cost., sostenendo che l'importo di C 674.788.580, essendo stato indicato nella richiesta di nomina degli arbitri e nell'iniziale domanda del Consorzio 2050, non poteva essere considerato il valore effettivo della causa, essendo state fatte salve eventuali maggiori somme accertate in corso di giudizio per le mancate progettazioni e le altre voci da verificare in giudizio. Sostiene l'avv. CC di aver inviato altra nota nel 2013, specificando che, in caso di mancato riscontro da parte della Regione, la quantificazione sarebbe avvenuta in base al precedente avviso;
l'Amministrazione, nei provvedimenti di liquidazione 5 adottati, aveva tuttavia riconosciuto la correttezza del valore indicato, avendolo ridotto solo per ragioni di opportunità, dovendosi altresì tener conto anche del valore della riconvenzionale spiegata dalla Regione, che aveva chiesto la condanna del Consorzio al pagamento di € 1.740.133.482,96. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., 1224 e 1284 c.c. 4 L. 231/2002, sostenendo che gli interessi sul compenso dovevano esser fatti decorrere dalla messa in mora o quantomeno dalla domanda e non dalla data di adozione della pronuncia impugnata, trattandosi di credito liquido, dato che nella lettera di incarico erano individuati tutti gli elementi per la sua quantificazione e che la stessa Regione aveva individuato il valore della controversia in quella indicata nella nota del difensore. 2. Il ricorso è inammissibile, non essendo il provvedimento impugnabile direttamente in cassazione. Come è pacifico tra le parti, l'avv. CC ha proposto la domanda ai sensi degli artt. 702 bis e ss. secondo I rito sommario codicistico e non ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/20:11, tanto che la Regione Lazio ne ha eccepito l'inammissibilità, richiamando l'insegnamento delle S.U. 4485/2018, secondo cui è esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione, sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (cfr. ricorso, pag. 7 e ss.). Il Tribunale ha, per contro, ritenuto che la richiesta dei compensi fosse stata correttamente introdotta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. secondo il rito sommario ordinario a decisione monocratica, escludendo che la causa rientrasse fra quelle previste dagli art. 14 d.lgs.150/2011 e 28 L. 794/1942, sull'assunto che la misura del compenso era stata predeterminata e stabilita in applicazione dei minimi tariffari previsti dal DM. 127/2004. 6 Avverso tale provvedimento la Regione ha peraltro proposto non solo il ricorso in cassazione, ma che un appello tuttora pendente. Va ricordato che, anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14, D.LGS. 150/2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione proposta in giudizio (Cass. 4665/2022; Cass. 26083/2021; Cass. 10648/2020; Cass. 26347/2019; Cass. 4904/2018; Cass. 3338/2012; Cass. S.U. 390/2011), a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte. Come già osservato da questa Corte, anche nel vigore dell'art. 14 citato, resta dirimente, infatti, la piana applicazione del principio di apparenza al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post quale era il mezzo di impugnazione effettivamente esperibile (Cass. 4904/2018; Cass. 3338/12, Cass. 3712/11 e Cass. 26294/07). Non adduce elementi contrari alla soluzione qui accolta il precedente di questo Corte citato dalla Regione nella memoria illustrativa (ordinanza n. 17092/2019), che è giunto ad affermare in quel caso l'ammissibilità del ricorso in cassazione anche in considerazione dell'affidamento sulla ricorribilità del provvedimento determinato dalla condotta del giudice, cui la questione era stata proposta e su cui questi non si era esplicitamente pronunciato, limitandosi a definire la causa in composizione monocratica. In tal senso si legge nell'ordinanza (a pag. 6), che "per far sorgere nella parte resistente il fondato convincimento di una particolare qualificazione compiuta dal giudice, certamente non poteva bastare, in assenza di argomentazioni o precisazioni nel corpo del provvedimento, la sola intestazione come ordinanza "ex art. 702 ter, quinto comma cpc" (dicitura assolutamente compatibile con un provvedimento definitorio di una controversia ai sensi dell'art. 28 7 della legge n. 794/1942), oppure la sua erronea adozione in forma monocratica con un'ordinanza emessa il 19.3.2018". Al contrario, nel caso in esame, la qualificazione del ricorso come proposto ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.c. e non secondo il disposto dell'art. 14 D.Igs. 150/2011, appare esplicita, non potendo la Regione confidare in alcun modo sulla ricorribilità del provvedimento, essendo chiaramente individuate dal giudice le norme processuali di cui ha ritenuto di fare applicazione, vincolando tale scelta anche ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione. Il provvedimento conclusivo del giudizio era dunque appellabile ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., trattandosi di ordinanza emessa all'esito di un giudizio trattato con il rito sommario c:odicistico. Il ricorso diretto in cassazione ai sensi dell'art. 111 c.p.c. è pertanto inammissibile, mentre il ricorso incidentale, in quanto espressamente condizionato, è assorbito. Le spese sono regolate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese processuali, pari ad € 16.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 8 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, del giorno 4.11.2022.
- vi era ampia prova dell'attività svolta, consistita nella redazione di una memoria di costituzione e di altre 13 memorie, con l'esame di 29 memorie e vari documenti di controparte, l'esame di 22 ordinanze del Collegio Arbitrale e di un lodo interlocutorio, con la partecipazione a 9 udienze, allo svolgimento di due CTU e ad una prova testimoniale, rilevando che la Regione aveva solo parzialmente contestato le attività elencate nella nota;
non occorreva che la delibera di incarico contenesse anche l'impegno di spesa, non essendo imposto alcun requisito di previa regolarità contabile nella materia dei compensi dei difensori;
il contratto di patrocinio era stato validamente perfezionato, sotto il profilo formale, con il rilascio della procura;
- la domanda non poteva ritenersi di valore indeterminabile, non discutendosi dell'impugnativa di atti amministrativi, ma del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, né poteva assumersi a base del calcolo l'importo della condanna, dovendo prevalere i criteri fissati dai contraenti, essendo il criterio del decisum inapplicabile se, come nella specie, il 3 valore della causa sia stato espressamente dichiarato dalle parti. il compenso andava calcolato assumendo a base di calcolo il valore dichiarato dal difensore nella nota del 19.5.2008, pari ad € 674.788.580,73, corrispondente all'importo della domanda di risarcimento proposta dal Consorzio, spettando un corrispettivo finale di €. 4.288.195,10, oltre interessi di mora dalla data del provvedimento di liquidazione al saldo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 L. 794/1942, 14 d.lgs. 150/2011, 50 bis c.p.c., 10 D.M. 127/2004, in relazione all' art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la domanda doveva esser proposta secondo il rito sommario speciale e che la decisione doveva essere assunta dal Collegio e non dal giudice monocratico, poiché anche la domanda di pagamento dei compensi per la difesa in un giudizio arbitrale rientrerebbe nell'ambito applicativo dell'art. 14 d.lgs. 150/2011. Il secondo motivo denuncia, sotto altro profilo, degli artt. 28 L. 794/1942, 14 d.lgs. 150/2011, 50 bis c.p.c., 10 D.M. 127/2004, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., evidenziando che la denunciata violazione della riserva di collegialità aveva dato luogo ad un error in procedendo che era causa di nullità della pronuncia. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. esponendo che, avendo il difensore svolto attività stragiudiziale, l'incarico doveva essere necessariamente conferito in forma scritta, non essendo sufficiente il rilascio della procura ad litem o la delibera di incarico, che ha valenza di mero atto interno, inidoneo ad impegnare la pubblica amministrazione. Il quarto motivo deduce la violazione applicazione dell'art. 6, comma secondo, D.m. n. 127/04, in relazione all'articolo 360, comma I, n. 3 cod. proc. civ.", per aver il tribunale determinato il valore della causa e quantificato il compenso sull'erroneo presupposto che le parti 4 avessero effettivamente perfezionato il contratto di incarico. Si deduce in contrario che nessuna intesa era stata raggiunta, avendo l'amministrazione formulato una mera proposta di liquidazione dei minimi senza indicare il valore della controversia, indicazione cui aveva unilateralmente proceduto il difensore. Secondo la Regione la causa era di valore indeterminabile, poiché il giudizio arbitrale aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato dall'adozione di un provvedimento legislativo regionale, ipotesi in cui si doveva farsi riferimento alla somma liquidata, piuttosto che a quella pretesa. Inoltre, sebbene la domanda di arbitrato del Consorzio fosse volta ad ottenere il pagamento di C 674.788.580,73, poi maggiorato in corso di causa fino ad C 2.046.251.294,58, il Collegio arbitrale aveva notevolmente ridimensionato la pretesa, avendo liquidato il minor importo di C 42.000.000,00, oltre ad C 5.000.000,00 per spese;
la pronuncia era stata poi annullata dalla Corte di appello, con integrale rigetto della domanda, sull'assunto che la causa fosse di valore pari ad C 994.000.000,00. Il Tribunale avrebbe - quindi - dovuto far ricorso ai poteri di riduzione previsti dall'art. 6 D.M. n. 127/2004, poiché il valore effettivo della controversia era manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 6, comma 2, D.M. 127/2004, 10 e 14 c.p.c., 36 Cost., sostenendo che l'importo di C 674.788.580, essendo stato indicato nella richiesta di nomina degli arbitri e nell'iniziale domanda del Consorzio 2050, non poteva essere considerato il valore effettivo della causa, essendo state fatte salve eventuali maggiori somme accertate in corso di giudizio per le mancate progettazioni e le altre voci da verificare in giudizio. Sostiene l'avv. CC di aver inviato altra nota nel 2013, specificando che, in caso di mancato riscontro da parte della Regione, la quantificazione sarebbe avvenuta in base al precedente avviso;
l'Amministrazione, nei provvedimenti di liquidazione 5 adottati, aveva tuttavia riconosciuto la correttezza del valore indicato, avendolo ridotto solo per ragioni di opportunità, dovendosi altresì tener conto anche del valore della riconvenzionale spiegata dalla Regione, che aveva chiesto la condanna del Consorzio al pagamento di € 1.740.133.482,96. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., 1224 e 1284 c.c. 4 L. 231/2002, sostenendo che gli interessi sul compenso dovevano esser fatti decorrere dalla messa in mora o quantomeno dalla domanda e non dalla data di adozione della pronuncia impugnata, trattandosi di credito liquido, dato che nella lettera di incarico erano individuati tutti gli elementi per la sua quantificazione e che la stessa Regione aveva individuato il valore della controversia in quella indicata nella nota del difensore. 2. Il ricorso è inammissibile, non essendo il provvedimento impugnabile direttamente in cassazione. Come è pacifico tra le parti, l'avv. CC ha proposto la domanda ai sensi degli artt. 702 bis e ss. secondo I rito sommario codicistico e non ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/20:11, tanto che la Regione Lazio ne ha eccepito l'inammissibilità, richiamando l'insegnamento delle S.U. 4485/2018, secondo cui è esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione, sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (cfr. ricorso, pag. 7 e ss.). Il Tribunale ha, per contro, ritenuto che la richiesta dei compensi fosse stata correttamente introdotta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. secondo il rito sommario ordinario a decisione monocratica, escludendo che la causa rientrasse fra quelle previste dagli art. 14 d.lgs.150/2011 e 28 L. 794/1942, sull'assunto che la misura del compenso era stata predeterminata e stabilita in applicazione dei minimi tariffari previsti dal DM. 127/2004. 6 Avverso tale provvedimento la Regione ha peraltro proposto non solo il ricorso in cassazione, ma che un appello tuttora pendente. Va ricordato che, anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14, D.LGS. 150/2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione proposta in giudizio (Cass. 4665/2022; Cass. 26083/2021; Cass. 10648/2020; Cass. 26347/2019; Cass. 4904/2018; Cass. 3338/2012; Cass. S.U. 390/2011), a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte. Come già osservato da questa Corte, anche nel vigore dell'art. 14 citato, resta dirimente, infatti, la piana applicazione del principio di apparenza al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post quale era il mezzo di impugnazione effettivamente esperibile (Cass. 4904/2018; Cass. 3338/12, Cass. 3712/11 e Cass. 26294/07). Non adduce elementi contrari alla soluzione qui accolta il precedente di questo Corte citato dalla Regione nella memoria illustrativa (ordinanza n. 17092/2019), che è giunto ad affermare in quel caso l'ammissibilità del ricorso in cassazione anche in considerazione dell'affidamento sulla ricorribilità del provvedimento determinato dalla condotta del giudice, cui la questione era stata proposta e su cui questi non si era esplicitamente pronunciato, limitandosi a definire la causa in composizione monocratica. In tal senso si legge nell'ordinanza (a pag. 6), che "per far sorgere nella parte resistente il fondato convincimento di una particolare qualificazione compiuta dal giudice, certamente non poteva bastare, in assenza di argomentazioni o precisazioni nel corpo del provvedimento, la sola intestazione come ordinanza "ex art. 702 ter, quinto comma cpc" (dicitura assolutamente compatibile con un provvedimento definitorio di una controversia ai sensi dell'art. 28 7 della legge n. 794/1942), oppure la sua erronea adozione in forma monocratica con un'ordinanza emessa il 19.3.2018". Al contrario, nel caso in esame, la qualificazione del ricorso come proposto ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.c. e non secondo il disposto dell'art. 14 D.Igs. 150/2011, appare esplicita, non potendo la Regione confidare in alcun modo sulla ricorribilità del provvedimento, essendo chiaramente individuate dal giudice le norme processuali di cui ha ritenuto di fare applicazione, vincolando tale scelta anche ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione. Il provvedimento conclusivo del giudizio era dunque appellabile ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., trattandosi di ordinanza emessa all'esito di un giudizio trattato con il rito sommario c:odicistico. Il ricorso diretto in cassazione ai sensi dell'art. 111 c.p.c. è pertanto inammissibile, mentre il ricorso incidentale, in quanto espressamente condizionato, è assorbito. Le spese sono regolate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese processuali, pari ad € 16.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 8 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, del giorno 4.11.2022.