Ordinanza cautelare 27 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 27 dicembre 2024
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 28/07/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00724/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00958/2024 REG.RIC.
N. 00960/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 958 del 2024, proposto da
CONDOMINIO "-OMISSIS A-", in persona dell’amministratore -OMISSIS 1-, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio eletto presso il suo studio in ES, via Carlo Zima 5;
contro
COMUNE DI -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in ES, viale della Stazione;
nei confronti
-OMISSIS 2-, -OMISSIS 3-, -OMISSIS 4-, -OMISSIS 5-, -OMISSIS 6-, -OMISSIS 7-, -OMISSIS 8-, -OMISSIS 9-, -OMISSIS 10-, -OMISSIS 11-, -OMISSIS 12-, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Arbosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS 13- S.r.l., -OMISSIS 14- S.r.l., -OMISSIS 15-, -OMISSIS 16-, -OMISSIS 17-, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 960 del 2024, proposto da
CONDOMINIO -OMISSIS B-, in persona dell’amministratore -OMISSIS 18-, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio eletto presso il suo studio in ES, Carlo Zima 5;
contro
COMUNE DI -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in ES, viale della Stazione;
nei confronti
-OMISSIS 2-, -OMISSIS 3-, -OMISSIS 4-, -OMISSIS 5-, -OMISSIS 6-, -OMISSIS 7-, -OMISSIS 8-, -OMISSIS 9-, -OMISSIS 10-, -OMISSIS 11-, -OMISSIS 12-, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Arbosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS 13- S.r.l., -OMISSIS 14- S.r.l., -OMISSIS 15-, -OMISSIS 16-, -OMISSIS 17-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
quanto al ricorso n. 958 del 2024:
- del provvedimento di annullamento e/o dichiarazione di inefficacia della Segnalazione Certificata Inizio Attività in sanatoria n.-OMISSIS- del -OMISSIS- ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, Prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- dell’ordinanza n. 162 del 02.10.2024 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opera eseguita su area di proprietà comunale;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente;
quanto al ricorso n. 960 del 2024:
- della comunicazione del Comune di -OMISSIS-, a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica e Territorio, avente ad Oggetto: Annullamento e/o dichiarazione di inefficacia della Segnalazione Certificata inizio Attività in sanatoria n. 3 del 23/01/2024 ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, Prot. 0019105 del 18.09.2024;
- dell’Ordinanza n. 161 del 02.10.2024, a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica e Territorio avente ad Oggetto: Demolizione e ripristino dello Stato dei luoghi per opera eseguita su area di proprietà comunale;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS 2-, -OMISSIS 3-, -OMISSIS 4-, -OMISSIS 5-, -OMISSIS 6-, -OMISSIS 7-, -OMISSIS 8-, -OMISSIS 9-, -OMISSIS 10-, -OMISSIS 11- e -OMISSIS 12-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente -OMISSIS 1-, nella qualità di amministratore del condominio denominato “ -OMISSIS A-” , presentava in data 25 gennaio 2024 una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per opere aventi ad oggetto la realizzazione di un fabbricato atto a contenere un impianto di climatizzazione a pompa di calore su area identificata dalle particelle nn. 890 e 891 del foglio 21 del NCTR del Comune di -OMISSIS-.
L’impianto è costituito da una centrale termica composta da un basamento in c.a. di dimensioni di cm 800x400x60 sul quale sono stati posizionati n.3 ventilatori e un box di pannelli sandwich di dimensioni di cm 243x744 diviso in due porzioni con accesso autonomo per dividere le componenti idrauliche da quelle elettriche (batteria di accumulo).
Il successivo 24 giugno 2024 il Comune di -OMISSIS- inviava comunicazione di avvio del procedimento di annullamento e/o dichiarazione di inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività, contestando che la stessa difettava del presupposto afferente alla titolarità delle aree sulle quali era stato realizzato il manufatto.
La ricorrente riscontrava la comunicazione evidenziando, in sintesi, che il manufatto, all’interno del quale era stata collocata la pompa di calore, insisteva sulla proprietà del condominio così come delimitata dalla rete di recinzione, oltre che dalle siepi ivi presenti da tempo immemorabile.
In data 18 settembre 2024 il Comune di -OMISSIS- comunicava provvedimento di annullamento e/o dichiarazione di inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, cui seguiva ordinanza n. 162 del 2 ottobre 2024 di demolizione delle opere, provvedimenti oggetto del presente gravame.
2. La ricorrente, affida l’impugnativa ai seguenti motivi di ricorso:
I - Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti legittimanti. Violazione e/o errata applicazione di legge (artt. 19 e 21 octies e nonies l. 241/1990) per aver il Comune illegittimamente proceduto all’annullamento in autotutela della SCIA, presupposto dell’ordinanza di demolizione, decorso il termine previsto dall’art. 19 l. 241/1990;
II - Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifeste tra motivazione e dispositivo, nonché violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifeste - Difetto di istruttoria. travisamento e erroneità nei presupposti - Difetto di motivazione e violazione degli artt. 41 e 42 Cost. , per aver l’Amministrazione erroneamente ritenuto, con grave difetto di istruttoria e motivazione, che il manufatto all’interno del quale sono state collocate le pompe di calore sarebbe stato realizzato su area di proprietà comunale, senza tener conto di aver legittimato dal 1993 la piena e completa disponibilità dell’area a favore dei privati;
III - Eccesso di potere- Mancanza di motivazione - Violazione del legittimo affidamento, per aver il Comune scelto di intervenire in autotutela non tenendo in debita considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
IV - Eccesso di potere - Violazione dell’art. 19 comma 4 della legge 241/90 Violazione dell'art. 21 nonies l. n. 241/1990, Mancata esternazione delle ragioni di interesse pubblico e mancata valutazione motivata della posizione dei soggetti destinatari del titolo edilizio , anche in riferimento al lasso di tempo trascorso, non venendo in rilievo elementi che avrebbero dolosamente o colposamente indotto in errore l’Amministrazione circa i fatti posti a fondamento della SCIA.
V - Eccesso di potere – Violazione dell’art. 31 del D.P.R. n 380/2001- Contraddizione , per aver il Comune omesso di indicare nell’ordinanza di demolizione quale parte sarebbe stata realizzata su suolo pubblico.
3. Si costituiva in giudizio il Comune di -OMISSIS- instando per il rigetto del ricorso.
Si costituivano altresì i controinteressati -OMISSIS 18-, -OMISSIS 19-, -OMISSIS 20-, -OMISSIS 21-, -OMISSIS 22-, -OMISSIS 23-, -OMISSIS 9-, -OMISSIS 24-, -OMISSIS 25-, -OMISSIS 26-, -OMISSIS 27-, tutti residenti nei corpi di fabbrica di via Tracconaglia, insistenti sul foglio 21, mappale 833, adiacente all’area in questione, anch’essi insistendo per il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza n. del 451 del 27 dicembre 2024, il TAR sospendeva l’efficacia dei provvedimenti impugnati in ragione del periculum in mora identificato con i potenziali disagi connessi alla disattivazione dell’impianto di climatizzazione, anche in considerazione della presenza all’interno degli appartamenti del Condominio di nuclei familiari con minori e disabili.
Il Collegio disponeva altresì, in via istruttoria, l’acquisizione di ulteriore documentazione.
5. In analoga vicenda, il ricorrente ZZ EN, nella qualità di amministratore del condominio denominato “ -OMISSIS B- ”, presentava in data 23 gennaio 2024 una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per opere aventi ad oggetto la realizzazione di un fabbricato atto a contenere un impianto di climatizzazione a pompa di calore su area identificata dalle particelle nn. 832 parte, 833 parte e 890 del foglio 21 del NCTR del Comune di -OMISSIS-.
L’impianto è costituito da una centrale termica composta da un basamento in c.a. di dimensioni di cm 800x400x60 sul quale sono stati posizionati n.3 ventilatori e un box di pannelli sandwich di dimensioni di cm 243x744 diviso in due porzioni con accesso autonomo per dividere le componenti idrauliche da quelle elettriche (batteria di accumulo).
Il successivo 24 giugno 2024 il Comune di -OMISSIS- inviava comunicazione di avvio del procedimento di annullamento e/o dichiarazione di inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività, contestando che la stessa difettava del presupposto afferente alla titolarità delle aree sulle quali era stato realizzato il manufatto.
Il ricorrente riscontrava la comunicazione evidenziando, in sintesi, che il manufatto, all’interno del quale era stata collocata la pompa di calore, insisteva sulla proprietà del condominio così come delimitata dalla rete di recinzione, oltre che dalle siepi ivi presenti da tempo immemorabile.
In data 18 settembre 2024 il Comune di -OMISSIS- comunicava provvedimento di annullamento e/o dichiarazione di inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, cui seguiva ordinanza n. 161 del 2 ottobre 2024 di demolizione delle opere, provvedimenti oggetto del presente gravame.
6. Il ricorrente, affida l’impugnativa ai seguenti motivi di ricorso:
I - Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti legittimanti. Violazione e/o errata applicazione di legge (artt. 19 e 21 octies e nonies l. 241/1990) per aver il Comune illegittimamente proceduto all’annullamento in autotutela della SCIA, presupposto dell’ordinanza di demolizione, decorso il termine previsto dall’art. 19 l. 241/1990;
II - Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifeste tra motivazione e dispositivo, nonché violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifeste - Difetto di istruttoria. travisamento e erroneità nei presupposti - Difetto di motivazione e violazione degli artt. 41 e 42 Cost. , per aver l’Amministrazione erroneamente ritenuto, con grave difetto di istruttoria e motivazione, che il manufatto all’interno del quale sono state collocate le pompe di calore sarebbe stato realizzato su area di proprietà comunale, senza tener conto di aver legittimato dal 1993 la disponibilità piena e completa dell’area a favore dei privati;
III - Eccesso di potere- Mancanza di motivazione - Violazione del legittimo affidamento, per aver il Comune scelto di intervenire in autotutela non tenendo in debita considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
IV - Eccesso di potere - Violazione dell’art. 19 comma 4 della legge 241/90 Violazione dell'art. 21 nonies l. n. 241/1990, Mancata esternazione delle ragioni di interesse pubblico e mancata valutazione motivata della posizione dei soggetti destinatari del titolo edilizio, anche in riferimento al lasso di tempo trascorso non rilevando elementi che avrebbero dolosamente o colposamente indotto in errore l’Amministrazione circa i fatti posti a fondamento della SCIA.
V - Eccesso di potere – Violazione dell’art. 31 del D.P.R. n 380/2001- Contraddizione, per aver il Comune omesso di indicare nell’ordinanza di demolizione quale parte sarebbe stata realizzata su suolo pubblico.
7. Si costituiva in giudizio il Comune di -OMISSIS- instando per il rigetto del ricorso.
Si costituivano altresì i controinteressati -OMISSIS 18-, -OMISSIS 19-, -OMISSIS 20-, -OMISSIS 21-, -OMISSIS 22-, -OMISSIS 23-, -OMISSIS 9-, -OMISSIS 24-, -OMISSIS 25-, -OMISSIS 26-, -OMISSIS 27-, tutti residenti nei corpi di fabbrica di via Tracconaglia, insistenti sul foglio 21, mappale 833, adiacente all’area in questione, anch’essi insistendo per il rigetto del ricorso.
8. Con ordinanza n. del 452 del 27 dicembre 2024, il TAR sospendeva l’efficacia dei provvedimenti impugnati in ragione del periculum in mora identificato con i potenziali disagi connessi alla disattivazione dell’impianto di climatizzazione, anche in considerazione della presenza all’interno degli appartamenti del condominio di nuclei familiari con minori e disabili.
Il Collegio disponeva altresì, in via istruttoria, l’acquisizione di ulteriore documentazione.
9. Con memorie depositate il 30 maggio 2025 ciascuna parte ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio fino all’esito dei giudizi RG 5929/2025 e 5934/2025 rispettivamente radicati dai due Condomini e dai singoli condomini davanti al Tribunale di ES per ottenere declaratoria di acquisto del diritto di proprietà in forza di usucapione e la declaratoria di intervenuta estinzione dell’uso pubblico per effetto della prescrizione decennale o ventennale ai sensi degli art. 1073 e 1074 del codice civile.
10. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 entrambe la cause sono state trattenute in decisione.
11. La stretta connessione tra i due ricorsi ne impone la riunione ai fini della trattazione congiunta.
12. In via preliminare, le formulate richieste di sospensione non possono trovare accoglimento.
Da un lato, le questioni dominicali possono essere valutate in via incidentale dal giudice amministrativo ex art. 8 c.p.a., senza necessità di attendere l’esito della controversia davanti al giudice ordinario.
Dall’altro, occorre sottolineare che il presente giudizio riguarda profili pubblicistici, relativi in particolare all’interpretazione dei vincoli posti dalla deliberazione consiliare n. 25 di data 28 maggio 1987, con la quale è stata approvata la variante al piano di zona ed è stata disposta la ripartizione (v. planimetria doc. 4 di parte resistente) tra aree pubbliche e aree private di uso pubblico.
13. Nel merito i ricorsi sono infondati e vanno respinti.
13.1. In primo luogo, non sono condivisibili le censure prospettate con il primo motivo di entrambi i ricorsi, nel quale si afferma che, essendo decorso il termine di sessanta giorni dal deposito della SCIA, all’Amministrazione sarebbe inibito assumere qualunque provvedimento.
L'art. 19 della l. n. 241/1990 stabilisce, ai commi 4 e 6 bis , che, una volta decorso il termine per l'adozione delle misure inibitorie, ripristinatorie, conformative e sospensive di cui al comma 3, l'amministrazione competente "adotta comunque" tali misure "in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies" . Nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di 60 giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a 30 giorni.
La giurisprudenza interpreta il suindicato disposto normativo in modo rigoroso, nel senso che il decorso del termine di trenta giorni per l'esercizio del potere interdittivo circa i lavori oggetto di SCIA comporta la definitiva consumazione del potere stesso e il consolidamento della situazione soggettiva del segnalante, residuando, in capo all'Amministrazione, a fronte di un'attività intrapresa al di fuori del perimetro normativamente consentito, il solo potere di autotutela, da esercitarsi nel rispetto dei presupposti di legge.
In particolare, anche dopo la scadenza del termine per l'esercizio dei poteri inibitori degli effetti della SCIA l'Amministrazione competente conserva un potere residuale di autotutela, da intendere, però, come potere sui generis , che si differenzia dalla consueta autotutela decisoria proprio perché non implica un'attività di secondo grado insistente su un precedente provvedimento amministrativo. L’oggetto su cui si esercita il potere non è infatti costituito da una precedente manifestazione di volontà dell'amministrazione, ma direttamente dagli effetti prodotti ex lege dalla presentazione della SCIA e dal trascorrere di un determinato periodo di tempo. Con l'autotutela classica sono peraltro condivisi i presupposti e il procedimento (cfr. TAR ES, sez. II, 30.05.24 n. 484).
Nel caso di specie l’annullamento e/o dichiarazione di inefficacia sia della segnalazione certificata di inizio attività n. 5 del 25 gennaio 2025 per il Condominio -OMISSIS A- , sia della segnalazione certificata di inizio attività n.3 del 23 gennaio 2024 per il Condominio -OMISSIS B- è intervenuto in data 18 settembre 2024. Risulta pertanto rispettato il termine di 12 mesi di cui all'art. 21 nonies comma 1 della l. n. 241/1990.
13.2. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi le parti ricorrenti contestano la legittimità degli atti impugnati facendo rilevare di aver avuto ciascuna, già a partire dall’anno 1993, la disponibilità piena e completa dell’area uti dominus .
Le censure prospettate sono da ritenersi infondate.
L’ordinanza demolitoria relativa al primo Condominio esplicita che i manufatti insistono sul “ fg. 21, mappale 891 – parte area privata di uso pubblico e parte area di uso pubblico a parco ”, nonché sul “ fg. 21, mappale 890 – area di uso pubblico a parco ”, quella relativa al secondo Condominio sul “ fg. 21, mappale 832 – parte area privata di uso pubblico e parte area di uso pubblico a parco ”, nonché del “ fg. 21, mappale 890 – area di uso pubblico a parco ”.
Di conseguenza, l’accertamento della destinazione dell’area dove sono collocati i manufatti costituisce l’antecedente logico necessario alla risoluzione del presente giudizio.
Su impulso di questo TAR l’Amministrazione ha prodotto una cartografia che sovrappone gli attuali confini catastali alla planimetria allegata alla deliberazione consiliare n. 25/1987, e allo stato dei luoghi risultante dal rilievo aerofotogrammetrico.
Nella planimetria allegata alla deliberazione consiliare n. 25/1987, infatti, la superficie situata tra i Condomini e il parco, dove sono collocati i manufatti in contestazione, è qualificata in parte come area privata ad uso privato, e in parte come area privata di uso pubblico (principalmente per finalità di transito e di accesso al parco), sicché si è resa necessaria una relazione tecnica di riscontro.
Dalla relazione dell’Ufficio Tecnico depositata in data 25 febbraio 2025 è possibile individuare contemporaneamente la posizione dei manufatti, la proprietà del sedime e la relativa disciplina giuridica.
La relazione comprende gli elaborati grafici frutto della sovrapposizione della planimetria allegata alla deliberazione consiliare n. 25/1987 con i confini catastali e con il rilievo d’ufficio dei manufatti.
Dalle operate sovrapposizioni si evince che la centrale termica del Condominio -OMISSIS A- (individuata nella planimetria allegata alla relazione con la lettera B) è stata realizzata in parte su area di proprietà pubblica e in parte su area di proprietà privata di uso pubblico. Nell’area pubblica, in base alla sovrapposizione, ricade la particella 890 di proprietà comunale, mentre nell’area di proprietà privata di uso pubblico ricade, parzialmente, la particella 891 di proprietà del Condominio -OMISSIS A-.
Analoga situazione per il Condominio -OMISSIS B-. La centrale termica (individuata in planimetria con la lettera A) è stata realizzata in parte su area di proprietà pubblica e in parte su area di proprietà privata di uso pubblico. Nell'area pubblica, in base alla sovrapposizione, ricadono la particella 890 di proprietà comunale, nonché, parzialmente, la particella 832 di proprietà del Condominio -OMISSIS B- e la particella 833 di proprietà dei residenti di via Tracconaglia. Nell’area di proprietà privata di uso pubblico ricade, parzialmente, la particella 832 di proprietà del Condominio -OMISSIS B-.
L’ordinanza demolitoria, pertanto, identifica correttamente per ciascun Condominio le aree di sedime dei manufatti abusivi, individuando un mutamento della destinazione di uso pubblico dell’area incompatibile sia con il piano di zona di cui alla deliberazione consiliare n. 25/1987 sia con il vigente strumento urbanistico comunale.
Non rilevano al riguardo le interposte collocazioni di siepi, vegetazione e recinzioni, le quali non si pongono in antinomia con l’impressa destinazione ad uso pubblico, essendo peraltro emerso in giudizio che la cinta presenta varie aperture (cancelli) le cui chiavi sono nella disponibilità del Comune, circostanza quest’ultima non specificamente contestata dalla parte ricorrente.
13.3. Da quanto appena evidenziato, risulta l'infondatezza delle censure di eccesso di potere, mancanza di motivazione e violazione di legittimo affidamento dedotta con il terzo motivo di entrambi i ricorsi.
Parte dell’area ove insistono i manufatti è da considerarsi di proprietà comunale o comunque di uso pubblico.
Tali elementi giustificano l’intervento in autotutela in ragione della salvaguardia del patrimonio indisponibile, non potendosi configurare, al contrario, nessun affidamento tutelabile in capo al privato autore dell’abuso rispetto a un provvedimento emesso entro i termini previsti dalla legge.
13.4. Il quarto motivo dei ricorsi, del pari, non merita condivisione.
Il Condomini ricorrenti lamentano che l’intervento in autotutela non sia assistito da adeguata motivazione in ordine all’interesse pubblico giustificante la decisione del Comune.
La censura è infondata.
Il Comune è intervenuto in via di autotutela esplicitando due distinti e concorrenti presupposti: la mancanza del titolo di proprietà in capo ai due Condomini e la violazione del diritto proprietario (di bene del patrimonio indisponibile) del Comune.
La difesa di diritti reali di rilievo pubblico sull’area in questione e la volontà di ricondurre l’area stessa nella sfera di fruizione collettiva costituiscono idonee giustificazioni alla decisione di non concedere un titolo edilizio incompatibile.
Solo una motivata decisione del Comune assunta discrezionalmente nel contesto di una convenzione con ciascun Condominio avrebbe potuto consentire la stabilizzazione dei manufatti mediante la concessione d’uso di area pubblica a fronte della corresponsione di un canone o di una diversa utilità.
Nulla di tutto questo è stato però prospettato nel caso in esame.
L’esigenza per il Comune di intervenire ai fini del ripristino di diritti di natura pubblicistica è divenuta attuale con la presentazione delle SCIA in sanatoria. Del tutto inconferenti sono dunque i richiami al principio che imporrebbe al Comune specifica motivazione nel caso di provvedimento di autotutela assunto “dopo il decorso di un lungo lasso temporale” , essendo nella specie il provvedimento intervenuto nei termini di legge.
Non meno inconferente è il richiamo al comma 2 bis dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90: nel caso di specie, infatti, il provvedimento è stato assunto ex comma 1 e non ex comma 2 bis dell’art. 21 nonies .
13.5. Da ultimo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 31 DPR n. 380/01 sul presupposto che le ordinanze demolitorie non avrebbero esattamente individuato quali parti delle opere abusive insisterebbero su area di proprietà comunale, rendendo impossibile l’esecuzione.
La censura è infondata atteso che il provvedimento demolitorio, come già precisato, individua esattamente il sedime delle aree fatte oggetto della realizzazione abusiva dei manufatti. Si tratta per il primo Condominio del “fg. 21, mappale 891 – parte area privata di uso pubblico e parte area di uso pubblico a parco” , nonché del “fg. 21, mappale 890 – area di uso pubblico a parco” , e per il secondo Condominio del “fg. 21, mappale 832 – parte area privata di uso pubblico e parte area di uso pubblico a parco” , nonché del “ fg. 21, mappale 890 – area di uso pubblico a parco” .
14. Alla complessiva infondatezza delle scrutinate censure, segue il rigetto dei ricorsi riuniti.
15. Avuto riguardo alle peculiarità della controversia spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione, li respinge.
Spese compensate in entrambi i ricorsi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Costanza Cappelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.