Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/05/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 643/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 643/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
20/04/1976, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Giacomo Scopsi (C.F. ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._3
(TR), Corso Vittorio Emanuele n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Scopsi (C.F.
ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
pag. 1 di 4
Per entrambe le parti: Voglia la “omologare le seguenti nuove condizioni in modifica CP_2
della sentenza n. 860/2023 del Tribunale della Spezia, indicando, di seguito, per comodità espositiva, tutte le condizioni, anche quelle non oggetto di modifica ed evidenziando, in grassetto, quello oggetto di modifica:
- i figli minori, e , restano affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime Per_1 Per_2 dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre;
- al fine di consentire ai figli, nonostante la separazione dei loro genitori e gli impegni lavorativi del padre di cui in premessa, di poter condividere, per quanto possibile, la loro vita allo stesso modo sia con la madre che con il padre, genitore non collocatario, si conviene che si prosegua con la prassi consolidata degli ultimi anni: a) i figli trascorreranno con il padre le giornate, siano esse infrasettimanali (compatibilmente con gli impegni scolastici) o del fine settimana, allorquando il padre sarà libero da impegni lavorativi (a tal proposito non è possibile stabilire preventivamente le date con precisione, poiché gli impegni lavorativi variano a seconda delle esigenze contingenti della squadra di calcio della quale il marito è preparatore atletico, ma, indicativamente, si possono individuare, almeno numericamente, in quattro giorni al mese) e, precisamente: nel periodo scolastico, prelevandoli da scuola e tenendoli con sé sino alle ore 20.00, riaccompagnandoli presso il domicilio materno;
nelle giornate senza impegni scolastici, prelevandoli alle 09,00 dal domicilio materno per poi riaccompagnarli alle ore 20.00 presso lo stesso;
b) durante il mese di giugno (mese di consuetudine libero da impegni lavorativi per le squadre di calcio professionistiche) il padre potrà trascorrere con i figli quindici giorni continuativi, in un periodo da concordarsi tra i coniugi entro il
31 maggio di ogni anno;
c) premesso che i giorni di vacanza avranno la priorità sulle frequentazioni regolari, le altre festività (non estive) saranno regolate secondo il principio dell'alternanza, nel senso che se i figli trascorreranno con un genitore la vigilia di Natale, trascorreranno con l'altro genitore il giorno di Natale, lo stesso per il giorno di Pasqua e il Lunedi in albis e per l'ultimo dell'anno e la festività di Capodanno;
d) ogni altra festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre) ed eventuali “ponti” saranno assorbiti dalla frequentazione ordinaria;
- i genitori, per la primaria tutela del benessere e della serenità dei loro figli, si impegnano reciprocamente alla massima collaborazione ed elasticità nella gestione e nell'accudimento degli stessi;
si impegnano comunque a non invadere reciprocamente il tempo che ciascun genitore trascorrerà con i figli, salvo consenso dell'altro genitore;
si impegnano comunque reciprocamente a mantenere una comunicazione regolare in ordine ai figli e a condividere ogni informazione che li pag. 2 di 4 riguardi;
si impegnano reciprocamente a non squalificare l'altro genitore e a non controllare né interferire nella comunicazione tra il genitore e i figli;
si impegnano altresì, prima di ogni loro esigenza, a tenere in considerazione le volontà, i desideri ed le esigenze dei figli;
In ordine agli aspetti economici:
- il marito provvederà a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma mensile di €
200,00 (duecento/00) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
- il marito corrisponderà, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, al coniuge la somma di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuno, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
il padre si farà carico per intero delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mediche, sanitarie, scolastiche e ricreative, comprensive delle vacanze della moglie con la prole);
- il marito corrisponderà, inoltre, il canone (ammontante ad € 900,00 mensili) dell'immobile condotto in locazione dalla moglie, sito in La Spezia, alla via Sarzana n. 692 o altro equivalente, qualora la moglie volesse trasferirsi con la prole in una diversa abitazione;
il marito continuerà a corrispondere alla moglie, come fatto in oggi e nel passato, tutte le spese relative all'utenze dell'immobile abitato dalla stessa, così come farà qualora la moglie intendesse trasferirsi in altro immobile con la prole.
I coniugi dichiarano sin d'ora di darsi reciproco assenso per il rinnovo o il rilascio del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio, anche per i minori”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 3/04/2025, le parti, a modifica delle condizioni di separazione stabilite con sentenza n. 860/2023 del Tribunale della Spezia, hanno chiesto di modificare la condizione ivi prevista relativa ai soli rapporti economici tra le parti, stabilendo che il marito provvederà a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma mensile di € 200,00
(duecento/00), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
CP_ Le parti hanno aggiunto che tale modifica è stata concordata in virtù dell'impegno che il sig. si
è assunto in merito all'acquisto di un immobile per la moglie che comporterà per lo stesso un ingente esborso economico.
pag. 3 di 4 Il Giudice relatore, ritenuto non necessario assumere chiarimenti dalle parti personalmente, acquisito il parere del P.M. che ha apposto il visto in data 7.4.2025, ha riferito al Collegio in camera di consiglio ai sensi dell'art. 473-bis.51, u.c., c.p.c.
Le modifiche concordate tra le parti sono conformi a legge in quanto giustificate dall'ingente
CP_ esborso economico che il sig. dovrà sostenere con l'acquisto dell'immobile per la moglie che si
è impegnato ad effettuare. Restano invece ferme le condizioni di cui alla sentenza del Tribunale della
Spezia n. 860/2023, pubblicata in data 30/11/2023, non oggetto di richiesta congiunta di modifica di cui al presente giudizio.
Nulla dispone in punto di spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale della
Spezia n. 860/2023 pubblicata in data 30/11/2023, fermo il resto, così provvede come da condizioni congiunte delle parti di cui prende atto:
“il marito provvederà a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma mensile di €
200,00 (duecento/00) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 8/05/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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