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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5145/2024 R.G.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 5145/2024, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. CRACCO Lorenza , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. ALCIATI Roberta , come da mandato Controparte_1 in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
oggetto: separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare dell'8.5.2025:
❖ Dichiarare equa e congrua, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, legge 898/70, la liquidazione una tantum dell'assegno divorzile da parte del signor Controparte_1 alla signora nella misura di € 10.000,00= corrisposta alla stessa entro e non Parte_1 oltre la data fissata per l'udienza di comparizione dei coniugi;
❖ I coniugi dichiarano che con l'adempimento di tale dazione, ogni aspetto relativo ai loro rapporti personali e patrimoniali, viene definito, dichiarando di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente;
❖ Spese di lite compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei loro difensori;
2
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in Piombino Dese (PD), in data 18/09/2021 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Piombino Dese (PD), dell'anno 2021, al N.ro 8, Parte I.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti, con ricorso depositato in data 26/04/2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 2/07/2024, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 490/2024 del
26/07/2024, pubblicata il 2/08/2024 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del 26/07/2024, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 6/05/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.
2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dall'udienza di prima comparizione in trattazione scritta, ovvero dal 2/07/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce dell'età dei coniugi, della loro capacità economica quale risulta dai documenti acquisiti e dei presupposti dell'assegno divorzile, va dichiarata l'equità della datio una tantum concordata al primo punto. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Piombino Dese (PD), in data 18/09/2021 e Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Piombino Dese
(PD), anno 2021, al N.ro 8, Parte I;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Dichiara l'equità della datio una tantum concordata, come sopra riportata alla condizione n. 1, ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898 del 1970.
5) Spese compensate.
Padova, 13.05.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 5145/2024, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. CRACCO Lorenza , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. ALCIATI Roberta , come da mandato Controparte_1 in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
oggetto: separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare dell'8.5.2025:
❖ Dichiarare equa e congrua, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, legge 898/70, la liquidazione una tantum dell'assegno divorzile da parte del signor Controparte_1 alla signora nella misura di € 10.000,00= corrisposta alla stessa entro e non Parte_1 oltre la data fissata per l'udienza di comparizione dei coniugi;
❖ I coniugi dichiarano che con l'adempimento di tale dazione, ogni aspetto relativo ai loro rapporti personali e patrimoniali, viene definito, dichiarando di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente;
❖ Spese di lite compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei loro difensori;
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FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in Piombino Dese (PD), in data 18/09/2021 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Piombino Dese (PD), dell'anno 2021, al N.ro 8, Parte I.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti, con ricorso depositato in data 26/04/2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 2/07/2024, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 490/2024 del
26/07/2024, pubblicata il 2/08/2024 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del 26/07/2024, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 6/05/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.
2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dall'udienza di prima comparizione in trattazione scritta, ovvero dal 2/07/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce dell'età dei coniugi, della loro capacità economica quale risulta dai documenti acquisiti e dei presupposti dell'assegno divorzile, va dichiarata l'equità della datio una tantum concordata al primo punto. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Piombino Dese (PD), in data 18/09/2021 e Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Piombino Dese
(PD), anno 2021, al N.ro 8, Parte I;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
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3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Dichiara l'equità della datio una tantum concordata, come sopra riportata alla condizione n. 1, ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898 del 1970.
5) Spese compensate.
Padova, 13.05.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Alina Rossato