Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2005, n. 6188
CASS
Sentenza 22 marzo 2005

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In tema di irrogazione di sanzioni pecuniarie per illecito amministrativo, l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 considera obbligato in solido, con l'autore materiale dell'illecito, il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione, salvo che quest'ultimo dimostri che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà, non essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione dell'ignoranza, nell'occasione, dell'uso della cosa stessa, e senza che l'identificazione dell'autore materiale possa considerarsi requisito di legittimità per l'operatività della presunzione a carico del proprietario. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata con la quale era stata annullata l'ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti del proprietario di una imbarcazione in relazione all'illecito consistente in interferenze a mezzo apparato radio nei servizi di radionavigazione, in violazione dell'art. 1 della legge 8 aprile 1983, n. 110, sulla base della sola circostanza della avvenuta identificazione dell'autore materiale dell'illecito - nella specie, il titolare della società di rimessaggio che aveva in custodia l'imbarcazione - e senza alcun accertamento circa l'utilizzazione "invito domino" dell'imbarcazione stessa).

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  • 1Sigarette, attività pericolosa, dicitura "light", conseguenzeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 gennaio 2010
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2005, n. 6188
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6188
Data del deposito : 22 marzo 2005

Testo completo