Sentenza 22 marzo 2005
Massime • 1
In tema di irrogazione di sanzioni pecuniarie per illecito amministrativo, l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 considera obbligato in solido, con l'autore materiale dell'illecito, il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione, salvo che quest'ultimo dimostri che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà, non essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione dell'ignoranza, nell'occasione, dell'uso della cosa stessa, e senza che l'identificazione dell'autore materiale possa considerarsi requisito di legittimità per l'operatività della presunzione a carico del proprietario. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata con la quale era stata annullata l'ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti del proprietario di una imbarcazione in relazione all'illecito consistente in interferenze a mezzo apparato radio nei servizi di radionavigazione, in violazione dell'art. 1 della legge 8 aprile 1983, n. 110, sulla base della sola circostanza della avvenuta identificazione dell'autore materiale dell'illecito - nella specie, il titolare della società di rimessaggio che aveva in custodia l'imbarcazione - e senza alcun accertamento circa l'utilizzazione "invito domino" dell'imbarcazione stessa).
Commentario • 1
- 1. Sigarette, attività pericolosa, dicitura "light", conseguenzeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 gennaio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2005, n. 6188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6188 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. FIORETTI CO Maria - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 28076 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2001, proposto da:
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, Ispettorato Territoriale per la Liguria, in persona del legale rappresentante p.t., ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso;
- ricorrente -
contro
MO AN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pacuvio n. 34, presso l'avv. ROMANELLI Guido, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Giudice di pace di LL n. 130 del 30 ottobre - 9 novembre 2000. Udita, all'udienza del 20 gennaio 2005, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte;
uditi l'avv. Romanelli per il ricorrente e il P.M. Dr. CAFIERO Dario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 novembre 2000, il Giudice di pace di LL ha accolto l'opposizione di CO IN e dichiarato nulla l'ordinanza ingiunzione del Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato per la Liguria, emessa il 29 giugno 2000, che aveva ingiunto all'opponente il pagamento di L.
3.685.885 per avere interferito, con l'apparato radio della sua imbarcazione da diporto iscritta al n. 5GE1693D dell'Ufficio Marittimo di Sestri Levante, nei servizi di radionavigazione, in violazione dell'art. 1, della L. 8 aprile 1983 n. 110. La stessa sentenza dichiarava responsabile della violazione il titolare della società di rimessaggio che aveva in custodia l'imbarcazione, AR GE, il quale aveva messo in mare la barca del IN il giorno in cui si era verificata l'interferenza contestata, autorizzando l'emissione di altra ordinanza ingiunzione per L.
2.000.000 nei confronti di detto responsabile e dichiarando cessata la materia del contendere sull'opposizione, con compensazione delle spese del giudizio.
Con l'opposizione il IN aveva contestato la sua responsabilità, in quanto aveva affidato la sua imbarcazione in rimessaggio alla s.a.s. Centro Nautico Ligure di assistenza e manutenzione, del quale era titolare AR GE, assunto quale teste, che dichiarava di avere rimesso in acqua la barca il giorno in cui fu rilevata l'infrazione e di non ricordare chi era a bordo, anche se tutti i controlli erano stati effettuati sull'impianto radio, in assenza comunque dell'opponente IN, al quale il giudice di pace negava fosse imputabile la violazione.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato per la Liguria, con unico articolato motivo e il IN si difende con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso denuncia violazione dell'art. 6 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 2051 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. e omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.. Erroneamente il Giudice di pace di LL ha ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità del custode per danni arrecati a terzi dalle cose custodite, attenendo la norma a un rapporto civilistico, inopponibile all'Amministrazione, tra custode e proprietario della cosa con la quale è stata commessa l'infrazione, della quale risponde in ogni caso il proprietario, se non dimostri che la cosa stessa è stata utilizzata contro la sua volontà. Il IN aveva confermato dì avere affidato la imbarcazione nella quale era la radio da cui erano derivate le interferenze oggetto dell'ordinanza ingiunzione alla s.a.s. Centro Nautico Ligure della quale era titolare AR GE, società che si era occupata del rimessaggio della barca, della messa in mare di essa e del successivo ormeggio nel giorno in cui ebbero luogo le illegittime interferenze radio.
Il ricorso denuncia poi l'illegittima attribuzione al teste GE della responsabilità per la violazione, senza previa contestazione dell'infrazione in violazione di ogni contraddittorio e la contraddittorietà della motivazione della sentenza per la parte in cui autorizza la emissione di nuova ordinanza contro detta persona e dichiara contestualmente cessata la materia del contendere sulla opposizione.
Secondo il controricorrente, che afferma di essere stato prosciolto in sede penale dal reato a lui contestato di interferenza su banda riservata, in sua assenza unico responsabile della imbarcazione e degli impianti in essa contenuti era la società di rimessaggio e ormeggio, alla quale egli aveva dato in custodia la barca e la radio strumento per l'infrazione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 6 della L. 689/81 chiarisce infatti che "il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà". La norma, che si inserisce in un contesto normativo in cui è riaffermato il carattere personale della responsabilità anche per le infrazioni amministrative (artt. 3, 4 e 5 L. 689/81) e che è quindi di stretta interpretazione (Cass. 8 agosto 2003 n. 11954), crea solo il titolo di un obbligo solidale, che sorge a carico di chi è il proprietario del bene con cui la violazione venne commessa, indipendentemente da ogni ipotesi di culpa in eligendo o in vigilando e con funzione sostanziale di garanzia dell'adempimento della sanzione (Cass. 13 luglio 2001 n. 9520). Il proprietario può liberarsi dell'obbligo solidale di cui sopra, solo con la prova di una condotta volta ad impedire l'uso della cosa in occasione della violazione contestata, non essendo sufficiente la dimostrazione della ignoranza, nell'occasione, della utilizzazione stessa (Cass. 3 ottobre 2002 n. 14194 e 14 novembre 1999 n. 327 e con accenti diversi per gli immobili, per l'uso dei quali la detenzione qualificata impedisce l'estensione dell'obbligo al proprietario, Cass. 1 agosto 2003 n. 11734 e Cass. 28 gennaio 1998 n. 4311). In tale contesto si è esattamente affermato che l'obbligato ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/81 è tenuto a pagare la sanzione, anche se non è individuato l'autore materiale della violazione (Cass. 2 dicembre 2003 n. 18389). Pertanto l'avvenuta individuazione di AR GE, quale custode responsabile dell'uscita in mare dell'imbarcazione e dell'uso dell'apparecchio radio, le cui interferenze hanno dato luogo all'infrazione, non assume rilievo liberatorio dell'obbligo solidale del proprietario della radio al quale correttamente fu richiesto il pagamento della sanzione.
Compete al giudice del merito l'esame della prova liberatoria e della circostanza che la cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione venne utilizzata invito domino e, nel caso, la motivazione della sentenza appare certamente insufficiente., rilevando la sola assenza del proprietario all'atto dell'infrazione, anche indipendentemente dalla contraddittorietà evidenziata con il ricorso.
Pertanto, in accoglimento dell'impugnazione, la sentenza impugnata deve essere cassata per violazione dell'art. 6 della L. 689/81 e la causa deve rinviarsi, anche per le spese di questa fase, al Giudice di pace di LL, in persona di diverso giudicante, perché si uniformi ai principi enunciati in questa sede e decida su tutte le istanze dell'opponente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di LL in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2005