Art. 1.
Il contributo annuo di lire 75 milioni, concesso all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI) ai sensi della legge 6 luglio 1971, n. 540 , viene elevato a lire 300 milioni a partire dal 1980.
Il contributo annuo di lire 75 milioni, concesso all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI) ai sensi della legge 6 luglio 1971, n. 540 , viene elevato a lire 300 milioni a partire dal 1980.