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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/01/2024, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
All'udienza del 19/01/2024 , RGC n. 2585 / 2022 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. Amato (per delega dell'avv. CIVALE ANTONELLA ) per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. DE SANTIS GIANCARLO per parte convenuta, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2585 del RGC dell'anno 2022, avente ad oggetto buoni postali fruttiferi, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ) rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Antonella Civale
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giancarlo De Santis
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Le parti attrici hanno con venuto , deducendo: a) di aver sottoscritto in data CP_1
12 luglio 2001 presso l' di Castrovillari, quattro buoni postali fruttiferi di Org_1 importo pari a euro 5.000,00 ciascuno e uno da euro 500,00; b) di averli portati all'incasso
1 nel maggio 2022 e di non aver ottenuto il pagamento in quanto appartenenti alla serie AA2 e prescritti nel luglio 2018; c) che la prescrizione deve ritenersi impedita dall'omessa consegna dei fogli illustrativi;
d) che, in ogni caso, l'omessa consegna dei fog li informativi determina la responsabilità precontrattuale o contrattuale di . CP_1
1.2. Si è costituita eccependo la prescrizione. Ha chiesto, pertanto, il rigetto CP_1 della domanda attorea.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
I buoni in esame non sono ordinari, bensì “a termine”.
Tanto risulta chiaramente dall'esame visivo degli stessi, sui quali, sia sul fronte che sul retro, è riportata la dicitura “a termine”.
Ebbene, sin dalla pubblicazione della prima serie di buoni a termine (d.m. 14 maggio 1983, serie AA), gli stessi sono stati distinti da quelli ordinari per il fatto di avere una durata inferiore a questi ultimi come definita dai d.m. di rispettiva istituzione.
Per tale ragione, la normativa sulle caratteristiche tecniche de i buoni, nella versione applicabile ratione temporis, ha previsto che sugli stessi fosse indicata la dicitura “a termine” per distinguerli appunto dai buoni ordinari.
In particolare, nel caso di specie il riferimento è all'art. 3 del D.M. 8 ottobre 1998, i l quale, nella versione vigente al momento della sottoscrizione dei buoni per cui è causa, ha previsto la sola indicazione della citata dicitura e non anche della serie, del termine di prescrizione e dei tassi applicabili, elementi la cui menzione sui buon i è stata eliminata dal D.M. 19 dicembre 2000, in quanto stabiliti per atto normativo.
Ne consegue che, da un lato del tutto correttamente i buoni recano la sola dicitura “a termine”, dall'altro la presenza di tale dicitura non consente alcuna confusione c on i buoni ordinari di durata ventennale né produce incertezza sulla disciplina applicabile, la quale è stabilita dal d.m. 19 dicembre 2000 e dai singoli decreti di istituzione di nuove serie di buoni.
Infatti, il D.M. 19 dicembre 2000 ha previsto la presc rizione decennale del diritto al rimborso, decorrente dalla data di scadenza del titolo (art. 8), mentre il D.M. Tesoro del
29.03.2001, istitutivo delle nuove serie di buoni ordinario (A2) e speciale “a termine” (AA2), ha disposto per quest'ultimo una durata di sette anni, peraltro con facoltà di rimborso anticipato e applicazione, in tal caso, dei tassi della serie ordinaria A2, e per il primo l'ordinaria durata ventennale.
Per tale ragione, la presenza cui sui buoni per cui è causa della dicitura “a termine” esclude qualsiasi possibilità di confusione con i buoni ordinari, nonché sulla disciplina applicabile.
In altri termini, considerato che alla data di sottoscrizione le uniche serie sottoscrivibili erano la A2 (buono ordinario) e la AA2 (buono a te rmine), in quanto il d.m. 29 marzo 2001 ha escluso la possibilità di sottoscrivere le serie precedenti, e che sui buoni sottoscritti è
2 riportata la dicitura “a termine”, era chiaro all'attrice che detti buoni non erano ordinari bensì speciali, appunto “a termine”.
A tanto aggiungasi quanto già statuito da questo Tribunale con la sentenza n. 558/2022
(Giudice dott. Zibellini), con la quale è stato precisato che “non appaiono fondate, sul punto, le argomentazioni svolte dalla parte opposta nella parte in cui afferma che il termine prescrizionale non sarebbe decorso in quanto violando gli obblighi Controparte_1 informativi sulla stessa gravanti, non avrebbe messo la sig.ra nelle condizioni di Pt_4 conoscere la natura e le caratteristiche dell'inve stimento e di avvedersi, in particolare, del fatto che i buoni sarebbero scaduti dopo 18 mesi dalla data di sottoscrizione.
A tal proposito occorre fare applicazione del principio, recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “con dizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impos sibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi…Come ha infatti più volte evidenziato questa Corte, l'impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, nè il d ubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (v. in particolare Cass. 3584/2012) ” (Cass. civ. Sez. II, Ord., 14 -01-2022, n. 996)”.
In buona sostanza, quindi, l'ignoranza da parte del creditore de l fatto generativo del credito non esclude il decorso della prescrizione.
Tutto quanto sopra esposto, poi, trova conferma nell'orientamento della giurisprudenza di merito al quale questo Giudice intende dare continuità, secondo cui “in primo luogo va evidenziato come i oggetto di causa, siano a termine e siano Controparte_2 contraddistinti dalla sigla AA2 istituita con D.M. Tesoro 29 marzo 2001: tali buoni consentivano un elevato rendimento, pari al 40% del capitale investito al lordo delle rite nute fiscali, al compimento del settimo anno dalla data di emissione e diventavano poi infruttiferi e dalla decorrenza dei sette anni essi dovevano poi essere incassati entro un termine decennale.
E' dunque pacifico che i Buoni di cui si discute essendo st ati sottoscritti in data 23.5.2001, fossero scaduti al 23.5.2008 e che da tale data ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale verificatosi, pertanto, il 24.5.2018 o, al più, come indicato in alcune pronunce del Collegio di Coordinamento della , al 31 dicembre dell'anno della Pt_5 maturazione della prescrizione e, quindi al 31.12.2018.
3 Certamente, dunque, il decorso del termine ultimo per l'incasso dei buoni oggetto di causa era ormai avvenuto nell'aprile 2019 allorquando la Z. ha richiest o a la Controparte_1 liquidazione dei Buoni. Co Ciò premesso, in relazione alle doglianze della sulla condotta di e Controparte_1 della sua dipendente R.S. va osservato quanto segue.
I Buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi da società Organizzazione_2 per azioni a partecipazione statale controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono, quindi, garantiti direttamente dallo Stato (con certezza del rimborso del capitale versato) e vengono collocati presso gli uffici delle . CP_1
La disciplina della prescrizione, è stata determinata in 10 anni (il D.P.R. n. 153 del 1973,
c.d. Codice Postale, prevedeva la più breve prescrizione quinquennale) dal Decreto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazion e Economica del 19.12.2000, che ha modificato la precedente disciplina in materia di il quale all'art. CP_2 Controparte_2
8 ha previsto, appunto che "(...) I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente tr ascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi" (...).
Va poi osservato come i Buoni Postali secondo la Suprema Corte vanno qualificati CP_2 quali titoli di legittimazione (ex pluribus Cass. Civ. n. 27809.2005, Cass. Sez. Un.
13979.2007: Cass. n. 19002.2017), necessari, ex art. 2002 c.c., unicamente a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giu stificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai Decreti Ministeriali emanati in materia, idonei a integrare, anche in itinere il contenuto del contratto "ab externo", secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.: proprio in forza di tale ricostruzione, è stata ritenuta non applicabile ai la disciplina di tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscri zione di CP_4 clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (in tal senso Cass. Sez. Un. 3963.2019 ).
La disciplina dei Buoni Fruttiferi Postali trova, pertanto, la propria regolamentazione
(anche) in atti normativi e amministrativi che integrano il negozio ab externo.
Ciò osservato sulla natura di documenti di legittimazione (soggetti ad integrazione a d opera delle predette fonti normative e amministrative) e sulla previsione di un termine di validità
(chiaramente risultante dai titoli consegnati alla Z. essendo riportata nella parte retrostante la dicitura " a termine") sussiste va l'onere per la titolare di Organizzazione_3 attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidaz ione degli interessi e, d'altra parte, tali
4 informazioni potevano essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di
[...]
e di o dal D.M. che aveva Parte_6 Controparte_1 Organizzazione_4 regolato l'emissione della specific a serie dei Buoni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
In forza di quanto sopra esposto non risultava alcun fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., il quale, nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possano, pertanto, influire i fatti che ne ostacolano il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 c.c., n. 8, unicamente laddove ne ricorrano i presupposti” (Tribunale Savona sez. I, 22 febbraio 2022, n. 186; cfr. nello stesso senso Tribunale Pavia, 7 marzo 2022, n. 281).
Per tali ragioni, deve ritenersi che il diritto al rimborso dei buoni per cui è causa sia ormai prescritto.
2.2. Non meritevole di accoglimento è anche la domanda risarcitoria, atteso ch e, secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito al quale questo Giudice intende aderire, Co
“quanto poi alla doglianza della dell'omesso obbligo informativo a carico di
[...]
, ex art. 6 del D.M. n. 19.12.2000, in punto avvenuta esposi zione duratura e CP_1 continuativa dalla data di emissione dei titoli in poi, nei propri locali aperti al pubblico degli avvisi sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, predisposti dalla Cassa
Depositi e Prestiti in qualità di organo emittent e con la descrizione delle specifiche caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (fatto allegato da ma Controparte_1 effettivamente difficilmente dimostrabile), va comunque evidenziato come tali adempimenti
(esposizione delle condizioni praticate ne i locali delle e pubblicizzazione del foglio CP_1 illustrativo), finalizzati a consentire al risparmiatore di verificare direttamente presso l'ufficio postale o via internet le condizioni applicate al rapporto, non integrano obblighi informativi dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Le argomentazioni sopra esposte impediscono quindi di ritenere la sussistenza di responsabilità precontrattuale in capo a per omessi obblighi informativi Controparte_1
e/o per inadeguatezza delle informazioni presenti sul Buono tali da avere Organizzazione_3 impedito il decorso della prescrizione dei Buoni med esimi da ritenersi, quindi, ormai scaduti e non più incassabili (si richiama in tal senso, in tema di prescrizione di Buoni Postali,
l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di merito seguito in casi del tutto similari: Tribunale Spezia n. 586.2019; Tribunale Torino 8.4.2020; Tribunale Busto
Arsizio n. 286 del 24/2/2021; Tribunale Brescia 6.10.2021)” (Tribunale Savona sez. I, 22 febbraio 2022, n. 186; cfr. nello stesso senso Tribunale Pavia, 7 marzo 2022, n. 281, secondo
5 cui “si deve considerare che sui buoni oggetto di causa era apposta la dicitura “a termine” oltre che la serie di appartenenza;
in base a tali dati la parte attrice era in possesso degli elementi identificativi idonei a consentirle la conoscenza della disciplina dei titol i, la quale, si ribadisce, è di fonte normativa;
non può, inoltre, trascurarsi che parte attrice non ha contestato l'avvenuta pubblicazione delle condizioni generali dei buoni oggetto di causa mediante affissione nei locali della convenuta.
Pertanto, l'eventuale inadempimento della convenuta sotto forma di mancata consegna del foglio illustrativo agli attori in occasione della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, non ha efficacia causale rispetto alla prescrizione del diritto di credito Sentenza n. 281/2022 pubbl. il 07/03/2022 degli attori e ai danni conseguenti. Ciò in quanto gli attori, usando un minimo di diligenza, avrebbero potuto venire agevolmente a conoscenza della scadenza del titolo sottoscritto e del termine di prescrizione del credito ad esso sotteso trattandosi di circostanze definite da atti normativi. Viceversa, gli attori omettendo di comportarsi secondo il canone di diligenza indicato, hanno assunto una condotta di per sé sola idonea a rivestire un'esclusiva efficacia causale rispett o al danno in questa sede lamentato”.
3. La novità della questione, sulla quale non si è ancora formato un consolidato orientamento di legittimità, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, 1 9 gennaio 2024
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco, Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
6
L'avv. Amato (per delega dell'avv. CIVALE ANTONELLA ) per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. DE SANTIS GIANCARLO per parte convenuta, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2585 del RGC dell'anno 2022, avente ad oggetto buoni postali fruttiferi, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ) rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Antonella Civale
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giancarlo De Santis
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Le parti attrici hanno con venuto , deducendo: a) di aver sottoscritto in data CP_1
12 luglio 2001 presso l' di Castrovillari, quattro buoni postali fruttiferi di Org_1 importo pari a euro 5.000,00 ciascuno e uno da euro 500,00; b) di averli portati all'incasso
1 nel maggio 2022 e di non aver ottenuto il pagamento in quanto appartenenti alla serie AA2 e prescritti nel luglio 2018; c) che la prescrizione deve ritenersi impedita dall'omessa consegna dei fogli illustrativi;
d) che, in ogni caso, l'omessa consegna dei fog li informativi determina la responsabilità precontrattuale o contrattuale di . CP_1
1.2. Si è costituita eccependo la prescrizione. Ha chiesto, pertanto, il rigetto CP_1 della domanda attorea.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
I buoni in esame non sono ordinari, bensì “a termine”.
Tanto risulta chiaramente dall'esame visivo degli stessi, sui quali, sia sul fronte che sul retro, è riportata la dicitura “a termine”.
Ebbene, sin dalla pubblicazione della prima serie di buoni a termine (d.m. 14 maggio 1983, serie AA), gli stessi sono stati distinti da quelli ordinari per il fatto di avere una durata inferiore a questi ultimi come definita dai d.m. di rispettiva istituzione.
Per tale ragione, la normativa sulle caratteristiche tecniche de i buoni, nella versione applicabile ratione temporis, ha previsto che sugli stessi fosse indicata la dicitura “a termine” per distinguerli appunto dai buoni ordinari.
In particolare, nel caso di specie il riferimento è all'art. 3 del D.M. 8 ottobre 1998, i l quale, nella versione vigente al momento della sottoscrizione dei buoni per cui è causa, ha previsto la sola indicazione della citata dicitura e non anche della serie, del termine di prescrizione e dei tassi applicabili, elementi la cui menzione sui buon i è stata eliminata dal D.M. 19 dicembre 2000, in quanto stabiliti per atto normativo.
Ne consegue che, da un lato del tutto correttamente i buoni recano la sola dicitura “a termine”, dall'altro la presenza di tale dicitura non consente alcuna confusione c on i buoni ordinari di durata ventennale né produce incertezza sulla disciplina applicabile, la quale è stabilita dal d.m. 19 dicembre 2000 e dai singoli decreti di istituzione di nuove serie di buoni.
Infatti, il D.M. 19 dicembre 2000 ha previsto la presc rizione decennale del diritto al rimborso, decorrente dalla data di scadenza del titolo (art. 8), mentre il D.M. Tesoro del
29.03.2001, istitutivo delle nuove serie di buoni ordinario (A2) e speciale “a termine” (AA2), ha disposto per quest'ultimo una durata di sette anni, peraltro con facoltà di rimborso anticipato e applicazione, in tal caso, dei tassi della serie ordinaria A2, e per il primo l'ordinaria durata ventennale.
Per tale ragione, la presenza cui sui buoni per cui è causa della dicitura “a termine” esclude qualsiasi possibilità di confusione con i buoni ordinari, nonché sulla disciplina applicabile.
In altri termini, considerato che alla data di sottoscrizione le uniche serie sottoscrivibili erano la A2 (buono ordinario) e la AA2 (buono a te rmine), in quanto il d.m. 29 marzo 2001 ha escluso la possibilità di sottoscrivere le serie precedenti, e che sui buoni sottoscritti è
2 riportata la dicitura “a termine”, era chiaro all'attrice che detti buoni non erano ordinari bensì speciali, appunto “a termine”.
A tanto aggiungasi quanto già statuito da questo Tribunale con la sentenza n. 558/2022
(Giudice dott. Zibellini), con la quale è stato precisato che “non appaiono fondate, sul punto, le argomentazioni svolte dalla parte opposta nella parte in cui afferma che il termine prescrizionale non sarebbe decorso in quanto violando gli obblighi Controparte_1 informativi sulla stessa gravanti, non avrebbe messo la sig.ra nelle condizioni di Pt_4 conoscere la natura e le caratteristiche dell'inve stimento e di avvedersi, in particolare, del fatto che i buoni sarebbero scaduti dopo 18 mesi dalla data di sottoscrizione.
A tal proposito occorre fare applicazione del principio, recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “con dizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impos sibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi…Come ha infatti più volte evidenziato questa Corte, l'impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, nè il d ubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (v. in particolare Cass. 3584/2012) ” (Cass. civ. Sez. II, Ord., 14 -01-2022, n. 996)”.
In buona sostanza, quindi, l'ignoranza da parte del creditore de l fatto generativo del credito non esclude il decorso della prescrizione.
Tutto quanto sopra esposto, poi, trova conferma nell'orientamento della giurisprudenza di merito al quale questo Giudice intende dare continuità, secondo cui “in primo luogo va evidenziato come i oggetto di causa, siano a termine e siano Controparte_2 contraddistinti dalla sigla AA2 istituita con D.M. Tesoro 29 marzo 2001: tali buoni consentivano un elevato rendimento, pari al 40% del capitale investito al lordo delle rite nute fiscali, al compimento del settimo anno dalla data di emissione e diventavano poi infruttiferi e dalla decorrenza dei sette anni essi dovevano poi essere incassati entro un termine decennale.
E' dunque pacifico che i Buoni di cui si discute essendo st ati sottoscritti in data 23.5.2001, fossero scaduti al 23.5.2008 e che da tale data ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale verificatosi, pertanto, il 24.5.2018 o, al più, come indicato in alcune pronunce del Collegio di Coordinamento della , al 31 dicembre dell'anno della Pt_5 maturazione della prescrizione e, quindi al 31.12.2018.
3 Certamente, dunque, il decorso del termine ultimo per l'incasso dei buoni oggetto di causa era ormai avvenuto nell'aprile 2019 allorquando la Z. ha richiest o a la Controparte_1 liquidazione dei Buoni. Co Ciò premesso, in relazione alle doglianze della sulla condotta di e Controparte_1 della sua dipendente R.S. va osservato quanto segue.
I Buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi da società Organizzazione_2 per azioni a partecipazione statale controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono, quindi, garantiti direttamente dallo Stato (con certezza del rimborso del capitale versato) e vengono collocati presso gli uffici delle . CP_1
La disciplina della prescrizione, è stata determinata in 10 anni (il D.P.R. n. 153 del 1973,
c.d. Codice Postale, prevedeva la più breve prescrizione quinquennale) dal Decreto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazion e Economica del 19.12.2000, che ha modificato la precedente disciplina in materia di il quale all'art. CP_2 Controparte_2
8 ha previsto, appunto che "(...) I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente tr ascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi" (...).
Va poi osservato come i Buoni Postali secondo la Suprema Corte vanno qualificati CP_2 quali titoli di legittimazione (ex pluribus Cass. Civ. n. 27809.2005, Cass. Sez. Un.
13979.2007: Cass. n. 19002.2017), necessari, ex art. 2002 c.c., unicamente a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giu stificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai Decreti Ministeriali emanati in materia, idonei a integrare, anche in itinere il contenuto del contratto "ab externo", secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.: proprio in forza di tale ricostruzione, è stata ritenuta non applicabile ai la disciplina di tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscri zione di CP_4 clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (in tal senso Cass. Sez. Un. 3963.2019 ).
La disciplina dei Buoni Fruttiferi Postali trova, pertanto, la propria regolamentazione
(anche) in atti normativi e amministrativi che integrano il negozio ab externo.
Ciò osservato sulla natura di documenti di legittimazione (soggetti ad integrazione a d opera delle predette fonti normative e amministrative) e sulla previsione di un termine di validità
(chiaramente risultante dai titoli consegnati alla Z. essendo riportata nella parte retrostante la dicitura " a termine") sussiste va l'onere per la titolare di Organizzazione_3 attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidaz ione degli interessi e, d'altra parte, tali
4 informazioni potevano essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di
[...]
e di o dal D.M. che aveva Parte_6 Controparte_1 Organizzazione_4 regolato l'emissione della specific a serie dei Buoni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
In forza di quanto sopra esposto non risultava alcun fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., il quale, nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possano, pertanto, influire i fatti che ne ostacolano il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 c.c., n. 8, unicamente laddove ne ricorrano i presupposti” (Tribunale Savona sez. I, 22 febbraio 2022, n. 186; cfr. nello stesso senso Tribunale Pavia, 7 marzo 2022, n. 281).
Per tali ragioni, deve ritenersi che il diritto al rimborso dei buoni per cui è causa sia ormai prescritto.
2.2. Non meritevole di accoglimento è anche la domanda risarcitoria, atteso ch e, secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito al quale questo Giudice intende aderire, Co
“quanto poi alla doglianza della dell'omesso obbligo informativo a carico di
[...]
, ex art. 6 del D.M. n. 19.12.2000, in punto avvenuta esposi zione duratura e CP_1 continuativa dalla data di emissione dei titoli in poi, nei propri locali aperti al pubblico degli avvisi sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, predisposti dalla Cassa
Depositi e Prestiti in qualità di organo emittent e con la descrizione delle specifiche caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (fatto allegato da ma Controparte_1 effettivamente difficilmente dimostrabile), va comunque evidenziato come tali adempimenti
(esposizione delle condizioni praticate ne i locali delle e pubblicizzazione del foglio CP_1 illustrativo), finalizzati a consentire al risparmiatore di verificare direttamente presso l'ufficio postale o via internet le condizioni applicate al rapporto, non integrano obblighi informativi dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Le argomentazioni sopra esposte impediscono quindi di ritenere la sussistenza di responsabilità precontrattuale in capo a per omessi obblighi informativi Controparte_1
e/o per inadeguatezza delle informazioni presenti sul Buono tali da avere Organizzazione_3 impedito il decorso della prescrizione dei Buoni med esimi da ritenersi, quindi, ormai scaduti e non più incassabili (si richiama in tal senso, in tema di prescrizione di Buoni Postali,
l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di merito seguito in casi del tutto similari: Tribunale Spezia n. 586.2019; Tribunale Torino 8.4.2020; Tribunale Busto
Arsizio n. 286 del 24/2/2021; Tribunale Brescia 6.10.2021)” (Tribunale Savona sez. I, 22 febbraio 2022, n. 186; cfr. nello stesso senso Tribunale Pavia, 7 marzo 2022, n. 281, secondo
5 cui “si deve considerare che sui buoni oggetto di causa era apposta la dicitura “a termine” oltre che la serie di appartenenza;
in base a tali dati la parte attrice era in possesso degli elementi identificativi idonei a consentirle la conoscenza della disciplina dei titol i, la quale, si ribadisce, è di fonte normativa;
non può, inoltre, trascurarsi che parte attrice non ha contestato l'avvenuta pubblicazione delle condizioni generali dei buoni oggetto di causa mediante affissione nei locali della convenuta.
Pertanto, l'eventuale inadempimento della convenuta sotto forma di mancata consegna del foglio illustrativo agli attori in occasione della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, non ha efficacia causale rispetto alla prescrizione del diritto di credito Sentenza n. 281/2022 pubbl. il 07/03/2022 degli attori e ai danni conseguenti. Ciò in quanto gli attori, usando un minimo di diligenza, avrebbero potuto venire agevolmente a conoscenza della scadenza del titolo sottoscritto e del termine di prescrizione del credito ad esso sotteso trattandosi di circostanze definite da atti normativi. Viceversa, gli attori omettendo di comportarsi secondo il canone di diligenza indicato, hanno assunto una condotta di per sé sola idonea a rivestire un'esclusiva efficacia causale rispett o al danno in questa sede lamentato”.
3. La novità della questione, sulla quale non si è ancora formato un consolidato orientamento di legittimità, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, 1 9 gennaio 2024
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco, Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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