Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/06/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3895/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3895/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. MARTIN PAOLA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. MARTIN PAOLA, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione nelle note scritte del
29.04.2025 per l'udienza del 06.05.2025:
“che il Giudice voglia rimettere la causa al Collegio, con rinuncia al termine per memorie conclusive, perché voglia con sentenza accogliere le seguenti conclusioni pronunciare la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, e precisamente:
° stabilire che le parti sono ognuna economicamente autonoma e autosufficiente e pertanto nessuna vanta pretese per il proprio mantenimento a carico dell'altra.
° Il signor ontinuerà ad abitare l'immobile di sua proprietà, già casa familiare. CP_1
° La signora , presso la quale il figlio della coppia avrà la residenza principale, si trasferirà in Pt_1 un immobile che le viene messo a disposizione dai propri genitori, in attesa e fino a che l'appartamento di sua esclusiva proprietà sarà locato a terzi.
attraverso il versamento sul suo conto dell'importo corrispondente al canone di locazione dell'appartamento di proprietà della mamma, pari a € 500,00 mensili, e ciascuno attraverso il versamento di € 100,00 mensili sul conto del figlio. Ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] in [...], e Parte_1
, nato il [...] a [...], hanno contratto Controparte_1
matrimonio il 22/05/1999 in CORREZZOLA (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 4, Parte 2, Serie A, anno 1999.
Dalla loro unione è nato il figlio il 30.04.2002 in Padova (PD). Per_1
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio sono conformi al suo interesse morale e materiale nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze del figlio.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 13. 05. 2025
Il Presidente
dr.ssa Cinzia Balletti