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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/06/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3961/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 CONTENZIOSO CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, in seguito all'udienza del 29.5.2025, tenutasi secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c. lette le note di trattazione scritta depositate dall'opponente e le conclusioni e richieste ivi formulate;
visto ed applicato l'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 3961/2023 R.G.A.C.C. tra
“ ” (c.f. ), in persona del Parte_1 Parte_2 C.F._1
titolare, rappresentata e difesa dall'Avv. Ruggiero A. Cafagna, giusta procura in cale all'atto di citazione
- OPPONENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P_ P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cupido, giusta procura in atti;
- OPPOSTA
Oggetto: vendita di cose mobili;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 19.10.2023 , nella qualità riportata in Parte_2
intestazione, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1016/2023, depositato da codesto
Tribunale in data 06.09.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di €
37.492,56 oltre interessi e spese di lite, in favore della titolo di corrispettivo per la P_
fornitura di merce (frutta) effettuata dall'opposta, giusta fatture allegate al ricorso monitorio.
Ha dedotto, in sintesi, l'attore, a fondamento della propria opposizione: i) la nullità del ricorso introduttivo per genericità e insufficienza probatoria, mancando la prova dell'esecuzione della prestazione;
ii) l'inesistenza del rapporto contrattuale, non avendo l'opponente mai acquistato e ricevuto la merce indicata in fattura e non essendo le fatture riconducibili allo stesso, che ne disconosce genericamente "il biancosegno"; iii) che nel mese di ottobre 2022 aveva ricevuto fatture dall'opposta e “da altre società” per merce che non aveva mai ordinato e ricevuto, che aveva contestato con pec del 4 novembre 2022 e del 3 marzo 2023; iv) l'inidoneità probatoria della fattura contestata.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “-1. Preliminarmente, per i motivi esposti,
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1016/23 emesso dal Tribunale di Trani il 6 settembre 2023 per estrema genericità ed insussistenza del credito. -2. In via gradata Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, sussistendone i presupposti, accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto contrattuale tra le parti e, conseguentemente, revocare il decreto opposto. -3. Condannare la società al pagamento delle spese e competenze P_ legali da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.3.2024 si è costituita in giudizio l'opposta, invocando il rigetto dell'avversa domanda e deducendo, in sintesi: i) l'infondatezza dell'eccezione di nullità, atteso che dal contenuto del ricorso e dai documenti allegati si evincerebbe con chiarezza il titolo alla base dell'invocata pretesa creditoria;
ii) che il credito sarebbe comprovato dalla produzione in atti di fatture c.d. “accompagnatorie”, che da un lato indicano le prestazioni fornite e il corrispettivo e dall'altro attestano l'avvenuta consegna e che nel caso di specie presentano timbro e sottoscrizione non idoneamente contestati dall'opponente; iii) che, inoltre, l'esistenza del rapporto sarebbe ulteriormente comprovata dalle “chat whatsapp” depositate in atti.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione di controparte basata su prova scritta o di pronta soluzione. nel merito: - respingere tutte le domande dell'odierna opponente, per i motivi di cui in narrativa, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge dovuti. in subordine: - accertare l'esistenza del credito vantato da ei confronti di P_
, nel suo ruolo di titolare della ditta individuale e, di Parte_2 Parte_1
conseguenza, condannare questi al pagamento del dovuto, oltre interessi, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come e se per legge dovuti”.
Le parti non hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e la causa non ha visto ulteriore attività istruttoria. Concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto, le causa è stata quindi rinviata per la discussione e decisione e in seguito all'udienza del 29.5.2025 è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.
-----------
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito specificate.
1. Anzitutto deve esser respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata da parte opponente – peraltro incidente soltanto sulla valutazione delle spese della fase monitoria - risultando sufficientemente delineati – alla luce sia del tenore complessivo dell'atto che della documentazione richiamata nel medesimo e prodotta a suo supporto - tanto il petitum (azione di condanna all'adempimento contrattuale) quanto la causa petendi della relativa domanda (id est: omessa pagamento del corrispettivo dovuto per la “fornitura di prodotti ortofrutticoli”), essendo la merce individuabile mediante il semplice esame delle fatture allegate e richiamate in ricorso.
2. Passando, dunque, al merito della causa, il credito dell'opposta deve ritenersi dimostrato, con conseguente infondatezza dell'eccezione di insussistenza della fornitura sollevata dall'opponente.
Risulta, infatti, documentalmente dimostrata la consegna della merce in favore dell'opponente, giusta fatture depositate in atti (v. doc.
2.1. fasc. opposta), costituenti fatture accompagnatorie contenenti l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonchè la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti e quindi costituenti documento di trasporto equivalente a quello previsto dal
D.P.R.14 agosto 1996, n. 472.
I documenti predetti, inoltre, risultano muniti del “timbro” dell'opponente e risultano altresì sottoscritti per accettazione dal destinatario, con annotazione che deve presumersi normalmente veridica, atteso che la sua eventuale falsità materiale e/o ideologica è presidiata da sanzioni penali
(cfr. C. Cass. 27 maggio 2016, n. 10991). Essi, dunque, comprovando l'avvenuta esecuzione della prestazione, forniscono altresì la prova implicita della sussistenza del titolo alla base della relativa pretesa, costituente contratto di vendita (a forma libera: v. gli artt. 1326-1350 cod. civ.), concluso per facta concludentia (cfr., per l'efficacia probatoria della fattura se accettata dal destinatario, condivisibilmente, Cass. Civ., sez. II, 22/07/2024, n.20173; Cass. Civ, Sez. II, 21/10/2019, n.26801).
Né può considerarsi ammissibile il disconoscimento effettuato dall'opponente con l'atto introduttivo, atteso che lo stesso risulta del tutto generico, senza l'indicazione specifica dell'oggetto del disconoscimento e facendo, viceversa, riferimento al disconoscimento di “ogni e qualunque biancosegno”. Tale disconoscimento non appare idoneo a dispiegare gli effetti di cui agli artt. 214 e ss c.p.c., atteso che lo stesso non contiene alcuna contestazione specifica e determinata (cfr. Cass.
Civ. Ord. 10 gennaio 2020, n. 311; Cass. Civ Ord. 12 febbraio 2019, n. 4032) non essendo dato comprendere se lo stesso abbia inteso riferirsi alla sottoscrizione apposta sul documento (cfr. art. 2702 e 2712 c.c.) ovvero alla conformità all'originale della copia prodotta in giudizio (art. 2719
c.c.), all'apposizione e riconducibilità del timbro o ad eventuali altri elementi.
Non appare ultroneo rilevare, infine, che anche l'ulteriore documentazione depositata dall'opposta – id est: conversazioni via “whatsapp” nel periodo oggetto delle forniture per cui è causa – costituisce ulteriore elemento di prova della sussistenza del rapporto di vendita tra le parti, manifestando le continue trattative tra le stesse che hanno preceduto il raggiungimento dell'accordo, di volta in volta, sui prezzi e sulla merce da acquistare (v. doc. 3 fasc. opposta). L'opponente, d'altro canto, sul punto, nulla ha
contro
-dedotto, non avendo depositato le memorie istruttorie e avendo dunque prestando “acquiescenza” a tali documenti, aventi piena efficacia probatoria (v., sul punto, condivisibilmente, Cass. Civ. sez. II , 18/01/2025, n. 1254 nella quale si osserva che i messaggi “WhatsApp” sono prove documentali, rappresentative di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica e che pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche previste dall'articolo 2712 codice civile, con la conseguenza che essi hanno piena efficacia probatoria se la parte contro cui vengono prodotti non disconosce la conformità ai fatti rappresentati).
Deve, in conclusione, ritenersi fondata la pretesa creditoria azionata dall'opposta, con rigetto della formulata opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/2022), in relazione alla tabella dei procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale e allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da 26.000,00 ad euro
52.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per le fasi di studio ed introduttiva, di quelli medi ridotti del 50% per la fase di trattazione/istruttoria – in assenza di deposito delle memorie e di attività di assunzione delle prove – e con esclusione della fase decisoria, non essendo l'opposta comparsa in sede di udienza di discussione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nella causa civile di primo grado Parte_3
iscritta al R.G.A.C. al n. 3961/2023, coì provvede:
1. rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1016/2023, depositato da codesto Tribunale in data 06.09.2023;
2. condanna l'opponente a corrispondere in favore della Parte_2 P_ le spese di lite, che si liquidano in € 2.536,00 per compenso professionale al difensore, oltre
[...]
rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA ove dovuti come per legge.
Così deciso in Trani il 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 CONTENZIOSO CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, in seguito all'udienza del 29.5.2025, tenutasi secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c. lette le note di trattazione scritta depositate dall'opponente e le conclusioni e richieste ivi formulate;
visto ed applicato l'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 3961/2023 R.G.A.C.C. tra
“ ” (c.f. ), in persona del Parte_1 Parte_2 C.F._1
titolare, rappresentata e difesa dall'Avv. Ruggiero A. Cafagna, giusta procura in cale all'atto di citazione
- OPPONENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P_ P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cupido, giusta procura in atti;
- OPPOSTA
Oggetto: vendita di cose mobili;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 19.10.2023 , nella qualità riportata in Parte_2
intestazione, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1016/2023, depositato da codesto
Tribunale in data 06.09.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di €
37.492,56 oltre interessi e spese di lite, in favore della titolo di corrispettivo per la P_
fornitura di merce (frutta) effettuata dall'opposta, giusta fatture allegate al ricorso monitorio.
Ha dedotto, in sintesi, l'attore, a fondamento della propria opposizione: i) la nullità del ricorso introduttivo per genericità e insufficienza probatoria, mancando la prova dell'esecuzione della prestazione;
ii) l'inesistenza del rapporto contrattuale, non avendo l'opponente mai acquistato e ricevuto la merce indicata in fattura e non essendo le fatture riconducibili allo stesso, che ne disconosce genericamente "il biancosegno"; iii) che nel mese di ottobre 2022 aveva ricevuto fatture dall'opposta e “da altre società” per merce che non aveva mai ordinato e ricevuto, che aveva contestato con pec del 4 novembre 2022 e del 3 marzo 2023; iv) l'inidoneità probatoria della fattura contestata.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “-1. Preliminarmente, per i motivi esposti,
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1016/23 emesso dal Tribunale di Trani il 6 settembre 2023 per estrema genericità ed insussistenza del credito. -2. In via gradata Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, sussistendone i presupposti, accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto contrattuale tra le parti e, conseguentemente, revocare il decreto opposto. -3. Condannare la società al pagamento delle spese e competenze P_ legali da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.3.2024 si è costituita in giudizio l'opposta, invocando il rigetto dell'avversa domanda e deducendo, in sintesi: i) l'infondatezza dell'eccezione di nullità, atteso che dal contenuto del ricorso e dai documenti allegati si evincerebbe con chiarezza il titolo alla base dell'invocata pretesa creditoria;
ii) che il credito sarebbe comprovato dalla produzione in atti di fatture c.d. “accompagnatorie”, che da un lato indicano le prestazioni fornite e il corrispettivo e dall'altro attestano l'avvenuta consegna e che nel caso di specie presentano timbro e sottoscrizione non idoneamente contestati dall'opponente; iii) che, inoltre, l'esistenza del rapporto sarebbe ulteriormente comprovata dalle “chat whatsapp” depositate in atti.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione di controparte basata su prova scritta o di pronta soluzione. nel merito: - respingere tutte le domande dell'odierna opponente, per i motivi di cui in narrativa, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge dovuti. in subordine: - accertare l'esistenza del credito vantato da ei confronti di P_
, nel suo ruolo di titolare della ditta individuale e, di Parte_2 Parte_1
conseguenza, condannare questi al pagamento del dovuto, oltre interessi, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come e se per legge dovuti”.
Le parti non hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e la causa non ha visto ulteriore attività istruttoria. Concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto, le causa è stata quindi rinviata per la discussione e decisione e in seguito all'udienza del 29.5.2025 è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.
-----------
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito specificate.
1. Anzitutto deve esser respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata da parte opponente – peraltro incidente soltanto sulla valutazione delle spese della fase monitoria - risultando sufficientemente delineati – alla luce sia del tenore complessivo dell'atto che della documentazione richiamata nel medesimo e prodotta a suo supporto - tanto il petitum (azione di condanna all'adempimento contrattuale) quanto la causa petendi della relativa domanda (id est: omessa pagamento del corrispettivo dovuto per la “fornitura di prodotti ortofrutticoli”), essendo la merce individuabile mediante il semplice esame delle fatture allegate e richiamate in ricorso.
2. Passando, dunque, al merito della causa, il credito dell'opposta deve ritenersi dimostrato, con conseguente infondatezza dell'eccezione di insussistenza della fornitura sollevata dall'opponente.
Risulta, infatti, documentalmente dimostrata la consegna della merce in favore dell'opponente, giusta fatture depositate in atti (v. doc.
2.1. fasc. opposta), costituenti fatture accompagnatorie contenenti l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonchè la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti e quindi costituenti documento di trasporto equivalente a quello previsto dal
D.P.R.14 agosto 1996, n. 472.
I documenti predetti, inoltre, risultano muniti del “timbro” dell'opponente e risultano altresì sottoscritti per accettazione dal destinatario, con annotazione che deve presumersi normalmente veridica, atteso che la sua eventuale falsità materiale e/o ideologica è presidiata da sanzioni penali
(cfr. C. Cass. 27 maggio 2016, n. 10991). Essi, dunque, comprovando l'avvenuta esecuzione della prestazione, forniscono altresì la prova implicita della sussistenza del titolo alla base della relativa pretesa, costituente contratto di vendita (a forma libera: v. gli artt. 1326-1350 cod. civ.), concluso per facta concludentia (cfr., per l'efficacia probatoria della fattura se accettata dal destinatario, condivisibilmente, Cass. Civ., sez. II, 22/07/2024, n.20173; Cass. Civ, Sez. II, 21/10/2019, n.26801).
Né può considerarsi ammissibile il disconoscimento effettuato dall'opponente con l'atto introduttivo, atteso che lo stesso risulta del tutto generico, senza l'indicazione specifica dell'oggetto del disconoscimento e facendo, viceversa, riferimento al disconoscimento di “ogni e qualunque biancosegno”. Tale disconoscimento non appare idoneo a dispiegare gli effetti di cui agli artt. 214 e ss c.p.c., atteso che lo stesso non contiene alcuna contestazione specifica e determinata (cfr. Cass.
Civ. Ord. 10 gennaio 2020, n. 311; Cass. Civ Ord. 12 febbraio 2019, n. 4032) non essendo dato comprendere se lo stesso abbia inteso riferirsi alla sottoscrizione apposta sul documento (cfr. art. 2702 e 2712 c.c.) ovvero alla conformità all'originale della copia prodotta in giudizio (art. 2719
c.c.), all'apposizione e riconducibilità del timbro o ad eventuali altri elementi.
Non appare ultroneo rilevare, infine, che anche l'ulteriore documentazione depositata dall'opposta – id est: conversazioni via “whatsapp” nel periodo oggetto delle forniture per cui è causa – costituisce ulteriore elemento di prova della sussistenza del rapporto di vendita tra le parti, manifestando le continue trattative tra le stesse che hanno preceduto il raggiungimento dell'accordo, di volta in volta, sui prezzi e sulla merce da acquistare (v. doc. 3 fasc. opposta). L'opponente, d'altro canto, sul punto, nulla ha
contro
-dedotto, non avendo depositato le memorie istruttorie e avendo dunque prestando “acquiescenza” a tali documenti, aventi piena efficacia probatoria (v., sul punto, condivisibilmente, Cass. Civ. sez. II , 18/01/2025, n. 1254 nella quale si osserva che i messaggi “WhatsApp” sono prove documentali, rappresentative di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica e che pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche previste dall'articolo 2712 codice civile, con la conseguenza che essi hanno piena efficacia probatoria se la parte contro cui vengono prodotti non disconosce la conformità ai fatti rappresentati).
Deve, in conclusione, ritenersi fondata la pretesa creditoria azionata dall'opposta, con rigetto della formulata opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/2022), in relazione alla tabella dei procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale e allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da 26.000,00 ad euro
52.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per le fasi di studio ed introduttiva, di quelli medi ridotti del 50% per la fase di trattazione/istruttoria – in assenza di deposito delle memorie e di attività di assunzione delle prove – e con esclusione della fase decisoria, non essendo l'opposta comparsa in sede di udienza di discussione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nella causa civile di primo grado Parte_3
iscritta al R.G.A.C. al n. 3961/2023, coì provvede:
1. rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1016/2023, depositato da codesto Tribunale in data 06.09.2023;
2. condanna l'opponente a corrispondere in favore della Parte_2 P_ le spese di lite, che si liquidano in € 2.536,00 per compenso professionale al difensore, oltre
[...]
rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA ove dovuti come per legge.
Così deciso in Trani il 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto