Sentenza 13 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di appalto di opere pubbliche, il "dies a quo" di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia per vizi - termine stabilito dall'art. 1667, terzo comma, cod. civ., non derogato da alcuna norma della disciplina sugli appalti di opere pubbliche - deve essere individuato (così come nell'appalto tra privati) con riferimento alla consegna definitiva dell'opera, che sia, cioè, successiva (o contestuale) alla verifica ed all'accettazione dell'opera stessa, e non già con riguardo ad una eventuale consegna anticipata, con riserva di verifica; ciò tanto più che, nell'appalto di opera pubblica, il soggetto committente ha non solo il diritto di verificare l'opera prima della consegna - come nella disciplina privatistica, ex art. 1665, primo comma cod.civ. -, ma anche il dovere ineludibile di procedere ad una siffatta verifica attraverso il collaudo (il quale costituisce un atto, oltre che necessario ed obbligatorio, anche formale, nel senso che la volontà di accettare l'opera - a differenza che nell'appalto tra privati, in cui l'accettazione può essere anche implicita, ex art. 1665, quarto comma, cod.civ. - deve sempre essere espressa, subordinata com'è ad una particolare procedura).
Commentario • 1
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Esecuzione a regola d'arte La garanzia per difformità e vizi dell'opera Contenuto della garanzia I gravi difetti di costruzione Esecuzione a regola d'arte [Torna su] Va premesso che il committente ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato (art. 1662 c.c.). Se nel corso dell'opera accerta che l'esecuzione non avviene secondo le condizioni stabilite e a regola d'arte, ossia senza effettuare ogni accorgimento affinché l'opera sia esente da vizi e difetti, il committente può fissare un termine entro il quale l'appaltatore deve conformarsi alle condizioni previste. Trascorso inutilmente il termine stabilito il contratto è risoluto, salvo il diritto del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/2004, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel.Consigliere -
Dott. DI PALMA Rosario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA A.T.C. PROVINCIA DI VERCELLI, GIÀ ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso l'avvocato DANTE GROSSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DARIO CASALINI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NUOVA EDIL SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, persona del Commissario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO BENESSIA, giusta procura in calce al ricorso notificato e giusta procura speciale per Notaio Astore Placido di Torino, rep. n. 363819 del 12.2.01;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 507/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 20/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato POLLINI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato ROMANELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- L' Agenzia Territoriale per la Casa ATC, già I.A.C.P. di Vercelli ha impugnato per Cassazione la sentenza, in data 20 marzo 2000, della Corte di appello di Torino che, in riforma della statuizione di primo grado, ha respinto, per intervenuta prescrizione biennale ex art. 1667, co. 3, cod. civ., le domande da essa proposte nei confronti della Nuova Edil s.p.a. e volte al previo accertamento del minor valore del fabbricato da quest'ultima costruito rispetto a quello tra esse parti convenuto in appalto (stante, tra l'altro, un rilevato dislivello della quota di calpestio dei ballatoi e diffusi fenomeni di condensa nelle pareti esterne degli alloggi), con la conseguente condanna della convenuta alla restituzione del maggior prezzo indebitamente cosi percepito ed al risarcimento dei danni subiti dall'istituto appaltante. - Resiste la società con controricorso.
- La ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'odierna impugnazione si compone di tre motivi - il primo dei quali, a sua volta, sub articolato in due censure - con cui l'A.T.C., rispettivamente, addebita alla Corte di merito di avere:
a) violato, in rito, l'art. 112 c.p.c., dichiarando d'ufficio la nullità della clausola negoziale (art. 20 capitolato speciale) con la quale la prescrizione (di cui all'art. 1667 c.c.) era fatta decorrere solo dal momento dell'"approvazione del collaudo" (in essa identificandosi la "consegna" dell'opera);
b) violato, altresì, sul piano sostanziale, gli "artt. 358 ss. L. 1865 n. 2248, 121 r.d, 1895 n. 350, 1667 c.c., 80 ss r.d. 1938 n. 1165", non considerando che negli appalti di opere pubbliche, come quello per cui è causa, "l'art. 1667 cit. è destinato ad operare solo dopo l'accettazione dell'opera";
c) inadeguatamente motivato, omettendo di considerare che, nella specie, "il termine di prescrizione biennale è (ra) stato numerosissime volte, comunque, interrotto";
d) ulteriormente, infine errato - con ciò incorrendo, per altri profili, in vizi di motivazione e violazione di leggi (artt. 112 c.p.c., 1667, 1668, 1669 c.c.), con l'escludere che l'Istituto avesse fatto valere anche l'azione ex art. 1669 cit., soggetta alla più lunga prescrizione decennale.
4. Precede, per ovvie ragioni di pregiudizialita logica, l'esame della seconda delle riferite censure quella sub b, evidente essendo che - se, in materia di appalto di lavori pubblici, la disciplina di settore effettivamente imponga di identificare nella consegna definitiva, "successiva al collaudo" ed alla accettazione, e non anche in una eventuale consegna anticipata (come nella specie), dell'opera, il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione biennale di cui all'art. 1667 c.c. - cosi come, con tal mezzo, sostiene l'Agenzia ricorrente - la clausola del capitolato speciale, stipulato tra le parti, risulterebbe conforme a legge e non si porrebbe il problema, sollevato con il precedente motivo impugnatorio, della rilevabilità, o non, d'ufficio di un suo contrasto con norma imperativa.
2 bis. Il motivo, che si viene ad esaminare, è fondato. La sentenza impugnata si è, ben vero, uniformata al principio, a suo tempo, enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 1146 del 1982, a tenore della quale "la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di cui all'art. 1667 c.c., non derogato da alcuna norma della disciplina dell'appalto di opere pubbliche, è collegata alla consegna dell'opera, anche se effettuata con riserva di verifica". Ma tale risalente, ed isolato, precedente non resiste, ad avviso del Collegio, ad una più approfondita lettura della normativa di riferimento.
L'azione, della cui prescrizione qui si discute, attiene infatti alla fase della esecuzione del contratto e non potrebbe logicamente, per ciò, farsi valere in un momento in cui la conclusione dello stesso è ancora aperta, a fronte di una consegna anticipata, ma di fatto subordinata alla verifica ed accettazione dell'opera commissionata. Ciò, dunque, impone di ritenere che la "consegna", cui fa riferimento il comma terzo dell'art. 1667, per gli effetti ivi previsti, sia, appunto, la consegna definitiva, che segua all'accettazione dell'opera, o sia ad essa contestuale o che, comunque, equivalga ad accettazione implicita, ai sensi dell'art. 1665, comma quarto, cod. civ..
Il che, a maggior ragione, è vero per l'appalto di opera pubblica, in relazione al quale il soggetto committente ha non già solo il "diritto di verificare l'opera compiuta prima di riceverne la consegna" -come nell'appalto tra privati, ex art. 1665, comma primo c.c. - ma ha anche il dovere ineludibile di procedere, attraverso il collaudo, ad una siffatta verifica (cfr. artt. 358 ss l. 1865 n. 2248, all. F;
121 r.d. 1895 n. 350; 80 ss. R.d. 1938 n. 1165). Collaudo che, in questo caso, oltreché necessario ed obbligatorio (e, quindi, non rinunziabile)è anche formale, nel senso che la volontà di accettare l'opera non può risultare "per facta concludentia", ma deve essere sempre espressa, subordinata, come è, ad una particolare procedura. A fronte della quale il privato appaltatore non è, per altro, privo di tutela, essendo normativamente previsto che la collaudazione dell'opera debba essere comunque "conclusa entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori" (art. 5, co. 1^, l. n. 741/1981) ed essendogli riconosciuto il diritto al risarcimento del danno che gli sia derivato da eventuali ingiustificati ritardi da parte dell'Amministrazione conmittente (crf. Cass. n. 11312/95, per tutte).
3. L'accoglimento, del secondo motivo del ricorso comporta l'assorbimento, per quanto anticipato, del precedente primo mezzo, ma anche delle censure residue (attinenti alla dedotta esistenza di atti interruttivi della prescrizione sub art. 1667, co. 3, c.c. od alla prospettata applicabilità della più ampia prescrizione sub art. 1669 c.c.), in quanto di carattere subordinato rispetto alla doglianza principale sulla decorrenza (dai giudici a quibus erroneamente anticipata) della prescrizione biennale ex art. 1667 cit..
4. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della stessa Corte di appello di Torino, la quale si atterrà ai principi come sopra enunciati nell'esame della eccezione di prescrizione sollevata dalla società appaltatatrice. La stessa Corte provvedere anche a liquidare le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso,
assorbita ogni altra censura;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Torino. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004