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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5738/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 9.7.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5738 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (23.5.1955 - c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Domenica Tripodi del Foro di Reggio Calabria), l in persona del l.r.p.t. Controparte_1
(domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria difensiva dall' avv. Francecsca Mosciaro del Foro di Cosenza) unitamente all'
[...]
in persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della Controparte_2
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti Controparte_3
parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 c.p.c. Parte_1
e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è infondato e va pertanto respinto per i motivi di seguito esposti.
1 A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi per le ragioni ivi meglio esplicate non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n. 09420219000633764000, notificatagli in data 8.10.2021, con specifico riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420120001802086000
(notificato in data 5.7.2012 - relativo a IVS operai anno 2004 e 2010 per l'importo di
€2.535,72); 39420130000733074000 (notificato il 9.4.2013 – relativo a IVS operai anno 2011 per l'importo di € 1.119,50); 34920140000162828000 (notificato in data 21.5.2014 – relativo a
IVS operai anno 2012 per l'importo di € 1.749,61); 394201500002393288000 (notificato in data 29.10.2015 – relativo a IVS operai anno 2013 per l'importo di €. 2.289,19) e
394201700037195180000 (notificato il 12.12.2017 – relativo a IVS operai anno 2009- 2010-
2011- 2012-2013 per l'importo di € 1.023,60): il tutto, per un importo complessivo pari ad
€8.717,62.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo preliminarmente CP_2
l' estromissione della per mancata cessione del credito, la declaratoria di parziale Controparte_3
cessazione della materia del contendere con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn.39420120001802086000, 39420130000733074000, 39420140000162828000,
39420150002393288000 per intervenuto stralcio degli stessi e la reiezione del ricorso nel residuo merito in quanto infondato.
L' , nel costituirsi, ha rassegnato analoghe conclusioni Controparte_1
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il
Tribunale che deve preliminarmente disporsi l'estromissione della non Controparte_3
trattandosi di carico contributivo oggetto di cartolarizzazione ex art. 13-15 L. 448/1998 s.m.i.
Va disposta, al riguardo, la compensazione delle spese di lite alla luce della natura e dell'oggetto della causa.
3. Sempre in via preliminare, osserva parimenti il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Controparte_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
2 Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente ha richiesto anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1 segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420219000633754000) in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
4. Passando all'esame nel merito della domanda, va in prima battuta dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito nn.39420120001802086000, 39420130000733074000, 39420140000162828000,
39420150002393288000.
Questi ultimi fanno infatti riferimento a poste debitorie contributive inferiori per ogni singolo carico – e non per la sommatoria finale della singola cartella (Cass., 22018/2020) - detratte le spese di aggio e gli interessi di mora (diversi da quelli dovuti per la tardiva iscrizione a ruolo), ad € 1.000,00.
Come tale, rientrano quindi nell'ambito applicativo dell'art.4 D.L. 119/2018 convertito in
L.136/2018, per cui il relativo carico contributivo deve considerarsi annullato ex lege (“i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall' 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”).
La sopravvenienza della normativa in questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
5. Con riferimento all'avviso di addebito residuo n. 394201700037195180000, dalla documentazione in atti (cfr. fascicolo di parte , lo stesso risulta essere stato CP_2
validamente notificato a mani della moglie e presso la residenza del destinatario in data
17.12.2017 (art.26 D.P.R. 602/1973; Cass., 1686/2023: “la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita CP_4
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell 'art. 26 del d.P.R.
n. 602 del 1973 , si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all' art. 2700
3 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato
(oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale”).
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n.09420219000633764000 oggetto di causa, e quindi in data 8.10.2021, l'eccepita prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass.,
Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute non era già venuta a maturarsi.
Il ricorso va pertanto dichiarato infondato sul punto.
6. L'esito complessivo della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t.,in proprio e Controparte_2 quale mandatario della e dell' in persona del Controparte_3 Controparte_1
l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- estromette dal giudizio la con compensazione delle spese di lite per le ragioni Controparte_3
esposte in parte motiva;
- dichiara cessata la materia del contendere con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn.
39420120001802086000, 39420130000733074000, 39420140000162828000,
39420150002393288000;
- rigetta nel residuo merito il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni indicate in motivazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 9.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
4 5
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 9.7.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5738 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (23.5.1955 - c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Domenica Tripodi del Foro di Reggio Calabria), l in persona del l.r.p.t. Controparte_1
(domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria difensiva dall' avv. Francecsca Mosciaro del Foro di Cosenza) unitamente all'
[...]
in persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della Controparte_2
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti Controparte_3
parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 c.p.c. Parte_1
e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è infondato e va pertanto respinto per i motivi di seguito esposti.
1 A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi per le ragioni ivi meglio esplicate non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n. 09420219000633764000, notificatagli in data 8.10.2021, con specifico riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420120001802086000
(notificato in data 5.7.2012 - relativo a IVS operai anno 2004 e 2010 per l'importo di
€2.535,72); 39420130000733074000 (notificato il 9.4.2013 – relativo a IVS operai anno 2011 per l'importo di € 1.119,50); 34920140000162828000 (notificato in data 21.5.2014 – relativo a
IVS operai anno 2012 per l'importo di € 1.749,61); 394201500002393288000 (notificato in data 29.10.2015 – relativo a IVS operai anno 2013 per l'importo di €. 2.289,19) e
394201700037195180000 (notificato il 12.12.2017 – relativo a IVS operai anno 2009- 2010-
2011- 2012-2013 per l'importo di € 1.023,60): il tutto, per un importo complessivo pari ad
€8.717,62.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo preliminarmente CP_2
l' estromissione della per mancata cessione del credito, la declaratoria di parziale Controparte_3
cessazione della materia del contendere con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn.39420120001802086000, 39420130000733074000, 39420140000162828000,
39420150002393288000 per intervenuto stralcio degli stessi e la reiezione del ricorso nel residuo merito in quanto infondato.
L' , nel costituirsi, ha rassegnato analoghe conclusioni Controparte_1
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il
Tribunale che deve preliminarmente disporsi l'estromissione della non Controparte_3
trattandosi di carico contributivo oggetto di cartolarizzazione ex art. 13-15 L. 448/1998 s.m.i.
Va disposta, al riguardo, la compensazione delle spese di lite alla luce della natura e dell'oggetto della causa.
3. Sempre in via preliminare, osserva parimenti il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Controparte_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
2 Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente ha richiesto anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1 segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420219000633754000) in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
4. Passando all'esame nel merito della domanda, va in prima battuta dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito nn.39420120001802086000, 39420130000733074000, 39420140000162828000,
39420150002393288000.
Questi ultimi fanno infatti riferimento a poste debitorie contributive inferiori per ogni singolo carico – e non per la sommatoria finale della singola cartella (Cass., 22018/2020) - detratte le spese di aggio e gli interessi di mora (diversi da quelli dovuti per la tardiva iscrizione a ruolo), ad € 1.000,00.
Come tale, rientrano quindi nell'ambito applicativo dell'art.4 D.L. 119/2018 convertito in
L.136/2018, per cui il relativo carico contributivo deve considerarsi annullato ex lege (“i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall' 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”).
La sopravvenienza della normativa in questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
5. Con riferimento all'avviso di addebito residuo n. 394201700037195180000, dalla documentazione in atti (cfr. fascicolo di parte , lo stesso risulta essere stato CP_2
validamente notificato a mani della moglie e presso la residenza del destinatario in data
17.12.2017 (art.26 D.P.R. 602/1973; Cass., 1686/2023: “la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita CP_4
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell 'art. 26 del d.P.R.
n. 602 del 1973 , si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all' art. 2700
3 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato
(oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale”).
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n.09420219000633764000 oggetto di causa, e quindi in data 8.10.2021, l'eccepita prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass.,
Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute non era già venuta a maturarsi.
Il ricorso va pertanto dichiarato infondato sul punto.
6. L'esito complessivo della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t.,in proprio e Controparte_2 quale mandatario della e dell' in persona del Controparte_3 Controparte_1
l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- estromette dal giudizio la con compensazione delle spese di lite per le ragioni Controparte_3
esposte in parte motiva;
- dichiara cessata la materia del contendere con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn.
39420120001802086000, 39420130000733074000, 39420140000162828000,
39420150002393288000;
- rigetta nel residuo merito il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni indicate in motivazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 9.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
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