Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/01/2025, innanzi al Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, viene chiamata la causa R.G.L. n. 2717 dell'anno 2022 promossa da
Parte_1
CONTRO
CP_1
* * *
Si dà atto che sono presenti l'avv. TARANTINO ERASMO per parte ricorrente e l'avv. E. Todaro in sostituzione dell'avv. Piras per l' I CP_1
procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e note conclusive.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 18.10, riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura del dispositivo in assenza delle parti in causa. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, all'udienza del 23/01/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2717 dell'anno 2022 del Ruolo Generale del Lavoro vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
degli avv.ti TARANTINO ERASMO, FELL SIMONA e SIINO ALFREDO ed elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' 62 PALERMO (studio avv.
S. Fell), per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con gli avv.ti PIRAS MARIANTONIETTA e DOA CP_1
ALESSANDRO, che lo rappresentano e difendono per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludono
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento del CP_1
16/06/2022 di restituzione dell'indebito di € 11.026,73 pagato sulla pensione cat. INVCIV n. 07159770 dal mese di settembre 2019.
Deduceva e allegava al riguardo:
- che con verbale del 19/10/2016 è stato riconosciuto invalido in misura pari al 100% con diritto alla pensione di inabilità ex art.12 l.118/1971;
- che a seguito di visita di revisione del 11/09/2017, la Commissione Medica gli ha riconosciuto una invalidità pari al 75%, con diritto all'assegno mensile di assistenza ex L. 118/1971 e DL 509/88,
- che con successiva visita di revisione del 19/08/2019, la Commissione
Medica gli ha riconosciuto una invalidità del 67%, senza diritto all'assegno mensile di assistenza;
- che l' ha continuato ad erogare la prestazione di invalidità civile sino CP_1
alla mensilità di giugno 2022;
- che con la nota in epigrafe l' ha chiesto la restituzione dell'indebito di € CP_1
11.026,73 da settembre 2019 a giugno 2022;
- che ha proposto ricorso al Comitato Provinciale senza alcun dato alcun riscontro.
L' si è costituito, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto del CP_1
ricorso e chiedendone il rigetto.
In mancanza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione e decisione con termine per note conclusive.
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Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente si rileva che non sono applicabili alla fattispecie oggetto del giudizio l'art. 52, comma 2 L. n. 88 del 1986 e l'art. 13 L. n. 412 del 1991, trattandosi di norme che disciplinano la diversa ipotesi dell'indebito previdenziale.
La disciplina dell'indebito in esame va invece ricercata nel sistema normativo differenziato che il legislatore riserva alla materia delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili e dall'esame della specifica normativa di settore (art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3-nonies introdotto dalla L. n.
425 del 1996 di conversione del D.L. n. 323 del 1996; D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) può evincersi il principio secondo il quale l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.
La Corte di Cassazione ha affermato che “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare – in mancanza di una norma che disponga in tal senso – il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art.
38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. n. 16260/2003;
26162/2016; 34013/2019).
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Tale orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n.
14561/2022, che ha evidenziato come gli effetti della revoca della prestazione di invalidità civile decorrono “... dalla data di comunicazione all'interessato del verbale della Commissione medica anche nell'ipotesi in cui detto verbale accerti il venir meno dei requisiti sanitari per il beneficio in godimento, irrilevante la data del successivo provvedimento di revoca da parte dell'ente previdenziale, che ha carattere meramente ricognitivo di effetti già prodotti (cfr. Cass. 11/04/2018 8970 ed ivi le richiamate Cass.
n. 26096 del 2010, Cass. n. 392 del 2009, n. 16260 del 2003, Cass. n. 12759 del
2003, Cass. n. 14590 del 2002 che hanno affermato che la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili produce i suoi effetti, tra cui il diritto della pubblica amministrazione alla ripetizione delle prestazioni indebite, dalla data della visita sanitaria di verifica)”.
Per effetto dell'accertamento sanitario, quindi, si è determinato il venir meno di uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (il requisito sanitario), e dunque la decorrenza dell'indebito coincide con l'accertamento sanitario e non con quello della sua successiva comunicazione, di talché le somme nel caso in esame sono ripetibili a far data dalla visita di revisione che ha giudicato non più sussistente il requisito sanitario.
La regolare comunicazione del verbale di visita (cfr. allegato parte ricorrente) con cui la Commissione Medica dà atto dell'accertato venir meno del requisito sanitario per l'invalidità civile - verbale peraltro non impugnato - rileva invece al fine di inibire al ricorrente di invocare in suo favore l'affidamento incolpevole per la percezione dei ratei successivi alla comunicazione.
Di qui il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
Rigetta il ricorso;
Condanna a pagare in favore dell' le spese di lite Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 23/01/2025 . Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
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