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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 13/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 812/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 812/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Testimone_1
TERZO CHIAMATO
Oggi 13 febbraio 2025 ad ore 12.00, innanzi al dott. Maria Adelaide Satta, sono comparsi:
Per l'avv. DELEDDA ROBERTO. Parte_1
Per e l'avv. CALIA ANTONIETTA oggi sostituito CP_1 Controparte_1 dall'avv. CUCCA .
Per l'avv. FLORE GIANFRANCO. Testimone_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale. L'avv. DELEDDA insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi e conferma le conclusioni formulate in ricorso introduttivo .
Gli avvocati CUCCA e FLORE confermano le conclusioni formulate nei rispettivi atti difensivi . Dopo breve discussione orale, il giudice differisce l'udienza alle ore 15.30 per la lettura della sentenza. I procuratori delle parti dichiarano sin d'ora di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il giudice, successivamente all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Maria Adelaide Satta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Adelaide Satta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 812/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Roberto Deledda , con studio in Budoni nella Via Nazionale n. 193
ATTORE-RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] ( C.F. ), anche nella qualità di titolare della ditta CP_1 C.F._2 individuale “ ” corrente in Budoni in Via Nazionale 118, rappresentata e difesa per Controparte_1 delega in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. ANTONIETTA CALIA con studio in San Teodoro Via del
Tirreno Centro Il Giardino n.2,
CONVENUTO-RESISTENTE
E
nato a nato a [...] il [...], (C.F. rappresentato e Testimone_1 C.F._3 difeso, in virtù di procura conferita con separato atto dall'Avv. Gianfranco FLORE, con studio in Budoni nella
Via Dante n. 5.
TERZO CHIAMATO
pagina 2 di 7
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza 13/2/2025.
Parte ricorrente insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi e conferma le conclusioni formulate in ricorso introduttivo che qui si riportano: ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale in riferimento al contratto di locazione di cui in premessa nella misura pari all'ultimo canone di locazione moltiplicato per 18 mensilità (€ 900,00 x 18 = € 16.200,00);
• accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire anche il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale in riferimento al contratto di locazione di cui in premessa, per averlo il locatore destinato ad altra attività commerciale rientrante nella stessa tabella merceologica ai sensi dell'Articolo 34 Legge equo canone (L. 27 luglio 1978, n. 392) nella misura pari all'ultimo canone di locazione moltiplicato per 18 mensilità (€ 900,00 x 18 = € 16.200,00);
• per l'effetto di quanto ai punti che precedono condannare il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 32.400,00 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
•
Per parte resistente: come da atto difensivo che qui si riporta: In via preliminare dichiarare improcedibile la domanda attorea/del ricorrente per non aver egli esperito la mediazione obbligatoria;
-Sempre in via preliminare autorizzare ai sensi di legge (artt. 281 decies c.p.c, 269 c.p.c. e ss. modificazioni ) la chiamata in causa del terzo e a tale scopo differire l'udienza di comparizione al fine di consentire Testimone_1 la costituzione del terzo nei termini di legge;
-nel merito rigettare e respingere la domanda del ricorrente siccome infondata in fatto e in diritto;
;
-nel merito e subordinatamente alla chiamata in causa del terzo condannare a pagare le indennità Testimone_1 di avviamento che dovessero risultare causa cognita in favore del ricorrente;
-condannare il ricorrente ex art. 96 c.p.c. alla somma di denaro che il Giudice riterrà opportuna valutati gli atti di causa.
-condannare in ogni caso il ricorrente alle spese e degli onorari di giudizio come per legge.
Per il terzo chiamato: come da atto difensivo che qui si riporta: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
pagina 3 di 7 • Nel merito - rigettare tutte le domande formulate dalla resistente-chiamante nella sua CP_1 qualità di legale rappresentante della ditta individuale “ ” corrente in Budoni Controparte_1 con p. iva , nei confronti di erché palesemente infondate in fatto e in diritto;
P.IVA_1 Testimone_1
• Condannare la resistente-chiamante nella sua qualità di legale rappresentante della ditta CP_1 individuale “ ” corrente in Budoni con p. iva ex art. 96 c.p.c. al Controparte_1 P.IVA_1 pagamento, a favore del terzo chiamato al risarcimento del danno nella misura che il Giudice Testimone_1 riterrà opportuna visti gli atti di causa;
• Condannare la resistente-chiamante nella sua qualità di legale rappresentante della ditta CP_1 individuale “ ” corrente in Budoni con p. iva , al pagamento, a Controparte_1 P.IVA_1 favore del terzo chiamato elle spese e compensi di giudizio, otre oneri di legge. Testimone_1
°°°°°°°
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8 settembre 2023, , ha esposto: Parte_1
- che con Sentenza n. 170/2023 pubbl. il 24/05/2023 RG n. 364/2022, della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari nell'ambito di un giudizio civile RG n. 364/2022 la Corte d'Appello di Cagliari veniva pronunciata la sentenza n. 362 di data 24.05.23 con cui si dava atto della vigenza del contratto di locazione commerciale del 10.06.2005 fino alla data del 31/05/2023 dell'immobile sito nel comune di Budoni via Nazionale n. 118 – in cu al f. 12 mappale 2581 sub 4 e 18;
- che la causa RG n. 364/2022 vedeva quali parti processuali: quale ricorrente Parte_1 conduttore;
nato a [...] il [...] (C.F. quale originario Testimone_1 C.F._3 locatore dell'immobile; quale locatore subentrante per aver acquistato l'immobile in corso di vigenza CP_1 contrattuale;
-che il canone di locazione veniva pattuito nel contratto di locazione per le prime 6 annualità un canone annuo di € 9.600,00 (novemilaseicentoeuro,00) da versarsi in 12 rate mensili di € 800,00 ciascuna, mentre per i successivi 6 anni veniva pattuita una variazione del prezzo di locazione, rideterminata in € 900,00 mensili;
-che Corte di Appello, pur riconoscendo l'avvenuto rinnovo del contratto sino al 31.05.23, non ha potuto statuire in merito alla domanda relativa al pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, poiché la sentenza veniva pronunciata in vigenza del contratto, ossia il 24.05.23 – dunque, 7 giorni prima della scadenza contrattuale;
-che l'immobile commerciale oggetto di contratto di locazione, stipulato con è scaduto in data Parte_1
31/05/2023, in virtù di tale circostanza è maturato, dunque, ad oggi per il ricorrente il diritto a percepire l'indennità per la perdita di avviamento nella misura pari all'ultimo canone di locazione moltiplicato per 18 mensilità (€ 900,00 x 18 = € 16.200,00);
pagina 4 di 7 -che l'immobile in questione è stato adibito da all'esercizio della stessa attività già esercitata dal CP_1 conduttore uscente (bar - ristorante), circostanza questa che attualmente permane, come risulta dallo scontrino fiscale e relativa ricevuta pagamento bancomat di data 06.06.2023 nonché dalla visura della CCIAA del
11.07.2023 della resistente nel quale compare l'attività esercitata e la sede della ditta;
-che la predetta circostanza comporta, ai sensi dell'articolo 34 Legge equo canone (L. 27 luglio 1978, n. 392), il diritto a percepire un ulteriore somma a tolo di indennità per la perdita di avviamento nella misura pari all'ultimo canone di locazione moltiplicato per altre 18 mensilità (€ 900,00 x 18 = € 16.200,00);
-che restava senza esito la diffida del 07/06/2023 al pagamento della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale maturata in riferimento al suddetto contratto, quantificato in numero 36 mensilità del canone di locazione pattuito, importo totale di € 32.400,00.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata il 29 novembre 2023 la convenuta in via preliminare eccepiva l' improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della conciliazione obbligatoria, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata del terzo con il quale il aveva Testimone_1 Parte_1 stipulato il contratto di locazione, respingere la domanda siccome infondata poiché nulla era dovuto dalla stipula del contratto di affitto di azienda intercorso con il con condanna dello stesso ex art. 96 Parte_1
c.p.c.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato il quale contestava la domanda formulata nei suoi Testimone_1 confronti dalla convenuta che in quanto proprietaria dell'immobile locato doveva ritenersi unica CP_1 obbligata verso il conduttore, chiedeva il rigetto siccome infondata con condanna della stessa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
°°°°°°
Con decreto del 12/9/2023 veniva fissata udienza di comparizione e discussione al 12/12/2023.
Successivamente, a seguito della costituzione della convenuta , veniva fissata nuova udienza e autorizzata la chiamata del terzo. Non ammesse le prove orali dedotte, la causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna secondo il disposto dell'art. 281 sexies c.p.c..
°°°°°°°°
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta per il mancato esperimento della conciliazione obbligatoria risultando il procedimento espletato precedentemente al deposito del ricorso introduttivo il quale ha avuto esito negativo dato la mancata adesione- partecipazione della convenuta come da verbale in atti del 5/7/2023.
Nel merito la domanda attrice è fondata e deve essere accolta.
In tema di cessazione della locazione di un immobile urbano destinato a uso non abitativo, il diritto del conduttore a percepire l'indennità di avviamento è prevista dall'art. 34 della legge n° 392/1978 che prevede infatti due ipotesi di indennità a favore del conduttore.
pagina 5 di 7 La norma tutela l'avviamento connesso all'esercizio di un'attività commerciale a contatto diretto con il pubblico e mira, più in particolare ad assicurare al conduttore un'adeguata riparazione per il danno economico che può derivargli dal trasferimento della sede dell'impresa.
L'indennità per la perdita di avviamento non è dovuta tanto per il fatto in sé della cessazione del rapporto locatizio quanto piuttosto dalla perdita della clientela che l'esercente può subire in conseguenza del trasferimento altrove della propria attività.
L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è dovuta opes legis al conduttore uscente ai sensi dell'art. 34, L.27 luglio 1978 n. 392, prescindendo da qualsiasi accertamento circa la relativa perdita e il danno che il conduttore abbia subito in concreto in conseguenza del rilascio (Cass. 12/5/2017 n. 11770). È sufficiente l'anticipata cessazione del rapporto a causa della disdetta del locatore non richiedendo la norma ulteriori condizioni e quindi restando irrilevante sia la circostanza che il conduttore abbia cessato ogni attività prima o dopo il rilascio dell'immobile sia la carenza di prova di un effettivo danno.
Il secondo comma del citato art. 34 prevede l'indennità suppletiva e il diritto a percepirla richiede che l'immobile sia destinato all'esercizio della stessa attività o di un'attività affine a quella esercitata dal conduttore uscente e inoltre che essa sia iniziata entro un anno dalla cessazione di quella svolta dal conduttore.
L'indennità suppletiva è giustificata dal vantaggio derivante per il nuovo esercente dal subentro in un avviamento in atto mediante l'acquisizione della clientela che al locale affluiva.
Il dettato normativo è oltremodo conciso e attribuisce al primo comma una predeterminata e automatica indennità pari a 18 mensilità , nel secondo comma viene raddoppiata se entro un anno dalla cessazione l'immobile venga adibito alla stessa attività ovvero ad attività affine.
Ebbene nel caso che ci occupa si sono verificate tutte le condizioni per il riconoscimento delle due indennità di avviamento previste ai commi 1 e 2 dell'art. 34 L.392/78.
Risulta acclarata la vigenza del contratto di locazione fino al 23/5/2023 dell'immobile rilasciato su disdetta del locatore, nonché il pagamento del canone mensile da ultimo versato di € 900.
Pacifico in causa che nell'immobile in questione è esercitata dalla convenuta l'attività già svolta dal conduttore uscente di bar- ristorante (vedi inoltre prod. 3 fasc. ricorrente).
Incontroverso che la convenuta risulta il soggetto acquirente dell'immobile locato in virtù di atto notarile stipulato in data 16.01.2019 dunque, in corso di vigenza contrattuale - questi, pertanto, è subentrato, quale Tes_ nuova parte locataria, nel contratto di locazione originariamente stipulato tra e . Pertanto a Parte_1 mente dell'art. 1602 c.c. la resistente risulta obbligata alla corresponsione in favore del ricorrente del pagamento dell'indennità per perdita di avviamento commerciale “L'acquisto di un immobile in locazione in cui venga esercitata attività di vendita al pubblico costringe il nuovo proprietario - in caso di cessazione del contratto - a versare l'indennità di avviamento per finita locazione” (vedi Cass. Civ. n. 13012/2016; Cass
Civ. n. 9408/2012, Cass. Civ. n. 11770/2017); ed ancora “ Il diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale sorge per effetto ed al momento della cessazione del contratto di
pagina 6 di 7 locazione. Da ciò consegue che se l'immobile locato viene venduto dopo la comunicazione della disdetta da parte del locatore alienante, ma prima della prevista data di cessazione del rapporto, obbligato al pagamento della suddetta indennità è, ai sensi dell'art. 1602 c.c., l'acquirente dell'immobile locato. ” (v. Cass. civ. n.
9408/2011, Cass. n.17986/2014).
Conseguentemente il ricorrente ha diritto alla corresponsione delle indennità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 34
L. n. 392/78 pari a 18 mensilità ciascuna per un totale complessivo di € 32.400,00 (€ 900 x18= € 12.200,00
x2). Su tale somma sono dovuti anche gli interessi legali dalla domanda al saldo.
E', invece, infondata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal terzo chiamato nei confronti della convenuta.
Sul punto si osserva che tale domanda, la cui allegazione già risultava generica, è risultata del tutto sfornita di prova, non avendo dimostrato di aver subito un concreto pregiudizio, causalmente riconducibile Testimone_1 alle vicende per cui è causa.
Ogni altra questione resta assorbita..
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con applicazione dei compensi previsti dal DM 55/2014 aggiornate 8/10/2022 per tutte le fasi concretamente svolte stante l'attività istruttoria espletata e la non particolare complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) condanna anche nella qualità di titolare della ditta individuale “ CP_1 Controparte_1
” al pagamento in favore di della somma di € 32.400,00 dovuta a titolo di
[...] Parte_1 indennità di avviamento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 34 L.392/78, con gli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal terzo chiamato nei confronti della convenuta;
3) condanna la convenuta a pagare all'attore, a titolo di rifusione delle spese processuali, la somma di euro €
4800,00 per compensi professionali, oltre € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4) condanna la convenuta a pagare al terzo chiamato a titolo di rifusione delle spese processuali, la somma di euro € 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, i procuratori delle parti non presenti, ed allegazione al verbale.
Nuoro, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 812/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Testimone_1
TERZO CHIAMATO
Oggi 13 febbraio 2025 ad ore 12.00, innanzi al dott. Maria Adelaide Satta, sono comparsi:
Per l'avv. DELEDDA ROBERTO. Parte_1
Per e l'avv. CALIA ANTONIETTA oggi sostituito CP_1 Controparte_1 dall'avv. CUCCA .
Per l'avv. FLORE GIANFRANCO. Testimone_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale. L'avv. DELEDDA insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi e conferma le conclusioni formulate in ricorso introduttivo .
Gli avvocati CUCCA e FLORE confermano le conclusioni formulate nei rispettivi atti difensivi . Dopo breve discussione orale, il giudice differisce l'udienza alle ore 15.30 per la lettura della sentenza. I procuratori delle parti dichiarano sin d'ora di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il giudice, successivamente all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Maria Adelaide Satta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Adelaide Satta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 812/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Roberto Deledda , con studio in Budoni nella Via Nazionale n. 193
ATTORE-RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] ( C.F. ), anche nella qualità di titolare della ditta CP_1 C.F._2 individuale “ ” corrente in Budoni in Via Nazionale 118, rappresentata e difesa per Controparte_1 delega in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. ANTONIETTA CALIA con studio in San Teodoro Via del
Tirreno Centro Il Giardino n.2,
CONVENUTO-RESISTENTE
E
nato a nato a [...] il [...], (C.F. rappresentato e Testimone_1 C.F._3 difeso, in virtù di procura conferita con separato atto dall'Avv. Gianfranco FLORE, con studio in Budoni nella
Via Dante n. 5.
TERZO CHIAMATO
pagina 2 di 7
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza 13/2/2025.
Parte ricorrente insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi e conferma le conclusioni formulate in ricorso introduttivo che qui si riportano: ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale in riferimento al contratto di locazione di cui in premessa nella misura pari all'ultimo canone di locazione moltiplicato per 18 mensilità (€ 900,00 x 18 = € 16.200,00);
• accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire anche il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale in riferimento al contratto di locazione di cui in premessa, per averlo il locatore destinato ad altra attività commerciale rientrante nella stessa tabella merceologica ai sensi dell'Articolo 34 Legge equo canone (L. 27 luglio 1978, n. 392) nella misura pari all'ultimo canone di locazione moltiplicato per 18 mensilità (€ 900,00 x 18 = € 16.200,00);
• per l'effetto di quanto ai punti che precedono condannare il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 32.400,00 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
•
Per parte resistente: come da atto difensivo che qui si riporta: In via preliminare dichiarare improcedibile la domanda attorea/del ricorrente per non aver egli esperito la mediazione obbligatoria;
-Sempre in via preliminare autorizzare ai sensi di legge (artt. 281 decies c.p.c, 269 c.p.c. e ss. modificazioni ) la chiamata in causa del terzo e a tale scopo differire l'udienza di comparizione al fine di consentire Testimone_1 la costituzione del terzo nei termini di legge;
-nel merito rigettare e respingere la domanda del ricorrente siccome infondata in fatto e in diritto;
;
-nel merito e subordinatamente alla chiamata in causa del terzo condannare a pagare le indennità Testimone_1 di avviamento che dovessero risultare causa cognita in favore del ricorrente;
-condannare il ricorrente ex art. 96 c.p.c. alla somma di denaro che il Giudice riterrà opportuna valutati gli atti di causa.
-condannare in ogni caso il ricorrente alle spese e degli onorari di giudizio come per legge.
Per il terzo chiamato: come da atto difensivo che qui si riporta: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
pagina 3 di 7 • Nel merito - rigettare tutte le domande formulate dalla resistente-chiamante nella sua CP_1 qualità di legale rappresentante della ditta individuale “ ” corrente in Budoni Controparte_1 con p. iva , nei confronti di erché palesemente infondate in fatto e in diritto;
P.IVA_1 Testimone_1
• Condannare la resistente-chiamante nella sua qualità di legale rappresentante della ditta CP_1 individuale “ ” corrente in Budoni con p. iva ex art. 96 c.p.c. al Controparte_1 P.IVA_1 pagamento, a favore del terzo chiamato al risarcimento del danno nella misura che il Giudice Testimone_1 riterrà opportuna visti gli atti di causa;
• Condannare la resistente-chiamante nella sua qualità di legale rappresentante della ditta CP_1 individuale “ ” corrente in Budoni con p. iva , al pagamento, a Controparte_1 P.IVA_1 favore del terzo chiamato elle spese e compensi di giudizio, otre oneri di legge. Testimone_1
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8 settembre 2023, , ha esposto: Parte_1
- che con Sentenza n. 170/2023 pubbl. il 24/05/2023 RG n. 364/2022, della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari nell'ambito di un giudizio civile RG n. 364/2022 la Corte d'Appello di Cagliari veniva pronunciata la sentenza n. 362 di data 24.05.23 con cui si dava atto della vigenza del contratto di locazione commerciale del 10.06.2005 fino alla data del 31/05/2023 dell'immobile sito nel comune di Budoni via Nazionale n. 118 – in cu al f. 12 mappale 2581 sub 4 e 18;
- che la causa RG n. 364/2022 vedeva quali parti processuali: quale ricorrente Parte_1 conduttore;
nato a [...] il [...] (C.F. quale originario Testimone_1 C.F._3 locatore dell'immobile; quale locatore subentrante per aver acquistato l'immobile in corso di vigenza CP_1 contrattuale;
-che il canone di locazione veniva pattuito nel contratto di locazione per le prime 6 annualità un canone annuo di € 9.600,00 (novemilaseicentoeuro,00) da versarsi in 12 rate mensili di € 800,00 ciascuna, mentre per i successivi 6 anni veniva pattuita una variazione del prezzo di locazione, rideterminata in € 900,00 mensili;
-che Corte di Appello, pur riconoscendo l'avvenuto rinnovo del contratto sino al 31.05.23, non ha potuto statuire in merito alla domanda relativa al pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, poiché la sentenza veniva pronunciata in vigenza del contratto, ossia il 24.05.23 – dunque, 7 giorni prima della scadenza contrattuale;
-che l'immobile commerciale oggetto di contratto di locazione, stipulato con è scaduto in data Parte_1
31/05/2023, in virtù di tale circostanza è maturato, dunque, ad oggi per il ricorrente il diritto a percepire l'indennità per la perdita di avviamento nella misura pari all'ultimo canone di locazione moltiplicato per 18 mensilità (€ 900,00 x 18 = € 16.200,00);
pagina 4 di 7 -che l'immobile in questione è stato adibito da all'esercizio della stessa attività già esercitata dal CP_1 conduttore uscente (bar - ristorante), circostanza questa che attualmente permane, come risulta dallo scontrino fiscale e relativa ricevuta pagamento bancomat di data 06.06.2023 nonché dalla visura della CCIAA del
11.07.2023 della resistente nel quale compare l'attività esercitata e la sede della ditta;
-che la predetta circostanza comporta, ai sensi dell'articolo 34 Legge equo canone (L. 27 luglio 1978, n. 392), il diritto a percepire un ulteriore somma a tolo di indennità per la perdita di avviamento nella misura pari all'ultimo canone di locazione moltiplicato per altre 18 mensilità (€ 900,00 x 18 = € 16.200,00);
-che restava senza esito la diffida del 07/06/2023 al pagamento della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale maturata in riferimento al suddetto contratto, quantificato in numero 36 mensilità del canone di locazione pattuito, importo totale di € 32.400,00.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata il 29 novembre 2023 la convenuta in via preliminare eccepiva l' improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della conciliazione obbligatoria, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata del terzo con il quale il aveva Testimone_1 Parte_1 stipulato il contratto di locazione, respingere la domanda siccome infondata poiché nulla era dovuto dalla stipula del contratto di affitto di azienda intercorso con il con condanna dello stesso ex art. 96 Parte_1
c.p.c.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato il quale contestava la domanda formulata nei suoi Testimone_1 confronti dalla convenuta che in quanto proprietaria dell'immobile locato doveva ritenersi unica CP_1 obbligata verso il conduttore, chiedeva il rigetto siccome infondata con condanna della stessa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
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Con decreto del 12/9/2023 veniva fissata udienza di comparizione e discussione al 12/12/2023.
Successivamente, a seguito della costituzione della convenuta , veniva fissata nuova udienza e autorizzata la chiamata del terzo. Non ammesse le prove orali dedotte, la causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna secondo il disposto dell'art. 281 sexies c.p.c..
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Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta per il mancato esperimento della conciliazione obbligatoria risultando il procedimento espletato precedentemente al deposito del ricorso introduttivo il quale ha avuto esito negativo dato la mancata adesione- partecipazione della convenuta come da verbale in atti del 5/7/2023.
Nel merito la domanda attrice è fondata e deve essere accolta.
In tema di cessazione della locazione di un immobile urbano destinato a uso non abitativo, il diritto del conduttore a percepire l'indennità di avviamento è prevista dall'art. 34 della legge n° 392/1978 che prevede infatti due ipotesi di indennità a favore del conduttore.
pagina 5 di 7 La norma tutela l'avviamento connesso all'esercizio di un'attività commerciale a contatto diretto con il pubblico e mira, più in particolare ad assicurare al conduttore un'adeguata riparazione per il danno economico che può derivargli dal trasferimento della sede dell'impresa.
L'indennità per la perdita di avviamento non è dovuta tanto per il fatto in sé della cessazione del rapporto locatizio quanto piuttosto dalla perdita della clientela che l'esercente può subire in conseguenza del trasferimento altrove della propria attività.
L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è dovuta opes legis al conduttore uscente ai sensi dell'art. 34, L.27 luglio 1978 n. 392, prescindendo da qualsiasi accertamento circa la relativa perdita e il danno che il conduttore abbia subito in concreto in conseguenza del rilascio (Cass. 12/5/2017 n. 11770). È sufficiente l'anticipata cessazione del rapporto a causa della disdetta del locatore non richiedendo la norma ulteriori condizioni e quindi restando irrilevante sia la circostanza che il conduttore abbia cessato ogni attività prima o dopo il rilascio dell'immobile sia la carenza di prova di un effettivo danno.
Il secondo comma del citato art. 34 prevede l'indennità suppletiva e il diritto a percepirla richiede che l'immobile sia destinato all'esercizio della stessa attività o di un'attività affine a quella esercitata dal conduttore uscente e inoltre che essa sia iniziata entro un anno dalla cessazione di quella svolta dal conduttore.
L'indennità suppletiva è giustificata dal vantaggio derivante per il nuovo esercente dal subentro in un avviamento in atto mediante l'acquisizione della clientela che al locale affluiva.
Il dettato normativo è oltremodo conciso e attribuisce al primo comma una predeterminata e automatica indennità pari a 18 mensilità , nel secondo comma viene raddoppiata se entro un anno dalla cessazione l'immobile venga adibito alla stessa attività ovvero ad attività affine.
Ebbene nel caso che ci occupa si sono verificate tutte le condizioni per il riconoscimento delle due indennità di avviamento previste ai commi 1 e 2 dell'art. 34 L.392/78.
Risulta acclarata la vigenza del contratto di locazione fino al 23/5/2023 dell'immobile rilasciato su disdetta del locatore, nonché il pagamento del canone mensile da ultimo versato di € 900.
Pacifico in causa che nell'immobile in questione è esercitata dalla convenuta l'attività già svolta dal conduttore uscente di bar- ristorante (vedi inoltre prod. 3 fasc. ricorrente).
Incontroverso che la convenuta risulta il soggetto acquirente dell'immobile locato in virtù di atto notarile stipulato in data 16.01.2019 dunque, in corso di vigenza contrattuale - questi, pertanto, è subentrato, quale Tes_ nuova parte locataria, nel contratto di locazione originariamente stipulato tra e . Pertanto a Parte_1 mente dell'art. 1602 c.c. la resistente risulta obbligata alla corresponsione in favore del ricorrente del pagamento dell'indennità per perdita di avviamento commerciale “L'acquisto di un immobile in locazione in cui venga esercitata attività di vendita al pubblico costringe il nuovo proprietario - in caso di cessazione del contratto - a versare l'indennità di avviamento per finita locazione” (vedi Cass. Civ. n. 13012/2016; Cass
Civ. n. 9408/2012, Cass. Civ. n. 11770/2017); ed ancora “ Il diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale sorge per effetto ed al momento della cessazione del contratto di
pagina 6 di 7 locazione. Da ciò consegue che se l'immobile locato viene venduto dopo la comunicazione della disdetta da parte del locatore alienante, ma prima della prevista data di cessazione del rapporto, obbligato al pagamento della suddetta indennità è, ai sensi dell'art. 1602 c.c., l'acquirente dell'immobile locato. ” (v. Cass. civ. n.
9408/2011, Cass. n.17986/2014).
Conseguentemente il ricorrente ha diritto alla corresponsione delle indennità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 34
L. n. 392/78 pari a 18 mensilità ciascuna per un totale complessivo di € 32.400,00 (€ 900 x18= € 12.200,00
x2). Su tale somma sono dovuti anche gli interessi legali dalla domanda al saldo.
E', invece, infondata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal terzo chiamato nei confronti della convenuta.
Sul punto si osserva che tale domanda, la cui allegazione già risultava generica, è risultata del tutto sfornita di prova, non avendo dimostrato di aver subito un concreto pregiudizio, causalmente riconducibile Testimone_1 alle vicende per cui è causa.
Ogni altra questione resta assorbita..
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con applicazione dei compensi previsti dal DM 55/2014 aggiornate 8/10/2022 per tutte le fasi concretamente svolte stante l'attività istruttoria espletata e la non particolare complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) condanna anche nella qualità di titolare della ditta individuale “ CP_1 Controparte_1
” al pagamento in favore di della somma di € 32.400,00 dovuta a titolo di
[...] Parte_1 indennità di avviamento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 34 L.392/78, con gli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal terzo chiamato nei confronti della convenuta;
3) condanna la convenuta a pagare all'attore, a titolo di rifusione delle spese processuali, la somma di euro €
4800,00 per compensi professionali, oltre € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4) condanna la convenuta a pagare al terzo chiamato a titolo di rifusione delle spese processuali, la somma di euro € 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, i procuratori delle parti non presenti, ed allegazione al verbale.
Nuoro, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
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