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15 gennaio 1992
15 gennaio 1992
Art. 13. Nulla osta 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco e' sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformita' tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed e' reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.
Il diniego, che e' immediatamente impugnabile, e' affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco da' notizia per estratto, con le medesime modalita', dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine. 2. Avverso il rilascio del nulla osta e' ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 . 3. L'esame delle richieste di nulla osta puo' essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attivita' sono disciplinate dal regolamento del parco. 4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, puo' rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.
Nota all'art. 13:
- Per il titolo della legge n. 349/1986 si veda in nota all'art. 4.
Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.
Il diniego, che e' immediatamente impugnabile, e' affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco da' notizia per estratto, con le medesime modalita', dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine. 2. Avverso il rilascio del nulla osta e' ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 . 3. L'esame delle richieste di nulla osta puo' essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attivita' sono disciplinate dal regolamento del parco. 4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, puo' rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.
Nota all'art. 13:
- Per il titolo della legge n. 349/1986 si veda in nota all'art. 4.
Commentari • 50
- 1. VINCOLO PAESAGGISTICO E COSTRUZIONE DI UNA TETTOIADi Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 12.462156
[…] Reato di pericolo è anche la contravvenzione di cui agli artt. 13 e 20 della legge n. 394/1991 ed il principio di offensività deve essere inteso, al riguardo, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 16/02/2024, n. 454Provvedimento: […] del provvedimento prot. n. 16377 di data 8 novembre 2023, con cui l'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni ha espresso il diniego di nulla osta ex art. 13 legge n. 394/1991 sull'istanza di permesso di costruire prot. n. 7518 del 19 luglio 2022, presentata al Comune di Casal Velino e avente ad oggetto la “ Realizzazione di un Fabbricato agricolo con annessi depositi a servizio e per la conduzione del fondo da destinare a colture ortive ed arboree ”; […]Leggi di più...
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