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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/03/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8439/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Nunziata Luisa Parte_1 C.F._1
(C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 P.IVA_1
Salvati Vincenzo (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), (C.F. ); C.F._5 Controparte_3 C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
18.02.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – ha impugnato la sentenza n. 55/2018, emessa dal Giudice di Pace di Nola in Parte_1
data 26.03.2018 e depositata in data 15.05.2018, con la quale sono state rigettate le domande da lui formulate in primo grado, con condanna alla refusione delle spese di lite a suo carico.
1.1 – In particolare, l'odierno appellante ha evocato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace, la e deducendo quanto segue: Parte_2 CP_1
• in data 21.06.2013, in un orario compreso tra le 16 e le 17 circa, in San Gennarello di
Ottaviano (NA), alla via Pappalardo, il veicolo Honda SH tg. CV65385, di proprietà dell'attore, è stato investito dalla Fiat Punto tg BK351ZK, di proprietà di e CP_1
assicurata per la RCA con la che si immetteva in Via Parte_2
Pappalardo repentinamente, senza rispettare le dovute precedenze;
• a seguito dell'impatto, l'istante è stato scaraventato contro l'autovettura Daewoo tg.
DY880FW, ferma in sosta, e poi è rovinato al suolo;
• il sinistro in questione è scaturito dalla condotta colposa del conducente della Fiat Punto, che si è immessa su via Pappalardo senza rispettare la precedenza;
• a seguito dell'impatto, il motociclo dell'istante riportava danni.
L'attore, pertanto, ha chiesto la condanna delle convenute al risarcimento del danno arrecato al motociclo di sua proprietà.
1.2 – Si è costituita in primo grado la rilevando la nullità, Parte_2
l'improponibilità, l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto. La compagnia assicuratrice, inoltre, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_2
proprietario del veicolo tg. DY880FW, e , conducente della Fiat Punto al Controparte_3
momento del sinistro;
tale istanza è stata accolta dal Giudice di Pace.
1.3 – In sede di prima udienza, l'attore, attraverso un “atto di intervento volontario”, ha esposto che, a seguito dall'incidente per cui è causa, ha subito lesioni personali, consistenti in una invalidità permanente pari al 4%, oltre a 20 giorni di ITT e 30 giorni di ITP al 50%; pertanto, ha chiesto di condannare le convenute al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in complessivi € 5.748,78.
2 1.4 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola ha rigettato la domanda in questione, ritenendo non provata la dinamica del sinistro, e ha condannato l'attore alla refusione delle spese di lite.
1.5 – Con l'atto di appello in esame, ha contestato la decisione in parola, sulla base Parte_1
dei seguenti motivi:
• errata valutazione delle prove acquisite in primo grado e, in particolare, della prova testimoniale e del modulo CAI depositato;
• errata interpretazione degli artt. 38, 43 e 146 del Codice della Strada, nonché dell'art. 2054
c.c..
Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
1.6 – Con comparsa depositata in data 19.06.2019, si è costituita in giudizio
[...]
evidenziando l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto;
in Parte_2 particolare, ha rimarcato l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato in primo grado dallo stesso attore.
1.7 – Gli appellati , invece, benché CP_1 Controparte_2 Controparte_3
regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e, pertanto, devono essere dichiarati contumaci.
1.8 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 18.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei termini: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 15.05.2018 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 11.12.2018.
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 2.2 – Inoltre, l'appello è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'appellante si è costituito in giudizio in data 20.12.2018, nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 – Ancora in via preliminare, accogliendo l'eccezione formulata in primo grado dalla compagnia assicuratrice e riproposta in sede di costituzione in appello, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata da parte attrice con “atto di intervento volontario” depositato nel corso del giudizio di primo grado, in prima udienza.
3.1 – In effetti, l'art. 105 c.p.c., che disciplina l'intervento volontario, stabilisce che “ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone”: è evidente, dunque, che possono intervenire nel processo soltanto i terzi, che ne sono inizialmente estranei;
diversamente, è inammissibile l'intervento spiegato dall'attore nel processo che egli stesso ha introdotto e di cui, ovviamente, è già parte.
3.2 – In questa prospettiva, la domanda formulata attraverso il citato atto deve essere qualificata come domanda nuova, formulata dall'attore in prima udienza. Si tratta, infatti, di una domanda diversa rispetto a quella formulata attraverso l'atto di citazione, poiché non coincidono né la causa petendi né il petitum: la domanda inizialmente formulata, infatti, è fondata sull'asserito danno al veicolo e mira ad ottenere il risarcimento dello stesso;
la domanda sopravvenuta, invece, riguarda le lesioni personali patite dalla vittima ed è finalizzata a conseguire il ristoro di tale differente pregiudizio.
Non si tratta, dunque, di una mera modifica della domanda inizialmente proposta, bensì della proposizione di una domanda aggiuntiva rispetto a quella originaria (cfr. Cassazione civile sez. un., 15/06/2015, n. 12310).
3.3 – L'introduzione di domande nuove in prima udienza, da parte dell'attore, è consentita dall'art. 183 comma 5 c.p.c. (applicabile dinanzi al Giudice di Pace in virtù del rinvio contenuto all'interno dell'art. 311 c.p.c.) soltanto nel caso in cui esse siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto (cfr. Cassazione civile sez. II,
17/07/2024, n. 19763); in assenza di tale condizione, esse sono inammissibili.
Nel caso di specie, la domanda nuova formulata dall'attore è del tutto indipendente dalle difese della compagnia assicuratrice;
essa, pertanto, è inammissibile.
4 3.4 – Tale inammissibilità può essere dichiarata anche nel presente giudizio di appello, atteso che la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del
Giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti;
conseguentemente, secondo la giurisprudenza di legittimità, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello (cfr. Cassazione civile sez. III,
08/05/2024, n. 12633).
4 – È necessario, dunque, procedere all'esame dell'appello, con riferimento alla sola domanda relativa al risarcimento del danno a cose, formulata da parte appellante.
Esso è infondato, pur essendo necessario rettificare la motivazione della sentenza di primo grado.
4.1 – In effetti, occorre considerare che, diversamente da quanto affermato dal Giudice di Pace, la dinamica del sinistro descritta all'interno dell'atto di citazione risulta provata: la sua veridicità deve essere presunta, infatti, alla luce del modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti e allegato all'atto di citazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/06/2024, n.
15431; Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, n. 25468; Cassazione civile sez. VI, 06/12/2017, n.
29146); inoltre, essa non è contraddetta, bensì confermata dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado e dalle dichiarazioni stragiudiziali prodotte dalla compagnia assicuratrice, che convergono sulla descrizione dell'incidente, manifestando discrepanze solo con riferimento a circostanze secondarie, ossia la casa produttrice della vettura di e la presenza del conducente al suo interno. Controparte_2
4.2 – Cionondimeno, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, l'attore non ha soddisfatto l'onere – gravante a suo carico, ai sensi dell'art. 2697 c.c. – di provare nel suo preciso ammontare il danno scaturito dal sinistro in parola.
Infatti, il danneggiamento del motociclo di proprietà dell'odierno appellante emerge esclusivamente dalle dichiarazioni rese dal teste escusso nel corso del giudizio di primo grado, che ha riferito in maniera del tutto generica che esso “aveva subito danni con spaccature alla carrozzeria lato destro in particolare, ma anche lato sinistro”. Il teste non ha precisato l'entità di tali danni, che, del resto, non è desumibile da ulteriori elementi probatori, atteso che non risultano
5 versati in atti né un preventivo di riparazione, né rilievi fotografici del ciclomotore a seguito dell'incidente; neppure l'ispezione del veicolo in questione, eventualmente tramite un CTU appositamente nominato, avrebbe consentito di individuare con esattezza i danni in questione, atteso che il giudizio di primo grado è stato intrapreso dopo quasi otto mesi rispetto al sinistro e, dunque, non era possibile stabilire se il motociclo si trovasse nelle medesime condizioni in cui versava dopo l'incidente per cui è causa, essendo probabile che lo stato del medesimo fosse mutato.
4.3 – L'esistenza del danno, dunque, risulta provata nell'an ma non nel quantum. A tale carenza probatoria non può sopperirsi attraverso la liquidazione equitativa del medesimo, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., atteso che il Giudice può procedere alla liquidazione del danno secondo equità solo nel caso in cui esso “non può essere provato nel suo preciso ammontare”.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debito o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/05/2024,
n. 12540). In ogni caso, il Giudice può addivenire alla liquidazione dei danni in via equitativa, tanto nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l'impossibilità della parte di fornire congrui e idonei elementi al riguardo, quanto nell'ipotesi di notevole difficoltà di una precisa quantificazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/02/1998, n.
1382; Cassazione civile sez. III, 16/07/2002, n. 10271); non è possibile ricorrere alla liquidazione equitativa, quindi, nei casi in cui la prova dell'ammontare del danno è possibile e non difficoltosa, ma non è stata fornita dalla parte che ne è onerata.
Nel caso di specie, la prova dell'ammontare preciso del danno non risulta impossibile, né particolarmente difficoltosa per l'odierno appellante, avendo ad oggetto il pregiudizio economico scaturente dal danneggiamento del motociclo di sua proprietà. Invero, atteso che il veicolo è nella
6 sua disponibilità, la parte avrebbe agevolmente potuto produrre dei rilievi fotografici dei danni scaturiti dal sinistro, oppure avrebbe potuto depositare fatture o preventivi relativi alla riparazione dei medesimi. Tali elementi non sono stati forniti, per cui non è possibile accertare l'entità del danno lamentato, ai fini della sua liquidazione.
4.4 – Atteso che la prova della misura del danno era possibile e considerato che la stessa non è stata fornita dall'odierno appellante, deve essere confermata la sentenza di primo grado, che ha rigettato la domanda.
5 – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'appellante, in favore dell'appellata compagnia assicuratrice. Esse sono liquidate come in dispositivo, alla luce della Tabella 2 fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento, e dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
5.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di , ; CP_1 Parte_3 Controparte_2
- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria per lesioni personali formulata da Pt_1
;
[...]
- rigetta nel resto l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese Parte_2 del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.698,50, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
7 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 14/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8439/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Nunziata Luisa Parte_1 C.F._1
(C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 P.IVA_1
Salvati Vincenzo (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), (C.F. ); C.F._5 Controparte_3 C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
18.02.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – ha impugnato la sentenza n. 55/2018, emessa dal Giudice di Pace di Nola in Parte_1
data 26.03.2018 e depositata in data 15.05.2018, con la quale sono state rigettate le domande da lui formulate in primo grado, con condanna alla refusione delle spese di lite a suo carico.
1.1 – In particolare, l'odierno appellante ha evocato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace, la e deducendo quanto segue: Parte_2 CP_1
• in data 21.06.2013, in un orario compreso tra le 16 e le 17 circa, in San Gennarello di
Ottaviano (NA), alla via Pappalardo, il veicolo Honda SH tg. CV65385, di proprietà dell'attore, è stato investito dalla Fiat Punto tg BK351ZK, di proprietà di e CP_1
assicurata per la RCA con la che si immetteva in Via Parte_2
Pappalardo repentinamente, senza rispettare le dovute precedenze;
• a seguito dell'impatto, l'istante è stato scaraventato contro l'autovettura Daewoo tg.
DY880FW, ferma in sosta, e poi è rovinato al suolo;
• il sinistro in questione è scaturito dalla condotta colposa del conducente della Fiat Punto, che si è immessa su via Pappalardo senza rispettare la precedenza;
• a seguito dell'impatto, il motociclo dell'istante riportava danni.
L'attore, pertanto, ha chiesto la condanna delle convenute al risarcimento del danno arrecato al motociclo di sua proprietà.
1.2 – Si è costituita in primo grado la rilevando la nullità, Parte_2
l'improponibilità, l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto. La compagnia assicuratrice, inoltre, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_2
proprietario del veicolo tg. DY880FW, e , conducente della Fiat Punto al Controparte_3
momento del sinistro;
tale istanza è stata accolta dal Giudice di Pace.
1.3 – In sede di prima udienza, l'attore, attraverso un “atto di intervento volontario”, ha esposto che, a seguito dall'incidente per cui è causa, ha subito lesioni personali, consistenti in una invalidità permanente pari al 4%, oltre a 20 giorni di ITT e 30 giorni di ITP al 50%; pertanto, ha chiesto di condannare le convenute al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in complessivi € 5.748,78.
2 1.4 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola ha rigettato la domanda in questione, ritenendo non provata la dinamica del sinistro, e ha condannato l'attore alla refusione delle spese di lite.
1.5 – Con l'atto di appello in esame, ha contestato la decisione in parola, sulla base Parte_1
dei seguenti motivi:
• errata valutazione delle prove acquisite in primo grado e, in particolare, della prova testimoniale e del modulo CAI depositato;
• errata interpretazione degli artt. 38, 43 e 146 del Codice della Strada, nonché dell'art. 2054
c.c..
Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
1.6 – Con comparsa depositata in data 19.06.2019, si è costituita in giudizio
[...]
evidenziando l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto;
in Parte_2 particolare, ha rimarcato l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato in primo grado dallo stesso attore.
1.7 – Gli appellati , invece, benché CP_1 Controparte_2 Controparte_3
regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e, pertanto, devono essere dichiarati contumaci.
1.8 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 18.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei termini: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 15.05.2018 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 11.12.2018.
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 2.2 – Inoltre, l'appello è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'appellante si è costituito in giudizio in data 20.12.2018, nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 – Ancora in via preliminare, accogliendo l'eccezione formulata in primo grado dalla compagnia assicuratrice e riproposta in sede di costituzione in appello, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata da parte attrice con “atto di intervento volontario” depositato nel corso del giudizio di primo grado, in prima udienza.
3.1 – In effetti, l'art. 105 c.p.c., che disciplina l'intervento volontario, stabilisce che “ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone”: è evidente, dunque, che possono intervenire nel processo soltanto i terzi, che ne sono inizialmente estranei;
diversamente, è inammissibile l'intervento spiegato dall'attore nel processo che egli stesso ha introdotto e di cui, ovviamente, è già parte.
3.2 – In questa prospettiva, la domanda formulata attraverso il citato atto deve essere qualificata come domanda nuova, formulata dall'attore in prima udienza. Si tratta, infatti, di una domanda diversa rispetto a quella formulata attraverso l'atto di citazione, poiché non coincidono né la causa petendi né il petitum: la domanda inizialmente formulata, infatti, è fondata sull'asserito danno al veicolo e mira ad ottenere il risarcimento dello stesso;
la domanda sopravvenuta, invece, riguarda le lesioni personali patite dalla vittima ed è finalizzata a conseguire il ristoro di tale differente pregiudizio.
Non si tratta, dunque, di una mera modifica della domanda inizialmente proposta, bensì della proposizione di una domanda aggiuntiva rispetto a quella originaria (cfr. Cassazione civile sez. un., 15/06/2015, n. 12310).
3.3 – L'introduzione di domande nuove in prima udienza, da parte dell'attore, è consentita dall'art. 183 comma 5 c.p.c. (applicabile dinanzi al Giudice di Pace in virtù del rinvio contenuto all'interno dell'art. 311 c.p.c.) soltanto nel caso in cui esse siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto (cfr. Cassazione civile sez. II,
17/07/2024, n. 19763); in assenza di tale condizione, esse sono inammissibili.
Nel caso di specie, la domanda nuova formulata dall'attore è del tutto indipendente dalle difese della compagnia assicuratrice;
essa, pertanto, è inammissibile.
4 3.4 – Tale inammissibilità può essere dichiarata anche nel presente giudizio di appello, atteso che la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del
Giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti;
conseguentemente, secondo la giurisprudenza di legittimità, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello (cfr. Cassazione civile sez. III,
08/05/2024, n. 12633).
4 – È necessario, dunque, procedere all'esame dell'appello, con riferimento alla sola domanda relativa al risarcimento del danno a cose, formulata da parte appellante.
Esso è infondato, pur essendo necessario rettificare la motivazione della sentenza di primo grado.
4.1 – In effetti, occorre considerare che, diversamente da quanto affermato dal Giudice di Pace, la dinamica del sinistro descritta all'interno dell'atto di citazione risulta provata: la sua veridicità deve essere presunta, infatti, alla luce del modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti e allegato all'atto di citazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/06/2024, n.
15431; Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, n. 25468; Cassazione civile sez. VI, 06/12/2017, n.
29146); inoltre, essa non è contraddetta, bensì confermata dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado e dalle dichiarazioni stragiudiziali prodotte dalla compagnia assicuratrice, che convergono sulla descrizione dell'incidente, manifestando discrepanze solo con riferimento a circostanze secondarie, ossia la casa produttrice della vettura di e la presenza del conducente al suo interno. Controparte_2
4.2 – Cionondimeno, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, l'attore non ha soddisfatto l'onere – gravante a suo carico, ai sensi dell'art. 2697 c.c. – di provare nel suo preciso ammontare il danno scaturito dal sinistro in parola.
Infatti, il danneggiamento del motociclo di proprietà dell'odierno appellante emerge esclusivamente dalle dichiarazioni rese dal teste escusso nel corso del giudizio di primo grado, che ha riferito in maniera del tutto generica che esso “aveva subito danni con spaccature alla carrozzeria lato destro in particolare, ma anche lato sinistro”. Il teste non ha precisato l'entità di tali danni, che, del resto, non è desumibile da ulteriori elementi probatori, atteso che non risultano
5 versati in atti né un preventivo di riparazione, né rilievi fotografici del ciclomotore a seguito dell'incidente; neppure l'ispezione del veicolo in questione, eventualmente tramite un CTU appositamente nominato, avrebbe consentito di individuare con esattezza i danni in questione, atteso che il giudizio di primo grado è stato intrapreso dopo quasi otto mesi rispetto al sinistro e, dunque, non era possibile stabilire se il motociclo si trovasse nelle medesime condizioni in cui versava dopo l'incidente per cui è causa, essendo probabile che lo stato del medesimo fosse mutato.
4.3 – L'esistenza del danno, dunque, risulta provata nell'an ma non nel quantum. A tale carenza probatoria non può sopperirsi attraverso la liquidazione equitativa del medesimo, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., atteso che il Giudice può procedere alla liquidazione del danno secondo equità solo nel caso in cui esso “non può essere provato nel suo preciso ammontare”.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debito o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/05/2024,
n. 12540). In ogni caso, il Giudice può addivenire alla liquidazione dei danni in via equitativa, tanto nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l'impossibilità della parte di fornire congrui e idonei elementi al riguardo, quanto nell'ipotesi di notevole difficoltà di una precisa quantificazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/02/1998, n.
1382; Cassazione civile sez. III, 16/07/2002, n. 10271); non è possibile ricorrere alla liquidazione equitativa, quindi, nei casi in cui la prova dell'ammontare del danno è possibile e non difficoltosa, ma non è stata fornita dalla parte che ne è onerata.
Nel caso di specie, la prova dell'ammontare preciso del danno non risulta impossibile, né particolarmente difficoltosa per l'odierno appellante, avendo ad oggetto il pregiudizio economico scaturente dal danneggiamento del motociclo di sua proprietà. Invero, atteso che il veicolo è nella
6 sua disponibilità, la parte avrebbe agevolmente potuto produrre dei rilievi fotografici dei danni scaturiti dal sinistro, oppure avrebbe potuto depositare fatture o preventivi relativi alla riparazione dei medesimi. Tali elementi non sono stati forniti, per cui non è possibile accertare l'entità del danno lamentato, ai fini della sua liquidazione.
4.4 – Atteso che la prova della misura del danno era possibile e considerato che la stessa non è stata fornita dall'odierno appellante, deve essere confermata la sentenza di primo grado, che ha rigettato la domanda.
5 – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'appellante, in favore dell'appellata compagnia assicuratrice. Esse sono liquidate come in dispositivo, alla luce della Tabella 2 fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento, e dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
5.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di , ; CP_1 Parte_3 Controparte_2
- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria per lesioni personali formulata da Pt_1
;
[...]
- rigetta nel resto l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese Parte_2 del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.698,50, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
7 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 14/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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